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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IA AL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. DE VINCENTIS Parte_1
DO
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.7.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in data
6.5.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva in giudizio l'opposta, della quale va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, i titoli azionati, ovvero n. 4 assegni bancari per
1 un totale di € 15.736,14, risultano rilasciati dalla TKS srls, di cui l'opponente era ed è amministratore (benché nel frattempo sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale di detta società).
La circostanza che l'opponente abbia sottoscritto, in qualità di amministratore della TKS srls, gli assegni posti alla base del precetto impugnato non attribuisce al medesimo opponente la qualità di soggetto debitore neppure in coobbligazione, come invece indicato in precetto.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta con conseguenziale dichiarazione dell'insussistenza del diritto del creditore precettante di agire in executivis nei confronti dell'opponente sulla base degli assegni di cui al precetto opposto.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IA AL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della Controparte_1
B) Accoglie l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c. e, per l'effetto,
C) Dichiara l'insussistenza del diritto del creditore precettante di agire in executivis nei confronti dell'opponente sulla base degli assegni di cui al precetto opposto;
D) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese
2 forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Ubaldo de Vincentis, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 09/12/2025
IL GIUDICE Dott. IA AL
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IA AL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. DE VINCENTIS Parte_1
DO
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.7.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in data
6.5.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva in giudizio l'opposta, della quale va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, i titoli azionati, ovvero n. 4 assegni bancari per
1 un totale di € 15.736,14, risultano rilasciati dalla TKS srls, di cui l'opponente era ed è amministratore (benché nel frattempo sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale di detta società).
La circostanza che l'opponente abbia sottoscritto, in qualità di amministratore della TKS srls, gli assegni posti alla base del precetto impugnato non attribuisce al medesimo opponente la qualità di soggetto debitore neppure in coobbligazione, come invece indicato in precetto.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta con conseguenziale dichiarazione dell'insussistenza del diritto del creditore precettante di agire in executivis nei confronti dell'opponente sulla base degli assegni di cui al precetto opposto.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IA AL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della Controparte_1
B) Accoglie l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c. e, per l'effetto,
C) Dichiara l'insussistenza del diritto del creditore precettante di agire in executivis nei confronti dell'opponente sulla base degli assegni di cui al precetto opposto;
D) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese
2 forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Ubaldo de Vincentis, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 09/12/2025
IL GIUDICE Dott. IA AL
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