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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11803 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15701 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 18.02.2025
e vertente
T R A
(C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , elettivamente domiciliata Parte_2 in Roma, Via Renato Fucini n. 48, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Della Peruta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Spada e Fabio Bellinzona, giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
C.F./P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lorenzo Magalotti
n. 15, presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Maria Verrecchia, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti Notaio di Roma del 17/12/2020, Rep. n. 5650, Persona_1
Racc. n. 3111
Convenuta
OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “Precisano le conclusioni di parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente. Al contempo, dichiarando di non accettare in alcun modo il
1 contraddittorio nei confronti di eventuali domande nuove e/o modificate da controparte, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”;
• La difesa della convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: in via preliminare gradata, - ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, la carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 19/02/2011 del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice, nonchè la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
nel merito, - ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione, ove ritenuto necessario, previa integrazione della relazione di C.T.U. esperita in corso di causa, sulla base delle osservazioni depositate nel corso delle operazioni peritali dal C.T.P. della in data CP_1
05/10/2022 e con particolare riferimento all'esigenza di: i) rettificare le competenze trimestrali, assumendo gli importi esatti delle originarie annotazioni contabili operate dall'istituto; ii) rettificare la verifica delle rimesse solutorie operata sulla scorta del criterio del 'saldo depurato', rilevando anche i versamenti eseguiti in condizioni di saldo 'extrafido' operati a partire dal II trimestre 2007; iii) rilevare che a fronte di competenze originariamente addebitate dalla CP_1 per complessivi € 18.856,79, alla data del 09/10/2007 si evidenziano rimesse di natura solutoria pari a complessivi € 18.403,25, che pagano interamente le competenze addebitate sino al II trimestre 2007; iv) circoscrivere le ipotesi di ricalcolo esclusivamente a quelle inerenti l'eccepita prescrizione, fermo restando -come riconosciuto dallo stesso C.T.U.- che: “il contratto di apertura di c/c n. 30198 del 28.1.2004, riporta la pattuizione dei tassi d'interesse, della capitalizzazione trimestrale e delle spese”; v) applicare la ritenuta d'acconto vigente ratione temporis agli interessi creditori rideterminati, ovvero produrre un conteggio alternativo con applicazione di tale ritenuta d'acconto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre nel contesto degli atti conclusivi e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.”.
2 Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- che aveva per oggetto sociale la ristorazione in generale, con annessa pizzeria, la gestione di bar e ristorante, la somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli;
- che in data 28 gennaio 2004 stipulava con la Agenzia Controparte_1 di Pavia, un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 5000/30198, il quale veniva chiuso nel mese di marzo 2018;
- che l'accordo prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, con saldi periodici che producevano interessi secondo le medesime modalità. Il tasso annuo nominale creditore (TAN) era pari allo 0,50%, mentre il tasso annuo nominale debitore (TAN) era fissato all'8,50% fino ad euro 26.980,00, e il tasso annuo effettivo debitore (TAE) al 10,00% oltre tale somma. Venivano inoltre previste spese unitarie di euro 1,50 per operazione e spese di liquidazione periodica di euro 40,00;
- che il 26 febbraio 2004 veniva stipulato un contratto di concessione di fido garantito da fideiussione generica, che concedeva un affidamento iniziale per scoperto di cassa pari ad euro
20.000,00;
- che il contratto di affidamento in conto corrente non disciplinava i tassi e le spese applicate né la capitalizzazione degli interessi, e quindi per tali voci bisognava far riferimento a quanto previsto nel contratto di corrispondenza;
- che quest'ultimo, al punto denominato “prezzi e condizioni”, stabiliva esclusivamente le spese unitarie per operazione e le spese di liquidazione trimestrali, oltre ai tassi di interesse minimo e massimo sopra indicati;
- che per altri prezzi e condizioni, si rinviava ai fogli informativi disponibili presso la CP_1 in ottemperanza agli articoli 116 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB);
- che già nel primo trimestre 2004, la esercitava il potere di ius variandi modificando CP_1 il TAE dal 10% iniziale al 13,923%, come riscontrabile nel primo estratto conto del 31 marzo
2004;
- che, inoltre, tale diritto veniva ulteriormente esercitato con dichiarazioni di variazione contrattuale nel 2011, 2015 e 2017;
3 - che in data 9 ottobre 2017, veniva inviata alla una richiesta formale ex art. 119 TUB, CP_1 sia tramite PEC sia tramite raccomandata, affinché fosse consegnata la documentazione contrattuale e gli estratti conto relativi al periodo di apertura del rapporto sino al primo trimestre
