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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2024, n. 37344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37344 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI EM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente agli episodi per i quali è intervenuta la prescrizione;
annullamento con rinvio per rideterminazione della pena per i restanti episodi. udito il difensore difensore di fiducia dell'imputato AI EM, avvocato FIORINO RUGGIO, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 12 gennaio 2024, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 31 marzo 2022 che ha ritenuto BR IO responsabile del reato di cui all'art. 615 ter, commi 1,2 e 3, cod. pen. in relazione a 257 accessi abusivi al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria, effettuati quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate ( dal 03/01/2011 al 16/10/2017), condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con i doppi benefici. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37344 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA Data Udienza: 10/09/2024 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore, avv. Fiorino Ruggio, affidando le sue censure ad un unico motivo articolato in più punti. 2.1. Con il primo punto denuncia vizi di violazione di norme processuali ( art.. 55, 57, 62 e 63 cod.proc.pen, e 220 disp att. cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di attività ispettiva e di vigilanza. Quest'ultimo era stato interrogato da ispettori del Servizio Audit senza alcuna formalità difensiva, nonostante fossero già emersi a suo carico indizi di reità. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che gli impiegati dell'Audit non potessero essere considerati come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria: le dichiarazioni rese dall'imputato avrebbero dovuto essere espunte e la teste Imparato non avrebbe potuto riferire su quanto dichiarato dall'imputato. 2.2. Denuncia, inoltre, vizio di violazione di legge e di motivazione: la sentenza di primo grado è priva di motivazione, se non apparente, e la Corte di appello, omettendo di considerare quanto dedotto attraverso i motivi di appello e violando l'art. 1 della legge 241/1990, non ha considerato che gli accessi effettuati dall'imputato erano legittimi e che non avevano causato alcun danno all'amministrazione. 3.11 Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle condotte prescritte e l'annullamento con rinvio alla Corte di appello per le condotte non prescritte per la rideterminazione della pena. 4.11 difensore di fiducia dell'imputato, avv. Fiorino RUGGIO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata ed è infruttuoso il tentativo di scardinare il ragionamento probatorio sulla base dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, ai responsabili del servizio Audit interno all'Agenzia, in violazione, si assume, dell'art. 220 disp. Att. cod. proc. pen. , in assenza di garanzie difensive pur essendo già emersi indizi di reità a suo carico. Invero, dalla lettura delle due sentenze si desume che le dichiarazioni rese in quel contesto dall'odierno imputato hanno avuto un peso sostanzialmente irrilevante nella piattaforma probatoria del procedimento, essendo stato il giudizio di colpevolezza fondato su elementi acquisiti aliunde, ovvero sui dati anomali emersi dal sistema informatico, sui quali ha riferito in dibattimento la teste Imparato del servizio Audit Manager dell'Agenzia delle Entrate e che hanno evidenziato un numero anomalo di interrogazioni eseguite, in anagrafe tributaria, da parte dell'imputato nei confronti di numerosi clienti seguiti dall'intermediario MA MO e dal rag. ON ER, oltre che per 94 nominativi collegati in passato al CAF. Inoltre, gli accessi in questione sono stati eseguiti nella stessa fascia oraria, in orario di chiusura al pubblico dell'ufficio, e molti di essi sono risultati effettuati nei confronti di 2 soggetti aventi domicilio fiscale al di fuori della competenza dell'ufficio territoriale di Vigevano, presso il quale l'imputato prestava servizio all'epoca dei fatti contestati. Tanto è stato ritenuto sufficiente a rendere provata la fattispecie di reato contestata all'imputato, tanto più considerandosi che il medesimo, in sede di esame dibattimentale, non ha negato la veridicità del fatto storico contestato e la riconducibilità al suo personale agire, essendosi, piuttosto, limitato a precisare di avere agito non a scopo di lucro o dietro compenso, e tendendo ad escludere un rapporto di collaborazione con i suddetti studi professionali. 1.1.Chiarita la limitata incidenza che hanno assunto le dichiarazioni rese dall'imputato, in sede di attività amministrativa di vigilanza svolta dal responsabile del sopraindicato servizio Audit interno all'Agenzia, deve rilevarsi che la doglianza di inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, veicolata attraverso il primo motivo di ricorso, oltre che irrilevante, appare comunque infondata dal momento che, secondo gli insegnamenti di questa Corte «la violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'articolo 220 rimanda (Sez. 3, 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01), con la conseguenza che è inammissibile, perché generico, il motivo di ricorso con il quale non vengono indicate, né dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero prodotto l'eccepita invalidità. Non, dunque, la generica violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato la nullità o l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla polizia giudiziaria» ( Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278423 - 01). Nella fattispecie in esame, si ribadisce, non risultando comunque utilizzate le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di audizione da parte del funzionario dell'Audit, ma essendo stato il giudizio di condanna fondato su altre autonome evidenze probatorie, anche documentali, deve escludersi che vi sia stato un vulnus delle prerogative difensive. 1.2. Analogamente deve respingersi l'ulteriore rilievo in ordine alla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste Imparato, per violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. sul presupposto che alla suddetta, a norma dell'art. 57 comma 3, cod. pen. debba essere attribuito la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Secondo questa Corte, «Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche » ( Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, Rv. 267699 - 01), non potendo tale qualifica estendersi alla teste. In ogni caso, l'eccezione di inutilizzabilità è infondata anche da una prospettiva concreta avendo i giudici di merito valorizzato le dichiarazioni rese dalla teste come veicolo di trasmigrazione nel dibattimento delle evidenze documentali autonomamente acquisite nel corso dell'attività di vigilanza compiuta. 3 2. Appaiono manifestamente infondati anche gli ulteriori rilievi difensivi con i quali si deduce la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di motivazione, che si sarebbe trasmessa alla sentenza di appello per non avere la Corte territoriale motivato in ordine alla sostenuta legittimità degli accessi eseguiti dall'imputato e alla mancanza di danno per l'amministrazione. I Giudici di merito risultano essersi mossi sul solco degli insegnamenti espressi da questa Corte secondo cui « Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita».(Sez. U, n. 41210 de/ 18/05/2017, Rv. 271061 - 01). Integra, altresì, la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere non solo (come è ovvio) da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema (cfr. Cass., sez. un., 27/10/2011, 5 n. 4694; Cass., sez. V, 26/06/2015, n. 44403, rv. 266088; Cass., sez. V, 15/01/2015, n. 15950; Cass., sez. V, 20/06/2014, n. 44390, rv. 260763; Cass., sez. V, 30/09/2014, n. 47105). Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento viene individuato dalla giurisprudenza di legittimità, del pari con orientamento costante, nella tutela del domicilio informatico sotto il profilo dello ius excludendi alios, anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Rv. 276427). Nella fattispecie in esame, la configurabilità del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. si rivela pacificamente desumibile dalle pronunce di merito, essendo stato evidenziato che i numerosi accessi all'Anagrafe Tributaria da parte dell'imputato hanno riguardato soggetti con domicilio fiscale al di fuori della competenza dell'Ufficio Territoriale presso il quale prestava servizio l'imputato, e peraltro in fascia oraria di chiusura dell'Ufficio. Inoltre, con motivazione congrua ed immune da censure, è stata sottolineata l'irrilevanza della circostanza (negata dall'imputato) della percezione di compensi in quanto la percezione di un'utilità economica, a fondamente dell'agire (comunque) illecito del soggetto, non rientra nella struttura del reato, essendo, irrilevanti i motivi e le finalità che possano spingere il sotto a violare il domicilio informatico altrui. 3. L'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione per quelle condotte i cui termini risultino maturati. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente agli episodi per i quali è intervenuta la prescrizione;
annullamento con rinvio per rideterminazione della pena per i restanti episodi. udito il difensore difensore di fiducia dell'imputato AI EM, avvocato FIORINO RUGGIO, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 12 gennaio 2024, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 31 marzo 2022 che ha ritenuto BR IO responsabile del reato di cui all'art. 615 ter, commi 1,2 e 3, cod. pen. in relazione a 257 accessi abusivi al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria, effettuati quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate ( dal 03/01/2011 al 16/10/2017), condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con i doppi benefici. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37344 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA Data Udienza: 10/09/2024 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore, avv. Fiorino Ruggio, affidando le sue censure ad un unico motivo articolato in più punti. 2.1. Con il primo punto denuncia vizi di violazione di norme processuali ( art.. 55, 57, 62 e 63 cod.proc.pen, e 220 disp att. cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di attività ispettiva e di vigilanza. Quest'ultimo era stato interrogato da ispettori del Servizio Audit senza alcuna formalità difensiva, nonostante fossero già emersi a suo carico indizi di reità. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che gli impiegati dell'Audit non potessero essere considerati come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria: le dichiarazioni rese dall'imputato avrebbero dovuto essere espunte e la teste Imparato non avrebbe potuto riferire su quanto dichiarato dall'imputato. 2.2. Denuncia, inoltre, vizio di violazione di legge e di motivazione: la sentenza di primo grado è priva di motivazione, se non apparente, e la Corte di appello, omettendo di considerare quanto dedotto attraverso i motivi di appello e violando l'art. 1 della legge 241/1990, non ha considerato che gli accessi effettuati dall'imputato erano legittimi e che non avevano causato alcun danno all'amministrazione. 3.11 Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle condotte prescritte e l'annullamento con rinvio alla Corte di appello per le condotte non prescritte per la rideterminazione della pena. 4.11 difensore di fiducia dell'imputato, avv. Fiorino RUGGIO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata ed è infruttuoso il tentativo di scardinare il ragionamento probatorio sulla base dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, ai responsabili del servizio Audit interno all'Agenzia, in violazione, si assume, dell'art. 220 disp. Att. cod. proc. pen. , in assenza di garanzie difensive pur essendo già emersi indizi di reità a suo carico. Invero, dalla lettura delle due sentenze si desume che le dichiarazioni rese in quel contesto dall'odierno imputato hanno avuto un peso sostanzialmente irrilevante nella piattaforma probatoria del procedimento, essendo stato il giudizio di colpevolezza fondato su elementi acquisiti aliunde, ovvero sui dati anomali emersi dal sistema informatico, sui quali ha riferito in dibattimento la teste Imparato del servizio Audit Manager dell'Agenzia delle Entrate e che hanno evidenziato un numero anomalo di interrogazioni eseguite, in anagrafe tributaria, da parte dell'imputato nei confronti di numerosi clienti seguiti dall'intermediario MA MO e dal rag. ON ER, oltre che per 94 nominativi collegati in passato al CAF. Inoltre, gli accessi in questione sono stati eseguiti nella stessa fascia oraria, in orario di chiusura al pubblico dell'ufficio, e molti di essi sono risultati effettuati nei confronti di 2 soggetti aventi domicilio fiscale al di fuori della competenza dell'ufficio territoriale di Vigevano, presso il quale l'imputato prestava servizio all'epoca dei fatti contestati. Tanto è stato ritenuto sufficiente a rendere provata la fattispecie di reato contestata all'imputato, tanto più considerandosi che il medesimo, in sede di esame dibattimentale, non ha negato la veridicità del fatto storico contestato e la riconducibilità al suo personale agire, essendosi, piuttosto, limitato a precisare di avere agito non a scopo di lucro o dietro compenso, e tendendo ad escludere un rapporto di collaborazione con i suddetti studi professionali. 1.1.Chiarita la limitata incidenza che hanno assunto le dichiarazioni rese dall'imputato, in sede di attività amministrativa di vigilanza svolta dal responsabile del sopraindicato servizio Audit interno all'Agenzia, deve rilevarsi che la doglianza di inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, veicolata attraverso il primo motivo di ricorso, oltre che irrilevante, appare comunque infondata dal momento che, secondo gli insegnamenti di questa Corte «la violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'articolo 220 rimanda (Sez. 3, 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01), con la conseguenza che è inammissibile, perché generico, il motivo di ricorso con il quale non vengono indicate, né dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero prodotto l'eccepita invalidità. Non, dunque, la generica violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato la nullità o l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla polizia giudiziaria» ( Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278423 - 01). Nella fattispecie in esame, si ribadisce, non risultando comunque utilizzate le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di audizione da parte del funzionario dell'Audit, ma essendo stato il giudizio di condanna fondato su altre autonome evidenze probatorie, anche documentali, deve escludersi che vi sia stato un vulnus delle prerogative difensive. 1.2. Analogamente deve respingersi l'ulteriore rilievo in ordine alla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste Imparato, per violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. sul presupposto che alla suddetta, a norma dell'art. 57 comma 3, cod. pen. debba essere attribuito la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Secondo questa Corte, «Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche » ( Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, Rv. 267699 - 01), non potendo tale qualifica estendersi alla teste. In ogni caso, l'eccezione di inutilizzabilità è infondata anche da una prospettiva concreta avendo i giudici di merito valorizzato le dichiarazioni rese dalla teste come veicolo di trasmigrazione nel dibattimento delle evidenze documentali autonomamente acquisite nel corso dell'attività di vigilanza compiuta. 3 2. Appaiono manifestamente infondati anche gli ulteriori rilievi difensivi con i quali si deduce la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di motivazione, che si sarebbe trasmessa alla sentenza di appello per non avere la Corte territoriale motivato in ordine alla sostenuta legittimità degli accessi eseguiti dall'imputato e alla mancanza di danno per l'amministrazione. I Giudici di merito risultano essersi mossi sul solco degli insegnamenti espressi da questa Corte secondo cui « Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita».(Sez. U, n. 41210 de/ 18/05/2017, Rv. 271061 - 01). Integra, altresì, la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere non solo (come è ovvio) da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema (cfr. Cass., sez. un., 27/10/2011, 5 n. 4694; Cass., sez. V, 26/06/2015, n. 44403, rv. 266088; Cass., sez. V, 15/01/2015, n. 15950; Cass., sez. V, 20/06/2014, n. 44390, rv. 260763; Cass., sez. V, 30/09/2014, n. 47105). Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento viene individuato dalla giurisprudenza di legittimità, del pari con orientamento costante, nella tutela del domicilio informatico sotto il profilo dello ius excludendi alios, anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Rv. 276427). Nella fattispecie in esame, la configurabilità del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. si rivela pacificamente desumibile dalle pronunce di merito, essendo stato evidenziato che i numerosi accessi all'Anagrafe Tributaria da parte dell'imputato hanno riguardato soggetti con domicilio fiscale al di fuori della competenza dell'Ufficio Territoriale presso il quale prestava servizio l'imputato, e peraltro in fascia oraria di chiusura dell'Ufficio. Inoltre, con motivazione congrua ed immune da censure, è stata sottolineata l'irrilevanza della circostanza (negata dall'imputato) della percezione di compensi in quanto la percezione di un'utilità economica, a fondamente dell'agire (comunque) illecito del soggetto, non rientra nella struttura del reato, essendo, irrilevanti i motivi e le finalità che possano spingere il sotto a violare il domicilio informatico altrui. 3. L'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione per quelle condotte i cui termini risultino maturati. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2024.