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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16521/23 promossa da:
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giacomo Venesia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_2
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore della provincia di del CP_2
12.9.2023 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 29 e 30 TUI.
Conclusioni di parte attrice: “accertare il diritto alla coesione familiare della ricorrente nei confronti della figlia, ex artt. 29, c. 1, lett. d), e 30, c. 1, lett. c), T.U. Immigrazione, e per l'effetto annullare il provvedimento di rigetto della domanda per il permesso di soggiorno per motivi familiari adottato e notificato dalla Questura di , il 12 settembre 2023, ordinando CP_2 all'Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente.”
Conclusioni di parte convenuta: ”Rigettare il ricorso e confermare la legittimità del rigetto adottato all'esito di un amplia istruttoria. Con vittoria di spese di lite” Motivi in fatto e in diritto
La sig.ra ha impugnato il provvedimento sopra indicato e ha concluso come CP_1
in epigrafe, allegando: di vivere in Italia con la figlia e il nipote, entrambi regolarmente soggiornarti, presso l'abitazione di quest'ultima; di essere stata a carico della figlia anche quando abitava in Albania;
che la figlia aveva redditi adeguati;
che l'immobile era idoneo ad ospitare sei persone.
Il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto con provvedimento del 10.10.2023.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria con l'audizione di due testi.
All'udienza del 15.1.2025 la difesa del ricorrente, unica parte comparsa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore della provincia di ha rigettato la domanda per l'assenza di prova in CP_2
ordine allo stato di vivenza a carico, per assenza del certificato di idoneità alloggiativa, per insufficienza del reddito.
Oggetto del presente giudizio sarà, pertanto, la verifica della sussistenza o meno della vivenza a carico, dei requisiti reddituali e alloggiativi, sulla base del principio della giurisprudenza di legittimità per cui "In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza
(nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale."
(cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
La ricorrente ha depositato il certificato di idoneità alloggiativa (doc. 15), da cui emerge che l'alloggio è idoneo ad ospitare sei persone. Il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla figlia e dal nipote, nato il [...] (doc. 7). L'alloggio, peraltro, è di proprietà della figlia (doc.10).
Con riguardo al reddito si osserva che la figlia della ricorrente ha percepito nel 2022 la somma di euro 11.514,00 (doc. 16) e nel 2023 la somma di euro 12.226,00 (doc. 28). L'art 29 c. 3 lett B TUI, richiamato dall'art 30 c. 1 lett C TUI, richiede la sussistenza “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (..)”. Nel caso concreto il soggetto da ricongiungere (rectius che chiede la coesione) è solo la ricorrente (la figlia e il nipote, infatti, sono titolari della carta di soggiorno permanente, doc.5). Pertanto, è necessaria la sussistenza di un reddito pari all'assegno sociale annuo, aumentato della metà. Nel 2022 l'assegno sociale era pari a 6.085,43, nel 2023 a euro 6.542,51. Di conseguenza, risulta integrato anche il presupposto reddituale. Va ancora aggiunto che la figlia della ricorrente, nel 2023, ha trasferito l'immobile sito ad Asti (dove viveva precedentemente), con la percezione di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e di euro
35.000,00 al rogito (doc.19). Inoltre, la figlia della ricorrente è assunta con contratto a tempo indeterminato (doc. 9), circostanza che consente di prospettare anche per il futuro la percezione di reddito. Per di più, a seguito di modifica contrattuale, sono state aumentate le ore lavorative ed è stata elevata la sua qualifica (doc. 33).
Con riguardo alla vivenza a carico si osserva, preliminarmente, che tale situazione già emerge dal modello 730/2024 della figlia, ove, oltre al figlio, risultano a carico anche la madre. A seguito dell'escussione testimoniale, all'udienza del 22.11.2024, è emerso che la ricorrente, già prima della pandemia, si recasse periodicamente in Albania (cinque/sei volte all'anno), consegnando ogni volta del denaro (circa 200/300 euro) alla madre, attuale ricorrente. È risultato pure che inviava denaro con
Western Union o con Money Gram.
Occorre, infine, evidenziare che è emersa anche la sussistenza di un effettivo legame familiare tra la ricorrente e la figlia e il nipote. Infatti, la ricorrente si occupa di prelevare il nipote da scuola (doc. 13) e la figlia si occupa della madre, provvedendo tuttora al suo mantenimento, tenuto anche conto delle sue condizioni di salute (doc. 3, diabete, artrosi).
La parte ricorrente ha, pertanto, provato i presupposti posti dalla PA alla base del rigetto.
Di conseguenza, va accolta la domanda, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 c. 1 lett. C e 30 c. 3 lett. C, TUI.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie il ricorso e riconosce in favore della ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Compensa le spese di lite.
Torino, 17.1.2025.
Si comunichi. Il giudice
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16521/23 promossa da:
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giacomo Venesia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_2
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore della provincia di del CP_2
12.9.2023 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 29 e 30 TUI.
Conclusioni di parte attrice: “accertare il diritto alla coesione familiare della ricorrente nei confronti della figlia, ex artt. 29, c. 1, lett. d), e 30, c. 1, lett. c), T.U. Immigrazione, e per l'effetto annullare il provvedimento di rigetto della domanda per il permesso di soggiorno per motivi familiari adottato e notificato dalla Questura di , il 12 settembre 2023, ordinando CP_2 all'Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente.”
Conclusioni di parte convenuta: ”Rigettare il ricorso e confermare la legittimità del rigetto adottato all'esito di un amplia istruttoria. Con vittoria di spese di lite” Motivi in fatto e in diritto
La sig.ra ha impugnato il provvedimento sopra indicato e ha concluso come CP_1
in epigrafe, allegando: di vivere in Italia con la figlia e il nipote, entrambi regolarmente soggiornarti, presso l'abitazione di quest'ultima; di essere stata a carico della figlia anche quando abitava in Albania;
che la figlia aveva redditi adeguati;
che l'immobile era idoneo ad ospitare sei persone.
Il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto con provvedimento del 10.10.2023.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria con l'audizione di due testi.
All'udienza del 15.1.2025 la difesa del ricorrente, unica parte comparsa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore della provincia di ha rigettato la domanda per l'assenza di prova in CP_2
ordine allo stato di vivenza a carico, per assenza del certificato di idoneità alloggiativa, per insufficienza del reddito.
Oggetto del presente giudizio sarà, pertanto, la verifica della sussistenza o meno della vivenza a carico, dei requisiti reddituali e alloggiativi, sulla base del principio della giurisprudenza di legittimità per cui "In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza
(nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale."
(cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
La ricorrente ha depositato il certificato di idoneità alloggiativa (doc. 15), da cui emerge che l'alloggio è idoneo ad ospitare sei persone. Il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla figlia e dal nipote, nato il [...] (doc. 7). L'alloggio, peraltro, è di proprietà della figlia (doc.10).
Con riguardo al reddito si osserva che la figlia della ricorrente ha percepito nel 2022 la somma di euro 11.514,00 (doc. 16) e nel 2023 la somma di euro 12.226,00 (doc. 28). L'art 29 c. 3 lett B TUI, richiamato dall'art 30 c. 1 lett C TUI, richiede la sussistenza “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (..)”. Nel caso concreto il soggetto da ricongiungere (rectius che chiede la coesione) è solo la ricorrente (la figlia e il nipote, infatti, sono titolari della carta di soggiorno permanente, doc.5). Pertanto, è necessaria la sussistenza di un reddito pari all'assegno sociale annuo, aumentato della metà. Nel 2022 l'assegno sociale era pari a 6.085,43, nel 2023 a euro 6.542,51. Di conseguenza, risulta integrato anche il presupposto reddituale. Va ancora aggiunto che la figlia della ricorrente, nel 2023, ha trasferito l'immobile sito ad Asti (dove viveva precedentemente), con la percezione di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e di euro
35.000,00 al rogito (doc.19). Inoltre, la figlia della ricorrente è assunta con contratto a tempo indeterminato (doc. 9), circostanza che consente di prospettare anche per il futuro la percezione di reddito. Per di più, a seguito di modifica contrattuale, sono state aumentate le ore lavorative ed è stata elevata la sua qualifica (doc. 33).
Con riguardo alla vivenza a carico si osserva, preliminarmente, che tale situazione già emerge dal modello 730/2024 della figlia, ove, oltre al figlio, risultano a carico anche la madre. A seguito dell'escussione testimoniale, all'udienza del 22.11.2024, è emerso che la ricorrente, già prima della pandemia, si recasse periodicamente in Albania (cinque/sei volte all'anno), consegnando ogni volta del denaro (circa 200/300 euro) alla madre, attuale ricorrente. È risultato pure che inviava denaro con
Western Union o con Money Gram.
Occorre, infine, evidenziare che è emersa anche la sussistenza di un effettivo legame familiare tra la ricorrente e la figlia e il nipote. Infatti, la ricorrente si occupa di prelevare il nipote da scuola (doc. 13) e la figlia si occupa della madre, provvedendo tuttora al suo mantenimento, tenuto anche conto delle sue condizioni di salute (doc. 3, diabete, artrosi).
La parte ricorrente ha, pertanto, provato i presupposti posti dalla PA alla base del rigetto.
Di conseguenza, va accolta la domanda, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 c. 1 lett. C e 30 c. 3 lett. C, TUI.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie il ricorso e riconosce in favore della ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Compensa le spese di lite.
Torino, 17.1.2025.
Si comunichi. Il giudice
Tiziana Vita De Fazio