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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 643/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. P.A. Guido Garbellini Esperto
P.A. Alessandro Ballarini Esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 643/2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. REGGIANINI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Canalino n. 21;
-Appellante- contro
C.F. ) e per essa, quale procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
SACCANI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BIANCHET CRISTINA in Bologna, via Don Minzoni n.4;
-Appellata-
GEOM. (C.F. ) Persona_1 C.F._1
-Appellato contumace-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1793/2023 del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Motivi della decisione
(d'ora innanzi, solo ) ha proposto opposizione revocatoria Controparte_1 CP_1 di terzo ex artt. 404 comma 2 e 656 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1031/2023
[... emesso in favore di (d'ora innanzi, solo Parte_3
”) nei confronti di per il pagamento della somma di € Pt_1 Persona_1
727.700,00 in forza del “Contratto di transazione, riconoscimento ed accertamento delle effettuate migliorie fondiarie ex artt. 16-17 Legge 3 maggio 1982 n° 2013” sottoscritto in data 23.9.2019, in cui l'ingiunto – quale proprietario di fondi e fabbricati agricoli – si era riconosciuto debitore della ricorrente – affittuaria – per le migliorie non amovibili da quest'ultima effettuate negli anni.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1793/2023, ha accolto l'opposizione di CP_1
e revocato il decreto ingiuntivo n. 1031/2023, ritenendo – per quel che qui rileva – raggiunta la prova della collusione tra e la , all'origine Persona_1 Pt_1 dell'emanazione del decreto ingiuntivo, ossia del comune intento delle parti di sottrarre il patrimonio del primo dagli esiti, altrimenti inevitabili, della procedura esecutiva in corso avviata da creditrice chirografaria del pregiudicata CP_1 Per_1 dall'intervento in tale procedura della Fattoria, “non avendo gli opposti nemmeno allegato che i beni immobili di siano sufficienti alla soddisfazione integrale di Persona_1 tutti i creditori”. Ciò alla luce dei seguenti elementi, reputati gravi, precisi e concordanti:
- gli “stretti legami di parentela e affinità tra tutta la compagine sociale della società creditrice e il debitore ingiunto”;
- il fatto che “ abbia azionato in via monitoria un Parte_3 credito riconosciutole dalla transazione conclusa il 23.9.2019 (singolarmente perfezionata, peraltro, svariati anni prima della scadenza del contratto di affitto) “alla data del 31 marzo 2027”, dunque non ancora esigibile, e nonostante Persona_1 ciò, non abbia proposto opposizione”;
- il fatto che abbia deciso di azionare detto credito Parte_3 proprio nell'aprile del 2023, ossia all'indomani del rigetto delle istanze di sospensione della procedura esecutiva n. 342/21 R.G.E. proposte da e Persona_1 Parte_4
intervenendo poi subito nella stessa”.
[...]
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentando la violazione Pt_1 ed errata applicazione degli artt. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., non avendo il Tribunale correttamente valutato i fatti posti alla base della ritenuta prova della “collusione” tra creditore e debitore ingiunto, chiedendo, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto da CP_1 si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
invece, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata Persona_1 la contumacia all'udienza del 19.9.2024.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento, ritenendo questa Corte condivisibili le argomentazioni esposte nell'atto di gravame. Con unico motivo, la lamenta che gli elementi “gravi, precisi e concordanti” Pt_1 assunti dal Tribunale a fondamento della decisione sarebbero smentiti da una puntale lettura dei documenti di causa, che dimostrerebbero l'esistenza – del resto nemmeno contestata dalla controparte – ed esigibilità del credito azionato in via monitoria dalla nei confronti di e, di conseguenza, l'insussistenza di alcuna Pt_1 Persona_1 forma di dolo o collusione rilevante ai fini della revocatoria del decreto ingiuntivo.
In particolare:
a) I legami di parentela e affinità tra la compagine sociale della società creditrice e il debitore ingiunto non potrebbero assurgere a prova, nemmeno indiziaria, di un accordo collusivo, alla luce della dimostrazione dell'esistenza dei contratti di affitto rustico e delle ingenti migliorie effettuate dall' Parte_5
– mai oggetto di contestazione nell'an e nel quantum – nell'ambito di un ampio e importante piano aziendale, coinvolgente anche finanziamenti di terzi. Peraltro, la
Fattoria non è mai stata partecipata o controllata dal geom. Persona_1
b) Sarebbe, inoltre, errata l'affermazione della non esigibilità del credito: anzitutto, perché non sarebbe vero che il contratto di affitto sarebbe scaduto il 31 marzo
2027, posto che nella procedura di esecuzione forzata R.G.E. 436/2013, il giudice dell'esecuzione immobiliare, con ordinanza del 10.2.2019, aveva disposto il rilascio entro il 30.9.2019 di quello che era il fondo più significativo, che costituiva il centro funzionale dell'azienda agricola. Inoltre, ai sensi dell'art. 17
L. n. 203/1982, “le parti possono convenire la corresponsione dell'indennità anche prima della cessazione del rapporto”, così come la giurisprudenza afferma che l'indennità per i miglioramenti va liquidata al momento del rilascio del fondo, salvo che le parti non abbiamo diversamente pattuito: ebbene, nel caso di specie, la transazione del 23.9.2019, art. 6, stabiliva che “l'indennità per le migliorie fondiarie permanenti, non amovibili, dovuta da alla Affittuaria Persona_1 alla data odierna ammonta ad € 727.700,00, somma della quale, pertanto,
[...]
si riconosce debitore…”. Infine, la mancata opposizione del debitore Per_1 al decreto ingiuntivo ottenuto dalla si giustificherebbe in quanto il Per_1 Pt_1 credito azionato in via monitoria era già stato riconosciuto nella menzionata transazione e nel successivo verbale di conciliazione del 20.1.2020.
c) Quanto al tempo trascorso tra la transazione e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la avrebbe azionato la procedura monitoria solo quando, per Pt_1 effetto della mancata esecuzione del preliminare di compravendita intercorso tra e la figlia e dell'azione revocatoria proposta Persona_1 Parte_4 da alla “è parso improbabile l'incasso del corrispettivo della CP_1 Pt_1 vendita, corrispettivo che le era stato ceduto pro solvendo”. Infatti, era intenzione del estinguere il debito nei confronti della cedendole il provento Per_1 Pt_1 derivante dalla (promessa in) vendita della sua residua proprietà, ma, quando la capì che questa difficilmente si sarebbe perfezionata, decise di chiedere Pt_1 il decreto ingiuntivo.
Ebbene, secondo questa Corte, la disamina dell'ampia produzione documentale agli atti non consente, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, di elevare le circostanze di fatto appena descritte (i legami di parentela, la pretesa inesigibilità del credito e la mancata opposizione del debitore, nonché le tempistiche del deposito del ricorso per d.i.)
a elementi gravi, precisi e concordanti, indicativi dell'esistenza di una collusione all'origine della richiesta di decreto ingiuntivo – e della sua conseguente emanazione – né, tanto meno, della successiva mancata opposizione dell'ingiunto, che ha permesso il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
Non si nega che i comportamenti, giuridici e non, delle parti (la famiglia e le Per_1 società a essa riferibili) si prestino a essere complessivamente interpretati quali manovre latu sensu elusive dei tentativi di recupero del credito nel tempo azionati da CP_1
Non vi è traccia, nondimeno, di un disegno, di una preordinazione o, più semplicemente, di una consapevole volontà di pregiudicare, tramite lo strumento processuale di cui è causa (d.i. 1031/2023), le ragioni creditorie altrui, anziché di far valere i propri diritti.
Perché, infatti, il decreto ingiuntivo n. 1031/2023 possa essere considerato, ex art. 404 comma 2 c.p.c., “l'effetto di dolo o collusione” a danno del creditore è CP_1 necessaria la prova univoca – del resto, la buona fede nell'esercizio del diritto di difesa si presume – che la pronuncia del giudice sia il risultato di un accordo fraudolento tra la e volto a procurare un titolo giudiziale da poter far valere in Pt_1 Persona_1 sede di processo esecutivo (in particolare, nella procedura di pignoramento immobiliare incardinata da R.G.E. 342/2021), in modo da sottrarne i cespiti ex adverso CP_1 aggrediti. Ciò significa affermare non solo che il ricorso per d.i. non aveva altro fine che quello di precostituirsi fraudolentemente un titolo esecutivo, ma altresì che, ancor prima, anche il titolo sostanziale sottostante al decreto (la causa petendi), ossia la transazione con contestuale riconoscimento di debito (doc. 7 fasc. la ) del 23.9.2019, avesse Pt_1 tale precipuo fine.
Ciò, tuttavia, non emerge dagli atti di causa.
Infatti, il contratto di transazione, riconoscimento ed accertamento delle effettuate migliorie fondiarie – che rappresenta la ragione del credito vantato dalla Fattoria – risale a un tempo notevolmente anteriore (23.9.2019) al deposito del ricorso per d.i.,
(11.4.2023), sicché non è ragionevole sostenere che lo stesso sia stato stipulato al fine e in vista di un'azione giudiziaria instaurata solo quattro anni dopo.
La distanza temporale tra i due atti, cioè, tende a escludere un collegamento funzionale preordinato e illecito tra gli stessi.
Né, del resto, la conclusione del contratto di transazione e accertamento, contrariamente a quanto sostiene risulta in sé ingiustificata: il fatto che tra le parti contraenti, CP_1 al tempo della sottoscrizione, non vi fosse un contenzioso in essere non significa – al di là del nomen iuris utilizzato e dalla pattuizione o meno di reciproche rinunce e concessioni – che le stesse non avessero interesse a chiarire i rapporti intercorrenti tra di loro, sotto il profilo del riconoscimento delle migliorie realizzate dalle società affittuarie, soprattutto alla luce dei molteplici procedimenti giudiziari, di esecuzione e di merito, che coinvolgevano persone fisiche e società della famiglia Per_1
Non casualmente, le premesse della transazione (lettere da h a n) danno atto della pendenza di diverse procedure esecutive immobiliari, nel cui ambito i periti incaricati dal giudice “non hanno ritenuto di indicare dettagliatamente le migliorie fondiarie, le addizioni e le trasformazioni eseguite dall'Affittuario”, rendendo così, se non necessario, quanto meno opportuno che vi provvedessero le parti.
Il rischio del rilascio dei beni immobili oggetto di affitto – più o meno prossimo nel tempo
– per l'eventuale inopponibilità alla procedura esecutiva giustificava, quindi, la pattuizione, senza che vi siano elementi per ritenere che la stessa sia stata sottoscritta ad hoc, anche da altri soggetti estranei alla presente vertenza ( e Controparte_2 CP_3
., per far sorgere un credito altrimenti inesistente e, poi, azionarlo a distanza di anni,
[...] al fine di inserirsi in una procedura esecutiva sugli immobili di peraltro Persona_1 incardinata solo successivamente (nel 2021) da a seguito dell'ottenimento di CP_1 un decreto ingiuntivo (n. 638/2021), del pari, di data successiva.
A ciò si aggiunga che l'esistenza delle migliorie e, di conseguenza, del credito che, per la loro realizzazione, è sorto in capo all'affittuaria, oltre che solo genericamente contestata da non è seriamente dubitabile. CP_1
È ampiamente documentato come la facoltà per la (e, prima di questa, ) Pt_1 CP_3 di apportare migliorie e il correlativo diritto di rimborso del loro valore fossero previsti nei contratti di affitto del 19.4.2012 (doc. 2 fasc. della ) e del 20.6.2013 (doc. 4 Pt_1 fasc. della ); le parti hanno predisposto, nel maggio 2013, un elenco delle Pt_1 migliorie effettuate da sul Fondo Ca' dal 1995 al 2012 (doc. 18 della CP_3 Pt_3
), in gran parte coincidenti con quelle menzionate nella transazione del 2019 (doc. Pt_1
7 fasc. cit.), e il cui diritto alla liquidazione era stato trasferito da alla CP_3 Pt_1 con il contratto integrativo – dichiarazione di novazione oggettiva del luglio 2013 (doc.
17 fasc. cit.); l'esistenza delle migliorie è stata, in parte (opere amovibili) riconosciuta anche dall'aggiudicataria della procedura esecutiva R.G.E 434/2016 (doc. 20 fasc. cit.).
Ancora, non costituisce prova di dolo o collusione il fatto – per il vero, nient'affatto pacifico – che il credito non fosse ancora esigibile e che, ciononostante, l'ingiunto non si sia opposto facendo valere tale eccezione.
È vero, infatti, che l'art. 17 della legge n. 203/1982 (Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni) prevede che le parti possano convenire la corresponsione dell'indennità per le migliorie fondiarie anche prima della cessazione del rapporto.
Tuttavia, nel caso di specie, il contratto di transazione invocato (doc. 7 cit.) non si presta, sul punto, a una lettura univoca della intenzione delle parti, nel senso di voler liquidare le indennità per migliorie fondiarie anteriormente alla fine del rapporto di affitto, ovvero di voler solamente accertare i criteri per la liquidazione e la determinazione del quantum dovuto, senza, tuttavia, prevedere un pagamento anticipato.
Infatti, paiono militare nella seconda direzione la lettera o) delle premesse, che prevede che “…le Parti intendono attestare i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni eseguite dalla e dalla e determinare la misura dell'indennità CP_3 Pt_1 dovuta dal Locatore all'affittuario alla data del 31 marzo 2027, per il Parte_6 di proprietà id ” e l'art. 1), con cui “le parti convengono e
[...] Parte_7 riconoscono irrevocabilmente i seguenti miglioramenti, addizioni e trasformazioni eseguiti dall'ex affittuario e dall'Affittuario sul fondo e Parte_8 determinano definitivamente il criterio con il quale dovrà essere calcolato il loro valore residuo alla data del …31 marzo 2027”. Tuttavia, al successivo punto 6), in apparente contraddizione, è stabilito che “le Parti concordano e riconoscono che l'indennità per le migliorie fondiarie permanenti, non amovibili, dovuta da alla Affittuaria alla data odierna ammonta ad € Persona_1
727.000,00, somma della quale, pertanto, si riconosce debitore nei Persona_1 confronti dell'Affittuaria. Per le altre migliorie fondiarie amovibili… le Parti concordano che la liquidazione delle indennità dovrà avvenire al momento del rilascio dei fondi”, in ciò potendosi ravvisare l'interesse a un pagamento immediatamente esigibile da parte di
Persona_1
In disparte la condivisione dell'una o dell'altra interpretazione contrattuale e, quindi, della tesi della esigibilità o inesigibilità del credito al momento della presentazione del ricorso per d.i. da parte della , per il pagamento dell'indennità, ciò che qui rileva è che Pt_1 dal compendio istruttorio non emerge in modo evidente che il credito monitoriamente azionato non fosse esigibile e, quindi, non ne risulta il dolo del nel non proporre Per_1 opposizione eccependo una inesigibilità quanto meno dubbia. Il dolo, cioè, è escluso dalla notevole incertezza delle ragioni dell'eventuale opposizione.
