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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2013 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. C.F._3 Parte_3
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
; Controparte_2
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
CP_4
TE MA
, in persona del Controparte_5 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. e CP_6 dall'avv. Domenico Caifa;
RZ IA
Oggetto: lesione personale
pagi na 1 di 23 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 08/02/2013 ha Persona_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il per Controparte_1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, accogliere la domanda attorea per i motivi tutti in premessa esposti e, per l'effetto condannare il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., in ordine al sinistro di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento delle lesioni subite dalla sig.ra , patrimoniali e non, biologici, morali e materiali, oltre Persona_1
I.T.T. ed I.T.P., così come in premessa indicati per complessivi euro 71.260,59 o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, a seguito di CTU medica che sin da ora si richiede oltre spese mediche sostenute e documentate, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione del danno dal dì de sinistro sino all'effettivo soddisfo. Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione, al sottoscritto Avvocato anticipante».
A fondamento della propria domanda ha dedotto
- che in data 03.08.2011, verso le ore 10.30 circa, in , alla via CP_1
Manganario, all'altezza del civico 48, essa parte usciva dalla sua abitazione, allorquando nell'accingersi ad attraversare la passerella in legno inciampava in una “sconnessione creatasi tra la soglia del portone e la passerella”;
- che, infatti, nell'attraversamento la suddetta passerella traballava facendole perdere l'equilibrio e, nonostante avesse cercato un appoggio laterale sulla recinzione, era caduta a terra;
- che il pericolo non era segnalato, non era visibile e non era transennato;
- che a seguito della caduta, aveva riportato lesioni personali ed era stata trasportata con l'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
VA e RU D'GO di , ove le veniva diagnosticata una “frattura CP_1 pertocranterica sinistra” con prognosi di trenta giorni;
pagi na 2 di 23 - che a seguito delle lesioni patite, aveva riportato un'invalidità di 30 di I.T.T., giorni 40 di I.T.P., giorni 20 di I.T.P., postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 20%;
- che i danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici, ammontavano a € 71.260,59;
- che vani sono stati i tentativi per ottenere, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni dal . Controparte_1
Pertanto, ha rassegnato le conclusioni soprariportate.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo nella quale ha dedotto
- che i fatti e la dinamica del sinistro così come descritti nell'atto introduttivo erano sprovvisti di prova;
- che, infatti, sul posto non intervenivano autorità di pubblica sicurezza a verbalizzare l'accaduto né nell'immediatezza né successivamente per riscontrare eventuali difetti o pericoli nella messa in opera del cantiere e in particolare della passerella;
- che le foto allegate non sono sfornite di data certa e, pertanto, inidonee a essere un valido elemento probatorio;
- che, quindi, le doglianze della parte attorea circa un difetto nel posizionamento della passerella in legno non trovano alcuna conferma;
- che il cantiere era adeguatamente segnalato e la passerella oggetto di causa non presentava difetti o insidie in danno agli utenti della strada;
- che, ad ogni modo, mancano gli estremi della responsabilità ex art
2051 c.c. e 2050 c.c. del;
Controparte_1
- che, infatti, del sinistro in oggetto doveva ritenersi responsabile la società all'epoca appaltatrice dei lavori oggetto di causa;
Controparte_3
- che, pertanto, eventuali inadempienze, qualora accertate, avrebbero dovuto essere da addebitare all'appaltatrice, in quanto relative alla gestione del cantiere e, in particolare, nell'eventuale irregolarità della messa in opera;
- che, come desumibile dal capitolato speciale all'art. 22.8,
l'appaltatrice si sarebbe dovuta necessariamente dotare di una polizza pagi na 3 di 23 assicurativa da stipulate contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto al fine di «tenere indenne l'Amministrazione da oggi responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (…)»;
- che, quindi, appare evidente l'assoluta estraneità del CP_1
, nella sua qualità di committente;
[...]
- che, pur volendo qualificare la domanda proposta come azione risarcitoria ex art 2043 c.c., non sussiste la responsabilità ex art 2043 c.c. per assenza dei requisiti dell'imprevedibilità e della non visibilità;
- che, infatti, il sinistro sarebbe avvenuto in pieno giorno, alle ore
10.30;
- che, come sostenuto dalla stessa parte attorea, si trovava ad uscire dalla propria abitazione attraversando una passerella collocata lì da diversi giorni;
- che, quindi, la stessa era pienamente a conoscenza dei luoghi di causa e di eventuali possibili pericoli;
- che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi, almeno in concorso, alla stessa parte attorea, la quale in virtù di una condotta poco diligente e inadeguata alle circostanze di tempo e di luogo proseguiva la sua marcia incurante della presenza dei lavori adeguatamente segnalati;
- che, pertanto, un atteggiamento prudente avrebbe evitato il verificarsi dell'evento;
- che, il quantum richiesto, è ad ogni modo eccessivo.
Ha richiesto, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa l'impresa e ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra: 1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell' Controparte_7 con sede in Pontecagnano alla via Mar Tirreno n.57. previo differimento della udienza in citazione ex art 269 c.p.c.» 2) nel merito, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;
3) accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento dannoso;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, pagi na 4 di 23 accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t. nell'evento occorso alla sig.ra ; Per_1
5) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'impresa tenuta a manlevare il Controparte_3 [...]
da qualsivoglia onere fosse posto a carico del medesimo a titolo di CP_1 risarcimento dei danni richiesti da parte attrice. Con condanna, per quanto di ragione, nei confronti dell'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario».
A seguito della autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva la quale chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata a Controparte_3 chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni al fine di essere CP_5 eventualmente garantita nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea.
Nel merito ha contestato che seppure il tratto di strada dove ebbe a verificarsi il presunto evento di danno era stato interessato da alcuni lavori, essa non aveva omesso le normali procedure di messa in sicurezza del cantiere;
che era inverosimile che una passerella in legno, ben visibile avesse potuto costituire insidia o trabocchetto, in quanto installata in un'area di cantiere correttamente segnalata e recintata ed essendo il dichiarato sinistro verificatosi in pieno giorno;
che la caduta era da imputarsi ad un contegno della stessa danneggiata;
che il quantum richiesto era certamente sproporzionato in relazione ai danni subiti e non specificatamente provati, nonché frutto di una esclusiva quantificazione di parte.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni «In ogni caso, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si dovrà considerare, ai fini della determinazione del risarcimento, della necessaria riduzione per l'evidente concorso colposo e, ex art. 1227, 1° comma, c.c, fare riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rapportata alla misura della diligenza violata da parte del danneggiato. perché pagi na 5 di 23 l'on. Tribunale di Salerno, in funzione di G.U. voglia: preliminarmente autorizzare, previo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163, bis, la chiamata in causa della società di assicurazione , in persona del legale rapp.te p.t, CP_5 con sede in via Benigno Crespi n.23 20159 Milano;
b) nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
c) in via gradata e nell'ipotesi di accoglimento c) totale o parziale della domanda attrice condannare la ., in persona del legale rapp.te p.t, CP_5 con sede in via Benigno Crespi n.23 20159 Milano, al pagamento di tutte le somme che saranno liquidate e poste a carico e della società concludente».
Si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e risposta la Compagnia
[...]
. Controparte_5
Nella comparsa di costituzione e risposta ha dedotto:
- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la polizza stipulata dalla non poteva ritenersi operante;
Controparte_3
- che, infatti, nella sezione relativa alla «descrizione dell'attività assicurata e della sua ubicazione» la voce riportata riguarda:
«Costruzione/Manutenzione fabbricati fino a 20 mt di altezza, Costruzioni, ristrutturazioni di fabbricati occupati e non, preparazione e disarmo cantieri;
scavi per allacciamento utenze con mezzi meccanici e simili»;
- che, la sul luogo teatro del sinistro si occupava Controparte_3 proprio della manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi di via
NE e, pertanto, attività che non rientra nell'ambito di quelle assicurate;
- che, ad ogni modo, l'atto di chiamata in causa è infondato poiché a norma della polizza assicurativa avendo il diritto di gestire la lite e non di essere chiamata in causa;
- che, inoltre, la società non ha mai denunciato il sinistro violando il disposto di cui all'art 1913 c.c.;
- che, in relazione alla domanda principale, l'infondatezza delle pretese vantate;
pagi na 6 di 23 - che, nel caso di specie, la società non ha agito nella totale autonomia e, pertanto, non è possibile ascrivergli alcuna forma di responsabilità;
- che, anche laddove venisse fornita la prova del fatto storico,
l'incidente per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità della parte attorea che, al momento del sinistro, non prestava la dovuta attenzione e perdeva l'equilibrio;
- che, infatti, il cantiere installato dalla era Controparte_3 adeguatamente segnalato e la passerella non presentava difetti o insidie;
- che, inoltre, l'uso e la frequenza della passarella in oggetto da parte degli altri utenti, senza che vi sia stato mai un incidente del tipo denunciato, costituisce piena e logica prova che lo stesso deve essere imputato a distrazione della parte attorea;
- che, quindi, la richiesta risarcitoria avanzata non può condursi né alla previsione di cui all'art 2050 c.c. né alla previsione di cui all'art 2051 c.c.;
- che, anche se si volesse riconoscere una forma di responsabilità ex art 2043 c.c. è necessaria la prova che il danno sofferto è derivato da una situazione di pericolo occulto e presenti il carattere della non visibilità;
- che, in ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla mantenendo il committente la Controparte_3 Controparte_1 responsabilità per qualsiasi fatto correlato alla custodia del bene;
- che il quantum richiesto è ad ogni modo sproporzionato;
- che, inoltre, è inammissibile la richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazioni;
Ha, quindi, concluso: «(…) voglia l'adito Tribunale di Salerno dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per inoperatività Controparte_8 della garanzia assicurativa perché la assicura attività Controparte_9 diverse da quelle svolte sui luoghi del sinistro. Voglia, comunque, dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda attrice e, per l'effetto, rigettarla anche ai sensi dell'art. 1227 II co. c.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice voglia contenerla nei limiti del giusto e del dovuto in applicazione dell'art. 1227 I co. c.c. pagi na 7 di 23 Voglia, sempre in via subordinata, in caso di malaugurato accoglimento seppur parziale della domanda di garanzia, condannare la Controparte_3 chiamante in causa, al pregiudizio derivante dal suo comportamento omissivo, sia in relazione alla tardiva denuncia del sinistro sia in relazione alla violazione del patto di gestione della lite. Voglia, in via ancora più gradata, contenere l'eventuale condanna alla manleva assicurativa nei limiti contrattuali.
Voglia, in via ancor più gradata, contenere l'eventuale condanna alla manleva assicurativa nei limiti contrattuali.
Con tutte le conseguenziali declaratorie di Legge e con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio».
Nel corso del giudizio sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183,
VI comma c.p.c. e., successivamente, è stata espletata la prova testi e la CTU medico legale.
A seguito di chiarimenti del CTU, il precedente giudice, rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11/06/2020.
Con atto di intervento del volontario del 18/5/20 si costituivano in giudizio gli eredi della signora , deceduta nelle more del giudizio. Per_1
All'udienza del 11.06.2020 la causa veniva rinviata allo stato per la precisazione delle conclusioni.
Nella comparsa conclusionale, infine, il ha evidenziato una Controparte_1 incongruenza: la parte attorea nell'atto di citazione aveva sostenuto che l'evento dannoso si era verificato attorno alle ore 10.30, tuttavia, il verbale di pronto soccorso riporta come ora di entrata le “9:35” e orario di verificazione del sinistro ore “9.00” e i testimoni ascoltati, invece, riferivano che il sinistro si fosse verificato alle “10.00 circa”.
Dopo svariati rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 24.04.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudicante introitava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
pagi na 8 di 23 1.1. In via preliminare, priva di fondamento è la doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva degli interventori volontari.
1.2. Ed invero, dalla documentazione versata in atti, risulta il rapporto di parentela con la de cuius. (v. certificazione della situazione originaria di famiglia allegata alla comparsa di costituzione del 18.05.2020).
2. La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità da cose in custodia.
1.1. Secondo l'indirizzo ormai consolidato configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il soggetto viene chiamato a rispondere dei danni sulla base del solo nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento.
1.2. Tale regime di responsabilità comporta una ripartizione degli oneri probatori che, seppur favorevole per il danneggiato, non lo esime dalla rigorosa dimostrazione del fatto storico comprensivo della qualità di custode del bene foriero dei danni della parte convenuta e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto. Mentre pone a carico della parte convenuta la dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale fra il danno e l'evento, mandandola esente da responsabilità.
1.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, risulta adeguatamente provato il nesso eziologico tra la passerella in legno realizzata dalla ditta esecutrice dei lavori di rifacimento del marciapiede e la caduta.
1.4. In primo luogo, risulta confermato che l'attrice, mentre usciva dalla sua abitazione inciampava nella sconnessione creatasi tra la soglia del portone e la passerella.
1.5. Il teste escusso all'udienza del 23.02.2016 ha Testimone_1 confermato la dinamica della caduta rappresentata dall'attrice in particolare ha dichiarato: «Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito agli stessi. Ricordo che era l'inizio di agosto 2011, era di mattina, tanto mi ricordo perché nel mese di agosto lavoro solo di mattina. Ricordo che erano le dieci di mattina circa. Ero sul marciapiedi in alla via Manganario davanti al CP_1
pagi na 9 di 23 DA , il liceo scientifico, di fronte al civico n. 48. Ho visto la sig.ra Pt_4
uscire dal portone del civico n. 48, ove si stavano svolgendo dei Per_1 lavori di manutenzione – non ricordo se interessavano il portone o il marciapiede, ed è caduta. Preciso che davanti a tale portone vi era una passerella in legno, la classica “tavola di ponte”, preciso che erano due, una vicina all'altra. La passerella predetta era appoggiata sulla soglia del portone e collegava tale portone alla strada. Ho visto la sig.ra Per_1 cadere sulla sinistra. La sig.ra ha cercato di mantenersi alla recinzione in plastica (…) ma è caduta lo stesso. Mi sono avvicinato dopo la caduta ed ho visto che la passerella traballava. Sempre dopo la caduta ho potuto constatare che tra la soglia del portone e la passerella vi era uno spazio».
1.6. Anche l'altro teste ha confermato la dinamica del Testimone_2 sinistro e la presenza anche dell'atro teste, con qual aveva rapporto di colleganza.
1.7. La discrepanza rilevata dal in merito a quanto Controparte_1 documentato dai verbali di Pronto Soccorso e quanto dichiarato dai testimoni e nell'atto introduttivo del giudizio non è rilevante ai fini della decisione non incidendo sulla ricostruzione complessiva dei fatti così come evincibile dalla documentazione fotografica, dalla documentazione medica e dalle prove testimoniali esperite sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare.
1. In merito all'eccepito concorso dell'attrice nella causazione dell'evento (ex art, 1227 cod. civ.) va rilevato che la stessa al momento della caduta aveva 91 anni e dagli accertamenti medico -legali è emerso che era affetta da diverse patologie, tra cui un'artrosi polidistrettuale, quindi, aveva una mobilità sicuramente ridotta dovuta all'età e alle sue condizioni fisiche che l'avrebbe dovuta indurre a una maggiore attenzione, soprattutto in considerazione del fatto che la presenza della passerella, era visibile e conosciuta, o comunque conoscibile, visto che il cantiere era stato allestito e segnalato (v. foto 5 del fascicolo attoreo) e i relativi lavori erano in corso già da diverso tempo (nelle foto 4 e 5 del fascicolo attoreo è indicata nel 9/3/2010 la data di inizio lavori), inoltre l'attrice abitava nell'edificio con numero civico pagi na 10 di 23 n. 48 dove è avvenuto il sinistro, per cui deve affermarsi, per tutto quanto detto, la sua negligenza e il suo concorso, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024), ma non la sua responsabilità esclusiva, in quanto la sicurezza del passaggio in entrata e in uscita dall'ingresso di un fabbricato, per l'esistenza di lavori di rifacimento dell'antistante marciapiede, non è certo garantita mediante l'apposizione di due tavole di legno prive qualsiasi stabilità e suscettibili di spostarsi per il transito;
la stabilità della passerella doveva essere assicurata considerando anche i pedoni con ridotta mobilità, come l'attrice.
1.1. Appare equo, quindi, riconoscere all'attrice un concorso di colpa del
20%, che verrà scomputato da quanto le sarà liquidato, di qui a poco, a titolo di risarcimento del danno.
2. Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, il c.t.u. incaricato ha accertato:
«(…) esiste un chiaro nesso di causalità tra l'incidente del 03/08/2011 e l grave e delicata frattura pertocanterica del femore sinistro, trattata anche con applicazione di un chiodo di osteosintesi e con lunga FKT, nonché con gli attuali esiti funzionali e dolorosi della coxofemorale sinistra che obbliga l'attrice ad una difficoltosa e dolorosa deambulazione con obbligo di appoggi (…).» 2.1. Il c.t.u. ha, quindi, stimato il danno alla salute accorso all'attrice come segue:
«Passando alla valutazione dell'evidente danno biologico in una novantaseienne e con una pregressa e datata artrosi polidistrettuale anche sulla coxofemorale sinistra di qualche forma di artrosi con iniziali deficit funzionali, tra l'altro presenti attualmente anche sul controlato destro. Pertanto, si riduce la valutazione teorica del danno per i deficit articolati descritti di qualche punto proprio per questa scontata preesistenza artrosica in una novantaseienne. Pertanto, si termina la presente perizia nel modo seguente: I.A. di giorni 30 I.T. (50 %) di giorni 20 I.T. (25%) di giorni 20. Il danno biologico, identificantesi nel deficit funzionale doloroso su descritto della coxofemorale sinistra e considerando anche la presenza di una scontata preesistenza di artrosi (novantunenne all'atto dell'incidente e con un deficit attuale modesto anche sulla coxofemorale del controlato destro) è valutati tra il pagi na 11 di 23 12% e, al massimo, il 13 %. Non esiste alcun esito specifico lavorativo in un soggetto già titolare, da qualche anno, di assegno di accompagnamento;
vengano risarcite le modeste spese per farmaci e per i tickets in seguito ai ricoveri ed ai trattamenti ambulatoriali fisioterapici».
2.2. Va precisato che risulta irrilevante la morte dell'attrice in corso di casa (nel 2018, all'età di 98 anni), dovendosi aderire al principio secondo cui
«In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile
"iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto -base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di
96 anni)» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018).
2.3. Facendo applicazione delle Tabelle attualmente in uso presso il
Tribunale di Milano (Cass. 12408/2011; 1553/2019), si perviene alla seguente liquidazione:
Età del danneggiato alla data del sinistro 91 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno non patrimoniale risarcibile € 18.822,00
pagi na 12 di 23 2.4. Tale somma deve essere ridotta del 20% per il concorso di responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento e, pertanto,
l'importo definitivo ridotto è pari ad € 15.057,6.
2.5. A titolo di danno patrimoniale, sono dovute, in quanto ritenute congrue e documentare, le spese mediche sostenute dall'attrice, ammontanti a
€ 16,00 (cfr. numero due fatture allegate nel fascicolo di parte attorea).
2.6. Nessuna prova è stata data degli ulteriori danni (sofferenza soggettiva e danno relazionale), pertanto devono riconoscersi all'attrice solo gli importi anzidetti, oltre rivalutazione monetaria annua agli indici Istat -Foi, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del sinistro, ossia dalla data dell'operazione, rivalutata annualmente, al saldo (sul suo riconoscimento d'ufficio v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021). Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato, maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez..3 - ,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possib ile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebb e trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avreb b e disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurab ile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurab ile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
3. Accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il danno e quantificato lo stesso non resta che individuare le specifiche responsabilità della convenuta e della terza chiamata nella causazione degli accertati danni subiti dall'attrice.
pagi na 13 di 23 3.1. Sulla della legitimatio ad causam del convenuto per i danni cagionati dalla gestione delle strade, è necessario soffermarsi sul dato per cui non è sufficiente, per andare esente da responsabilità, dimostrare che, seppur titolare della strada luogo del sinistro, non si è custodi della stessa per non averne, al momento dell'evento dannoso, la disponibilità di fatto.
3.2. Nel caso di specie, il ha eccepito la propria estraneità ai CP_1 fatti in quanto la società era il soggetto incaricato al Controparte_3 momento del sinistro in esame dell'esecuzione dei lavori di risanamento e miglioramento della viabilità delle aree di via Manganario e via NE.
3.3. Ciò non costituisce però, di per sé, un'esimente.
3.4. Si osserva:
- «nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 11671 del
14/05/2018):
- «in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonost ante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, pagi na 14 di 23 ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente)» [Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7553 del 17/03/2021]
- «dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. »(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del
18/09/2023)
- «in caso di perdu rante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il comune abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione» (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 19129 del 20/09/2011).
3.5. Nella fattispecie dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali emerge la sussistenza dell'autorizzazione dell'Ente alla società chiamata a intervenire su una strada comunale e che la strada
(di cui il marciapiedi è parte, l'art. 3, n. 33 del C.d.S. definisce il marciapiede come la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o comunque delimitata e protetta, destinata ai pedoni) era aperta al pubblico, perciò il convenuto era tenuto a vigilare sulla sicurezza della CP_1 circolazione, in questo caso pedonale, e, quindi, ad accertarsi che le misure utilizzate per consentire ai pedoni di entrare e uscire dagli immobili presenti sulla strada fossero stabili, finanche revocando l'autorizzazione concessa.
pagi na 15 di 23 3.6. Va, quindi, affermata la responsabilità dell'esecutrice materiale dei lavori, . la quale in forza del contratto di appalto si è Parte_5 assunta il rischio derivante dall'esecuzione dei lavori, in relazione ai quali è stata accertata l'omessa predisposizione delle misure necessarie a garantire la sicurezza del transito viario nell'area interessata dai lavori.
3.7. L'esistenza, nel contratto di appalto, di una clausola (v. capitolato speciale all'art. 22.8) che imponeva all'appaltatrice di dotarsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile da stipulare contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto al fine di
«tenere indenne l'Amministrazione da oggi responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (…)» e la previsione
(all'art 6) della prestazione da parte dell'appaltatrice di una garanzia fideiussoria in favore del committente proprio per i danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione delle opere («a garanzia degli impegni assunti col presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha costituito, ai sensi della vigente normativa, cauzione definitiva di
€.256.145,00 mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia di
Assicurazioni in data 10.5.2011 n.N489/00A0262546, CP_10 nonché polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori per il massimale di €.500.000,00 e C.A.R. per
l'importo di €.1.058.492,00 rilasciata in data 10.5.2011 n.489/74800035 dalla Compagnia di Assicurazioni giusta determinazione CP_10 dirigenziale n. 2426 del 25.5.2011») non spiega i suoi effetti verso i terzi, nei confronti dei quali permane la responsabilità dell'Ente proprietario della strada, giacché il contratto ha effetti solo tra le parti (art. 1372 cod. civ.), per cui dette previsioni contrattuali sono valide ed ef ficaci nei rapporti tra l'appaltatrice e la committente, in forza delle quali il Comune sarà tenuto indenne dall'appaltatrice di tutto quanto sarà tenu to a pagare al terzo danneggiato.
3.8. Riguardo alla responsabilità diretta dell'impresa appaltatrice nei confronti della danneggiata, va rilevato che nel caso di specie il convenuto pagi na 16 di 23 Comune ha chiesto sia la condanna in via diretta della società appaltatrice al pagamento di quanto dovuto all'attrice sia si essere dalla stessa manlevata di quanto fosse stata tenuta a pagare («in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. nell'evento occorso alla sig.ra ; 5) in via Per_1 gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'impresa tenuta a manlevare il Controparte_3 CP_1
da qualsivoglia onere fosse posto a carico del medesimo a titolo di
[...] risarcimento dei danni richiesti da parte attrice. Con condanna, per quanto di ragione, nei confronti dell'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario»); nel corpo della comparsa di costituzione e risposta la società appaltatrice è individuata come unica responsabile;
in questi casi, «qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emet tere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018); nella fattispecie l'attrice ha espressamente esteso la domanda alla terza chiamata, per cui è accert ata la responsabilità solidale di quest'ultima e della convenuta nei confronti di essa attrice. (v. conclusioni memoria I termine ex art 183 c.p.c., sesto comma).
3.9. Pertanto, devono essere, quindi, ritenuti responsabili in solido il la . nei confronti dell'attrice. Controparte_1 Parte_5
3.10. Nei rapporti interni, in ragione delle previsioni cont rattuali e dell'accertata dinamica del sinistro, deve essere accolta, la domanda di manleva formulata dal la società l. è Controparte_1 Parte_5 condannata a tenere indenne il i quanto sarà tenuta a Controparte_1 pagare all'attrice in forza della presenza sentenza. pagi na 17 di 23 4. Stante l'accoglimento della domanda nei confronti della società
., occorrerà vagliare la fondatezza della spiegata Parte_5 domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa CP_5 sottoscrittori del certificato assicurativo n. A4742A1390 per la RC
Patrimoniale.
4.1. La Compagnia ha eccepito:
I) la mancata denunzia del sinistro;
II) il proprio difetto di legittimazione passiva, per l'inoperatività della stipulata polizza, in quanto la stessa copre rischi diversi da quelli per cui è causa;
III) la violazione del patto di gestione della lite.
4.2. Quanto alla prima eccezione, dall'esame della documentazione in atti, emerge che il sinistro è stato denunciato dalla Società convenuta alla compagnia assicurativa con missiva del 21/11/2011;
considerato che
l'attrice ha messo in mora il Comune con missiva del 5/10/2011 e che non vi è prova che prima di det ta messa in mora la società appaltatrice sia venuta a conoscenza dell'incidente, l'eccezione di decadenza è rigettata.