2006 e dal quarto trimestre 2016 al 9 ottobre 2017;
- che la documentazione veniva trasmessa solo a seguito di sollecito del 9 gennaio 2018;
- che nel corso del 2016 si rivolgeva alla per verificare possibili anomalie Controparte_2
o illegittimità bancarie relative al conto corrente;
- che, sulla base della perizia econometrica del 26 ottobre 2017, attivava una procedura di mediazione presso l'organismo GDG S.r.l., conclusasi negativamente per mancata adesione della
Banca;
- che, in seguito, incaricava la stessa società di integrare la perizia con riferimento al periodo dal 31 marzo 2004 al 31 dicembre 2017;
- che la perizia econometrica del 8 febbraio 2018 evidenziava che, tenuto conto dello ius variandi esercitato già nel primo trimestre 2004, il TEG applicato raggiungeva il 14,498%, superando il tasso soglia previsto per la categoria di apertura di conto corrente con affidamento superiore a euro 5.000, fissato al 14,425%;
- che veniva accertato il superamento della soglia usuraria in numerosi trimestri tra il 2008 e il 2017 e che il totale delle competenze trimestrali indebitamente addebitate ammontava ad euro
20.378,10;
- che, inoltre, la società aveva riscontrato ripetute violazioni dell'art. 117 Controparte_2
TUB, tra cui il rinvio alla pubblicità contrattuale in contrasto con le disposizioni del CICR e l'assenza di trasparenza sulle valute applicate alle operazioni, comportando addebiti illegittimi per euro 12.098,00;
- che, pertanto, gli importi contestati e richiesti a titolo di condanna ammontavano complessivamente ad euro 84.829,80;
- che parallelamente, in data 21 marzo 2014, veniva stipulato con la stessa un contratto CP_1 di finanziamento della durata di cinque anni per euro 80.000, qualificato come prestito a medio termine (credito industriale) con fideiussione, finalizzato alla copertura delle passività del conto corrente;
- che alla data di stipula, il parametro EURIBOR a 1 mese era pari allo 0,225% nominale annuo, con tasso d'interesse corrispettivo fissato al 10,175% e ISC al 12,280%;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 19 agosto 2016;
4 - che anche riguardo al finanziamento, si rivolgeva alla per verificare una Controparte_2 possibile indeterminatezza contrattuale;
- che la perizia del 15 dicembre 2016 rilevava diverse criticità, tra cui la mancata esplicita indicazione del parametro EURIBOR da applicare dopo la stipula e del metodo di calcolo del tasso di interesse (360 o 365 giorni), con conseguente violazione dell'art. 117 TUB;
- che il contratto non chiariva nemmeno il regime finanziario applicato (interesse semplice o composto), configurando ulteriori profili di indeterminatezza;
- che anche per questo finanziamento si esperiva la procedura obbligatoria di mediazione, conclusasi negativamente per mancata adesione della controparte;
- che infine, in data 26 giugno 2020, veniva inviata alla Banca richiesta ex art. 119 TUB per la consegna della documentazione relativa al conto corrente n. 5000/30198 e al contratto di finanziamento del 31/03/2014;
- che veniva sollecitata nuovamente in data 17 luglio 2020, senza ricevere alcuna risposta.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Per tutte le ragioni esposte in narrativa ed in virtù di tutti i documenti prodotti: CON
RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 5000/30198: Nel merito e in via principale: - Accertare e dichiarare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione rileva come qualsiasi costo connesso alla erogazione del credito, ivi comprese le commissioni di massimo scoperto (anche ante l. 2/2009), gli interessi debitori, anche moratori e anatocistici nonché le spese, debbano rientrare nel calcolo del TEG del rapporto bancario;
- Accertare e dichiarare che le istruzioni e/o chiarimenti relativa all'applicazione della legge sull'usura, ivi comprese le modalità di calcolo del TEG, emessi periodicamente da Banca d'Italia sotto varia nominazione, non possono essere rilevanti per i clienti delle banche per tutte le ragioni sostenute in atti;
- Per tutte le ragioni esposte in narrativa ed in virtù di tutti i documenti prodotti, accertare e dichiarare, anche a seguito di CTU tecnico – contabile, che sul conto corrente oggetto di causa, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la ha addebitato alla parte attrice interessi CP_1 ultralegali per complessivi Euro 84.829,80 (di cui € 6.815,28 a titolo di usura contrattuale;
€
32.023,64 a titolo di interessi ultralegali uso piazza ex art. 117 TUB, co. 4; € 5.388,65 a titolo di
CMS non pattuite;
€ 16.007,50 a titolo di commissioni per mancanza fondi non pattuite;
€
10.456,07 a titolo di spese istruttoria e revisione finanziamento non pattuite;
€ 240,00 a titolo di spese chiusura trimestrale;
€ 70,00 a titolo di spese assicurazione conto corrente non pattuite;
€
1.483,60 a titolo di spese per servizi accessori non pattuite;
€ 5.972,97 per altre spese collegate
5 al credito non pattuite;
€ 12.098,00 a titolo di interessi da valute non pattuite;
il tutto al netto dei
Tassi BOT per € 5.725,91) o per quella somma maggiore o minore meglio visa al Giudice e accertanda in corso di causa;
- Per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in CP_1 favore di parte attrice della somma di Euro 84.829,80, ovvero per quella somma maggiore o minore meglio visa al Giudice e accertanda in corso di causa;
- Solamente qualora, a seguito degli accertamenti relativi all'intero rapporto contrattuale, dall'apertura di quest'ultimo sino alla chiusura, si dovesse verificare la sussistenza del credito sopra evidenziato o comunque di un credito di entità diversa a favore della odierna parte attrice, Voglia l'Ill.mo Giudicante adito condannare la alla restituzione dell'importo che risulterà dovuto;
In subordine: - Nella CP_1 non creduta eventualità in cui l'Ill.mo Giudicante adito non dovesse accogliere le conclusioni in punto di usura che precedono, Voglia quantomeno confermare tutte le considerazioni proposte in atti in materia di calcolo del TEG e di interpretazione del contratto, nonché rilevare, se del caso a seguito di CTU tecnico - contabile, la sussistenza di una causa di nullità ex art. 117 TUB
e l'applicazione ai danni dell'attrice di costi e spese non pattuiti all'interno del contratto di conto corrente;
- Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore CP_1 dell'attrice della somma di € 78.014,72 (di cui € 32.023,64 a titolo di interessi ultralegali Uso piazza ex art. 117 TUB, co. 4; € 5.388,65 a titolo di CMS non pattuite;
€ 16.007,50 a titolo di commissioni per mancanza fondi non pattuite;
€ 10.456,07 a titolo di spese istruttoria e revisione finanziamento non pattuite;
€ 240,00 a titolo di spese chiusura trimestrale;
€ 70,00 a titolo di spese assicurazione conto corrente non pattuite;
€ 1.483,60 a titolo di spese per servizi accessori non pattuite;
€ 5.972,97 per altre spese collegate al credito non pattuite;
€ 12.098,00 a titolo di interessi da valute non pattuite;
il tutto al netto dei Tassi BOT per € 5.725,91), o per quella somma maggiore o minore meglio visa al Giudice e accertanda in corso di causa;
- Solamente qualora, a seguito degli accertamenti relativi all'intero rapporto contrattuale, dall'apertura di quest'ultimo sino alla chiusura, si dovesse verificare la sussistenza del credito sopra evidenziato
o comunque di un credito di entità diversa a favore della odierna parte attrice, Voglia l'Ill.mo
Giudicante adito condannare la alla restituzione dell'importo che risulterà dovuto. In CP_1 ulteriore subordine: - Nella non creduta eventualità in cui l'Ill.mo Giudicante adito non dovesse accogliere le conclusioni formulate in via subordinata, Voglia quantomeno confermare tutte le considerazioni proposte in atti in materia di calcolo del TEG e di interpretazione del contratto, nonché rilevare, se del caso a seguito di CTU tecnico - contabile, la sussistenza di una causa di nullità ex art. 117 TUB ed ex artt. 1346 e 1418 c.c.; - Conseguentemente, condannare la CP_1
6 convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 37.412,29 (di cui € 32.023,64 a titolo di interessi ultralegali Uso piazza / indeterminati ex art. 117 TUB, co. 4 ed € 5.388,65 a titolo di CMS non pattuite), o per quella somma maggiore o minore meglio visa al Giudice e accertanda in corso di causa;
- Solamente qualora, a seguito degli accertamenti relativi all'intero rapporto contrattuale, dall'apertura di quest'ultimo sino alla chiusura, si dovesse verificare la sussistenza del credito sopra evidenziato o comunque di un credito di entità diversa
a favore della odierna parte attrice, Voglia l'Ill.mo Giudicante adito condannare la alla CP_1 restituzione dell'importo che risulterà dovuto. In estremo subordine: - Nella non creduta eventualità in cui l'Ill.mo Giudicante adito non dovesse accogliere le conclusioni formulate in via ulteriormente subordinata, Voglia quantomeno accertare e dichiarare la nullità dall'applicazione delle C.M.S. per mancata pattuizione, o, in subordine, ex artt. 1346 e 1418, II co., c.c. per indeterminatezza dell'oggetto della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto afferente al conto corrente n. 5000/30198 e, per l'effetto, dichiarare, anche a seguito di
CTU tecnico – contabile, che sul conto corrente n. 5000/30198, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la ha addebitato illegittimamente alla parte attrice commissioni di massimo CP_1 scoperto per un valore pari a € 5.388,65, ovvero per quella somma maggiore o minore meglio visa al Giudice e accertanda in corso di causa;
- Conseguentemente, condannare la CP_1 convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.388,65, a titolo di Commissioni di Massimo scoperto non pattuite;
- Solamente qualora, a seguito degli accertamenti relativi all'intero rapporto contrattuale, dall'apertura di quest'ultimo sino alla chiusura, si dovesse verificare la sussistenza del credito sopra evidenziato o comunque di un credito di entità diversa
a favore della odierna parte attrice, Voglia l'Ill.mo Giudicante adito condannare la alla CP_1 restituzione dell'importo che risulterà dovuto. CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO DEL 21/03/2014 In via principale: - Accertata la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 5000/30198, verificato il collegamento negoziale tra il conto corrente di corrispondenza e il finanziamento oggetto di giudizio, dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 21/03/2014, stipulato tra la e la - Per Parte_1 CP_3
l'effetto, condannare la alla restituzione alla di tutto quanto incassato CP_3 Parte_1
a titolo di capitale, interessi, spese e commissioni. In via subordinata: - Confermare tutte le tesi proposte in atti in materia di calcolo del TAEG e di interpretazione del contratto, nonché rilevare, se del caso a seguito di CTU tecnico - contabile, la sussistenza di una causa di nullità ai sensi dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 c.c. per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
- Di
7 conseguenza, ricalcolare il piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT e condannare la convenuta alla restituzione all'odierna attrice del maggior importo versato in pendenza di rapporto e non dovuto;
- Per l'effetto, confermare, se del caso a mezzo CTU tecnico-contabile, il diritto di parte attrice di ottenere la restituzione della complessiva somma di € 16.158,27 a titolo di interessi non dovuti, salvo la maggior somma che dovesse risultare in corso di causa a seguito di CTU tecnico-contabile; - Accertare la violazione da parte della Banca convenuta degli artt.
117 TUB e/o 1284 c.c. e, per l'effetto, se del caso a seguito di CTU tecnico-contabile, rideterminare il piano di ammortamento con applicazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284
c.c., con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 dell'importo che risulterà dovuto. In ogni caso: - Condannare la controparte a restituire
[...]
all'odierna parte attrice ogni spesa sostenuta in funzione dell'odierno procedimento, ivi compreso tutto quanto da essa corrisposto al perito incaricato della redazione dell'allegato elaborato tecnico pari ad Euro 534,40, nonché la somma versata all'organismo di mediazione per gli obblighi di legge pari ad Euro 183,00, così per un totale di Euro 717,40, oltre ogni altro costo che la società attrice sarà costretta a sostenere in corso di causa anche per CTU e CTP. -
Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. e C.p.a come per legge.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale esponeva:
- che era necessario evidenziare in primo luogo la carenza di prova documentale circa il fatto costitutivo della domanda attorea;
- che, nello specifico, non risultavano prodotti né il contratto di conto corrente nella sua versione integrale né i relativi estratti conto, analitici e scalari, dalla data di apertura sino alla data di estinzione del rapporto, senza soluzione di continuità;
- che, alla luce di quanto sopra, non poteva che rilevarsi l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa relativa a rapporti anteriori al 19 febbraio 2011, data coincidente con il decennio antecedente all'instaurazione del presente giudizio;
- che, infatti, l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. decorreva, in relazione a ciascun addebito, dal momento della rispettiva annotazione trimestrale sul conto, e non da periodi successivi;
- che rilevava il costante comportamento concludente della società la Parte_1 quale, dal 2004 fino all'estinzione del rapporto nel 2018, non aveva mai contestato né in via
8 stragiudiziale né giudiziale la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o delle ulteriori commissioni convenute;
- che, quindi, tale condotta equivaleva a piena e consapevole acquiescenza rispetto all'operato della e ai saldi trasmessi periodicamente mediante estratti conto, comprensivi delle CP_1 condizioni economiche applicate e delle scritturazioni relative ai rapporti accessori;
- che, per le medesime ragioni, doveva ritenersi intervenuta la decadenza da ogni eventuale diritto di contestazione in relazione agli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto applicati nel corso del rapporto;
- che contestava integralmente la perizia allegata all'atto di citazione, sia per i presupposti metodologici, sia in ordine alle risultanze conclusive, le quali non risultavano conformi alle
Istruzioni della Banca d'Italia e non potevano pertanto assumere valenza probatoria;
- che, in ogni caso, parte attrice non forniva alcun elemento probatorio né in merito alla pretesa natura solutoria dei versamenti effettuati, né a sostegno delle proprie ricostruzioni contabili, che restavano generiche e prive di riscontro;
- che, a riprova di ciò, la società pur onerata della prova e senza possibilità Parte_1 di inversione del relativo onere, non era stata in grado di offrire alcun supporto concreto alle proprie deduzioni, fondando le proprie ragioni su una generica rassegna giurisprudenziale in materia di anatocismo bancario, priva di collegamento con la fattispecie concreta;
- che, in ogni caso, la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 aveva espressamente autorizzato la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, con decorrenza dal 30 giugno 2000, quindi in data antecedente alla stipula del contratto de quo;
- che, pertanto, alcuna illegittimità poteva ravvisarsi nella condotta tenuta dalla sul CP_1 punto;
- che, da tutto quanto sopra, discendeva la piena correttezza delle modalità operative adottate dalla in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni regolamentari pro tempore CP_1 applicabili in materia di intermediazione finanziaria;
- che, quanto alla pretesa nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, osservava come la stessa risultasse pattiziamente determinata, come comprovato dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice, ivi comprese le comunicazioni di variazione contrattuale inviate in ossequio al legittimo esercizio dello ius variandi;
- che, nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria (L. n. 154/1992 e artt. 115 e ss.
T.U.B.), aveva sempre: trasmesso periodici estratti conto con l'indicazione delle variazioni di
9 tasso applicate;
inviato annualmente il riepilogo delle condizioni economiche praticate;
comunicato anche tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le condizioni applicate ai rapporti in essere;
- che con specifico riguardo alla commissione di massimo scoperto e agli ulteriori oneri addebitati sul conto corrente in esame, risultava del tutto infondata la doglianza attorea, stante la piena legittimità di tali oneri;
- che, proprio in virtù di tale funzione, la suddetta commissione non poteva ritenersi collegata all'erogazione del credito e non rientrava, pertanto, nel calcolo del Tasso Effettivo Globale
(T.E.G.);
- che, infine, risultava del tutto priva di fondamento anche la pretesa inefficacia del contratto di finanziamento stipulato in data 21 marzo 2014 per un importo di euro 80.000,00;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare gradata, - ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 19/02/2011 del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice, nonchè la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
nel merito, - ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre ed articolare anche in sede istruttoria ed in relazione alle difese ed ai documenti che verranno eventualmente apportati al giudizio da controparte.”.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 18.02.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta, seppur nei seguenti limiti e per le seguenti ragioni.
10 Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla a valere sul c/c n. 5000/30198, asseritamente a titolo di interesse ultralegali, CP_1 usurari, anatocistici oltre a titolo di altre spese non ritualmente pattuite.
In secondo luogo, con riferimento ad un contratto finanziamento collegato al c/c, l'attrice ha dedotto la nullità dello stesso, in quanto qualificabile quale mutuo di scopo, finalizzato a coprire le passività relative al c/c n. 5000/30198, le quali, nel caso di specie, sarebbero state illegittimamente formate.
Inoltre, sempre con riferimento al contratto di apertura di credito, quest'ultimo conterrebbe pattuizioni contrattuali dal contenuto generico e indeterminato, in violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c..
Di contro, la ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni attoree, la prescrizione del CP_1 diritto di ripetizione azionato dall'attrice, chiedendo il rigetto delle domande.
Ciò precisato e prima di passare all'esame del merito della questione, giova ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi CP_1 illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 7501 del 14 maggio 2012).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito CP_1 di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'attore era, innanzitutto, gravato dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme
11 indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova, come nel caso di specie, mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass., Sez. 1, 7 maggio 2015,
n. 9201).
Peraltro, in materia di rapporti bancari in conto corrente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che, in ordine alle ipotesi di invalidità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza dei requisiti di legge, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire in riferimento ai relativi estratti conto a far data dalla sua apertura, tale che possa effettuarsi l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere sulla base di dati contabili certi, non potendosi, al contrario, utilizzare criteri presuntivi o approssimativi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20693 del 13 ottobre 2016).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti, con particolare riferimento alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei
12 suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto
1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Ciò premesso, considerato che nel corso del giudizio sono stati depositati gli estratti conto e la documentazione contrattuale, è stata disposta una CTU contabile avente ad oggetto il conto corrente.
In particolare, il CTU ha dato atto di aver esaminato il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa, nonché i relativi estratti conto, operando dunque il ricalcolo dal saldo risultante dalla prima movimentazione del suddetto conto.
Ebbene, con una prima contestazione, parte attrice ha dedotto l'applicazione, da parte della di illegittimi interessi anatocistici. CP_1
In termini generali, è noto che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere CP_4 stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
13 Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013
(legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non
è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
14 Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D. Lgs. n.
342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Alla luce di tale normativa, devesi osservare che il rapporto oggetto di causa è stato acceso successivamente al 2000 ed il consulente ha rilevato che la capitalizzazione degli interessi è stata puntualmente pattuita per iscritto ed è stata applicata con medesima periodicità. Di conseguenza, in una prima ipotesi di ricalcolo, il CTU ha mantenuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dalla data di apertura del conto alla data del 31.12.2013, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi a decorrere dall'1.01.2014.
In una seconda ipotesi, che l'odierno giudicante intende avallare in punto di anatocismo, il
CTU ha ritenuto di dover applicare per tutto il periodo di operatività del rapporto la capitalizzazione semplice, posta l'assenza in contratto della indicazione del tasso effettivo creditore e tasso effettivo debitore.
In tema, secondo il condivisibile orientamento seguito dalla recente giurisprudenza di legittimità, “le condizioni in presenza delle quali, a mente dell'art. 120, comma 2, t.u.b., può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9
15 febbraio 2000, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi
“secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono” (art. 1 cit.), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del “valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (art. 6 cit.). Una volta chiarito che
l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione, è agevole comprendere che in siffatta evenienza non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo” (cfr. Cass. n.
18664/2023). Dunque, l'assenza di specificazione del tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi, il quale rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, comporta l'inapplicabilità dell'anatocismo, per come indicato dallo stesso CTU con la seconda ipotesi di ricalcolo, relativamente all'analisi della legittimità della capitalizzazione trimestrale operata dall'Istituto di credito convenuto.
Relativamente, invece, alla doglianza afferente all'applicazione di interessi usurari, la stessa
è priva di fondamento.
Con riferimento, in particolare, alla usura originaria, e cioè quella eventualmente riscontrabile al momento della stipulazione del contratto di apertura del rapporto, ovvero al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della nei vari trimestri successivi, come CP_1 accertato dal CTU nella relazione originaria non risulta superato il tasso soglia fissato dal D.M. relativo al trimestre di riferimento.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora
Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL
n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
16 Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la
CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Nel caso di specie, come anzidetto, non risulta essersi verificato il fenomeno dell'usura originaria né con riferimento al tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto, né con riferimento alle commissioni di massimo scoperto.
Quanto all'usura sopravvenuta, da ultimo – come è ben noto - il tema è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta (Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
In particolare, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite hanno negato tout court la
17 configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, sancendo la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Del pari, è infondata la contestazione circa l'applicazione di interessi non pattuiti, non potendosi dunque applicare la previsione di cui all'art. 117, co. 7, TUB, con riguardo ai tassi d'interesse sostitutivi.
Ed invero, come accertato dal CTU, nel contratto di conto corrente, sono stati puntualmente determinati i tassi di interesse, poi modificati a seguito dell'esercizio dello ius variandi, tramite il quale la ha trasmesso le modifiche unilaterali alla cliente, la quale le ha sottoscritte (pag. CP_1
15 e ss. CTU).
È importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se
–al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme
18 bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, Pt_3 la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
Sul punto, è condivisibile la ricostruzione peritale nella parte in cui ha ritenuto di mantenere fermi i tassi modificati unilateralmente dall'Istituto di credito, a fronte di una generica contestazione attorea circa l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi.
Ed invero, parte attrice, premessa la sottoscrizione della variazione contrattuale, non ha puntualmente contestato il merito della variazione degli interessi, discorrendo, comunque genericamente, sull'asserita mancata indicazione delle valute.
Pertanto, la doglianza inerente alla illegittimità dell'esercizio dello ius variandi deve essere rigettata.
Del pari, anche la doglianza in ordine alla indebita applicazione delle valute deve essere respinta.
Anche in tale occasione, l'attrice ha contestato genericamente nell'atto di citazione l'applicazione di valute postergate, di spese non corrispondenti a quelle previste contrattualmente e la violazione degli artt. 117 e 118 TUB in relazione allo ius variandi operato dalla Banca, senza tuttavia precisare per quali rapporti, in quali periodi e quali poste contabili sarebbero state calcolate erroneamente, o indebitamente, da parte dell'Istituto di credito, ragione per la quale la contestazione, dal contenuto generico, non è stata oggetto di analisi dal CTU.
Con un ulteriore motivo di doglianza, l'attrice ha lamentato l'illegittima applicazione di c.m.s. e altre spese non dovute, in quanto mai espressamente pattuite.
A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto
19 corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in
20 dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive
(es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento
(ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB)
l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) Controparte_5 quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata
21 dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.l. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto
CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità
a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli
22 contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al consulente tecnico il quesito, nel senso di escludere la C.M.S., in relazione al il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2, è stato chiesto al consulente di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.2 bis del decreto legge 29 novembre 2008
n.185. Per il periodo successivo alla data dell'1 luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012 n.644), infine, è stato chiesto al CTU di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
Ciò posto, occorre rilevare nel caso di specie che, con riguardo alle CAF, richiamate nella prima variazione contrattuale del 16.02.2011 (doc. 3 atto di citazione), manca una puntuale pattuizione, posto che, mentre il contratto originario non prevedeva affatto le commissioni sopra specificate, la variazione del 2011 non presenta la determinazione percentuale, né la modalità di calcolo delle CAF, con conseguente espunzione delle medesime dal ricalcolo del consulente.
Relativamente alla “Manca Fondi”, puntualmente indicata e specificata con la seconda variazione contrattuale dell'11.05.2015, seconda variazione contrattuale (doc. 3 atto di citazione), il CTU l'ha mantenuta ferma a partire dal III trim. del 2015.
A fronte delle contestazioni mosse da parte attrice, la ha eccepito l'azione di CP_1 prescrizione con riguardo al periodo antecedente il decennio dall'instaurazione del giudizio, decorrente dal 19.02.2011.
Tale eccezione risulta correttamente formulata ed è altresì fondata nel merito.
In via preliminare, occorre rilevare che, pur trattandosi nel caso di specie di azione di accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale recentemente affermato secondo il quale la “rettifica” delle annotazioni in conto corrente, “non essendo altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé”, può avvenire “senza limiti di tempo” per effetto del venir meno del titolo su cui fondano (Cass. ord. n. 3858 del 15/02/2021). E ciò in quanto se l'azione di nullità è imprescrittibile, si
23 prescrivono le relative azioni di ripetizione cui certamente in via diretta o indiretta anche la
“rettifica” del saldo di un conto corrente certamente è finalizzata. Si arriverebbe altrimenti al paradosso logico-giuridico, prima ancora che contabile, qualora si accedesse alla natura imprescrittibile del diritto di “rettifica”, che un diritto ormai prescritto continui a produrre effetti giuridici e contabili favorevoli al suo titolare, solo qualora il rapporto contrattuale con l'istituto di credito di cui si chiede la rettifica, al momento dell'instaurazione del giudizio, sia ancora aperto, non consentendo al correntista di agire in ripetizione di indebito. Deve, comunque, escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata (cfr. Cass. 09.04.2003, n. 5575).
Giova, poi, evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., sez. un., 13 giugno
2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
24 Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla Infatti, come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, tale CP_1 fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla CP_1 mediante la semplice deduzione dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso. Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente-attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
Poiché il cliente – attore non ha, nella fattispecie in esame, dato prova del carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati, il consulente tecnico ha correttamente provveduto, riscontrata la prescrizione sino al 09.10.2007 (considerando che in data 09.10.2017 parte attrice ha notificato alla convenuta istanza ex art. 119 TUB), ad eliminare soltanto le poste illegittimamente addebitate entro il decennio antecedente alla data del primo atto interruttivo, in cui il diritto alla restituzione non era ancora prescritto – rimanendo, al contrario, intangibili i versamenti effettuati dal correntista oltre il decennio – e, di conseguenza, ad effettuare il ricalcolo con decorrenza dal saldo dell'estratto conto dall' 01.07.2007 (ipotesi I in punto di CP_1 prescrizione, pag. 20 della prima relazione di CTU), per le ragioni sopra esposte in punto della non applicazione del saldo rettificato (all. 5 perizia econometrica del 20.10.2022).
In definitiva, con riguardo al conteggio finale, devesi accogliere l'ipotesi n. 4, con la quale il
CTU nel primo elaborato peritale ha indicato un nuovo saldo, al 14/03/2018, pari ad € 34.466,28
a credito della correntista.
Relativamente, invece, al contratto di finanziamento, l'attrice ne ha lamentato in un primo momento la nullità, deducendo la natura di mutuo di scopo del contratto sottoscritto, funzionalmente collegato al contratto di conto corrente oggetto di causa, la cui nullità, ancorché parziale, determinerebbe la nullità derivata anche del contratto di finanziamento.
Ebbene, la domanda di nullità è infondata.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (SS.UU.
n. 5841/2025), il mutuo “solutorio”, quale quello oggetto di causa, non può essere considerato un mutuo di scopo, nel quale una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943/2012) o convenzionalmente
25 pattuita (Cass. n. 26770/2019; Cass. n. 15929/2018; Cass. n. 24699/2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Ebbene, come rilevato dal Supremo Consesso, “Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi. […]” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5841/2025).
Pertanto, la doglianza sul punto è infondata.
Parimenti, non può essere accolta la contestazione afferente alla indeterminatezza della natura del piano di ammortamento pattuito con la per la restituzione del mutuo erogato. CP_1
All'art. 3, co. 3, del contratto di finanziamento (doc. 10 atto di citazione) è testualmente previsto che “[…] la “Debitrice si obbliga a pagare alla “Banca” n. 60 (sessanta) rate mensili posticipate, costituite da quota di capitale crescente e dalla relativa quota interessi, secondo quanto previsto dal piano di ammortamento allegato al presente contratto sotto la lettera “C”, sviluppato al tasso del 10,175% […]” e con tale clausola è chiaramente esplicitato la natura del piano di ammortamento del tipo “alla francese”, come riscontrabile dal doc. 10 b) dell'atto di citazione.