Del resto, buona parte dei terreni (e fabbricati) oggetto dei contratti di affitto erano stati rilasciati dall'affittuaria in data antecedente all'instaurazione del procedimento monitorio: mentre l'ordinanza del Tribunale di Modena del 10.7.2019 riguardava i soli fabbricati del lotto C, la “dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto di affitto agrario” datata 14.2.2020 (doc. 19 fasc. della ) ridisegnava l'oggetto del contratto Pt_1 di affitto, lasciandolo in essere limitatamente al terreno censito al Foglio 34, Mapp. 88, di proprietà del e ai terreni di cui egli era usufruttuario, censiti al Foglio 34, Mapp. Per_1
127-128-129. Il che, tuttalpiù, depone per l'esigibilità almeno parziale del credito e, quindi, per la pretestuosità dell'ipotetica opposizione dell'ingiunto, anche a fronte dei plurimi riconoscimenti di debito già intervenuti.
Anche sotto questo profilo, comunque, la complessità della situazione derivante dal sovrapporsi di procedure esecutive coinvolgenti i beni oggetto dei contratti di affitto e gli esiti diversi, quanto all'opponibilità di questi ultimi ai creditori procedenti e alla loro parziale risoluzione anticipata, sono fattori che escludono che l'eventuale inesigibilità della somma fosse di tale riconoscibilità e chiarezza da rendere la mancata proposizione della relativa eccezione da parte del definibile come dolosa o collusiva. Per_1
Infine, è privo di rilievo l'avvenuto pagamento di € 90.000,00 a titolo di indennità per migliorie da parte dell'aggiudicataria nella procedura R.G.E. 434/2016, Società Agricola
Villa di Corlo, atteso che l'importo riconosciuto riguardava espressamente “le migliorie fondiarie non permanenti apportate dall'Affittuaria, che non sono state definite e liquidate nella Transazione 2019”.
Fa eccezione solo la “costruzione fabbricato in precario per deposito legna, con pavimentazione in n° 6 lastre di c.c. portanti e struttura in travi legno lamellare;
tetto in orditura di travi in legno con copertura in pannelli di compensato marino e telo impermeabile SARNAFIL hdpe”, miglioria inclusa (Allegato A, punto 5, del doc. 20 della
) tra quelle oggetto di rimborso da parte della Società Villa di Corlo e, tuttavia, Pt_1 presente anche nell'elenco contenuto nella transazione del 2019 (punto 2.16 del doc. 7), che ne stimava il valore in € 30.000,00. Trattasi, comunque, di somma che, rispetto a quella complessivamente ingiunta (di oltre € 700.000,00), è quasi irrisoria;
pertanto, il fatto che il non abbia rilevato, opponendosi al decreto ingiuntivo, il pregresso Per_1 soddisfacimento, in minima parte, della pretesa azionata non è interpretabile, ancora una volta, quale comportamento doloso o collusivo.
Lo stesso dicasi per l'elemento temporale: il periodo intercorso tra la stipula della transazione nel 2019 e il deposito del decreto ingiuntivo nel 2023, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale (e come già in parte motivato), induce a negare che la prima fosse finalizzata all'ottenimento del secondo e, comunque, la lunga attesa pare ragionevole, considerato che la poteva inizialmente sperare di ottenere Pt_1 soddisfazione tramite la cessione del credito (del 27.9.2019, doc. 9 della ) vantato Pt_1 dal nei confronti della figlia e derivante dalla conclusione di un contratto Per_1 preliminare di compravendita. È, cioè, verosimile che, solo dopo qualche anno, a fronte della proposizione, da parte di dell'azione revocatoria e, quindi, della perdita CP_1 della fonte della realizzazione dei propri diritti, la si sia determinata ad agire in Pt_1 via monitoria a tutela degli stessi.
Nel contesto sin qui descritto, l'esistenza di rapporti familiari tra debitore ingiunto e compagine sociale della Società creditrice non è affatto indizio dell'elemento soggettivo e declassa a mera circostanza fattuale, anzi, piuttosto frequente nella realtà imprenditoriale, specialmente agricola.
Peraltro, la collusione dovrebbe riguardare non solo e la , ma Persona_1 Pt_1 estendersi ad altri soggetti coinvolti nei fatti di causa (la figlia del Per_1 CP_2
), così rendendo l'affermazione della sussistenza di un disegno
[...] Per_2 illecito ancor più difficile.
Sotto il profilo, infine, del danno subito da a causa dell'asserita mala fede, CP_1 nemmeno vi è prova che la Fattoria sia intervenuta nella procedura esecutiva R.G.E
342/2021 come creditore privilegiato.
In definitiva, mancando i presupposti previsti dall'art. 404, comma II, c.p.c. per la revocatoria del decreto ingiuntivo n. 1031/2023 emesso in favore della Fattoria,
l'opposizione di in riforma della impugnata sentenza, deve essere rigettata. CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della causa, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_3 riforma dell'impugnata sentenza (emessa dal Tribunale di Modena, Sezione Specializzata
Agraria, n. 1793/2023), rigetta il ricorso in opposizione proposto da Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio che liquida: - Quanto al primo grado, in favore di e di Parte_3
in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri Persona_1 accessori di legge, per ciascuna parte;
- Quanto al presente grado, in favore di in Parte_3
€ 8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Bologna all'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. P.A. Guido Garbellini Esperto
P.A. Alessandro Ballarini Esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 643/2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. REGGIANINI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Canalino n. 21;
-Appellante- contro
C.F. ) e per essa, quale procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
SACCANI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BIANCHET CRISTINA in Bologna, via Don Minzoni n.4;
-Appellata-
GEOM. (C.F. ) Persona_1 C.F._1
-Appellato contumace-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1793/2023 del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Motivi della decisione
(d'ora innanzi, solo ) ha proposto opposizione revocatoria Controparte_1 CP_1 di terzo ex artt. 404 comma 2 e 656 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1031/2023
[... emesso in favore di (d'ora innanzi, solo Parte_3
”) nei confronti di per il pagamento della somma di € Pt_1 Persona_1
727.700,00 in forza del “Contratto di transazione, riconoscimento ed accertamento delle effettuate migliorie fondiarie ex artt. 16-17 Legge 3 maggio 1982 n° 2013” sottoscritto in data 23.9.2019, in cui l'ingiunto – quale proprietario di fondi e fabbricati agricoli – si era riconosciuto debitore della ricorrente – affittuaria – per le migliorie non amovibili da quest'ultima effettuate negli anni.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1793/2023, ha accolto l'opposizione di CP_1
e revocato il decreto ingiuntivo n. 1031/2023, ritenendo – per quel che qui rileva – raggiunta la prova della collusione tra e la , all'origine Persona_1 Pt_1 dell'emanazione del decreto ingiuntivo, ossia del comune intento delle parti di sottrarre il patrimonio del primo dagli esiti, altrimenti inevitabili, della procedura esecutiva in corso avviata da creditrice chirografaria del pregiudicata CP_1 Per_1 dall'intervento in tale procedura della Fattoria, “non avendo gli opposti nemmeno allegato che i beni immobili di siano sufficienti alla soddisfazione integrale di Persona_1 tutti i creditori”. Ciò alla luce dei seguenti elementi, reputati gravi, precisi e concordanti:
- gli “stretti legami di parentela e affinità tra tutta la compagine sociale della società creditrice e il debitore ingiunto”;
- il fatto che “ abbia azionato in via monitoria un Parte_3 credito riconosciutole dalla transazione conclusa il 23.9.2019 (singolarmente perfezionata, peraltro, svariati anni prima della scadenza del contratto di affitto) “alla data del 31 marzo 2027”, dunque non ancora esigibile, e nonostante Persona_1 ciò, non abbia proposto opposizione”;
- il fatto che abbia deciso di azionare detto credito Parte_3 proprio nell'aprile del 2023, ossia all'indomani del rigetto delle istanze di sospensione della procedura esecutiva n. 342/21 R.G.E. proposte da e Persona_1 Parte_4
intervenendo poi subito nella stessa”.
[...]
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentando la violazione Pt_1 ed errata applicazione degli artt. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., non avendo il Tribunale correttamente valutato i fatti posti alla base della ritenuta prova della “collusione” tra creditore e debitore ingiunto, chiedendo, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto da CP_1 si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
invece, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata Persona_1 la contumacia all'udienza del 19.9.2024.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento, ritenendo questa Corte condivisibili le argomentazioni esposte nell'atto di gravame. Con unico motivo, la lamenta che gli elementi “gravi, precisi e concordanti” Pt_1 assunti dal Tribunale a fondamento della decisione sarebbero smentiti da una puntale lettura dei documenti di causa, che dimostrerebbero l'esistenza – del resto nemmeno contestata dalla controparte – ed esigibilità del credito azionato in via monitoria dalla nei confronti di e, di conseguenza, l'insussistenza di alcuna Pt_1 Persona_1 forma di dolo o collusione rilevante ai fini della revocatoria del decreto ingiuntivo.
In particolare:
a) I legami di parentela e affinità tra la compagine sociale della società creditrice e il debitore ingiunto non potrebbero assurgere a prova, nemmeno indiziaria, di un accordo collusivo, alla luce della dimostrazione dell'esistenza dei contratti di affitto rustico e delle ingenti migliorie effettuate dall' Parte_5
– mai oggetto di contestazione nell'an e nel quantum – nell'ambito di un ampio e importante piano aziendale, coinvolgente anche finanziamenti di terzi. Peraltro, la
Fattoria non è mai stata partecipata o controllata dal geom. Persona_1
b) Sarebbe, inoltre, errata l'affermazione della non esigibilità del credito: anzitutto, perché non sarebbe vero che il contratto di affitto sarebbe scaduto il 31 marzo
2027, posto che nella procedura di esecuzione forzata R.G.E. 436/2013, il giudice dell'esecuzione immobiliare, con ordinanza del 10.2.2019, aveva disposto il rilascio entro il 30.9.2019 di quello che era il fondo più significativo, che costituiva il centro funzionale dell'azienda agricola. Inoltre, ai sensi dell'art. 17
L. n. 203/1982, “le parti possono convenire la corresponsione dell'indennità anche prima della cessazione del rapporto”, così come la giurisprudenza afferma che l'indennità per i miglioramenti va liquidata al momento del rilascio del fondo, salvo che le parti non abbiamo diversamente pattuito: ebbene, nel caso di specie, la transazione del 23.9.2019, art. 6, stabiliva che “l'indennità per le migliorie fondiarie permanenti, non amovibili, dovuta da alla Affittuaria Persona_1 alla data odierna ammonta ad € 727.700,00, somma della quale, pertanto,
[...]