4.3. Passando alla seconda eccezione, costituisce, materia controversa se nella descrizione nelle att ività assicurate dalla polizza –
«Costruzione/Manutenzione fabbricati fino a 20 mt di altezza, Costruzioni, ristrutturazioni di fabbricati occu pati e non, preparazione e disarmo cantieri;
scavi per allacciamento utenze con mezzi meccanici e simili»– possa ricomprendersi anche dalla quale è scaturito il sinistro denunciato.
4.4. Deve premettersi che dall'esame della documentazione in atti emerge che la polizza intercorsa tra la società . e la Parte_5
è stata stipulata per un periodo di copertura assicurativa decorrente CP_5 dal 30.09.2010 al 30.09.2011, dunque, il sinistro si è verificato sotto la vigenza dell'assicu razione.
4.5. La Compagnia sostiene che l'attività di manutenzione straordinaria di una strada, nella specie il rifacimento dei marciapiedi, non rientri nell'ambito delle attività assicurate. pagi na 18 di 23 4.6. Orbene, le modalità dell'incidente, ossia la caduta dell'attrice a causa di una passerella instabile, fanno ritenere che l'incidente rientri, invece, nel rischio coperto e che, quindi, giacché scaturito da un'attività per la quali la polizza è stata stipulata, quella cioè di preparazione del cantiere.
Che detta attività sia coperta autonomamente rispet to alle altre si evince dall'utilizzo delle virgola;
se le parti avessero voluto intendere che le attività di preparazione e di smobilizzo del cantiere si riferissero sempre all'attività di costruzione di fabbricati avrebbe dovuto essere utilizzato una forma diversa che correlasse detta attività a quelle di preparazioni e disarmo dei cantieri e di scavo per allacciamento di utenza (ad esempio
«Costruzione/Manutenzione fabbricati fino a 20 mt di altezza, Costruzioni, ristrutturazioni di fabbricati occupati e non, [correlate attività di] preparazione e disarmo cantieri;
scavi per allacciamento utenze con mezzi meccanici e simili»).
4.7. L'attività di preparazione di un cant iere è l'insieme delle attività preliminari e d'allestimento che rendono il cantiere legittimo, sicuro e funzionale: autorizzazioni, ordinanze e occupazioni suolo;
piani della sicurezz, recinzioni e accessi;
impianti e baraccamenti;
segnaletica temporanea e dispositivi di protezione;
deviazioni del traffico e limitazioni di velocità; informazione e formazione del personale esposto al traffico.
Queste attività discendono dall'art. 21 C.d.S., dal Regolamento
(DPR 495/1992) e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10/7/2002 e da tutta la normativa t ecnica di settore. In particolare, del decreto da ultimo richiamato è espressamente prescritto che
«nel caso di cantiere in centro abitato si dovrà avere cura che i segnali installati su marciapiedi o su percorsi pedonali non costituiscano pericolo od intralcio per i pedoni» (art. 5.3) «La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. I cant ieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimit ati, pagi na 19 di 23 soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti,
o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'art. 32, comma 2 del
Regolamento. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisat o al capitolo 3 » (art. 6.2).
4.8. Nel caso di specie il posizionamento di una passerella instabile, non ancorata, rientra esattamente nella categoria di operazioni evidenziate
4.9. Il richiamo generico, contenuto nella polizza, anche alle attività di «prep.one e disarmo cantieri (…)», consente, quindi di ricomprendere nel rischio assicurato il sinistro oggetto di causa.
4.10. Va soggiunta l'irrilevanza dell'approdo della sentenza n. 284/2014 del G.d.P. con la quale è stata accolta l'eccezione di inoperatività della polizza in una controversia nella quale era parte la società appaltatrice giacché la sentenza è stata prodotta solo parzialmente, per cui non è dato capire nemmeno la fattispecie esaminata.
4.11. Pertanto, la tesi della società assicu ratrice risulta infondata e va respinta.
4.12. Passando all'esame alla terza eccezione della Compagnia, di violazione del patto di gestione di lite, secondo la quale l'assicurata avrebbe dovuto trasmettere l'atto introduttivo a essa Compagnia onde consentirle la gestione della lite e non chiamarla in causa, atto che avrebbe potuto adottare soltanto qualora l'ente assicuratore avesse rifiutato la gestione, deve rilevarsi che nessuna disposizione codicistica obbliga l'assicurato ad affidare alla
Compagnia la gestione legale del sinistro – l'art. 1913 cod. civ. prevede solo l'obbligo in capo all'assicurato di dare avviso all'assicuratore in caso di sinistro e l'art. 1917, c. 4 cod. civ. prevede proprio che l'assicurato, convenuto dal pagi na 20 di 23 danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore –; la previsione di un tale obbligo può scaturire dal regolamento contrattuale (infatti la pronuncia della
Cassazione n. 4202/2020 richiamata dalla conferma la validità e CP_5
l'efficacia di clausole siffatte in una controversia nella quale la Compagnia aveva, appunto, opposto una clausola di tale specie), ma nel presente giudizio non vi è prova della stipulazione di una clausola che obbligasse l'assicurato ad affidare la gestione della lite alla o ne condizionasse l'azione Parte_6 di resistenza in giudizio all'inerzia della stessa, giacché non sono state prodotte tutte condizioni di contratto, ma solo una parte delle stesse, e non quelle ricomprese la «SEZIONE VI - TUTELA LEGALE-Estensione territoriale - Delimitazioni - Insorgenza: del sinistro. -: Operatività della garanzia assicurativa - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale -Gestione del sinistro - Disaccordo sulla gestione del sinistro – Recupero di somme e la SEZIONE VII - ASSISTENZA/In caso di sinistro- Modalità di richiesta delle prestazioni sulle quali fonda l'eccezione di esclusione della copertura assicurativa», richiamate nel certificato di polizza ai fini della specifica approvazione e sottoscrizione ex artt. 1341 e
1342 cod. civ., nelle quali era verosimilmente regolato tale aspetto.
4.13. Tale omissione integra un difetto di prova rilevante ai sensi dell'art 2697 c.c., non essendo possibile verificare l'effettiva sussistenza delle clausole limitative invocate.
4.14. A tal fine, infatti, si evidenzia che la ha prodotto solo CP_5 numero 3 pagine su 43 delle condizioni generali. (cfr. produzione di parte).
4.15. Al pari deve essere respinta la generica eccezione di applicazione della franchigia e dei limiti di indennizzo, anche questi non provati.
5. Le spese di lite tra l'attrice , il e la , CP_1 Controparte_3 vanno compensate del 20% e per la restante parte poste in capo al e CP_1 alla in solido tra loro, con liquidazione ai medi, tranne la Controparte_3 fase decisoria, liquidata ai minimi. La è condannata al Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore del verso il quale aveva CP_1 assunto un obbligo di garanzia. La Compagnia, in quanto integralmente pagi na 21 di 23 soccombente, è condannata al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
Controparte_3
6. Le spese di c.t.u. sono poste capo in capo e per Controparte_3 essa alla Compagnia, che sarà tenuta a rifondere all'assicurata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accerta la corresponsabilità del e di Controparte_1 [...] ei danni subiti dall'attrice in seguito alla sua caduta, avvenuta Controparte_3 in data 03/08/2011 e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei già menzionati danni, liquidati, a titolo di danno non patrimoniale, in € 15.057,6 e in €16,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione come indicata in motivazione.
B) Condanna il e la a rimborsare, in CP_1 Controparte_3 solido tra loro, agli intervenuti ( e , eredi di Parte_1 Parte_2
), previa compensazione del 20%, le spese di lite direttamente Persona_1 in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, per intero in € 458,00 per spese vive, € 4.227 0 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Condanna la a pagare al le Controparte_3 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in 458,00 per spese vive, € 4.227 0 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
D) Condanna l pagamento delle spese di c.t.u.; Controparte_3
E) Condanna la a tenere indenne il di Controparte_3 CP_1 tutto quanto sarà tenuto a pagare alla parte attorea in forza dei capi che precedono;
F) Condanna la a tenere indenne la società Controparte_11 [...] di tutto quanto sarà tenuta a pagare in favore all'attrice e al Controparte_3
pagi na 22 di 23 in forza dei capi che precedono;
CP_1 CP_1
G) Condanna la a pagare alla Controparte_11 Controparte_3 le spese di lite che si liquidano in 458,00 per spese vive, € 4.227 0 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
23 dicembre 2025
La Giudice dott. Grazia Roscigno
pagi na 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2013 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. C.F._3 Parte_3
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
; Controparte_2
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
CP_4
TE MA
, in persona del Controparte_5 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. e CP_6 dall'avv. Domenico Caifa;
RZ IA
Oggetto: lesione personale
pagi na 1 di 23 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 08/02/2013 ha Persona_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il per Controparte_1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, accogliere la domanda attorea per i motivi tutti in premessa esposti e, per l'effetto condannare il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., in ordine al sinistro di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento delle lesioni subite dalla sig.ra , patrimoniali e non, biologici, morali e materiali, oltre Persona_1
I.T.T. ed I.T.P., così come in premessa indicati per complessivi euro 71.260,59 o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, a seguito di CTU medica che sin da ora si richiede oltre spese mediche sostenute e documentate, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione del danno dal dì de sinistro sino all'effettivo soddisfo. Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione, al sottoscritto Avvocato anticipante».
A fondamento della propria domanda ha dedotto
- che in data 03.08.2011, verso le ore 10.30 circa, in , alla via CP_1
Manganario, all'altezza del civico 48, essa parte usciva dalla sua abitazione, allorquando nell'accingersi ad attraversare la passerella in legno inciampava in una “sconnessione creatasi tra la soglia del portone e la passerella”;
- che, infatti, nell'attraversamento la suddetta passerella traballava facendole perdere l'equilibrio e, nonostante avesse cercato un appoggio laterale sulla recinzione, era caduta a terra;
- che il pericolo non era segnalato, non era visibile e non era transennato;
- che a seguito della caduta, aveva riportato lesioni personali ed era stata trasportata con l'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
VA e RU D'GO di , ove le veniva diagnosticata una “frattura CP_1 pertocranterica sinistra” con prognosi di trenta giorni;
pagi na 2 di 23 - che a seguito delle lesioni patite, aveva riportato un'invalidità di 30 di I.T.T., giorni 40 di I.T.P., giorni 20 di I.T.P., postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 20%;
- che i danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici, ammontavano a € 71.260,59;
- che vani sono stati i tentativi per ottenere, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni dal . Controparte_1
Pertanto, ha rassegnato le conclusioni soprariportate.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo nella quale ha dedotto
- che i fatti e la dinamica del sinistro così come descritti nell'atto introduttivo erano sprovvisti di prova;
- che, infatti, sul posto non intervenivano autorità di pubblica sicurezza a verbalizzare l'accaduto né nell'immediatezza né successivamente per riscontrare eventuali difetti o pericoli nella messa in opera del cantiere e in particolare della passerella;
- che le foto allegate non sono sfornite di data certa e, pertanto, inidonee a essere un valido elemento probatorio;
- che, quindi, le doglianze della parte attorea circa un difetto nel posizionamento della passerella in legno non trovano alcuna conferma;
- che il cantiere era adeguatamente segnalato e la passerella oggetto di causa non presentava difetti o insidie in danno agli utenti della strada;
- che, ad ogni modo, mancano gli estremi della responsabilità ex art
2051 c.c. e 2050 c.c. del;
Controparte_1
- che, infatti, del sinistro in oggetto doveva ritenersi responsabile la società all'epoca appaltatrice dei lavori oggetto di causa;
Controparte_3
- che, pertanto, eventuali inadempienze, qualora accertate, avrebbero dovuto essere da addebitare all'appaltatrice, in quanto relative alla gestione del cantiere e, in particolare, nell'eventuale irregolarità della messa in opera;
- che, come desumibile dal capitolato speciale all'art. 22.8,
l'appaltatrice si sarebbe dovuta necessariamente dotare di una polizza pagi na 3 di 23 assicurativa da stipulate contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto al fine di «tenere indenne l'Amministrazione da oggi responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (…)»;
- che, quindi, appare evidente l'assoluta estraneità del CP_1
, nella sua qualità di committente;
[...]
- che, pur volendo qualificare la domanda proposta come azione risarcitoria ex art 2043 c.c., non sussiste la responsabilità ex art 2043 c.c. per assenza dei requisiti dell'imprevedibilità e della non visibilità;
- che, infatti, il sinistro sarebbe avvenuto in pieno giorno, alle ore
10.30;
- che, come sostenuto dalla stessa parte attorea, si trovava ad uscire dalla propria abitazione attraversando una passerella collocata lì da diversi giorni;
- che, quindi, la stessa era pienamente a conoscenza dei luoghi di causa e di eventuali possibili pericoli;
- che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi, almeno in concorso, alla stessa parte attorea, la quale in virtù di una condotta poco diligente e inadeguata alle circostanze di tempo e di luogo proseguiva la sua marcia incurante della presenza dei lavori adeguatamente segnalati;
- che, pertanto, un atteggiamento prudente avrebbe evitato il verificarsi dell'evento;
- che, il quantum richiesto, è ad ogni modo eccessivo.
Ha richiesto, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa l'impresa e ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra: 1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell' Controparte_7 con sede in Pontecagnano alla via Mar Tirreno n.57. previo differimento della udienza in citazione ex art 269 c.p.c.» 2) nel merito, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;
3) accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento dannoso;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, pagi na 4 di 23 accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t. nell'evento occorso alla sig.ra ; Per_1
5) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'impresa tenuta a manlevare il Controparte_3 [...]
da qualsivoglia onere fosse posto a carico del medesimo a titolo di CP_1 risarcimento dei danni richiesti da parte attrice. Con condanna, per quanto di ragione, nei confronti dell'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario».
A seguito della autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva la quale chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata a Controparte_3 chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni al fine di essere CP_5 eventualmente garantita nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea.
Nel merito ha contestato che seppure il tratto di strada dove ebbe a verificarsi il presunto evento di danno era stato interessato da alcuni lavori, essa non aveva omesso le normali procedure di messa in sicurezza del cantiere;
che era inverosimile che una passerella in legno, ben visibile avesse potuto costituire insidia o trabocchetto, in quanto installata in un'area di cantiere correttamente segnalata e recintata ed essendo il dichiarato sinistro verificatosi in pieno giorno;
che la caduta era da imputarsi ad un contegno della stessa danneggiata;
che il quantum richiesto era certamente sproporzionato in relazione ai danni subiti e non specificatamente provati, nonché frutto di una esclusiva quantificazione di parte.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni «In ogni caso, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si dovrà considerare, ai fini della determinazione del risarcimento, della necessaria riduzione per l'evidente concorso colposo e, ex art. 1227, 1° comma, c.c, fare riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rapportata alla misura della diligenza violata da parte del danneggiato. perché pagi na 5 di 23 l'on. Tribunale di Salerno, in funzione di G.U. voglia: preliminarmente autorizzare, previo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163, bis, la chiamata in causa della società di assicurazione , in persona del legale rapp.te p.t, CP_5 con sede in via Benigno Crespi n.23 20159 Milano;
b) nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
c) in via gradata e nell'ipotesi di accoglimento c) totale o parziale della domanda attrice condannare la ., in persona del legale rapp.te p.t, CP_5 con sede in via Benigno Crespi n.23 20159 Milano, al pagamento di tutte le somme che saranno liquidate e poste a carico e della società concludente».
Si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e risposta la Compagnia
[...]
. Controparte_5
Nella comparsa di costituzione e risposta ha dedotto:
- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la polizza stipulata dalla non poteva ritenersi operante;
Controparte_3
- che, infatti, nella sezione relativa alla «descrizione dell'attività assicurata e della sua ubicazione» la voce riportata riguarda:
«Costruzione/Manutenzione fabbricati fino a 20 mt di altezza, Costruzioni, ristrutturazioni di fabbricati occupati e non, preparazione e disarmo cantieri;
scavi per allacciamento utenze con mezzi meccanici e simili»;
- che, la sul luogo teatro del sinistro si occupava Controparte_3 proprio della manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi di via
NE e, pertanto, attività che non rientra nell'ambito di quelle assicurate;
- che, ad ogni modo, l'atto di chiamata in causa è infondato poiché a norma della polizza assicurativa avendo il diritto di gestire la lite e non di essere chiamata in causa;
- che, inoltre, la società non ha mai denunciato il sinistro violando il disposto di cui all'art 1913 c.c.;
- che, in relazione alla domanda principale, l'infondatezza delle pretese vantate;
pagi na 6 di 23 - che, nel caso di specie, la società non ha agito nella totale autonomia e, pertanto, non è possibile ascrivergli alcuna forma di responsabilità;
- che, anche laddove venisse fornita la prova del fatto storico,
l'incidente per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità della parte attorea che, al momento del sinistro, non prestava la dovuta attenzione e perdeva l'equilibrio;
- che, infatti, il cantiere installato dalla era Controparte_3 adeguatamente segnalato e la passerella non presentava difetti o insidie;
- che, inoltre, l'uso e la frequenza della passarella in oggetto da parte degli altri utenti, senza che vi sia stato mai un incidente del tipo denunciato, costituisce piena e logica prova che lo stesso deve essere imputato a distrazione della parte attorea;
- che, quindi, la richiesta risarcitoria avanzata non può condursi né alla previsione di cui all'art 2050 c.c. né alla previsione di cui all'art 2051 c.c.;
- che, anche se si volesse riconoscere una forma di responsabilità ex art 2043 c.c. è necessaria la prova che il danno sofferto è derivato da una situazione di pericolo occulto e presenti il carattere della non visibilità;
- che, in ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla mantenendo il committente la Controparte_3 Controparte_1 responsabilità per qualsiasi fatto correlato alla custodia del bene;
- che il quantum richiesto è ad ogni modo sproporzionato;
- che, inoltre, è inammissibile la richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazioni;
Ha, quindi, concluso: «(…) voglia l'adito Tribunale di Salerno dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per inoperatività Controparte_8 della garanzia assicurativa perché la assicura attività Controparte_9 diverse da quelle svolte sui luoghi del sinistro. Voglia, comunque, dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda attrice e, per l'effetto, rigettarla anche ai sensi dell'art. 1227 II co. c.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice voglia contenerla nei limiti del giusto e del dovuto in applicazione dell'art. 1227 I co. c.c. pagi na 7 di 23 Voglia, sempre in via subordinata, in caso di malaugurato accoglimento seppur parziale della domanda di garanzia, condannare la Controparte_3 chiamante in causa, al pregiudizio derivante dal suo comportamento omissivo, sia in relazione alla tardiva denuncia del sinistro sia in relazione alla violazione del patto di gestione della lite. Voglia, in via ancora più gradata, contenere l'eventuale condanna alla manleva assicurativa nei limiti contrattuali.
Voglia, in via ancor più gradata, contenere l'eventuale condanna alla manleva assicurativa nei limiti contrattuali.
Con tutte le conseguenziali declaratorie di Legge e con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio».
Nel corso del giudizio sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183,
VI comma c.p.c. e., successivamente, è stata espletata la prova testi e la CTU medico legale.
A seguito di chiarimenti del CTU, il precedente giudice, rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11/06/2020.
Con atto di intervento del volontario del 18/5/20 si costituivano in giudizio gli eredi della signora , deceduta nelle more del giudizio. Per_1
All'udienza del 11.06.2020 la causa veniva rinviata allo stato per la precisazione delle conclusioni.
Nella comparsa conclusionale, infine, il ha evidenziato una Controparte_1 incongruenza: la parte attorea nell'atto di citazione aveva sostenuto che l'evento dannoso si era verificato attorno alle ore 10.30, tuttavia, il verbale di pronto soccorso riporta come ora di entrata le “9:35” e orario di verificazione del sinistro ore “9.00” e i testimoni ascoltati, invece, riferivano che il sinistro si fosse verificato alle “10.00 circa”.
Dopo svariati rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 24.04.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudicante introitava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
pagi na 8 di 23 1.1. In via preliminare, priva di fondamento è la doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva degli interventori volontari.
1.2. Ed invero, dalla documentazione versata in atti, risulta il rapporto di parentela con la de cuius. (v. certificazione della situazione originaria di famiglia allegata alla comparsa di costituzione del 18.05.2020).
2. La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità da cose in custodia.
1.1. Secondo l'indirizzo ormai consolidato configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il soggetto viene chiamato a rispondere dei danni sulla base del solo nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento.
1.2. Tale regime di responsabilità comporta una ripartizione degli oneri probatori che, seppur favorevole per il danneggiato, non lo esime dalla rigorosa dimostrazione del fatto storico comprensivo della qualità di custode del bene foriero dei danni della parte convenuta e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto. Mentre pone a carico della parte convenuta la dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale fra il danno e l'evento, mandandola esente da responsabilità.
1.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, risulta adeguatamente provato il nesso eziologico tra la passerella in legno realizzata dalla ditta esecutrice dei lavori di rifacimento del marciapiede e la caduta.
1.4. In primo luogo, risulta confermato che l'attrice, mentre usciva dalla sua abitazione inciampava nella sconnessione creatasi tra la soglia del portone e la passerella.
1.5. Il teste escusso all'udienza del 23.02.2016 ha Testimone_1 confermato la dinamica della caduta rappresentata dall'attrice in particolare ha dichiarato: «Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito agli stessi. Ricordo che era l'inizio di agosto 2011, era di mattina, tanto mi ricordo perché nel mese di agosto lavoro solo di mattina. Ricordo che erano le dieci di mattina circa. Ero sul marciapiedi in alla via Manganario davanti al CP_1
pagi na 9 di 23 DA , il liceo scientifico, di fronte al civico n. 48. Ho visto la sig.ra Pt_4
uscire dal portone del civico n. 48, ove si stavano svolgendo dei Per_1 lavori di manutenzione – non ricordo se interessavano il portone o il marciapiede, ed è caduta. Preciso che davanti a tale portone vi era una passerella in legno, la classica “tavola di ponte”, preciso che erano due, una vicina all'altra. La passerella predetta era appoggiata sulla soglia del portone e collegava tale portone alla strada. Ho visto la sig.ra Per_1 cadere sulla sinistra. La sig.ra ha cercato di mantenersi alla recinzione in plastica (…) ma è caduta lo stesso. Mi sono avvicinato dopo la caduta ed ho visto che la passerella traballava. Sempre dopo la caduta ho potuto constatare che tra la soglia del portone e la passerella vi era uno spazio».
1.6. Anche l'altro teste ha confermato la dinamica del Testimone_2 sinistro e la presenza anche dell'atro teste, con qual aveva rapporto di colleganza.
1.7. La discrepanza rilevata dal in merito a quanto Controparte_1 documentato dai verbali di Pronto Soccorso e quanto dichiarato dai testimoni e nell'atto introduttivo del giudizio non è rilevante ai fini della decisione non incidendo sulla ricostruzione complessiva dei fatti così come evincibile dalla documentazione fotografica, dalla documentazione medica e dalle prove testimoniali esperite sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare.
1. In merito all'eccepito concorso dell'attrice nella causazione dell'evento (ex art, 1227 cod. civ.) va rilevato che la stessa al momento della caduta aveva 91 anni e dagli accertamenti medico -legali è emerso che era affetta da diverse patologie, tra cui un'artrosi polidistrettuale, quindi, aveva una mobilità sicuramente ridotta dovuta all'età e alle sue condizioni fisiche che l'avrebbe dovuta indurre a una maggiore attenzione, soprattutto in considerazione del fatto che la presenza della passerella, era visibile e conosciuta, o comunque conoscibile, visto che il cantiere era stato allestito e segnalato (v. foto 5 del fascicolo attoreo) e i relativi lavori erano in corso già da diverso tempo (nelle foto 4 e 5 del fascicolo attoreo è indicata nel 9/3/2010 la data di inizio lavori), inoltre l'attrice abitava nell'edificio con numero civico pagi na 10 di 23 n. 48 dove è avvenuto il sinistro, per cui deve affermarsi, per tutto quanto detto, la sua negligenza e il suo concorso, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024), ma non la sua responsabilità esclusiva, in quanto la sicurezza del passaggio in entrata e in uscita dall'ingresso di un fabbricato, per l'esistenza di lavori di rifacimento dell'antistante marciapiede, non è certo garantita mediante l'apposizione di due tavole di legno prive qualsiasi stabilità e suscettibili di spostarsi per il transito;
la stabilità della passerella doveva essere assicurata considerando anche i pedoni con ridotta mobilità, come l'attrice.
1.1. Appare equo, quindi, riconoscere all'attrice un concorso di colpa del
20%, che verrà scomputato da quanto le sarà liquidato, di qui a poco, a titolo di risarcimento del danno.
2. Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, il c.t.u. incaricato ha accertato:
«(…) esiste un chiaro nesso di causalità tra l'incidente del 03/08/2011 e l grave e delicata frattura pertocanterica del femore sinistro, trattata anche con applicazione di un chiodo di osteosintesi e con lunga FKT, nonché con gli attuali esiti funzionali e dolorosi della coxofemorale sinistra che obbliga l'attrice ad una difficoltosa e dolorosa deambulazione con obbligo di appoggi (…).» 2.1. Il c.t.u. ha, quindi, stimato il danno alla salute accorso all'attrice come segue:
«Passando alla valutazione dell'evidente danno biologico in una novantaseienne e con una pregressa e datata artrosi polidistrettuale anche sulla coxofemorale sinistra di qualche forma di artrosi con iniziali deficit funzionali, tra l'altro presenti attualmente anche sul controlato destro. Pertanto, si riduce la valutazione teorica del danno per i deficit articolati descritti di qualche punto proprio per questa scontata preesistenza artrosica in una novantaseienne. Pertanto, si termina la presente perizia nel modo seguente: I.A. di giorni 30 I.T. (50 %) di giorni 20 I.T. (25%) di giorni 20. Il danno biologico, identificantesi nel deficit funzionale doloroso su descritto della coxofemorale sinistra e considerando anche la presenza di una scontata preesistenza di artrosi (novantunenne all'atto dell'incidente e con un deficit attuale modesto anche sulla coxofemorale del controlato destro) è valutati tra il pagi na 11 di 23 12% e, al massimo, il 13 %. Non esiste alcun esito specifico lavorativo in un soggetto già titolare, da qualche anno, di assegno di accompagnamento;
vengano risarcite le modeste spese per farmaci e per i tickets in seguito ai ricoveri ed ai trattamenti ambulatoriali fisioterapici».
2.2. Va precisato che risulta irrilevante la morte dell'attrice in corso di casa (nel 2018, all'età di 98 anni), dovendosi aderire al principio secondo cui
«In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile
"iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto -base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di
96 anni)» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018).
2.3. Facendo applicazione delle Tabelle attualmente in uso presso il
Tribunale di Milano (Cass. 12408/2011; 1553/2019), si perviene alla seguente liquidazione:
Età del danneggiato alla data del sinistro 91 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno non patrimoniale risarcibile € 18.822,00
pagi na 12 di 23 2.4. Tale somma deve essere ridotta del 20% per il concorso di responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento e, pertanto,
l'importo definitivo ridotto è pari ad € 15.057,6.
2.5. A titolo di danno patrimoniale, sono dovute, in quanto ritenute congrue e documentare, le spese mediche sostenute dall'attrice, ammontanti a
€ 16,00 (cfr. numero due fatture allegate nel fascicolo di parte attorea).
2.6. Nessuna prova è stata data degli ulteriori danni (sofferenza soggettiva e danno relazionale), pertanto devono riconoscersi all'attrice solo gli importi anzidetti, oltre rivalutazione monetaria annua agli indici Istat -Foi, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del sinistro, ossia dalla data dell'operazione, rivalutata annualmente, al saldo (sul suo riconoscimento d'ufficio v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021). Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato, maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez..3 - ,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possib ile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebb e trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avreb b e disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurab ile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurab ile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
3. Accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il danno e quantificato lo stesso non resta che individuare le specifiche responsabilità della convenuta e della terza chiamata nella causazione degli accertati danni subiti dall'attrice.
pagi na 13 di 23 3.1. Sulla della legitimatio ad causam del convenuto per i danni cagionati dalla gestione delle strade, è necessario soffermarsi sul dato per cui non è sufficiente, per andare esente da responsabilità, dimostrare che, seppur titolare della strada luogo del sinistro, non si è custodi della stessa per non averne, al momento dell'evento dannoso, la disponibilità di fatto.
3.2. Nel caso di specie, il ha eccepito la propria estraneità ai CP_1 fatti in quanto la società era il soggetto incaricato al Controparte_3 momento del sinistro in esame dell'esecuzione dei lavori di risanamento e miglioramento della viabilità delle aree di via Manganario e via NE.
3.3. Ciò non costituisce però, di per sé, un'esimente.
3.4. Si osserva:
- «nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 11671 del
14/05/2018):
- «in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonost ante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, pagi na 14 di 23 ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente)» [Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7553 del 17/03/2021]
- «dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. »(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del
18/09/2023)
- «in caso di perdu rante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il comune abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione» (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 19129 del 20/09/2011).
3.5. Nella fattispecie dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali emerge la sussistenza dell'autorizzazione dell'Ente alla società chiamata a intervenire su una strada comunale e che la strada
(di cui il marciapiedi è parte, l'art. 3, n. 33 del C.d.S. definisce il marciapiede come la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o comunque delimitata e protetta, destinata ai pedoni) era aperta al pubblico, perciò il convenuto era tenuto a vigilare sulla sicurezza della CP_1 circolazione, in questo caso pedonale, e, quindi, ad accertarsi che le misure utilizzate per consentire ai pedoni di entrare e uscire dagli immobili presenti sulla strada fossero stabili, finanche revocando l'autorizzazione concessa.
pagi na 15 di 23 3.6. Va, quindi, affermata la responsabilità dell'esecutrice materiale dei lavori, . la quale in forza del contratto di appalto si è Parte_5 assunta il rischio derivante dall'esecuzione dei lavori, in relazione ai quali è stata accertata l'omessa predisposizione delle misure necessarie a garantire la sicurezza del transito viario nell'area interessata dai lavori.
3.7. L'esistenza, nel contratto di appalto, di una clausola (v. capitolato speciale all'art. 22.8) che imponeva all'appaltatrice di dotarsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile da stipulare contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto al fine di
«tenere indenne l'Amministrazione da oggi responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (…)» e la previsione
(all'art 6) della prestazione da parte dell'appaltatrice di una garanzia fideiussoria in favore del committente proprio per i danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione delle opere («a garanzia degli impegni assunti col presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha costituito, ai sensi della vigente normativa, cauzione definitiva di
€.256.145,00 mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia di
Assicurazioni in data 10.5.2011 n.N489/00A0262546, CP_10 nonché polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori per il massimale di €.500.000,00 e C.A.R. per
l'importo di €.1.058.492,00 rilasciata in data 10.5.2011 n.489/74800035 dalla Compagnia di Assicurazioni giusta determinazione CP_10 dirigenziale n. 2426 del 25.5.2011») non spiega i suoi effetti verso i terzi, nei confronti dei quali permane la responsabilità dell'Ente proprietario della strada, giacché il contratto ha effetti solo tra le parti (art. 1372 cod. civ.), per cui dette previsioni contrattuali sono valide ed ef ficaci nei rapporti tra l'appaltatrice e la committente, in forza delle quali il Comune sarà tenuto indenne dall'appaltatrice di tutto quanto sarà tenu to a pagare al terzo danneggiato.
3.8. Riguardo alla responsabilità diretta dell'impresa appaltatrice nei confronti della danneggiata, va rilevato che nel caso di specie il convenuto pagi na 16 di 23 Comune ha chiesto sia la condanna in via diretta della società appaltatrice al pagamento di quanto dovuto all'attrice sia si essere dalla stessa manlevata di quanto fosse stata tenuta a pagare («in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. nell'evento occorso alla sig.ra ; 5) in via Per_1 gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'impresa tenuta a manlevare il Controparte_3 CP_1
da qualsivoglia onere fosse posto a carico del medesimo a titolo di
[...] risarcimento dei danni richiesti da parte attrice. Con condanna, per quanto di ragione, nei confronti dell'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario»); nel corpo della comparsa di costituzione e risposta la società appaltatrice è individuata come unica responsabile;
in questi casi, «qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emet tere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018); nella fattispecie l'attrice ha espressamente esteso la domanda alla terza chiamata, per cui è accert ata la responsabilità solidale di quest'ultima e della convenuta nei confronti di essa attrice. (v. conclusioni memoria I termine ex art 183 c.p.c., sesto comma).
3.9. Pertanto, devono essere, quindi, ritenuti responsabili in solido il la . nei confronti dell'attrice. Controparte_1 Parte_5
3.10. Nei rapporti interni, in ragione delle previsioni cont rattuali e dell'accertata dinamica del sinistro, deve essere accolta, la domanda di manleva formulata dal la società l. è Controparte_1 Parte_5 condannata a tenere indenne il i quanto sarà tenuta a Controparte_1 pagare all'attrice in forza della presenza sentenza. pagi na 17 di 23 4. Stante l'accoglimento della domanda nei confronti della società
., occorrerà vagliare la fondatezza della spiegata Parte_5 domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa CP_5 sottoscrittori del certificato assicurativo n. A4742A1390 per la RC
Patrimoniale.
4.1. La Compagnia ha eccepito:
I) la mancata denunzia del sinistro;
II) il proprio difetto di legittimazione passiva, per l'inoperatività della stipulata polizza, in quanto la stessa copre rischi diversi da quelli per cui è causa;
III) la violazione del patto di gestione della lite.
4.2. Quanto alla prima eccezione, dall'esame della documentazione in atti, emerge che il sinistro è stato denunciato dalla Società convenuta alla compagnia assicurativa con missiva del 21/11/2011;
considerato che
l'attrice ha messo in mora il Comune con missiva del 5/10/2011 e che non vi è prova che prima di det ta messa in mora la società appaltatrice sia venuta a conoscenza dell'incidente, l'eccezione di decadenza è rigettata.
4.3. Passando alla seconda eccezione, costituisce, materia controversa se nella descrizione nelle att ività assicurate dalla polizza –
«Costruzione/Manutenzione fabbricati fino a 20 mt di altezza, Costruzioni, ristrutturazioni di fabbricati occu pati e non, preparazione e disarmo cantieri;
scavi per allacciamento utenze con mezzi meccanici e simili»– possa ricomprendersi anche dalla quale è scaturito il sinistro denunciato.
4.4. Deve premettersi che dall'esame della documentazione in atti emerge che la polizza intercorsa tra la società . e la Parte_5
è stata stipulata per un periodo di copertura assicurativa decorrente CP_5 dal 30.09.2010 al 30.09.2011, dunque, il sinistro si è verificato sotto la vigenza dell'assicu razione.
4.5. La Compagnia sostiene che l'attività di manutenzione straordinaria di una strada, nella specie il rifacimento dei marciapiedi, non rientri nell'ambito delle attività assicurate. pagi na 18 di 23 4.6. Orbene, le modalità dell'incidente, ossia la caduta dell'attrice a causa di una passerella instabile, fanno ritenere che l'incidente rientri, invece, nel rischio coperto e che, quindi, giacché scaturito da un'attività per la quali la polizza è stata stipulata, quella cioè di preparazione del cantiere.
Che detta attività sia coperta autonomamente rispet to alle altre si evince dall'utilizzo delle virgola;
se le parti avessero voluto intendere che le attività di preparazione e di smobilizzo del cantiere si riferissero sempre all'attività di costruzione di fabbricati avrebbe dovuto essere utilizzato una forma diversa che correlasse detta attività a quelle di preparazioni e disarmo dei cantieri e di scavo per allacciamento di utenza (ad esempio
«Costruzione/Manutenzione fabbricati fino a 20 mt di altezza, Costruzioni, ristrutturazioni di fabbricati occupati e non, [correlate attività di] preparazione e disarmo cantieri;
scavi per allacciamento utenze con mezzi meccanici e simili»).
4.7. L'attività di preparazione di un cant iere è l'insieme delle attività preliminari e d'allestimento che rendono il cantiere legittimo, sicuro e funzionale: autorizzazioni, ordinanze e occupazioni suolo;
piani della sicurezz, recinzioni e accessi;
impianti e baraccamenti;
segnaletica temporanea e dispositivi di protezione;
deviazioni del traffico e limitazioni di velocità; informazione e formazione del personale esposto al traffico.
Queste attività discendono dall'art. 21 C.d.S., dal Regolamento
(DPR 495/1992) e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10/7/2002 e da tutta la normativa t ecnica di settore. In particolare, del decreto da ultimo richiamato è espressamente prescritto che
«nel caso di cantiere in centro abitato si dovrà avere cura che i segnali installati su marciapiedi o su percorsi pedonali non costituiscano pericolo od intralcio per i pedoni» (art. 5.3) «La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. I cant ieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimit ati, pagi na 19 di 23 soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti,
o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'art. 32, comma 2 del
Regolamento. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisat o al capitolo 3 » (art. 6.2).
4.8. Nel caso di specie il posizionamento di una passerella instabile, non ancorata, rientra esattamente nella categoria di operazioni evidenziate
4.9. Il richiamo generico, contenuto nella polizza, anche alle attività di «prep.one e disarmo cantieri (…)», consente, quindi di ricomprendere nel rischio assicurato il sinistro oggetto di causa.
4.10. Va soggiunta l'irrilevanza dell'approdo della sentenza n. 284/2014 del G.d.P. con la quale è stata accolta l'eccezione di inoperatività della polizza in una controversia nella quale era parte la società appaltatrice giacché la sentenza è stata prodotta solo parzialmente, per cui non è dato capire nemmeno la fattispecie esaminata.
4.11. Pertanto, la tesi della società assicu ratrice risulta infondata e va respinta.
4.12. Passando all'esame alla terza eccezione della Compagnia, di violazione del patto di gestione di lite, secondo la quale l'assicurata avrebbe dovuto trasmettere l'atto introduttivo a essa Compagnia onde consentirle la gestione della lite e non chiamarla in causa, atto che avrebbe potuto adottare soltanto qualora l'ente assicuratore avesse rifiutato la gestione, deve rilevarsi che nessuna disposizione codicistica obbliga l'assicurato ad affidare alla
Compagnia la gestione legale del sinistro – l'art. 1913 cod. civ. prevede solo l'obbligo in capo all'assicurato di dare avviso all'assicuratore in caso di sinistro e l'art. 1917, c. 4 cod. civ. prevede proprio che l'assicurato, convenuto dal pagi na 20 di 23 danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore –; la previsione di un tale obbligo può scaturire dal regolamento contrattuale (infatti la pronuncia della
Cassazione n. 4202/2020 richiamata dalla conferma la validità e CP_5
l'efficacia di clausole siffatte in una controversia nella quale la Compagnia aveva, appunto, opposto una clausola di tale specie), ma nel presente giudizio non vi è prova della stipulazione di una clausola che obbligasse l'assicurato ad affidare la gestione della lite alla o ne condizionasse l'azione Parte_6 di resistenza in giudizio all'inerzia della stessa, giacché non sono state prodotte tutte condizioni di contratto, ma solo una parte delle stesse, e non quelle ricomprese la «SEZIONE VI - TUTELA LEGALE-Estensione territoriale - Delimitazioni - Insorgenza: del sinistro. -: Operatività della garanzia assicurativa - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale -Gestione del sinistro - Disaccordo sulla gestione del sinistro – Recupero di somme e la SEZIONE VII - ASSISTENZA/In caso di sinistro- Modalità di richiesta delle prestazioni sulle quali fonda l'eccezione di esclusione della copertura assicurativa», richiamate nel certificato di polizza ai fini della specifica approvazione e sottoscrizione ex artt. 1341 e
1342 cod. civ., nelle quali era verosimilmente regolato tale aspetto.
4.13. Tale omissione integra un difetto di prova rilevante ai sensi dell'art 2697 c.c., non essendo possibile verificare l'effettiva sussistenza delle clausole limitative invocate.
4.14. A tal fine, infatti, si evidenzia che la ha prodotto solo CP_5 numero 3 pagine su 43 delle condizioni generali. (cfr. produzione di parte).
4.15. Al pari deve essere respinta la generica eccezione di applicazione della franchigia e dei limiti di indennizzo, anche questi non provati.
5. Le spese di lite tra l'attrice , il e la , CP_1 Controparte_3 vanno compensate del 20% e per la restante parte poste in capo al e CP_1 alla in solido tra loro, con liquidazione ai medi, tranne la Controparte_3 fase decisoria, liquidata ai minimi. La è condannata al Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore del verso il quale aveva CP_1 assunto un obbligo di garanzia. La Compagnia, in quanto integralmente pagi na 21 di 23 soccombente, è condannata al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
Controparte_3
6. Le spese di c.t.u. sono poste capo in capo e per Controparte_3 essa alla Compagnia, che sarà tenuta a rifondere all'assicurata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accerta la corresponsabilità del e di Controparte_1 [...] ei danni subiti dall'attrice in seguito alla sua caduta, avvenuta Controparte_3 in data 03/08/2011 e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei già menzionati danni, liquidati, a titolo di danno non patrimoniale, in € 15.057,6 e in €16,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione come indicata in motivazione.
B) Condanna il e la a rimborsare, in CP_1 Controparte_3 solido tra loro, agli intervenuti ( e , eredi di Parte_1 Parte_2
), previa compensazione del 20%, le spese di lite direttamente Persona_1 in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, per intero in € 458,00 per spese vive, € 4.227 0 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Condanna la a pagare al le Controparte_3 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in 458,00 per spese vive, € 4.227 0 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
D) Condanna l pagamento delle spese di c.t.u.; Controparte_3
E) Condanna la a tenere indenne il di Controparte_3 CP_1 tutto quanto sarà tenuto a pagare alla parte attorea in forza dei capi che precedono;
F) Condanna la a tenere indenne la società Controparte_11 [...] di tutto quanto sarà tenuta a pagare in favore all'attrice e al Controparte_3
pagi na 22 di 23 in forza dei capi che precedono;
CP_1 CP_1
G) Condanna la a pagare alla Controparte_11 Controparte_3 le spese di lite che si liquidano in 458,00 per spese vive, € 4.227 0 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
23 dicembre 2025
La Giudice dott. Grazia Roscigno
pagi na 23 di 23