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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/05/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5653 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Alessandro Bacchi, presso il cui studio in Perugia,
alla via Baglioni n.36 è elettivamente domiciliato;
-OPPONENTE-
e
rappresentata e difesa, Controparte_1
giusto mandato in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Giovanni Castellano presso il cui studio in Napoli, alla via de Pretiis n. 114 è elettivamente domiciliata;
-OPPOSTA-
nonchè
(C.F. indicato: Controparte_2
), in persona del Direttore dell' rappresentato e difeso, P.IVA_1 Controparte_3
dall'avv. Romano Erika e Pascarella Annagrazia in servizio presso l' Controparte_4
;
[...]
-OPPOSTO-
( ) in persona Controparte_5 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t. -OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione ad avviso di intimazione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ad Controparte_1
all' e ad Controparte_2 Controparte_5
, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...] Parte_1
07120249018994338/000, notificatogli il 29.05.2024 per € 7.187,80, relativamente alle cartelle di pagamento n. 07120160008433635000 e n. 0712017001466259000, deducendo l'illegittimità delle cartelle per omessa notifica e per intervenuta prescrizione.
Si costituivano e l' Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto.
[...]
L' seppur regolarmente citata in giudizio Controparte_5
non si è costituita.
L'opposizione è fondata.
Le sanzioni amministrative, quali quella in forza della quale sono state emesse le cartelle,
si prescrivono nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981.
Dopo la notifica della cartella, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale dal momento che la notifica della cartella ha un effetto interruttivo della prescrizione, senza applicazione dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397 del
17/11/2016).
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento n. 07120160008433635000 e n.
0712017001466259000 risultano rispettivamente notificate in data 16.04.2016 e in data
26.02.2018 .
Per entrambe le cartelle di pagamento la notifica avvenuta ai sensi degli artt. 139 e 140
c.p.p. non risulta regolare.
Qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga ai sensi dell'art. 139 la Corte di
Cassazione (Cass. 10012 del 2021 e Cass. 21 maggio 2024) ha osservato che "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando
non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza
ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del
procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della
raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal
fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa", in
quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto
processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione
della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato -
giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso
spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da
parte del destinatario".
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia (e questo il caso alla base della intimazione di pagamento per cui si discute), è richiesto l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. Civ., n. 2868 del 3.2.2017).
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26,
comma 3 (ora 4), del D.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del
26/11/2014).
Applicati detti principi al caso in esame, in riferimento alla cartella n.,
07120160008433635000 da cui nasce il credito per la Controparte_5
e per la cartella n. 0712017001466259000 da cui nasce il credito per
[...]
l' di Perugia, non vi è prova effettiva della notifica. Controparte_2
Inoltre, l' , all'atto della costituzione in giudizio, non ha Controparte_6
prodotto la documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuta notificazione nei confronti del debitore/opponente, non essendovi in atti la relata di notifica e/o l'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Per quanto concerne, dunque, l'eccezione sulla prescrizione, l'intimazione di pagamento n.
07120249018994338/000, è stata notificata ben oltre i termini quinquennali previsti per legge, (sul punto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, ha fugato ogni incertezza in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile dopo la notifica della cartella esattoriale. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che il termine di prescrizione resta quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella, senza che questo possa determinare l'applicazione del termine ordinario decennale).
In definitiva, va dichiarata l'illegittimità delle cartelle n. 07120160008433635000 e n.
0712017001466259000, contenute nell'intimazione di pagamento n. 07120249018994338/000,
per intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Le stesse, poi, devono essere poste a carico esclusivo di , Controparte_1
posto che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento ai fini della ripartizione delle spese tra ente impositore e agente di riscossione, occorre distinguere l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata per vizi addebitabili all'ente impositore (che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione) dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente da condotte imputabili all'agente della riscossione (come nel caso di specie, nel qual caso la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità: cfr. Cass.
9.3.2022 n.
7716).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5653/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle cartelle n.
07120160008433635000 e n. 0712017001466259000, contenute nell'intimazione di pagamento n. 07120249018994338/000, per intervenuta prescrizione del credito;
2) condanna al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 254,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Aversa il 30.04.2025.
Il giudice monocratico
dott.ssa Monica Marrazzo