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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/12/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2471 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2015 promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Marruso e Gennaro Parte_1
Sasso
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Del Regno Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_2
MA UT
appellati
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5740/2014 del Giudice di Pace di in materia di risarcimento danni Controparte_2
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
2.12.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con atto di citazione conveniva innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
sia l' sia il per sentirli Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito all'aggressione di un cane randagio in data 1.07.2011 verso le ore 19,00 mentre percorreva con la sua bicicletta da corsa via Fosso Imperatore in
[...]
. CP_2
In primo grado si costituivano i predetti convenuti contestando la domanda dell'attore e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore con sentenza n.5740/2014 dichiarava il difetto di legittimazione passiva del e condannava Controparte_2
l' al pagamento in favore dell'attore della somma di €.1.664,70, oltre Parte_1
interessi legali nonché alle spese legali.
Con atto di citazione del 22.05.2015 l' proponeva appello avverso la Parte_1
richiamata sentenza n. 5740/2014.
A fondamento del gravame l'appellante censurava la sentenza per avere sancito la legittimazione passiva dell e la sua esclusiva responsabilità. Parte_1
Si costituivano ed il , eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la discussione ex art. 281 sexies cpc, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
2.12.2025, la causa veniva decisa nel termine previsto dal terzo comma della suddetta norma.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero, in materia di cani liberamente circolanti in luogo pubblico e non di proprietà di alcuno, non sussiste una norma come quella di cui all'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali in custodia) che stabilisca una responsabilità c.d. Parte presunta o aggravata a carico dei Comuni o dell enti i quali non sono proprietari né custodi dei cani randagi.
Detti enti hanno competenze pubblicistiche nella lotta e prevenzione del randagismo con compiti da parte dei Comuni di vigilanza sul territorio e di predisposizione e gestione di canili dove alloggiare i cani randagi, da parte Parte dell di cattura dei cani randagi su segnalazione dei Comuni e di privati.
Orbene, l'appellato ebbe ad agire in primo grado per Controparte_1 responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per cui spettava ad esso provare l'evento dannoso, il nesso di causalità, la colpa dei convenuti.
Dall' istruttoria è emerso che il cane che morse non era stato Controparte_1 segnalato agli enti preposti prima dell'evento, né fu visto e rintracciato nei giorni immediatamente successivi. Quindi, né il ebbe la possibilità di CP_2 Parte prevenire l'evento segnalando la presenza del cane aggressivo all né Parte l' ebbe la possibilità di intervenire con il servizio di accalappiamento e ricovero del cane.
Dall'istruttoria svolta in primo grado, risulta anzi, che sia il Controparte_2 Parte
sia l avevano attivato, anche con convenzioni con associazioni ed
[...] enti, i necessari servizi di rispettiva competenza per combattere il randagismo.
Orbene, il nostro sistema giuridico in generale, ed in particolare nel settore del randagismo, non assicura che ad ogni danno provocato da un cane segua un diritto al risarcimento del danno subito, atteso che permangono i canoni generali che sovraintendono alla responsabilità per fatti illeciti.
Nel caso in esame l'attore non ha provato a carico degli enti convenuti alcuna condotta omissiva o commissiva colposa o dolosa tale da rendere imputabile ad essi la causa del danno ingiusto subito. Una tale responsabilità avrebbe richiesto la prova della preventiva segnalazione in zona del cane vagante (che sia stato randagio è rimasta una mera ipotesi), la proprietà o la custodia del cane in capo ai convenuti (non allegata) o anche la prova della mancata attivazione dei servizi di competenza in materia di randagismo.
Parte Viceversa, risulta provato che sia l' che il abbiano predisposto ed CP_2 effettuato quanto era in loro dovere, organizzando i servizi di vigilanza, di cattura e di custodia dei cani randagi (vedasi la documentazione in atti).
La particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante in materia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado.
2) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2471 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2015 promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Marruso e Gennaro Parte_1
Sasso
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Del Regno Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_2
MA UT
appellati
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5740/2014 del Giudice di Pace di in materia di risarcimento danni Controparte_2
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
2.12.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con atto di citazione conveniva innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
sia l' sia il per sentirli Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito all'aggressione di un cane randagio in data 1.07.2011 verso le ore 19,00 mentre percorreva con la sua bicicletta da corsa via Fosso Imperatore in
[...]
. CP_2
In primo grado si costituivano i predetti convenuti contestando la domanda dell'attore e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore con sentenza n.5740/2014 dichiarava il difetto di legittimazione passiva del e condannava Controparte_2
l' al pagamento in favore dell'attore della somma di €.1.664,70, oltre Parte_1
interessi legali nonché alle spese legali.
Con atto di citazione del 22.05.2015 l' proponeva appello avverso la Parte_1
richiamata sentenza n. 5740/2014.
A fondamento del gravame l'appellante censurava la sentenza per avere sancito la legittimazione passiva dell e la sua esclusiva responsabilità. Parte_1
Si costituivano ed il , eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la discussione ex art. 281 sexies cpc, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
2.12.2025, la causa veniva decisa nel termine previsto dal terzo comma della suddetta norma.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero, in materia di cani liberamente circolanti in luogo pubblico e non di proprietà di alcuno, non sussiste una norma come quella di cui all'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali in custodia) che stabilisca una responsabilità c.d. Parte presunta o aggravata a carico dei Comuni o dell enti i quali non sono proprietari né custodi dei cani randagi.
Detti enti hanno competenze pubblicistiche nella lotta e prevenzione del randagismo con compiti da parte dei Comuni di vigilanza sul territorio e di predisposizione e gestione di canili dove alloggiare i cani randagi, da parte Parte dell di cattura dei cani randagi su segnalazione dei Comuni e di privati.
Orbene, l'appellato ebbe ad agire in primo grado per Controparte_1 responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per cui spettava ad esso provare l'evento dannoso, il nesso di causalità, la colpa dei convenuti.
Dall' istruttoria è emerso che il cane che morse non era stato Controparte_1 segnalato agli enti preposti prima dell'evento, né fu visto e rintracciato nei giorni immediatamente successivi. Quindi, né il ebbe la possibilità di CP_2 Parte prevenire l'evento segnalando la presenza del cane aggressivo all né Parte l' ebbe la possibilità di intervenire con il servizio di accalappiamento e ricovero del cane.
Dall'istruttoria svolta in primo grado, risulta anzi, che sia il Controparte_2 Parte
sia l avevano attivato, anche con convenzioni con associazioni ed
[...] enti, i necessari servizi di rispettiva competenza per combattere il randagismo.
Orbene, il nostro sistema giuridico in generale, ed in particolare nel settore del randagismo, non assicura che ad ogni danno provocato da un cane segua un diritto al risarcimento del danno subito, atteso che permangono i canoni generali che sovraintendono alla responsabilità per fatti illeciti.
Nel caso in esame l'attore non ha provato a carico degli enti convenuti alcuna condotta omissiva o commissiva colposa o dolosa tale da rendere imputabile ad essi la causa del danno ingiusto subito. Una tale responsabilità avrebbe richiesto la prova della preventiva segnalazione in zona del cane vagante (che sia stato randagio è rimasta una mera ipotesi), la proprietà o la custodia del cane in capo ai convenuti (non allegata) o anche la prova della mancata attivazione dei servizi di competenza in materia di randagismo.
Parte Viceversa, risulta provato che sia l' che il abbiano predisposto ed CP_2 effettuato quanto era in loro dovere, organizzando i servizi di vigilanza, di cattura e di custodia dei cani randagi (vedasi la documentazione in atti).
La particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante in materia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado.
2) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo