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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1911/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. STRAMMIELLO Parte_1 C.F._1
MICHELANGELO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
STRAMMIELLO MICHELANGELO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6 “1. I signori coniugi potranno vivere separati con l'obbligo di non interferire l'uno nella vita privata dell'altro e nel reciproco rispetto.
2. Entrambi sono operai, il signor è elettricista e si allegano i CUD del 2022, 2023, 2024, la Pt_1 signora è operaia addetta alla Cooperativa La Marco Polo s.r.l.s., rispettivamente come Pt_2 documenti numeri 4 i cud del signor degli anni 2022, 2023, 2024 e doc 5 assunzione e busta Pt_1 paga prima e Cud 2023 signora , entrambi hanno orari di lavoro assolutamente diversi per Pt_2 cui il signor comincia a lavorare alle ore 5 di mattina e sempre intorno alle 14 fa rientro, Pt_1 mentre la signora esce a quell'ora per rientrare dal lavoro di sera tardi: questo fatto, oltre Pt_2 ad avere comportato la frattura del rapporto, deve ora essere gestita nella cura delle figlie minori, che necessitano di presenza e cura continuativa, oltre allo svolgimento delle incombenze di vita scolastica e sociale.
3. Per tale motivo di comune accordo soprattutto per garantire comunque la presenza continuativa di almeno un genitore entrambi hanno raggiunto il predetto accordo di convivenza per l'immediato futuro: l'abitazione coniugale di Via Giotto n.2 permette la separazione degli ambienti essendo posizionata SU DUE LIVELLI, con stanza da letto e piano cottura con bagno che rimarrà ad appannaggio del signor e questo gli consentirà nei turni lavorativi notturni di Parte_1 pomeriggio e notte della signora di potere assistere le proprie figlie;
che detto appartamento Pt_2 ad oggi prevede PAGAMENTO CONGIUNTO DEL MUTUO è perfettamente divisa con doppia entrata e permette al signor di potere dividere il predetto appartamento Parte_1 permettendogli salvo quanto oltre di potere seguire le proprie figlie, stante soprattutto le conclamate esigenze di accompagnamento a scuola, a catechismo, a fare sport.
4. Tutti le figlie sono affidate alla cura di entrambi i coniugi che con la sottoscrizione del presente atto si impegnano ed obbligano a curarle, a seguirle nella vita scolastica e di relazione ed a mantenere pienamente fede alle obbligazioni naturali dovute dai genitori nei confronti delle figlie, nel rispetto reciproco ed avendo come interesse primario la crescita armonica delle stesse;
5. Il signor si impegna comunque a reperire abitazione diversa da quella coniugale, Parte_1 raffigurando che ha già cominciato nella propria ricerca, rallentata sia dall'elevato costo degli affitti in Vignola, sia per esplicito accordo come sopra evidenziato e per accordo congiunto che in questa prima fase vede entrambe i coniugi, stante le attività lavorative con orari e turni diversi, che devono comunque seguire ed assistere le figlie minorenni e questo preliminare accordo permetterà ad entrambi di potere essere spesso presenti seppure su piani diversi nella stessa abitazione al fine di seguire e nelle loro vite quotidianamente;
Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 6. Entrambi i coniugi danno atto per quanto concerne la vicenda economica quanto segue: il signor si impegna a versare a titolo di contributo di mantenimento per le figlie la somma di Euro Pt_1
150 ciascuna mensilmente per un totale di Euro 300; somma che verrà versata il giorno 11 di ogni mese effettuando bonifico bancario sul conto corrente della signora numero Parte_2
7. Il padre padre, si impegna a tenere con sé le figlie due fine settimana – dal venerdì Parte_1 pomeriggio alle ore 18.00 al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola – ogni mese in modo alterno;
si precisa che nelle due domeniche di spettanza della madre, qualora il signor lo Pt_1 desideri, come di prassi, recarsi presso l'abitazione coniugale , questo gli sia consentito dalla madre salvo impegni e/o esigenze di studio, ricreative etc.;
8. nel corso della settimana in cui ha diritto di visita fissato per il week – end potrà altresì tenere presso di sé le figlie un giorno, dalle ore 17.00 e sino alle ore 21,30 nella settimana in cui ha il padre non ha diritto di visita nel week – end potrà tenere le figlie presso di sé per due giorni infrasettimanali, con le stesse modalità ed orari sopraelencati.
9. Per le festività natalizie e Pasquali i coniugi si impegnano ad anni alterni a tenere presso di sé le figlie con la più ampia elasticità e previo accordo per i giorni relativi, per Natale 10 giorni ciascuno, per Pasqua tre giorni ciascuno;
parimenti per le vacanze estive i coniugi con la più ampia elasticità si impegnano a tenere i figli per 15 giorni ciascuno, previo accordo preventivo volto ad individuare i giorni relativi, garantendo massima trasparenza e possibilità di visita all'altro coniuge che non li tiene in quei giorni;
10. In ogni caso le parti avranno la facoltà di stabilire anche diritti di visita più ampi rispetto a quelli sopra menzionati, senza vincoli di sorta, in maniera responsabile pure con cadenza regolare sempre previo accordo, pure telefonico, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i minori, impegni di scuola, hobby, catechismo, sport e tutto quello assimilabile;
11. I coniugi si danno reciprocamente assenso a condurre con sé i minori in qualsivoglia località di villeggiatura in Italia, previa indicazione precisa del luogo e del posto in cui gli stessi risiederanno e con impegno per l'altro coniuge a che gli stessi siano reperibili per telefonate, videochiamate, in modo da consentire pure nei periodi di vacanza la presenza dell'altro genitore.
12. Parimenti si danno reciproco impegno a fare sì che le figlie mantengano rapporti intensi e proficui, pure con visite con i nonni paterni e materni, riconoscendo l'importanza e l'affetto che lega costoro alle nipotine;
13. Resta inteso che le parti potranno stabilire con il massimo dell'elasticità anche una tempistica diversa di visita e di allocazione nei tempi festivi, previ accordi tra il padre e la madre e tenendo in considerazione le esigenze e necessità delle minori . pagina 3 di 6 12.Per il mantenimento dei figli minori, il signor si impegna altresì a versare la somma Parte_1 sopra indicata a titolo di contributo di mantenimento come sopra riportata per le esigenze delle due figlie minori con la specificazione di cui oltre,
13. Le spese sanitarie sostenute in favore delle figlie minori andranno sostenute in ragione del 50% ciascuno dai genitori
14.Sono da intendersi spese straordinarie per le figlie e quelle indicate nel protocollo in Per_2 Per_1 uso dall'intestato Tribunale.
15.Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario nazionale;
16.Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionate;
e) farmaci particolari;
17.Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
18.Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituto privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitarie;
19.Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo, estivo e gruppo estivo;
20. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportiva, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia baby sitter;
c) viaggi e vacanze.
21.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
22.Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione va richiesto entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successive all'esibizione di scontrini e fatture relative;
pagina 4 di 6 23.I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economico patrimoniale secondo gli accordi comunemente presi prima della stesura del presente ricorso e di avervi già dato esecuzione con reciproca soddisfazione così da non pretendere più nulla l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e titolo.
24.I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver Pt_1 Pt_2 diritto, reciprocamente, ad alcun assegno o rimborso di loro mantenimento.
Per tutti gli esborsi che sono in corso specificatamente dichiarano: che continueranno a corrispondere ciascuno per il proprio 50 % la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale ove sono domiciliati e residenti, come fatto ritualmente sinora;
parimenti le spese delle bollette di luce acqua e gas del predetto immobile e pure per le spese condominiali stante la divisione e la permanenza saranno corrisposte per il cinquanta per cento da ciascuno dei coniugi;
Le parti si danno atto che sono d'accordo per quanto riguarda le autovetture di proprietà che saranno ad appannaggio di ciascuno di loro. Le spese legali necessarie per la procedura in questione saranno interamente compensate.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 29/12/2009 e in data 21/10/2011; Per_2 Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Parte_2
GRECO (NA) il 09/03/1983 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 07/07/2025;
pagina 5 di 6 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ERCOLANO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 41 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1911/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. STRAMMIELLO Parte_1 C.F._1
MICHELANGELO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
STRAMMIELLO MICHELANGELO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6 “1. I signori coniugi potranno vivere separati con l'obbligo di non interferire l'uno nella vita privata dell'altro e nel reciproco rispetto.
