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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13065/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13065/2023 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. nella Parte_2 C.F._2
qualità di genitori esercenti la potestà sul minore nato a [...] il Persona_1
19.10.2005, C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Rianna e Isabella C.F._3
Maselli, come da procura in atti.
RICORRENTI
E nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Persona_1 C.F._3
e difeso dagli avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli, come da procura in atti.
INTERVENTORE
NONCHE'
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di frequenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 24.10.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe nella qualità, premesso che il minore era stato riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti Persona_1
e le funzioni proprie della sua età con verbale della Commissione Sanitaria del 22.9.2016, a CP_1 decorrere dal 28.7.2015 e, quindi, con diritto all'Indennità di Frequenza, esponevano che nonostante nella domanda amministrativa fossero indicati tutti i riferimenti per le comunicazioni di rito e la liquidazione degli arretrati di prestazione, non avevano ricevuto il pagamento della prestazione;
che in data 31.5.2017, veniva inviato il Modello AP70, a mezzo del Patronato con l'indicazione della
Frequenza scolastica, e degli altri requisiti amministrativi e del conto corrente sul quale ricevere la liquidazione degli arretrati di prestazione riconosciuti in favore del minore;
che nel Cassetto
Previdenziale , nonostante la pratica amministrativa relativa alla Domanda di Invalidità recante CP_1 numero 3930678309594, risultasse “CONCLUSO” con giudizio finale comunicato e Modalità di
Comunicazione “Postalizzazione”, non venivano mai liquidati gli arretrati di prestazione;
che il minore era stato sottoposto a visita di revisione il 22.8.2023 e che con verbale della Commissione medica continuava ad essere riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età a decorrere dal 22.8.2023, senza ricevere il pagamento dei ratei di indennità di frequenza.
Tanto premesso chiedevano di “1. Accertare e dichiarare, recependo il Verbale della Commissione
Sanitaria del 22.9.2016 ed il Verbale della Commissione Sanitaria del 22.8.2023, che il CP_1 CP_1 minore ha la persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età Persona_1
a decorrere 28.7.2015 o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2. per l'effetto accertare e dichiarare, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, il diritto dei ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà, alla percezione dei ratei arretrati di Indennità di Frequenza, riconosciuti al minore a decorrere dal primo giorno del Persona_1 mese successivo alla domanda amministrativa del 28.7.2015 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle relative provvidenze economiche di cui alle
Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/88 e successive modificazioni;
4. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.” CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva il mancato e/o incompleto invio della documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione e, pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.
Nelle more del giudizio il minore divenuto maggiorenne, spiegava domanda di Persona_1 intervento volontario, riportandosi al ricorso e alle conclusioni in esso contenute, chiedendo la condanna dell' al pagamento della prestazione a decorrere dal 28.07.2015. CP_1 All'odierna udienza, viste le note di trattazione depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
In ordine al requisito sanitario ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento in favore di
[...]
del diritto all'indennità di frequenza, con decorrenza dal 28.07.2015. Invero come risulta Per_1 dalla documentazione depositata il minore è stato riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a compiere le funzioni proprie della sua età a decorrere dalla domanda amministrativa, con verbale della Commissione medica del 22.09.2016, successivamente confermato con verbale di revisione del
22.08.2023 (cfr. verbali in atti).
Inoltre, come risulta dalla documentazione depositata dal ricorrente e non impugnata, il minore ha frequentato con continuità la scuola primaria presso l'Istituto scolastico “M. Montessori”- Marano di PO per l'a.s. 2015/2016, mentre per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto “M. Polo”- Calvizzano e per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la scuola secondaria di secondo grado, presso l'Istituto “E. NO di PO (cfr. all.7,8,9).
Deve, altresì, ritenersi provato per i predetti anni il prescritto requisito reddituale del minore (cfr. all.9). CP_ L' non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei presupposti per beneficiare della prestazione, né ha provato l'avvenuto pagamento della stessa.
Pertanto, considerato che ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' , con riconoscimento del diritto CP_1 di all'indennità di frequenza a decorrere dal 28.07.2015, con condanna dell' al Persona_1 CP_1 pagamento in favore dell'istante dei ratei di indennità di frequenza maturati con decorrenza dal
1.08.2015 (pari al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione e si liquidano, tenendo conto del carattere seriale della controversia, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire l'indennità di frequenza con decorrenza dal Persona_1
1.08.2015, con condanna dell' al pagamento in favore dell'istante dei relativi ratei, oltre interessi CP_1 legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 6.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13065/2023 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. nella Parte_2 C.F._2
qualità di genitori esercenti la potestà sul minore nato a [...] il Persona_1
19.10.2005, C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Rianna e Isabella C.F._3
Maselli, come da procura in atti.
