TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 220
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per vizio e difetto assoluto di motivazione

    Le doglianze muovono da presupposti infondati. Non si può pretendere una valutazione di merito del progetto se il proponente non fornisce la documentazione integrativa richiesta, in contrasto con il principio del dissenso costruttivo. Le disposizioni invocate si riferiscono a casi in cui le integrazioni sono richieste per accertare le caratteristiche del progetto originario, non quando sono imposte modifiche progettuali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 14.11 del DM 10/09/2010

    Le doglianze muovono da presupposti infondati. Non si può pretendere una valutazione di merito del progetto se il proponente non fornisce la documentazione integrativa richiesta, in contrasto con il principio del dissenso costruttivo. Le disposizioni invocate si riferiscono a casi in cui le integrazioni sono richieste per accertare le caratteristiche del progetto originario, non quando sono imposte modifiche progettuali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, collaborazione procedimentale e proporzionalità, nonché del canone di leale cooperazione

    I presupposti delle censure sono infondati. Il mancato coinvolgimento iniziale di RFI è giustificato dalla dichiarazione di disponibilità delle aree da parte di NE. Le richieste di integrazione sul piano particellare sono dovute a prescrizioni regionali. La conferenza di servizi deve basarsi su un progetto 'cantierabile' e non subordinato ad ulteriori assensi. La violazione del principio di leale collaborazione non è fondata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, dell'art. 14.10 D.M. 10 settembre 2010, degli art. 7.8, 7.8-ter, 31.1, 31.2, 33.2, 33.4 TICA, nonché dell'art. 97 Cost. e dei principi generali dell'azione amministrativa

    I presupposti delle censure sono infondati. NE non ha completato l'iter procedurale presso E-Distribuzione nemmeno entro il termine per cui aveva chiesto proroga. Le questioni relative alla scadenza del preventivo e alla validità della STMG sono autonome cause ostative al diniego. La Provincia ha agito correttamente nel non concedere la proroga e nel motivare il diniego. La gestione del procedimento da parte della Provincia è conforme alla normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 220
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 220
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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