Art. 4. (Snellimento di alcune procedure concorsuali)
Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche iniziali delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115 , 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , potranno essere determinate particolari procedure di esame dei candidati mediante la proposizione di tests la cui soluzione sia subito valutabile attraverso l'impiego di apparecchiature elettroniche, eventualmente integrati da esami orali per le mansioni e le categorie di maggiore responsabilita'.
I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115 , 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , verranno banditi in relazione alle reali esigenze di organico dei singoli compartimenti ove i vincitori dei concorsi stessi verranno assegnati.
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.
Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche iniziali delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115 , 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , potranno essere determinate particolari procedure di esame dei candidati mediante la proposizione di tests la cui soluzione sia subito valutabile attraverso l'impiego di apparecchiature elettroniche, eventualmente integrati da esami orali per le mansioni e le categorie di maggiore responsabilita'.
I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115 , 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , verranno banditi in relazione alle reali esigenze di organico dei singoli compartimenti ove i vincitori dei concorsi stessi verranno assegnati.
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.