RICORRENTI
E nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Persona_1 C.F._3
e difeso dagli avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli, come da procura in atti.
INTERVENTORE
NONCHE'
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di frequenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 24.10.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe nella qualità, premesso che il minore era stato riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti Persona_1
e le funzioni proprie della sua età con verbale della Commissione Sanitaria del 22.9.2016, a CP_1 decorrere dal 28.7.2015 e, quindi, con diritto all'Indennità di Frequenza, esponevano che nonostante nella domanda amministrativa fossero indicati tutti i riferimenti per le comunicazioni di rito e la liquidazione degli arretrati di prestazione, non avevano ricevuto il pagamento della prestazione;
che in data 31.5.2017, veniva inviato il Modello AP70, a mezzo del Patronato con l'indicazione della
Frequenza scolastica, e degli altri requisiti amministrativi e del conto corrente sul quale ricevere la liquidazione degli arretrati di prestazione riconosciuti in favore del minore;
che nel Cassetto
Previdenziale , nonostante la pratica amministrativa relativa alla Domanda di Invalidità recante CP_1 numero 3930678309594, risultasse “CONCLUSO” con giudizio finale comunicato e Modalità di
Comunicazione “Postalizzazione”, non venivano mai liquidati gli arretrati di prestazione;
che il minore era stato sottoposto a visita di revisione il 22.8.2023 e che con verbale della Commissione medica continuava ad essere riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età a decorrere dal 22.8.2023, senza ricevere il pagamento dei ratei di indennità di frequenza.
Tanto premesso chiedevano di “1. Accertare e dichiarare, recependo il Verbale della Commissione
Sanitaria del 22.9.2016 ed il Verbale della Commissione Sanitaria del 22.8.2023, che il CP_1 CP_1 minore ha la persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età Persona_1
a decorrere 28.7.2015 o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2. per l'effetto accertare e dichiarare, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, il diritto dei ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà, alla percezione dei ratei arretrati di Indennità di Frequenza, riconosciuti al minore a decorrere dal primo giorno del Persona_1 mese successivo alla domanda amministrativa del 28.7.2015 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle relative provvidenze economiche di cui alle
Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/88 e successive modificazioni;
4. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.” CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva il mancato e/o incompleto invio della documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione e, pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.
Nelle more del giudizio il minore divenuto maggiorenne, spiegava domanda di Persona_1 intervento volontario, riportandosi al ricorso e alle conclusioni in esso contenute, chiedendo la condanna dell' al pagamento della prestazione a decorrere dal 28.07.2015. CP_1 All'odierna udienza, viste le note di trattazione depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
In ordine al requisito sanitario ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento in favore di
[...]
del diritto all'indennità di frequenza, con decorrenza dal 28.07.2015. Invero come risulta Per_1 dalla documentazione depositata il minore è stato riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a compiere le funzioni proprie della sua età a decorrere dalla domanda amministrativa, con verbale della Commissione medica del 22.09.2016, successivamente confermato con verbale di revisione del
22.08.2023 (cfr. verbali in atti).
Inoltre, come risulta dalla documentazione depositata dal ricorrente e non impugnata, il minore ha frequentato con continuità la scuola primaria presso l'Istituto scolastico “M. Montessori”- Marano di PO per l'a.s. 2015/2016, mentre per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto “M. Polo”- Calvizzano e per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la scuola secondaria di secondo grado, presso l'Istituto “E. NO di PO (cfr. all.7,8,9).
Deve, altresì, ritenersi provato per i predetti anni il prescritto requisito reddituale del minore (cfr. all.9). CP_ L' non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei presupposti per beneficiare della prestazione, né ha provato l'avvenuto pagamento della stessa.
Pertanto, considerato che ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' , con riconoscimento del diritto CP_1 di all'indennità di frequenza a decorrere dal 28.07.2015, con condanna dell' al Persona_1 CP_1 pagamento in favore dell'istante dei ratei di indennità di frequenza maturati con decorrenza dal
1.08.2015 (pari al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione e si liquidano, tenendo conto del carattere seriale della controversia, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire l'indennità di frequenza con decorrenza dal Persona_1
1.08.2015, con condanna dell' al pagamento in favore dell'istante dei relativi ratei, oltre interessi CP_1 legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 6.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano