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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IS MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 16-02-2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato Marco Ripamonti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3040 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/10/2024 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 maggio 2023, il Tribunale di Roma condannava MA IS, con i doppi benefici di legge, alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, reato a lui contestato perché, quale titolare della ditta esercente l’attività di sala scommesse, sita in Roma, alla via Ottavia n. 105, esercitava o comunque favoriva, in assenza dell’autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S., l’attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse di gioco per eventi di tipo sportivo per conto dell’operatore straniero ET MRC Gaming ltd, privo di concessione a operare in Italia;
fatto accertato in Roma il 13 giugno 2017. Con sentenza del 16 febbraio 2024, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena a carico dell’imputato in un anno di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, IS, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, premettendo che la condanna del primo giudice si era fondata sul dato del pre-indirizzamento del pc dell’imputato su un sito di scommesse, per cui l’atto di appello è stato incentrato sulla contestazione di quest’unica circostanza. A fronte di ciò, la Corte di appello, pur richiamando integralmente la sentenza di primo grado, ne ha poi illogicamente contraddetto le argomentazioni, ritenendole irrilevanti, in quanto la prova del preindirizzamento del pc al sito di un bookmaker privo di concessione sarebbe estranea alle previsioni della norma incriminatrice. Con il secondo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo i giudici di appello valutato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, volta a rimarcare la liceità dell’attività di centro elaborazione dati svolta dal ricorrente per conto di un operatore straniero. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo dell’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, evidenziandosi che il comportamento per cui si è proceduto deve essere ritenuto di scarsa rilevanza, in quanto circoscritto alla data del 13 giugno 2017 e connotato dalla sporadicità delle scommesse e dall’assenza di profitto, non potendo essere sottaciuto il contegno collaborativo di IS. Il quarto motivo è infine dedicato al trattamento sanzionatorio, eccependosi al riguardo la violazione del divieto di reformatio in peius, nella misura in cui la Corte di appello, pur riducendo la pena in ragione della diversità della cornice edittale di riferimento, si è discostata dal minimo edittale individuato dal primo giudice, irrogando, quale pena base, una pena prossima alla media edittale. 3 2.1. Con memoria pervenuta il 23 settembre 2024, il difensore del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre rilevare che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, la conferma dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine alla fattispecie a lui ascritta non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno innanzitutto compiuto un’adeguata ricostruzione della vicenda, valorizzando gli accertamenti operati dagli agenti del Commissariato di P.S. di Primavalle, da cui è emerso che MA LO, nel locale da lui condotto in locazione in Roma, alla via della Stazione Ottavia n. 105/A, svolgeva un’attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse di gioco per eventi sportivi, per conto dell’operatore straniero ET MRC Gaming ltd, con sede in Malta, titolare del marchio e privo di concessione a operare in Italia, essendo l’imputato altresì privo dell’autorizzazione ex art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo solo della comunicazione di inizio attività come Internet point. Che tuttavia l’attività svolta nel locale fosse quella non di un Internet point, ma di raccolta illecita di scommesse è stato ragionevolmente desunto da una pluralità di elementi fattuali tra loro convergenti, ossia: l’affissione di cartelli con le quotazioni delle scommesse, l’esposizione nelle vetrofanie del marchio ET, la messa a disposizione della clientela di schedine per le scommesse e di penne per la loro redazione, la presenza di un bancone dotato di due computer e di una stampante termica, oltre che il ritrovamento delle ricevute di tre scommesse effettuate nei giorni precedenti, due intestate alla ET e una alla BetVictorynet. Sul bancone era inoltre presente una lastra di materiale trasparente che separava la postazione dell’operatore da quella degli utenti, essendo presenti su tale lastra due cartelli con le diciture “non si fa credito a nessuno” e “attenzione hai cinque minuti di tempo per annullare la scommessa. Le giocate vincenti verranno pagate al termine delle partite”, cartelli questi che sarebbero stati inutili nel caso in cui l’intera attività fosse gestita autonomamente online