2. Entrambi sono operai, il signor è elettricista e si allegano i CUD del 2022, 2023, 2024, la Pt_1 signora è operaia addetta alla Cooperativa La Marco Polo s.r.l.s., rispettivamente come Pt_2 documenti numeri 4 i cud del signor degli anni 2022, 2023, 2024 e doc 5 assunzione e busta Pt_1 paga prima e Cud 2023 signora , entrambi hanno orari di lavoro assolutamente diversi per Pt_2 cui il signor comincia a lavorare alle ore 5 di mattina e sempre intorno alle 14 fa rientro, Pt_1 mentre la signora esce a quell'ora per rientrare dal lavoro di sera tardi: questo fatto, oltre Pt_2 ad avere comportato la frattura del rapporto, deve ora essere gestita nella cura delle figlie minori, che necessitano di presenza e cura continuativa, oltre allo svolgimento delle incombenze di vita scolastica e sociale.
3. Per tale motivo di comune accordo soprattutto per garantire comunque la presenza continuativa di almeno un genitore entrambi hanno raggiunto il predetto accordo di convivenza per l'immediato futuro: l'abitazione coniugale di Via Giotto n.2 permette la separazione degli ambienti essendo posizionata SU DUE LIVELLI, con stanza da letto e piano cottura con bagno che rimarrà ad appannaggio del signor e questo gli consentirà nei turni lavorativi notturni di Parte_1 pomeriggio e notte della signora di potere assistere le proprie figlie;
che detto appartamento Pt_2 ad oggi prevede PAGAMENTO CONGIUNTO DEL MUTUO è perfettamente divisa con doppia entrata e permette al signor di potere dividere il predetto appartamento Parte_1 permettendogli salvo quanto oltre di potere seguire le proprie figlie, stante soprattutto le conclamate esigenze di accompagnamento a scuola, a catechismo, a fare sport.
4. Tutti le figlie sono affidate alla cura di entrambi i coniugi che con la sottoscrizione del presente atto si impegnano ed obbligano a curarle, a seguirle nella vita scolastica e di relazione ed a mantenere pienamente fede alle obbligazioni naturali dovute dai genitori nei confronti delle figlie, nel rispetto reciproco ed avendo come interesse primario la crescita armonica delle stesse;
5. Il signor si impegna comunque a reperire abitazione diversa da quella coniugale, Parte_1 raffigurando che ha già cominciato nella propria ricerca, rallentata sia dall'elevato costo degli affitti in Vignola, sia per esplicito accordo come sopra evidenziato e per accordo congiunto che in questa prima fase vede entrambe i coniugi, stante le attività lavorative con orari e turni diversi, che devono comunque seguire ed assistere le figlie minorenni e questo preliminare accordo permetterà ad entrambi di potere essere spesso presenti seppure su piani diversi nella stessa abitazione al fine di seguire e nelle loro vite quotidianamente;
Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 6. Entrambi i coniugi danno atto per quanto concerne la vicenda economica quanto segue: il signor si impegna a versare a titolo di contributo di mantenimento per le figlie la somma di Euro Pt_1
150 ciascuna mensilmente per un totale di Euro 300; somma che verrà versata il giorno 11 di ogni mese effettuando bonifico bancario sul conto corrente della signora numero Parte_2
7. Il padre padre, si impegna a tenere con sé le figlie due fine settimana – dal venerdì Parte_1 pomeriggio alle ore 18.00 al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola – ogni mese in modo alterno;
si precisa che nelle due domeniche di spettanza della madre, qualora il signor lo Pt_1 desideri, come di prassi, recarsi presso l'abitazione coniugale , questo gli sia consentito dalla madre salvo impegni e/o esigenze di studio, ricreative etc.;
8. nel corso della settimana in cui ha diritto di visita fissato per il week – end potrà altresì tenere presso di sé le figlie un giorno, dalle ore 17.00 e sino alle ore 21,30 nella settimana in cui ha il padre non ha diritto di visita nel week – end potrà tenere le figlie presso di sé per due giorni infrasettimanali, con le stesse modalità ed orari sopraelencati.