Né trova fondamento la doglianza circa l'indeterminatezza della modalità di calcolo del tasso d'interesse, in quanto stabilita con riferimento al parametro Euribor media 1 mese, aumentato dello spread di 9,95 punti per anno a favore della con modalità di calcolo: 365/360. CP_1
Invero, all'art. 2 del contratto di finanziamento, rubricato “Tasso di interesse e commissione”, testualmente si prevede che “La “Debitrice” si obbliga a corrispondere alla “Banca” sul finanziamento gli interessi, calcolati secondo i giorni effettivi con divisore 360 […], in via mensile posticipata al tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro
(“Euribor” […]) a un mese. Il suddetto tasso sarà aumentato dello spread di 9,95 […] punti annui a favore della “Banca””. Sicché, al di là del richiamo nel piano di ammortamento della modalità di calcolo 365/360, dall'interpretazione del complesso delle pattuizioni contrattuali si
26 evince che la modalità prescelta dalle parti in causa era quella di intendere la modalità di calcolo
360 giorni (anno commerciale).
Con riguardo, poi, alla contestazione circa la mancata indicazione in contratto della capitalizzazione, se semplice o periodica, l'attrice ha formulato la doglianza in maniera del tutto generica, tenendo anche conto che, relativamente agli interessi di mora (art. 4 contratto di finanziamento) è testualmente esclusa l'applicazione della capitalizzazione periodica. Sul punto, parte attrice non ha dedotto quali siano i periodi di riferimento da cui desumere l'applicazione di un diverso regime di capitalizzazione rispetto alla capitalizzazione semplice.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
Inoltre, nel testo contrattuale è indicato il TAEG, nella misura del 12,280%, relativamente al quale il richiamo al TAEG ricalcolato per il credito al consumo è privo di rilevanza, posta la carenza dello status di consumatore in capo a parte attrice.
A ogni modo, devesi ricordare che, in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Par dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' (così come il TAEG) non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_5 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera
e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola
27 non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in Par quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
In conclusione, alla consistenza creditoria del saldo contabile del conto corrente consegue il parziale accoglimento della domanda di ripetizione attorea, nei limiti dell'importo accertato, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, per l'importo di € 34.466,28.
Su tale importo vanno, poi, accordati gli interessi al tasso legale, ex art. 1284 quarto comma c.c., e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
A tal proposito va rammentato che, a norma dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Ebbene, argomentando dalla chiara ed inequivoca lettera dell'art. 2033 c.c., la miglior dottrina e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito hanno evidenziato che la norma in oggetto ha la funzione di contemperare l'interesse del solvens che agisca in ripetizione con quello dell'accipiens che azioni il diritto alla restituzione;
pertanto agli effetti della cennata disposizione, nella parte in cui prevede che, nella ripetizione di indebito, gli interessi decorrano dal giorno del pagamento in caso di mala fede di chi lo ha ricevuto e dal giorno della domanda in caso di sua buona fede, rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, data dall'art. 1147, I co., c.c., mentre non può trovare applicazione la disposizione particolare dettata dal comma secondo del medesimo art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
In particolare, deve osservarsi che la mala fede giuridicamente rilevante affinché il percettore di un pagamento indebito sia tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma da restituire con decorrenza dal giorno in cui l'ha ricevuta, non può dirsi integrata dal mero dubbio dell'accipiens circa l'effettiva esistenza del debito o dalla circostanza che il solvens abbia effettuato il
28 pagamento, contestando di esservi tenuto, occorrendo, invece, all'uopo, la prova della consapevolezza della natura indebita della datio e, quindi, dell'inesistenza dell'obbligazione in adempimento della quale la prestazione è stata eseguita.
Inoltre, lo stato soggettivo dell'accipiens, per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., va valutato avendo riguardo al momento in cui lo stesso ha ricevuto il pagamento, per modo che ove - anche per effetto del mero operare della presunzione legale non superata da prova contraria da parte del solvens - possa ritenersi che al momento della prestazione l'accipiens fosse in buona fede, tanto comporta indefettibilmente che gli interessi di cui fa menzione l'art. 2033 c.c. debbano essere corrisposti con decorrenza dalla data della domanda, restando irrilevante la circostanza che, successivamente all'eseguito pagamento, il predetto accipiens abbia acquisito consapevolezza della natura indebita della prestazione.
E così la Suprema Corte ha evidenziato che “in materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens, con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento” (Cass. Civ. Sez.
III, 10 marzo 2005, n. 5330).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame non può non considerarsi che l'attrice non ha in alcun modo provato – ed invero, neppure specificamente dedotto – che la convenuta, CP_1 al momento del versamento delle poste indebite, come sopra riscontrate, fosse in mala fede;
onde, gli interessi richiesti, al tasso legale, non possono che farsi decorrere dalla data della domanda giudiziale.
Attesa la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, atteso il credito comunque riconosciuto in favore di parte attrice, sono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
29 1) Determina il saldo del c/c n. 30198, al 14/03/2018, in € 34.466,28 a credito dell'attrice;
2) Condanna la convenuta alla ripetizione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 34.466,28, oltre interessi al tasso legale, ex art. 1284 c.c., a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
3) Rigetta la domanda attorea relativa al contratto di finanziamento del 21.03.2014;
4) Dispone la compensa tra le parti le spese di lite;
5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 12.8.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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