si riconosce debitore…”. Infine, la mancata opposizione del debitore Per_1 al decreto ingiuntivo ottenuto dalla si giustificherebbe in quanto il Per_1 Pt_1 credito azionato in via monitoria era già stato riconosciuto nella menzionata transazione e nel successivo verbale di conciliazione del 20.1.2020.
c) Quanto al tempo trascorso tra la transazione e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la avrebbe azionato la procedura monitoria solo quando, per Pt_1 effetto della mancata esecuzione del preliminare di compravendita intercorso tra e la figlia e dell'azione revocatoria proposta Persona_1 Parte_4 da alla “è parso improbabile l'incasso del corrispettivo della CP_1 Pt_1 vendita, corrispettivo che le era stato ceduto pro solvendo”. Infatti, era intenzione del estinguere il debito nei confronti della cedendole il provento Per_1 Pt_1 derivante dalla (promessa in) vendita della sua residua proprietà, ma, quando la capì che questa difficilmente si sarebbe perfezionata, decise di chiedere Pt_1 il decreto ingiuntivo.
Ebbene, secondo questa Corte, la disamina dell'ampia produzione documentale agli atti non consente, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, di elevare le circostanze di fatto appena descritte (i legami di parentela, la pretesa inesigibilità del credito e la mancata opposizione del debitore, nonché le tempistiche del deposito del ricorso per d.i.)
a elementi gravi, precisi e concordanti, indicativi dell'esistenza di una collusione all'origine della richiesta di decreto ingiuntivo – e della sua conseguente emanazione – né, tanto meno, della successiva mancata opposizione dell'ingiunto, che ha permesso il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
Non si nega che i comportamenti, giuridici e non, delle parti (la famiglia e le Per_1 società a essa riferibili) si prestino a essere complessivamente interpretati quali manovre latu sensu elusive dei tentativi di recupero del credito nel tempo azionati da CP_1
Non vi è traccia, nondimeno, di un disegno, di una preordinazione o, più semplicemente, di una consapevole volontà di pregiudicare, tramite lo strumento processuale di cui è causa (d.i. 1031/2023), le ragioni creditorie altrui, anziché di far valere i propri diritti.
Perché, infatti, il decreto ingiuntivo n. 1031/2023 possa essere considerato, ex art. 404 comma 2 c.p.c., “l'effetto di dolo o collusione” a danno del creditore è CP_1 necessaria la prova univoca – del resto, la buona fede nell'esercizio del diritto di difesa si presume – che la pronuncia del giudice sia il risultato di un accordo fraudolento tra la e volto a procurare un titolo giudiziale da poter far valere in Pt_1 Persona_1 sede di processo esecutivo (in particolare, nella procedura di pignoramento immobiliare incardinata da R.G.E. 342/2021), in modo da sottrarne i cespiti ex adverso CP_1 aggrediti. Ciò significa affermare non solo che il ricorso per d.i. non aveva altro fine che quello di precostituirsi fraudolentemente un titolo esecutivo, ma altresì che, ancor prima, anche il titolo sostanziale sottostante al decreto (la causa petendi), ossia la transazione con contestuale riconoscimento di debito (doc. 7 fasc. la ) del 23.9.2019, avesse Pt_1 tale precipuo fine.
Ciò, tuttavia, non emerge dagli atti di causa.
Infatti, il contratto di transazione, riconoscimento ed accertamento delle effettuate migliorie fondiarie – che rappresenta la ragione del credito vantato dalla Fattoria – risale a un tempo notevolmente anteriore (23.9.2019) al deposito del ricorso per d.i.,
(11.4.2023), sicché non è ragionevole sostenere che lo stesso sia stato stipulato al fine e in vista di un'azione giudiziaria instaurata solo quattro anni dopo.
La distanza temporale tra i due atti, cioè, tende a escludere un collegamento funzionale preordinato e illecito tra gli stessi.
Né, del resto, la conclusione del contratto di transazione e accertamento, contrariamente a quanto sostiene risulta in sé ingiustificata: il fatto che tra le parti contraenti, CP_1 al tempo della sottoscrizione, non vi fosse un contenzioso in essere non significa – al di là del nomen iuris utilizzato e dalla pattuizione o meno di reciproche rinunce e concessioni – che le stesse non avessero interesse a chiarire i rapporti intercorrenti tra di loro, sotto il profilo del riconoscimento delle migliorie realizzate dalle società affittuarie, soprattutto alla luce dei molteplici procedimenti giudiziari, di esecuzione e di merito, che coinvolgevano persone fisiche e società della famiglia Per_1
Non casualmente, le premesse della transazione (lettere da h a n) danno atto della pendenza di diverse procedure esecutive immobiliari, nel cui ambito i periti incaricati dal giudice “non hanno ritenuto di indicare dettagliatamente le migliorie fondiarie, le addizioni e le trasformazioni eseguite dall'Affittuario”, rendendo così, se non necessario, quanto meno opportuno che vi provvedessero le parti.