dai clienti e che, invece, trovano una spiegazione logica solo con il coinvolgimento diretto nell’imputato quantomeno nella ricezione delle puntate e nel pagamento delle vincite, tanto più ove si consideri che in un altro cartello presente nel locale era spiegato che, nel 4 caso in cui la giocata fosse stata gestita in autonomia dal cliente, questi doveva passare pe la casa per avere “la giocata pronta”, ciò a ulteriore riprova del fatto che, per poter scommettere, era comunque necessaria l’intermediazione di IS. Alla stregua di tali elementi, non neutralizzati dalla casuale mancanza di avventori al momento del sopralluogo di P.G., i giudici di merito sono pervenuti alla coerente conclusione della sussistenza del reato ascritto all’imputato, ciò in coerenza con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 281473 e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270156), secondo cui lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest’ultima, il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4 bis, essendo irrilevante la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell’intermediario, effettuata tramite “conti gioco” online anziché mediante la raccolta da banco, posto che l’art. 1, comma 644, della legge 28 dicembre 2014, n. 190, nel regolamentare la situazione di coloro che non chiedono l’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. e di regolarizzare la loro attività, non riconosce alcuna liceità allo svolgimento con tale modalità dell’attività di raccolta delle scommesse, limitandosi a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti. Ciò posto, va ribadito che nel caso di specie, non risulta provato né che IS abbia conseguito la licenza prevista dal T.U.L.P.S., né che l’operatore straniero per conto del quale egli ha agito sia stato illegittimamente discriminato nella partecipazione ai bandi pubblici, a ciò dovendosi solo aggiungere che, come correttamente rilevato dai giudici di appello, la prova del “pre-indirizzamento” dei computer del locale al sito del bookmaker non è decisiva, trattandosi di circostanza secondaria a fronte della pregnanza probatoria degli elementi acquisiti, elementi che non hanno trovato smentita da parte dell’imputato, il quale ha sottoscritto il verbale di ispezione dei luoghi del 13 giugno 2017, senza nulla eccepire in ordine alle circostanze rilevate. 1.1. In definitiva, in quanto fondata su argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sull’ascrivibilità a IS della condotta illecita contestata si sottrae alle censure difensive, con le quali, peraltro in termini non adeguatamente specifici, si sollecita una differente (e frammentaria) lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 5 decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al terzo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. E invero la Corte territoriale, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., ha rimarcato l’insussistenza del requisito della non abitualità della condotta, stante lo svolgimento dell’attività illecita nei confronti di un pubblico indeterminato di scommettitori in modo organizzato e destinato a protrarsi nel tempo. Tale affermazione non risulta smentita dal fatto che la contestazione risulta cristallizzata a una data specifica, ossia quella del 13 giugno 2017, essendo questo solo il giorno in cui ha avuto luogo l’accertamento di un reato che, tuttavia, era evidentemente riferito a una pregressa condotta non episodica né occasionale. Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre differenti valutazioni di merito che, come detto, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi solo richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678) secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nel caso di specie. 3. Non meritevole di accoglimento, infine, è anche il quarto motivo, dovendosi escludere che, in punto di pena, vi sia stata alcuna reformatio in peius. Infatti la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta a IS da 2 anni a 1 anno di reclusione, evidenziando che la pena inflitta dal primo giudice, parametrata al massimo edittale vigente all’epoca dei fatti, doveva ritenersi eccessiva, mentre è stata considerata più adeguata all’entità della vicenda, tenuto pur sempre conto del carattere professionale dell’attività svolta e della pluralità di allibratori con cui l’imputato aveva rapporti, la pena finale di anni 1 di reclusione, cui si è pervenuti operando la riduzione di un terzo sulla pena base di 1 anno e 6 mesi di reclusione, essendo stati confermati inoltre i benefici di legge già riconosciuti dal Tribunale. Ne consegue che alcun trattamento peggiorativo risulta operato dai giudici di appello, posto che la decisione del primo giudice di attestarsi al minimo edittale era stata riferita a una differente e più grave cornice di pena, per cui correttamente i giudici di appello hanno applicato in modo diverso i più favorevoli limiti edittali previsti, attestandosi su un risultato finale, peraltro, inferiore alla misura media. 