9. Per le festività natalizie e Pasquali i coniugi si impegnano ad anni alterni a tenere presso di sé le figlie con la più ampia elasticità e previo accordo per i giorni relativi, per Natale 10 giorni ciascuno, per Pasqua tre giorni ciascuno;
parimenti per le vacanze estive i coniugi con la più ampia elasticità si impegnano a tenere i figli per 15 giorni ciascuno, previo accordo preventivo volto ad individuare i giorni relativi, garantendo massima trasparenza e possibilità di visita all'altro coniuge che non li tiene in quei giorni;
10. In ogni caso le parti avranno la facoltà di stabilire anche diritti di visita più ampi rispetto a quelli sopra menzionati, senza vincoli di sorta, in maniera responsabile pure con cadenza regolare sempre previo accordo, pure telefonico, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i minori, impegni di scuola, hobby, catechismo, sport e tutto quello assimilabile;
11. I coniugi si danno reciprocamente assenso a condurre con sé i minori in qualsivoglia località di villeggiatura in Italia, previa indicazione precisa del luogo e del posto in cui gli stessi risiederanno e con impegno per l'altro coniuge a che gli stessi siano reperibili per telefonate, videochiamate, in modo da consentire pure nei periodi di vacanza la presenza dell'altro genitore.
12. Parimenti si danno reciproco impegno a fare sì che le figlie mantengano rapporti intensi e proficui, pure con visite con i nonni paterni e materni, riconoscendo l'importanza e l'affetto che lega costoro alle nipotine;
13. Resta inteso che le parti potranno stabilire con il massimo dell'elasticità anche una tempistica diversa di visita e di allocazione nei tempi festivi, previ accordi tra il padre e la madre e tenendo in considerazione le esigenze e necessità delle minori . pagina 3 di 6 12.Per il mantenimento dei figli minori, il signor si impegna altresì a versare la somma Parte_1 sopra indicata a titolo di contributo di mantenimento come sopra riportata per le esigenze delle due figlie minori con la specificazione di cui oltre,
13. Le spese sanitarie sostenute in favore delle figlie minori andranno sostenute in ragione del 50% ciascuno dai genitori
14.Sono da intendersi spese straordinarie per le figlie e quelle indicate nel protocollo in Per_2 Per_1 uso dall'intestato Tribunale.
15.Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario nazionale;
16.Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionate;
e) farmaci particolari;
17.Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
18.Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituto privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitarie;
19.Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo, estivo e gruppo estivo;
20. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportiva, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia baby sitter;
c) viaggi e vacanze.
21.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
22.Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione va richiesto entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successive all'esibizione di scontrini e fatture relative;
pagina 4 di 6 23.I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economico patrimoniale secondo gli accordi comunemente presi prima della stesura del presente ricorso e di avervi già dato esecuzione con reciproca soddisfazione così da non pretendere più nulla l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e titolo.
24.I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver Pt_1 Pt_2 diritto, reciprocamente, ad alcun assegno o rimborso di loro mantenimento.
Per tutti gli esborsi che sono in corso specificatamente dichiarano: che continueranno a corrispondere ciascuno per il proprio 50 % la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale ove sono domiciliati e residenti, come fatto ritualmente sinora;
parimenti le spese delle bollette di luce acqua e gas del predetto immobile e pure per le spese condominiali stante la divisione e la permanenza saranno corrisposte per il cinquanta per cento da ciascuno dei coniugi;
Le parti si danno atto che sono d'accordo per quanto riguarda le autovetture di proprietà che saranno ad appannaggio di ciascuno di loro. Le spese legali necessarie per la procedura in questione saranno interamente compensate.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 29/12/2009 e in data 21/10/2011; Per_2 Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Parte_2
GRECO (NA) il 09/03/1983 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 07/07/2025;
pagina 5 di 6 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ERCOLANO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 41 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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