Il rischio del rilascio dei beni immobili oggetto di affitto – più o meno prossimo nel tempo
– per l'eventuale inopponibilità alla procedura esecutiva giustificava, quindi, la pattuizione, senza che vi siano elementi per ritenere che la stessa sia stata sottoscritta ad hoc, anche da altri soggetti estranei alla presente vertenza ( e Controparte_2 CP_3
., per far sorgere un credito altrimenti inesistente e, poi, azionarlo a distanza di anni,
[...] al fine di inserirsi in una procedura esecutiva sugli immobili di peraltro Persona_1 incardinata solo successivamente (nel 2021) da a seguito dell'ottenimento di CP_1 un decreto ingiuntivo (n. 638/2021), del pari, di data successiva.
A ciò si aggiunga che l'esistenza delle migliorie e, di conseguenza, del credito che, per la loro realizzazione, è sorto in capo all'affittuaria, oltre che solo genericamente contestata da non è seriamente dubitabile. CP_1
È ampiamente documentato come la facoltà per la (e, prima di questa, ) Pt_1 CP_3 di apportare migliorie e il correlativo diritto di rimborso del loro valore fossero previsti nei contratti di affitto del 19.4.2012 (doc. 2 fasc. della ) e del 20.6.2013 (doc. 4 Pt_1 fasc. della ); le parti hanno predisposto, nel maggio 2013, un elenco delle Pt_1 migliorie effettuate da sul Fondo Ca' dal 1995 al 2012 (doc. 18 della CP_3 Pt_3
), in gran parte coincidenti con quelle menzionate nella transazione del 2019 (doc. Pt_1
7 fasc. cit.), e il cui diritto alla liquidazione era stato trasferito da alla CP_3 Pt_1 con il contratto integrativo – dichiarazione di novazione oggettiva del luglio 2013 (doc.
17 fasc. cit.); l'esistenza delle migliorie è stata, in parte (opere amovibili) riconosciuta anche dall'aggiudicataria della procedura esecutiva R.G.E 434/2016 (doc. 20 fasc. cit.).
Ancora, non costituisce prova di dolo o collusione il fatto – per il vero, nient'affatto pacifico – che il credito non fosse ancora esigibile e che, ciononostante, l'ingiunto non si sia opposto facendo valere tale eccezione.
È vero, infatti, che l'art. 17 della legge n. 203/1982 (Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni) prevede che le parti possano convenire la corresponsione dell'indennità per le migliorie fondiarie anche prima della cessazione del rapporto.
Tuttavia, nel caso di specie, il contratto di transazione invocato (doc. 7 cit.) non si presta, sul punto, a una lettura univoca della intenzione delle parti, nel senso di voler liquidare le indennità per migliorie fondiarie anteriormente alla fine del rapporto di affitto, ovvero di voler solamente accertare i criteri per la liquidazione e la determinazione del quantum dovuto, senza, tuttavia, prevedere un pagamento anticipato.
Infatti, paiono militare nella seconda direzione la lettera o) delle premesse, che prevede che “…le Parti intendono attestare i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni eseguite dalla e dalla e determinare la misura dell'indennità CP_3 Pt_1 dovuta dal Locatore all'affittuario alla data del 31 marzo 2027, per il Parte_6 di proprietà id ” e l'art. 1), con cui “le parti convengono e
[...] Parte_7 riconoscono irrevocabilmente i seguenti miglioramenti, addizioni e trasformazioni eseguiti dall'ex affittuario e dall'Affittuario sul fondo e Parte_8 determinano definitivamente il criterio con il quale dovrà essere calcolato il loro valore residuo alla data del …31 marzo 2027”. Tuttavia, al successivo punto 6), in apparente contraddizione, è stabilito che “le Parti concordano e riconoscono che l'indennità per le migliorie fondiarie permanenti, non amovibili, dovuta da alla Affittuaria alla data odierna ammonta ad € Persona_1
727.000,00, somma della quale, pertanto, si riconosce debitore nei Persona_1 confronti dell'Affittuaria. Per le altre migliorie fondiarie amovibili… le Parti concordano che la liquidazione delle indennità dovrà avvenire al momento del rilascio dei fondi”, in ciò potendosi ravvisare l'interesse a un pagamento immediatamente esigibile da parte di
Persona_1
In disparte la condivisione dell'una o dell'altra interpretazione contrattuale e, quindi, della tesi della esigibilità o inesigibilità del credito al momento della presentazione del ricorso per d.i. da parte della , per il pagamento dell'indennità, ciò che qui rileva è che Pt_1 dal compendio istruttorio non emerge in modo evidente che il credito monitoriamente azionato non fosse esigibile e, quindi, non ne risulta il dolo del nel non proporre Per_1 opposizione eccependo una inesigibilità quanto meno dubbia. Il dolo, cioè, è escluso dalla notevole incertezza delle ragioni dell'eventuale opposizione.