6 4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di IS deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.10.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato Marco Ripamonti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3040 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/10/2024 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 maggio 2023, il Tribunale di Roma condannava MA IS, con i doppi benefici di legge, alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, reato a lui contestato perché, quale titolare della ditta esercente l’attività di sala scommesse, sita in Roma, alla via Ottavia n. 105, esercitava o comunque favoriva, in assenza dell’autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S., l’attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse di gioco per eventi di tipo sportivo per conto dell’operatore straniero ET MRC Gaming ltd, privo di concessione a operare in Italia;
fatto accertato in Roma il 13 giugno 2017. Con sentenza del 16 febbraio 2024, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena a carico dell’imputato in un anno di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, IS, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, premettendo che la condanna del primo giudice si era fondata sul dato del pre-indirizzamento del pc dell’imputato su un sito di scommesse, per cui l’atto di appello è stato incentrato sulla contestazione di quest’unica circostanza. A fronte di ciò, la Corte di appello, pur richiamando integralmente la sentenza di primo grado, ne ha poi illogicamente contraddetto le argomentazioni, ritenendole irrilevanti, in quanto la prova del preindirizzamento del pc al sito di un bookmaker privo di concessione sarebbe estranea alle previsioni della norma incriminatrice. Con il secondo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo i giudici di appello valutato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, volta a rimarcare la liceità dell’attività di centro elaborazione dati svolta dal ricorrente per conto di un operatore straniero. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo dell’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, evidenziandosi che il comportamento per cui si è proceduto deve essere ritenuto di scarsa rilevanza, in quanto circoscritto alla data del 13 giugno 2017 e connotato dalla sporadicità delle scommesse e dall’assenza di profitto, non potendo essere sottaciuto il contegno collaborativo di IS. Il quarto motivo è infine dedicato al trattamento sanzionatorio, eccependosi al riguardo la violazione del divieto di reformatio in peius, nella misura in cui la Corte di appello, pur riducendo la pena in ragione della diversità della cornice edittale di riferimento, si è discostata dal minimo edittale individuato dal primo giudice, irrogando, quale pena base, una pena prossima alla media edittale. 3 2.1. Con memoria pervenuta il 23 settembre 2024, il difensore del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre rilevare che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, la conferma dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine alla fattispecie a lui ascritta non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno innanzitutto compiuto un’adeguata ricostruzione della vicenda, valorizzando gli accertamenti operati dagli agenti del Commissariato di P.S. di Primavalle, da cui è emerso che MA LO, nel locale da lui condotto in locazione in Roma, alla via della Stazione Ottavia n. 105/A, svolgeva un’attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse di gioco per eventi sportivi, per conto dell’operatore straniero ET MRC Gaming ltd, con sede in Malta, titolare del marchio e privo di concessione a operare in Italia, essendo l’imputato altresì privo dell’autorizzazione ex art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo solo della comunicazione di inizio attività come Internet point. Che tuttavia l’attività svolta nel locale fosse quella non di un Internet point, ma di raccolta illecita di scommesse è stato ragionevolmente desunto da una pluralità di elementi fattuali tra loro convergenti, ossia: l’affissione di cartelli con le quotazioni delle scommesse, l’esposizione nelle vetrofanie del marchio ET, la messa a disposizione della clientela di schedine per le scommesse e di penne per la loro redazione, la presenza di un bancone dotato di due computer e di una stampante termica, oltre che il ritrovamento delle ricevute di tre scommesse effettuate nei giorni precedenti, due intestate alla ET e una alla BetVictorynet. Sul bancone era inoltre presente una lastra di materiale trasparente che separava la postazione dell’operatore da quella degli utenti, essendo presenti su tale lastra due cartelli con le diciture “non si fa credito a nessuno” e “attenzione hai cinque minuti di tempo per annullare la scommessa. Le giocate vincenti verranno pagate al termine delle partite”, cartelli questi che sarebbero stati inutili nel caso in cui l’intera attività fosse gestita autonomamente online dai clienti e che, invece, trovano una spiegazione logica solo con il coinvolgimento diretto nell’imputato quantomeno nella ricezione delle puntate e nel pagamento delle vincite, tanto più ove si consideri che in un altro cartello presente nel locale era spiegato che, nel 4 caso in cui la giocata fosse stata gestita in autonomia dal cliente, questi doveva passare pe la casa per avere “la giocata pronta”, ciò a ulteriore riprova del fatto che, per poter scommettere, era comunque necessaria l’intermediazione di IS. Alla stregua di tali elementi, non neutralizzati dalla casuale mancanza di avventori al momento del sopralluogo di P.G., i giudici di merito sono pervenuti alla coerente conclusione della sussistenza del reato ascritto all’imputato, ciò in coerenza con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 281473 e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270156), secondo cui lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest’ultima, il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4 bis, essendo irrilevante la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell’intermediario, effettuata tramite “conti gioco” online anziché mediante la raccolta da banco, posto che l’art. 1, comma 644, della legge 28 dicembre 2014, n. 190, nel regolamentare la situazione di coloro che non chiedono l’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. e di regolarizzare la loro attività, non riconosce alcuna liceità allo svolgimento con tale modalità dell’attività di raccolta delle scommesse, limitandosi a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti. Ciò posto, va ribadito che nel caso di specie, non risulta provato né che IS abbia conseguito la licenza prevista dal T.U.L.P.S., né che l’operatore straniero per conto del quale egli ha agito sia stato illegittimamente discriminato nella partecipazione ai bandi pubblici, a ciò dovendosi solo aggiungere che, come correttamente rilevato dai giudici di appello, la prova del “pre-indirizzamento” dei computer del locale al sito del bookmaker non è decisiva, trattandosi di circostanza secondaria a fronte della pregnanza probatoria degli elementi acquisiti, elementi che non hanno trovato smentita da parte dell’imputato, il quale ha sottoscritto il verbale di ispezione dei luoghi del 13 giugno 2017, senza nulla eccepire in ordine alle circostanze rilevate. 1.1. In definitiva, in quanto fondata su argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sull’ascrivibilità a IS della condotta illecita contestata si sottrae alle censure difensive, con le quali, peraltro in termini non adeguatamente specifici, si sollecita una differente (e frammentaria) lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 5 decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al terzo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. E invero la Corte territoriale, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., ha rimarcato l’insussistenza del requisito della non abitualità della condotta, stante lo svolgimento dell’attività illecita nei confronti di un pubblico indeterminato di scommettitori in modo organizzato e destinato a protrarsi nel tempo. Tale affermazione non risulta smentita dal fatto che la contestazione risulta cristallizzata a una data specifica, ossia quella del 13 giugno 2017, essendo questo solo il giorno in cui ha avuto luogo l’accertamento di un reato che, tuttavia, era evidentemente riferito a una pregressa condotta non episodica né occasionale. Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre differenti valutazioni di merito che, come detto, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi solo richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678) secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nel caso di specie. 3. Non meritevole di accoglimento, infine, è anche il quarto motivo, dovendosi escludere che, in punto di pena, vi sia stata alcuna reformatio in peius. Infatti la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta a IS da 2 anni a 1 anno di reclusione, evidenziando che la pena inflitta dal primo giudice, parametrata al massimo edittale vigente all’epoca dei fatti, doveva ritenersi eccessiva, mentre è stata considerata più adeguata all’entità della vicenda, tenuto pur sempre conto del carattere professionale dell’attività svolta e della pluralità di allibratori con cui l’imputato aveva rapporti, la pena finale di anni 1 di reclusione, cui si è pervenuti operando la riduzione di un terzo sulla pena base di 1 anno e 6 mesi di reclusione, essendo stati confermati inoltre i benefici di legge già riconosciuti dal Tribunale. Ne consegue che alcun trattamento peggiorativo risulta operato dai giudici di appello, posto che la decisione del primo giudice di attestarsi al minimo edittale era stata riferita a una differente e più grave cornice di pena, per cui correttamente i giudici di appello hanno applicato in modo diverso i più favorevoli limiti edittali previsti, attestandosi su un risultato finale, peraltro, inferiore alla misura media. 6 4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di IS deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.10.2024