Del resto, buona parte dei terreni (e fabbricati) oggetto dei contratti di affitto erano stati rilasciati dall'affittuaria in data antecedente all'instaurazione del procedimento monitorio: mentre l'ordinanza del Tribunale di Modena del 10.7.2019 riguardava i soli fabbricati del lotto C, la “dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto di affitto agrario” datata 14.2.2020 (doc. 19 fasc. della ) ridisegnava l'oggetto del contratto Pt_1 di affitto, lasciandolo in essere limitatamente al terreno censito al Foglio 34, Mapp. 88, di proprietà del e ai terreni di cui egli era usufruttuario, censiti al Foglio 34, Mapp. Per_1
127-128-129. Il che, tuttalpiù, depone per l'esigibilità almeno parziale del credito e, quindi, per la pretestuosità dell'ipotetica opposizione dell'ingiunto, anche a fronte dei plurimi riconoscimenti di debito già intervenuti.
Anche sotto questo profilo, comunque, la complessità della situazione derivante dal sovrapporsi di procedure esecutive coinvolgenti i beni oggetto dei contratti di affitto e gli esiti diversi, quanto all'opponibilità di questi ultimi ai creditori procedenti e alla loro parziale risoluzione anticipata, sono fattori che escludono che l'eventuale inesigibilità della somma fosse di tale riconoscibilità e chiarezza da rendere la mancata proposizione della relativa eccezione da parte del definibile come dolosa o collusiva. Per_1
Infine, è privo di rilievo l'avvenuto pagamento di € 90.000,00 a titolo di indennità per migliorie da parte dell'aggiudicataria nella procedura R.G.E. 434/2016, Società Agricola
Villa di Corlo, atteso che l'importo riconosciuto riguardava espressamente “le migliorie fondiarie non permanenti apportate dall'Affittuaria, che non sono state definite e liquidate nella Transazione 2019”.
Fa eccezione solo la “costruzione fabbricato in precario per deposito legna, con pavimentazione in n° 6 lastre di c.c. portanti e struttura in travi legno lamellare;
tetto in orditura di travi in legno con copertura in pannelli di compensato marino e telo impermeabile SARNAFIL hdpe”, miglioria inclusa (Allegato A, punto 5, del doc. 20 della
) tra quelle oggetto di rimborso da parte della Società Villa di Corlo e, tuttavia, Pt_1 presente anche nell'elenco contenuto nella transazione del 2019 (punto 2.16 del doc. 7), che ne stimava il valore in € 30.000,00. Trattasi, comunque, di somma che, rispetto a quella complessivamente ingiunta (di oltre € 700.000,00), è quasi irrisoria;
pertanto, il fatto che il non abbia rilevato, opponendosi al decreto ingiuntivo, il pregresso Per_1 soddisfacimento, in minima parte, della pretesa azionata non è interpretabile, ancora una volta, quale comportamento doloso o collusivo.
Lo stesso dicasi per l'elemento temporale: il periodo intercorso tra la stipula della transazione nel 2019 e il deposito del decreto ingiuntivo nel 2023, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale (e come già in parte motivato), induce a negare che la prima fosse finalizzata all'ottenimento del secondo e, comunque, la lunga attesa pare ragionevole, considerato che la poteva inizialmente sperare di ottenere Pt_1 soddisfazione tramite la cessione del credito (del 27.9.2019, doc. 9 della ) vantato Pt_1 dal nei confronti della figlia e derivante dalla conclusione di un contratto Per_1 preliminare di compravendita. È, cioè, verosimile che, solo dopo qualche anno, a fronte della proposizione, da parte di dell'azione revocatoria e, quindi, della perdita CP_1 della fonte della realizzazione dei propri diritti, la si sia determinata ad agire in Pt_1 via monitoria a tutela degli stessi.
Nel contesto sin qui descritto, l'esistenza di rapporti familiari tra debitore ingiunto e compagine sociale della Società creditrice non è affatto indizio dell'elemento soggettivo e declassa a mera circostanza fattuale, anzi, piuttosto frequente nella realtà imprenditoriale, specialmente agricola.
Peraltro, la collusione dovrebbe riguardare non solo e la , ma Persona_1 Pt_1 estendersi ad altri soggetti coinvolti nei fatti di causa (la figlia del Per_1 CP_2
), così rendendo l'affermazione della sussistenza di un disegno
[...] Per_2 illecito ancor più difficile.
Sotto il profilo, infine, del danno subito da a causa dell'asserita mala fede, CP_1 nemmeno vi è prova che la Fattoria sia intervenuta nella procedura esecutiva R.G.E
342/2021 come creditore privilegiato.
In definitiva, mancando i presupposti previsti dall'art. 404, comma II, c.p.c. per la revocatoria del decreto ingiuntivo n. 1031/2023 emesso in favore della Fattoria,
l'opposizione di in riforma della impugnata sentenza, deve essere rigettata. CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della causa, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_3 riforma dell'impugnata sentenza (emessa dal Tribunale di Modena, Sezione Specializzata
Agraria, n. 1793/2023), rigetta il ricorso in opposizione proposto da Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio che liquida: - Quanto al primo grado, in favore di e di Parte_3
in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri Persona_1 accessori di legge, per ciascuna parte;
- Quanto al presente grado, in favore di in Parte_3
€ 8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Bologna all'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori