Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2025, proposto da
NE Rinnovabili 16 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro, Stefano Lucarini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via San Sebastianello 9;
contro
Provincia di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Sopranzi e Cristian Terrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Marche, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione,
- della determinazione dirigenziale n. 3000116 del 3/4/2025 (proposta: N. 0000000202500621), del Settore Gestione del Territorio e Ambiente della Provincia di Macerata, recante “ Diniego di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 8.855,00 kWp in Contrada Lornano del Comune di Macerata. Soggetto istante: GRENERGY RINNOVABILI 16 S.r.l. di Milano ”;
- della nota prot. n. 8251 del 19/03/2025 recante comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10- bis L. n. 241/1990 e diniego alla proroga richiesta in data 4/3/2025;
- per quanto occorrer possa del Verbale della Conferenza di Servizi del 13/5/2024;
- per quanto occorrer possa del Verbale della Conferenza di Servizi del 26/11/2024;
nonché
- per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. MM TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, la quale opera nel campo della realizzazione e dell’esercizio di impianti che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili, agisce in questa sede per conseguire l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 3000116 del 3 aprile 2025 del Settore Gestione del Territorio e Ambiente della Provincia di Macerata e degli atti presupposti, connessi e conseguenti indicati in epigrafe, con cui le è stata negata l’autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 8.855,00 kWp in Contrada Lornano del Comune di Macerata.
2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
2.1. In data 28 marzo 2024 NE ha presentato istanza di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del suddetto impianto fotovoltaico e delle relative opere e infrastrutture di connessione, trasmettendo per via telematica alla Provincia di Macerata la documentazione amministrativa e progettuale prevista dalla normativa di settore.
Con nota del 2 aprile 2024 la ricorrente ha provveduto ad integrare la domanda su richiesta della Provincia, producendo in particolare la dichiarazione relativa alla disponibilità delle aree interessate dal progetto, precisando che tali aree erano in parte oggetto di contratti preliminari di compravendita, mentre per le aree di connessione sarebbe stata richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio laddove necessario.
L’istanza, formalmente dichiarata procedibile, in data 24 aprile 2024 ha dato luogo all’avvio del procedimento mediante convocazione, per il 13 maggio 2024, della conferenza di servizi.
Con successiva nota del 10 maggio 2024 la Provincia ha richiesto a NE di modificare/integrare il piano particellare di asservimento già presentato, con indicazione delle relative indennità provvisorie di esproprio e con esclusione dalle servitù di elettrodotto dei terreni soltanto sorvolati dalla linea aerea dell’elettrodotto (salvo il dimostrato diritto del proprietario sullo spazio di sorvolo). La nota, che in effetti lasciava spazio a dubbi sulla necessità di indicare o meno le indennità di esproprio anche per le aree oggetto di sorvolo, veniva successivamente precisata da una nuova nota in pari data in cui la Provincia precisava che le “ …particelle indicate con la rispettiva indennità sono effettivamente quelle interessate, ad esclusione delle particelle soltanto sorvolate dall’elettrodotto aereo… ”.
Solo in data 5 giugno 2024 e a seguito di un espresso sollecito da parte del proponente, il RUP trasmetteva copia del verbale della Conferenza tenutasi il 13 maggio 2024, nel quale si evidenziava, in relazione alla richiesta di un tracciato alternativo per l’elettrodotto, che lo stesso avrebbe dovuto essere meno intrusivo “ …rispetto al territorio interessato in relazione alle interferenze del PPAR recepite nel vigente PRG ed in particolare con l’area boscata… ” e si prescriveva che il proponente avrebbe dovuto “ …eventualmente integrare la Relazione paesaggistica con la descrizione delle motivazioni riguardo alla mancanza di possibili alternative di ubicazione da un punto di vista paesaggistico ”.
In data 6 giugno 2024, ossia in data successiva all’invio del verbale, venivano trasmessi a NE anche i pareri rilasciati da alcuni degli enti convocati alla conferenza, mai conosciuti fino a quella data. Ciò non di meno già il 4 giugno 2024, vale a dire prima che NE ricevesse copia del verbale e dei predetti pareri, la Provincia formulava una ulteriore richiesta di integrazioni, assegnando al proponente il termine di trenta giorni
Anche in ragione di tali comunicazioni non lineari e dovendo comunque ottemperare alle integrazioni richieste – le quali comportavano attività che, per ragioni tecniche ed operative indipendenti dalla volontà della ricorrente, necessitavano certamente di un numero di giorni superiore ai trenta stabiliti dalla Provincia - NE, peraltro in conformità di quanto prevede il D.M. 10 settembre 2010, chiedeva la sospensione dei termini fino al 30 ottobre 2024, richiesta che l’amministrazione accoglieva con provvedimento comunicato il 3 luglio 2024.
2.2. In data 29 ottobre 2024 – e quindi tempestivamente - la ricorrente trasmetteva le integrazioni richieste, comprensive della proposta di tracciato alternativo, allegando una nuova planimetria con attraversamento in area non più boscata e precisando che “ …La modifica del tracciato è stata recepita nell’elaborato REL15_Relazione paesaggistica di elettrodotto_REV01, che riporta come nella sua nuova configurazione l’elettrodotto non interferisca con aree boscate ”.
Alla successiva conferenza di servizi, convocata per il 26 novembre 2024, il RUP, con riferimento al percorso (alternativo) del tracciato delle opere di connessione che era stato proposto, ha sollevato la questione della disponibilità dell’area di competenza di Rete Ferroviaria Italiana, ritenendo mendace la dichiarazione iniziale di NE (nonostante l’istanza fosse stata considerata procedibile e avesse comunque dato luogo all’avvio del procedimento) e chiedendo alla società evidenza della concessione rilasciata da R.F.I. rispetto alle aree di titolarità della medesima.
Al riguardo va evidenziato che non sono chiare le ragioni per le quali R.F.I., indicata espressamente dalla Regione Marche tra gli enti da convocare alla conferenza, sia stata coinvolta solo successivamente, ossia il 17 dicembre 2024.
In maniera assolutamente anomala, peraltro, non solo il verbale della conferenza di servizi del 26 novembre 2024 non è stato redatto contestualmente, ma l’amministrazione procedente, sebbene abbia richiesto agli enti e ai soggetti interessati di suggerire le modifiche da apportare alla bozza di verbale trasmesso, successivamente ha disatteso tali richieste (si veda il documento allegato n. 15 al ricorso).
Il verbale è stato comunicato a NE in data 13 dicembre 2024.
In data 17 dicembre 2024 la Provincia ha convocato una nuova riunione della conferenza, questa volta in modalità asincrona, assegnando agli enti interessati trenta giorni per esprimere i propri pareri definitivi e coinvolgendo nel procedimento per la prima volta R.F.I. e Italgas.
2.3. NE ha comunque trasmesso in data 24 dicembre 2024 un articolato riscontro al verbale del 26 novembre 2024, chiedendo al RUP di apportare le rettifiche ivi indicate e evidenziando, fra le altre cose, che:
- la dichiarazione del 27 marzo 2024 era stata superata dalla dichiarazione del 2 aprile 2024, trasmessa su richiesta del RUP;
- la proposta di tracciato alternativo dell’elettrodotto trasmessa il 29 ottobre 2024, in riscontro alla richiesta di integrazione, escludeva l’area ferroviaria precedentemente oggetto di rilievo, e che l’eventuale autorizzazione di R.F.I. relativa alla nuova particella oggetto di attraversamento, sarebbe intervenuta solo in una fase successiva, ai sensi dell’art. 1.1. della Comunicazione Operativa RFI n. 344/2017, che regola la fattispecie;
- R.F.I. avrebbe dovuto essere invitata alla conferenza;
- la proposta alternativa di tracciato dell’elettrodotto richiesta da alcuni enti, e prodotta in data 29 ottobre 2024, non aveva ricevuto alcun riscontro, il che creava una situazione di incertezza rispetto all’ulteriore seguito degli adempimenti e in particolare dell’attivazione da parte della società, nei confronti di E-Distribuzione S.p.A., della richiesta di modifica della STMG ai sensi della delibera dell’ARERA n. ARG/elt 99/08 (recante l’approvazione del Testo Integrato Connessioni Attive - c.d. TICA);
- tale stallo istruttorio era da imputarsi esclusivamente all’amministrazione procedente, la quale aveva omesso inizialmente sia di convocare R.F.I. alla conferenza, sia di riscontrare la proposta di tracciato alternativo dell’elettrodotto.
2.4. In data 9 gennaio 2025, avendo acquisto l’approvazione della proposta di tracciato alternativo di elettrodotto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (nota prot. MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|26/11/2024|0015249-P), e in assenza di uno specifico riscontro ufficiale da parte dell’amministrazione procedente, NE ha comunque richiesto l’aggiornamento della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) a E-Distribuzione, con richiesta presa in carico il 15 gennaio 2025.
Sono quindi pervenuti:
- in data 14 gennaio 2025 il parere favorevole di massima da parte di R.F.I.;
- in data 15 gennaio 2025 la nota di E-Distribuzione che confermava l’avvenuta richiesta di modifica della STMG e l’apertura della relativa pratica.
Il 7 febbraio 2025 e il 19 marzo 2025 la Provincia richiesto ulteriori integrazioni, ossia:
- evidenza della nuova STMG rilasciata da E-Distribuzione e sua accettazione formale da parte di NE;
- progetto definitivo delle opere elettriche di cui alla STMG modificata, aggiornato con il nuovo tracciato;
- benestare di E-Distribuzione rispetto al nuovo progetto delle opere di rete, come individuato nella STMG modificata;
- integrazione della relazione paesaggistica con verifica delle interferenze del progetto dell’elettrodotto con gli ambiti di tutela definiti dall’art. 29 delle N.T.A. del P.P.A.R. (“Corsi d’acqua”);
- conferma della necessità dell’adeguamento della cabina primaria “Corneto” indicata nella STMG del preventivo di connessione originario;
- redazione del progetto dell’intervento di adeguamento della cabina primaria;
- conferma della necessità dello spostamento della linea di BT in relazione al nuovo progetto dell’elettrodotto;
- documentazione attestante la disponibilità dell’area interessata dallo spostamento della linea di BT;
- documentazione attestante la disponibilità in capo alla ricorrente delle particelle relative alle strade interferenti con le nuove linee elettriche;
- integrazione del piano particellare e del piano particellare di asservimento, che doveva includere anche le particelle soltanto sorvolate dal tratto aereo del nuovo elettrodotto senza sostegni, con indicazione delle relative indennità provvisorie di esproprio;
- correzione di alcuni dati relativi al nuovo progetto dell’elettrodotto di connessione;
- integrazione della valutazione previsionale dell’impatto acustico.
Al riguardo, tuttavia, la Provincia, pur essendo consapevole della mole dei documenti da fornire e del fatto che alcuni dei suddetti adempimenti (quali ad esempio la STMG modificata) non erano nella completa disponibilità del proponente, concedeva a NE solo trenta giorni, termine a tutta evidenza assolutamente incongruo e impossibile da rispettare.
In data 4 marzo 2025 il proponente ha dunque chiesto una proroga di novanta giorni, documentando che, in base alle pertinenti disposizioni del TICA, il tempo minimo per completare l’iter di rilascio, accettazione e validazione della nuova STMG da parte di E-Distribuzione era pari a 135 giorni lavorativi; comunque in data 7 marzo 2025 NE trasmetteva alla Provincia la documentazione progettuale aggiornata che era già nella propria disponibilità.
L’istanza di proroga è stata inopinatamente negata dalla Provincia, che ha invece adottato il 19 marzo 2025 il preavviso di rigetto ex art. 10- bis della L. n. 241/1990, evidenziando che:
- il termine di trenta giorni assegnato per le integrazioni era da ritenere idoneo;
- quanto al coinvolgimento richiesto da NE di altri enti a vario titolo interessati dall’istruttoria (Comando VV.FF.; Autorità di Bacino Distrettuale Appenino Centrale; Società Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.), esso non era necessario o comunque poteva aver luogo solo in relazione “ …ad un progetto certo e definitivo… ”;
- non sussistevano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione in ragione della “ …persistente mancanza di parte della documentazione integrativa richiesta con la sopra citata nota, afferente il nuovo progetto di connessione e i documenti ad esso collegati ed indicati nella nota assunta in data 04/02/2025… ”.
2.5. In data 28 marzo 2025 il proponente ha dato puntuale riscontro al preavviso di rigetto, ribadendo in particolare le motivazioni tecniche e di carattere normativo che impedivano il completamento degli adempimenti richiesti nel termine assegnato, confermando inoltre la tempestiva attivazione del nuovo iter tecnico di modifica della STMG e precisando in ogni caso che:
- erano del tutto infondate le richieste relative alla modifica del tracciato dell’elettrodotto, visto che, come NE aveva evidenziato nella riunione della conferenza di servizi del 13 maggio 2024, ciò che è stato espressamente richiesto al proponente era l’elaborazione di una “ …proposta di un’alternativa del tracciato dell’elettrodotto… ” da sottoporre alla valutazione ed approvazione degli enti coinvolti nel procedimento. Pertanto, solo dopo la formale approvazione della variante si sarebbe potuto attivare la procedura presso E-Distribuzione;
- le tempistiche fissate da ARERA non possono essere derogate secondo il volere del proponente, per cui termine di trenta giorni era comunque insufficiente. Per tale ragione anche il diniego di proroga era ingiustificato;
- sussistevano tutte le ragioni per coinvolgere nel procedimento anche altri enti rimasti estranei alla conferenza di servizi.
Comunque in data 3 aprile 2025 NE aveva ottenuto da parte di E-Distribuzione la STMG modificata, ma in pari data la Provincia adottava l’impugnata determinazione dirigenziale n. 3000116.
Nella parte motiva del provvedimento si legge tra l’altro che:
- “ …la mancanza di possibili alternative al tracciato originario dell’elettrodotto, relativo al preventivo di connessione presentato in allegato all’istanza, non poteva essere decisa direttamente dalla ditta istante, ma doveva necessariamente essere stabilita dallo stesso gestore di rete (E-Distribuzione S.p.A.) che ha rilasciato l’originario preventivo. Ne consegue che la proposta di alternativa del tracciato dell’elettrodotto sarebbe dovuta necessariamente passare attraverso la valutazione del gestore di rete, che in caso positivo avrebbe potuto benissimo rilasciare il nuovo preventivo di connessione per il nuovo tracciato già nel corso del tempo che separa la prima conferenza dei servizi decisoria di maggio 2024 dalla seconda conferenza dei servizi decisoria di novembre 2024 (si tratta di circa 4 mesi...). Quindi la ditta avrebbe dovuto presentare nella conferenza dei servizi del 26/11/2024 la nuova proposta di elettrodotto come valutata positivamente dal gestore di rete e perciò accompagnata dal relativo preventivo di connessione e della validazione del nuovo progetto… ”;
- il progetto modificato è privo del benestare del gestore di rete e quindi non è collegato ad un preventivo di connessione, il che sarebbe imputabile al proponente, il quale “ … non ha tempestivamente richiesto al gestore di rete il nuovo preventivo di connessione (la cui necessità era stata chiarita nella conferenza dei servizi decisoria del 26/11/2024) ma ha fatto trascorrere ben 44 giorni prima di presentare richiesta al gestore di rete… ”;
- ogni eventuale equivoco in merito alla richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia relativamente ad una nuova “proposta” di tracciato alternativo era stato fugato all’esito della conferenza di servizi del 26 novembre 2024. Peraltro, le disposizioni di ARERA prevedono solo che “ …l’eventuale imposizione impartita in relazione allo svolgimento di un iter autorizzatorio incide soltanto sul numero massimo delle modifiche apportabili al preventivo di connessione rilasciato ed accettato dal cliente ma non si configura come unica ipotesi possibile di richiesta di modifica… ” e che quindi “ …a fronte di una richiesta di una proposta di un nuovo progetto di elettrodotto, la ditta istante .... avrebbe potuto tranquillamente chiedere al gestore di rete, all’indomani della conferenza di servizi di maggio 2024, una modifica del preventivo di connessione rilasciato, senza dovere attendere né una imposizione in tal senso da parte dell’amministrazione procedente né la certezza della autorizzabilità della nuova proposta da parte di qualsivoglia amministrazione… ”.
La Provincia, inoltre, contesta il calcolo effettuato da NE per individuare il termine per la conclusione della procedura di rilascio del nuovo preventivo di connessione, affermando che “ …i n. 60 giorni lavorativi, a decorrere dal 09/01/2025, scadono infatti in data 21/03/2025 (e se - ammesso e non concesso - per giorni non lavorativi dovessimo includere anche gli n.8 sabati intercorsi, la scadenza slitterebbe al 29/03/2025 e mai al 03/04/2025, come asserito invece dalla ditta) … ”.
2.6. Da ultimo la ricorrente evidenzia, sempre in punto di fatto, che:
- il nuovo tracciato dell’elettrodotto è stato elaborato su richiesta dell’amministrazione procedente e ha superato molte delle obiezioni iniziali (interferenza con aree boscate, impatto paesaggistico, etc.), ma non ha potuto essere validato da E-Distribuzione nei tempi imposti con la richiesta di integrazione del 7 febbraio 2025;
- l’accettazione della nuova STMG da parte del gestore di rete è andata a buon fine in data 5 maggio 2025, come da conferma di E-Distribuzione pervenuta in data 7 maggio 2025 e, pertanto, la soluzione tecnica è attualmente confermata e non ha subito mutamenti, se non per la parte relativa al percorso del cavidotto (docc. 28, 29, 30, 31). Quanto presentato in integrazione risulta, quindi, effettivamente coerente con la nuova STMG.
3. Ritenendo illegittimo il diniego di rilascio dell’autorizzazione unica NE impugna dunque la determinazione dirigenziale n. 3000116 e gli atti presupposti, deducendo quattro ordini di censure, di cui si dirà nella parte in diritto.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Provincia di Macerata.
Dopo che alla camera di consiglio del 25 giugno 2026 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
4. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Eccesso di potere per vizio e difetto assoluto di motivazione”, la ricorrente evidenzia che:
- il provvedimento di diniego di rilascio dell’autorizzazione unica si fonda unicamente sul fatto che il proponente non avrebbe riscontrato nei termini l’ultima richiesta di integrazione documentale;
- tale presupposto è però fallace, in quanto un diniego di rilascio di un provvedimento ampliativo dovrebbe fondarsi soprattutto su una valutazione in concreto del progetto per come lo stesso è stato presentato;
- queste considerazioni, del resto, sono fatte proprio anche dalla giurisprudenza amministrativa, come comprovano ad esempio le sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2777/2012 e del Consiglio di Stato n. 2808/2025;
- sempre la giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1630/2022 e Consiglio di Stato, n. 3696/2020) chiarisce che, in particolare per quanto concerne gli impianti che utilizzano le f.er., l’autorizzazione unica può essere negata solo al ricorrere dei presupposti prescritti dalla disciplina speciale di cui al comma 10 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e che, con specifico riguardo all’impatto paesaggistico, “ …occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici… ”;
- nella specie tali principi sono stati palesemente violati, visto che la Provincia non ha svolto alcuna valutazione sulle caratteristiche dell’impianto, né ha dato conto delle sue eventuali criticità rispetto al contesto paesaggistico.
5. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 14.11. del DM 10/09/2010”, NE evidenzia che:
- l’art. 14.11 del D.M. 10 settembre 2010 prevede che “ Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l’ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell’intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’Amministrazione procedente in un’unica soluzione ed entro 90 giorni dall’avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la richiesta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati dall’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di attuazione. Resta ferma l’applicabilità dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 ”. Come è noto, le c.d. Linee guida adottate con il D.M. 10 settembre 2010, lette in relazione all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, costituiscono un corpus normativo che assume valenza di principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore regionale, secondo pacifica giurisprudenza costituzionale, e dunque la Provincia di Macerata non se ne poteva legittimamente discostare;
- pertanto, anche in assenza delle integrazioni documentali richieste al proponente, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto valutare nella sostanza il progetto e non adottare un provvedimento di diniego fondato su mere ragioni procedurali. Peraltro il § 14.4. delle Linee guida stabilisce espressamente i casi di improcedibilità della domanda, per cui solo se ricorre una di tali fattispecie la domanda può essere “archiviata” senza alcuna valutazione di merito sul progetto.
6. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, collaborazione procedimentale e proporzionalità, nonché del canone di leale cooperazione tra Amministrazione e cittadino di cui all’art. 1, comma 2 bis , della legge n. 241/1990”, la ricorrente deduce che:
- la Provincia ha gestito il procedimento in spregio al fondamentale canone di leale cooperazione tra amministrazione e cittadino di cui all’art. 1, comma 2- bis , della L. n. 241/1990, in modo non collaborativo, violando i principi di correttezza, efficienza e proporzionalità;
- infatti, come già esposto in fatto, sebbene formalmente l’amministrazione procedente abbia seguito l’ iter previsto dalla legge, nella sostanza la conduzione del procedimento risulta viziata sia in ragione del tardivo coinvolgimento di R.F.I., sia perché la conferenza di servizi non è stata mai chiamata ad esprimere un formale parere sulla modifica del tracciato dell’elettrodotto. Inoltre, ad ulteriore riprova della mancata leale collaborazione, va ricordato che il RUP, a fronte di una interlocuzione richiesta dalla ricorrente sul tema dell’asservimento delle aree necessarie per la realizzazione delle opere (si vedano le mail 12-24 settembre 2024), dapprima confermava che per le particelle interessate dal solo sorvolo aereo del cavidotto non era necessaria la disponibilità giuridica o l’asservimento (purché non vi fossero opere interrate o vincoli di servitù permanente), mentre nelle successive richieste di integrazioni richiedeva di inserire nel piano particellare e nel piano particellare di asservimento anche le suddette particelle e di indicare le indennità spettanti ai proprietari;
- rilevano poi le seguenti circostanze (già evidenziate da NE nel riscontro al verbale della conferenza di servizi del 26 novembre 2024): i) l’erroneità del riferimento alla dichiarazione del 27 marzo 2024 (che era stata superata dalla dichiarazione corretta del 2 aprile 2024, formulata proprio su richiesta della Provincia); ii) il fatto che, come emerge dalla Comunicazione Operativa R.F.I. n. 344/2017, l’autorizzazione del gestore della rete ferroviaria può intervenire solo dopo il rilascio dell’A.U. e non deve dunque esistere già al momento della presentazione della domanda di rilascio del titolo, come invece ha ritenuto erroneamente la Provincia; iii) il mancato coinvolgimento di R.F.I. nella conferenza di servizi; iv) l’omessa valutazione della proposta alternativa del tracciato dell’elettrodotto, trasmessa dal proponente in data 29 ottobre 2024; v) la conseguente difficoltà per il proponente di avviare l’ iter tecnico di aggiornamento della STMG; vi) il termine di trenta giorni assegnato con la nota del 7 febbraio 2025 era manifestamente inadeguato rispetto ai tempi tecnici imposti dalle disposizioni regolatorie di ARERA per l’elaborazione e validazione del nuovo preventivo da parte di E-Distribuzione; vii) la richiesta di sospensione dei termini, adeguatamente motivata con puntuali riferimenti normativi e fondate tempistiche tecniche, è stata rigettata senza alcuna valutazione comparativa del pregiudizio;
- tutte queste circostanze, poi, risultano completamente ignorate nel verbale della conferenza di servizi decisoria e nel provvedimento di diniego, atti che risultano dunque illegittimi per violazione del principio di leale collaborazione, del dovere di valutazione effettiva degli apporti partecipativi e del canone di proporzionalità. Tutto ciò ha condotto ad una decisione viziata da eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e ingiustificata compressione del diritto del proponente a una decisione fondata su un’istruttoria completa e imparziale, nonché gravemente lesiva dell’affidamento serbato dal proponente circa il regolare svolgimento del procedimento.
7. Infine, con il quarto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, del D.Lgs. n. 387 del 2003 (nel testo applicabile alla procedura, precedente al d.lgs. n. 190 del 2024), dell’art. 14.10, D.M. 10 settembre 2010, degli art. 7.8, 7.8-ter, 31.1, 31.2, 33.2, 33.4 TICA, nonché dell’art. 97 Cost. e dei principi generali dell’azione amministrativa, per eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento”, NE deduce che:
- la violazione del canone fondamentale di leale cooperazione, dedotta con il terzo motivo, si sostanzia e si precisa ulteriormente nella violazione delle norme richiamate nella rubrica del presente motivo. Al riguardo va premesso che il provvedimento impugnato sembra sostanzialmente riferirsi alla mancata trasmissione del nuovo preventivo STMG, senza in alcun modo dare evidenza del fatto che NE aveva inoltrato richiesta di aggiornamento già il 9 gennaio 2025 e che con nota del 4 marzo 2025 aveva comunque segnalato alla Provincia l’impossibilità tecnica di ottenere il nuovo preventivo e il relativo “benestare” entro il termine assegnato di trenta giorni (essendo necessario un periodo minimo di 135 giorni lavorativi). Tali circostanze sono già di per sé idonee ad evidenziare l’inesistenza dei presupposti o comunque l’evidente travisamento degli stessi, da cui scaturisce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di adeguata istruttoria;
- la Provincia contesta però alla ricorrente di non aver presentato tempestivamente al gestore della rete l’istanza di modifica della STMG, ritenendo che tale istanza potesse essere presentata già all’indomani della conferenza di servizi del 26 novembre 2024 (mentre NE avrebbe atteso ben 44 giorni per avviare l’ iter ). Al riguardo va però ricordato che il verbale della conferenza del 26 novembre era stato trasmesso al proponente solo il 13 dicembre 2024 e che solo il successivo 17 dicembre la Provincia ha formulato richiesta di pareri e nulla osta definitivi agli enti interessati (assegnando al riguardo un termine di trenta giorni). Pertanto, se inerzia vi è stata, essa è da ascrivere alla Provincia;
- ad ogni buon conto, se anche fosse vera la tesi esposta nel provvedimento impugnato, e se dunque l’ iter per la modifica della STMG fosse stato avviato il 29 novembre 2024 (dovendosi calcolare i tempi tecnici per predisporre l’istanza e trasmetterla a E-Distribuzione), ugualmente sarebbe stato impossibile rispettare il termine fissato dalla Provincia. Va infatti considerato che, dovendo il gestore emettere il preventivo entro i successivi sessanta giorni lavorativi, la nuova STMG sarebbe pervenuta al proponente entro il 27 febbraio 2025 e dunque entro il 7 marzo 2025 non sarebbe stato possibile completare i successivi passaggi procedurali (redazione del nuovo progetto e rilascio del “benestare”).
Sempre a questo riguardo, va richiamata la richiesta di parere avanzata dalla Provincia, tra gli altri, a E-Distribuzione in data 17 dicembre 2024 sulla proposta alternativa. Riscontrando tale richiesta, il gestore, con nota del 15 gennaio 2025, ha reso noto che: “ Il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente come descritto nella STMG, è stato approvato in data 12/02/2024. I termini di validità della STMG sono scaduti in data 28/10/2024 e, pertanto, ha assunto valore indicativo come sopra specificato. In data 09/01/2025 è stata richiesta una nuova soluzione tecnica con modifica del tracciato che comporta l’emissione di un nuovo preventivo, che tutt’ora è in corso di elaborazione. L’invio del nuovo preventivo comporterà l’eventuale accettazione da parte del produttore e, quindi, l’aggiornamento dei termini di validità della nuova STMG di cui all’art. 33.2 del TICA. Ai fini del presente procedimento autorizzativo, E-distribuzione S.p.A. potrà esprimere il proprio parere per le opere di rete solo con l’emissione del nuovo preventivo e successiva accettazione da parte del Produttore ”;
- sotto ulteriore profilo, va evidenziato che il RUP nel provvedimento impugnato afferma testualmente che “ …la ditta - nella sua situazione di dichiarata incertezza in merito alla idoneità/autorizzabilità del nuovo tracciato - non (ha) fatto alcunché al fine di confermare la validità del primo ed unico preventivo di connessione rilasciato dal gestore di rete, che - nel frattempo - è scaduto di validità ed è diventato meramente indicativo e non più vincolante per il gestore di rete, e quindi non più autorizzabile. Si richiamano, a tale riguardo, i commi 31.1, 31.2, 33.4 e 33.6 del T.I.C.A., che descrivono ciò che si deve fare per confermare un preventivo di connessione nel corso di un procedimento autorizzatorio ”. A questo proposito va però osservato che, proprio alla luce delle richiamate norme del TICA (in particolare il § 33.6, essendo invece le altre norme richiamate neutre rispetto alla precisazione del quadro regolatorio applicabile), è onere del RUP formulare la richiesta di conferma “ …della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione… ”, mentre il richiedente ha la mera facoltà di inviare autonomamente al gestore la predetta richiesta. Inoltre, ai sensi dell’art. 33.2 del TICA, la validità della STMG nel caso della media tensione è di 210 giorni (calcolati dalla data di accettazione del preventivo) entro i quali si dovrebbe concludere il procedimento autorizzatorio, mentre nel caso in cui esso non si concluda nei tempi detti, la STMG indicata nel preventivo assume valore indicativo (art. 33.3). Anche per tale ragione spetta all’amministrazione procedente provvedere a richiedere la conferma della Soluzione Tecnica;
- nel provvedimento impugnato si dice poi che “ …la possibilità di chiedere una modifica del preventivo di connessione esula dall’imposizione dell'Amministrazione nell'ambito del procedimento autorizzatorio… ”, e ciò in base alle disposizioni di cui ai punti 7.8. e 7.8-ter del TICA. È tuttavia evidente che, non avendo la Provincia espresso alcuna valutazione sulla proposta alternativa di tracciato, nella specie non esiste alcuna “imposizione” derivante dall’ iter autorizzativo di cui parla il punto 7.8- ter (richiesta conseguente a imposizioni derivanti dall’ iter autorizzatorio). Ugualmente errato è l’assunto della Provincia circa il fatto che “ …a fronte di una richiesta di una proposta di un nuovo progetto di elettrodotto, la ditta istante, ai sensi dell’art.7.8, avrebbe potuto tranquillamente chiedere al gestore di rete, all’indomani della conferenza di servizi di maggio 2024, una modifica del preventivo di connessione rilasciato, senza dovere attendere né una imposizione in tal senso da parte dell’amministrazione procedente, né la certezza della autorizzabilità della nuova proposta da parte di qualsivoglia amministrazione ”. Tale argomento è fallace, in quanto una modifica operata in ragione di obblighi richiesti dall’ iter autorizzativo viene avanzata d’ufficio e non rientra quindi nella casistica delle possibili modifiche apportate volontariamente dal proponente;
- del tutto infondato, infine, è il calcolo dei termini per la definizione della procedura presso E-Distribuzione di cui alla parte finale del provvedimento impugnato. Infatti, considerato che non si tratta di termini processuali, a decorrere dal 9 gennaio 2025 i 60 giorni lavorativi (quindi con esclusione dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi, secondo l’accezione propria del termine “giorni lavorativi” salvo diversa specificazione) scadevano il 3 aprile 2025 e non il 29 marzo 2025, come ha erroneamente ritenuto la Provincia.
8. Prima di passare all’esame delle predette censure va osservato che, come risulta dai motivi di ricorso, nel presente giudizio non vengono in rilievo questioni di carattere sostanziale afferenti la compatibilità dell’impianto de quo con l’assetto paesaggistico-ambientale o altre questioni similari, bensì solo problematiche di natura formale-procedurale.
Ciò detto, il Tribunale ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento in quanto, come si cercherò di dimostrare, le doglianze di NE muovono da presupposti infondati.
8.1. Quanto ai primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni sostanzialmente analoghe, non si può condividere l’assunto per cui se il proponente non integra la documentazione progettuale nei sensi richiesti dalla conferenza di servizi e/o dall’autorità procedente, quest’ultima deve adottare comunque un provvedimento che esamini le caratteristiche del progetto e la sua compatibilità con eventuali vincoli insistenti sull’area prescelta per realizzare l’impianto.
Questo assunto, in effetti, si pone in conflitto logico con il principio del c.d. dissenso costruttivo che permea di sé tutta la materia delle autorizzazioni amministrative, specie di quelle c.d. ambientali (V.I.A., A.U.A., etc.) e di quelle relative agli impianti f.e.r. E infatti non avrebbe senso imporre alle amministrazioni coinvolte nel procedimento l’onere di indicare al proponente le modifiche che renderebbero il progetto approvabile se poi il proponente fosse libero di non accogliere tali indicazioni e di pretendere che le amministrazioni interessate si esprimano comunque sul progetto originario. Si tratta di una situazione paradossale, anche perché è del tutto evidente che, se le amministrazioni coinvolte hanno ritenuto di prescrivere modifiche, il progetto originario sarebbe destinato alla sicura bocciatura (e nella specie tale “bocciatura” sarebbe stata inevitabile se non altro per il fatto che il preventivo di connessione e la STMG originaria aveva perso validità il 28 ottobre 2024, come reso noto da E-Distribuzione S.p.A. con lettera assunta al protocollo della Provincia al n. 1249 del 16 gennaio 2025).
Fra l’altro, il fatto stesso che NE avesse formulato istanza di proroga del termine concesso dalla Provincia per l’integrazione della domanda comprova come la stessa ricorrente fosse giustamente convinta della necessità di produrre tali integrazioni, cosa che non avrebbe fatto se avesse ritenuto che il progetto era approvabile così come era stato presentato.
Le disposizioni e i principi richiamati nei primi due motivi di ricorso si riferiscono in realtà non al caso in cui la conferenza di servizi impone modifiche progettuali (come è accaduto nel caso odierno), bensì all’ipotesi in cui le integrazioni documentali sono richieste allo scopo di consentire agli enti interessati di accertare nel dettaglio le caratteristiche del progetto originario con riguardo, ad esempio, alla sua collocazione rispetto ad aree vincolate, alla sua potenza nominale, alle specifiche tecniche degli elementi costruttivi, etc. In questi casi, infatti, è ben possibile che il proponente ritenga di non dover fornire alcuna integrazione documentale o perché non dispone dei documenti richiesti (e questo vale ad esempio per le cartografie relative ai vincoli presenti nell’area, le quali sono invece nella disponibilità di amministrazioni pubbliche alle quali vanno richieste direttamente dall’autorità procedente) o perché considera completo dal punto di vista tecnico il progetto.
I primi due motivi di ricorso vanno dunque dichiarati infondati.
8.2. Passando invece a trattare congiuntamente del terzo e del quarto motivo, vanno preliminarmente disattesi i presupposti su cui poggiano tali censure. E infatti:
- quanto al mancato coinvolgimento di R.F.I. sin dalle fasi iniziali del procedimento, vanno condivise le puntuali difese della Provincia, laddove l’amministrazione resistente ha evidenziato che:
i) NE aveva dichiarato di avere la disponibilità di tutte le aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, compresa, quindi, anche la particella di cui al foglio 94, mapp. 30, di proprietà di R.F.I. (come risulta dal documento “MAC_AMM08_Particellare impianto e opere di rete, titoli sulle aree”, al quale fa riferimento la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del 23 ottobre 2024). La Provincia poteva dunque legittimamente ipotizzare che nei successivi passaggi del procedimento NE avrebbe prodotto il titolo di disponibilità della particella de qua , con conseguente non necessità di convocare R.F.I.;
ii) solo nella successiva conferenza di servizi del 26 novembre 2024 emergeva il fatto che il nuovo tracciato proposto da NE interferiva con una particella di proprietà di R.F.I., seppur diversa rispetto a quella menzionata nell’alinea precedente (ora foglio 103, particella 17) e per la quale non esisteva alcun titolo di disponibilità. Pertanto in data 17 febbraio 2025 la Provincia ha ritenuto necessario coinvolgere il soggetto proprietario e gestore della rete ferroviaria;
- le difese provinciali vanno condivise anche per quanto concerne l’aggiornamento del piano particellare delle aree da asservire o espropriare. Infatti, mentre inizialmente la Provincia aveva limitato la richiesta ai soli terreni interessati da opere interrate e/o dalla collocazione di pali di sostegno, è stata la Regione a pretendere che NE indicasse anche le aree interessate dal solo passaggio aereo dell’elettrodotto. Ad ogni modo, l’integrazione della relativa documentazione non appare adempimento così gravoso da non poter essere completato nel termine concesso dalla Provincia;
- costituisce il frutto di un’interpretazione unilaterale di NE l’assunto secondo cui la conferenza di servizi avrebbe dovuto previamente ed espressamente approvare la “proposta” di tracciato alternativo dell’elettrodotto che era stata richiesta al proponente all’esito della prima conferenza, senza di che, evidenzia la ricorrente, non sarebbe stato possibile attivare la procedura per il rilascio di una STMG modificata. In effetti, e in disparte il fatto che le modifiche progettuali sono un evento fisiologico in tutti i procedimenti lato sensu autorizzativi (per cui è molto frequente che il progetto inziale per il quale sono stati rilasciati il preventivo di connessione e la STMG debba essere modificato), parte ricorrente non considera che la conferenza di servizi decisoria deve per l’appunto basarsi su un progetto che, ove approvato, sia “cantierabile” immediatamente e non sia subordinato ad ulteriori atti di assenso, nulla osta, etc. A voler opinare diversamente, si svuoterebbe lo strumento della conferenza di servizi di ogni effettiva utilità, tornandosi al sistema precedente (che il legislatore della L. n. 241/1990 ha inteso superare) in base al quale ciascuna amministrazione rilascia separatamente e in tempi diversi il proprio “nulla osta”, senza confrontarsi con le altre. Il discorso vale anche per i soggetti formalmente privati che gestiscono servizi pubblici (ad esempio R.F.I., i gestori del SII, etc.) o che svolgono addirittura funzioni pubbliche. Naturalmente questo non vuol dire che sia vietato per la conferenza di servizi autorizzare il progetto con prescrizioni da osservare in fase di realizzazione o di esercizio, ma la questione del posizionamento dell’elettrodotto nel caso di specie doveva essere definita prima del rilascio dell’autorizzazione, viste le problematiche emerse nella conferenza di servizi del 13 maggio 2024.
Non sono dunque fondate le censure con cui si deduce la violazione del principio di leale collaborazione fra P.A. e cittadino.
Fatte queste premesse generali, si può dunque passare all’esame dei singoli profili controversi.
8.2.1. Per quanto concerne gli aspetti di competenza di RFI, valgono anzitutto le considerazioni svolte nel paragrafo precedente, ossia che:
- le disposizioni interne adottate dal gestore della rete ferroviaria non possono derogare, direttamente o indirettamente, alle norme di legge;
- pertanto, il fatto che nella Comunicazione Operativa di RFI n. 344/2017 sia previsto che il rilascio del parere favorevole di massima non costituisce autorizzazione ex art. 58 del D.P.R. n. 753/1980 era irrilevante per la Provincia e gli altri enti pubblici coinvolti nella conferenza di servizi, dovendo tutti gli atti di assenso essere acquisiti prima dell’approvazione del progetto.
Ad ogni buon conto, l’eventuale ritardo nel coinvolgimento di R.F.I. non ha costituito la causa efficiente del diniego qui impugnato, visto che la questione dell’assenza di un valido preventivo di connessione alla rete elettrica e della relativa STMG ha assunto valenza ostativa autonoma.
8.2.2. Per quanto riguarda le questioni relative alla modifica del preventivo di connessione e della STMG va anzitutto evidenziato che, come emerge dai documenti depositati dalla stessa ricorrente il 30 dicembre 2025, NE non è riuscita a completare l’iter procedurale presso E-Distribuzione nemmeno entro il termine per il quale aveva chiesto la proroga (ossia 90 giorni a decorrere dal 9 marzo 2025).
È dunque irrilevante l’eventuale errato computo da parte della Provincia del termine entro cui il proponente avrebbe dovuto completare l’integrazione documentale, anche perché il provvedimento di diniego è stato comunque adottato proprio il 3 aprile 2025.
Quanto alle ragioni che hanno spinto la Provincia a non concedere la proroga, a comunicare il preavviso di rigetto e ad adottare infine il provvedimento impugnato, si osserva che:
- già nella seduta della conferenza di servizi del 13 maggio 2024 era emersa la necessità che il proponente modificasse il tracciato dell’elettrodotto o, eventualmente, che integrasse la relazione tecnica con la descrizione delle motivazioni riguardo alla mancanza di possibili alternative di ubicazione (in questo secondo caso, è bene evidenziare, il tracciato avrebbe potuto rimanere quello originario per il quale era stato rilasciato il preventivo di connessione). La Provincia, che aveva inizialmente assegnato il termine di 30 giorni, ha prorogato tale termine di quasi tre mesi (ossia fino al 30 ottobre 2024), a riprova della volontà di collaborare con NE. In questo lasso di tempo ben avrebbe potuto essere avviata anche la pratica presso E-Distribuzione, non essendo necessaria, come detto, la formale approvazione del nuovo tracciato da parte della conferenza di servizi, ed in particolare dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio;
- come ha eccepito la difesa provinciale e come del resto emerge dall’istanza di concessione della proroga (paragrafo 1), pag. 3), NE era a comunque conoscenza della richiesta di integrazione a seguito della seduta della conferenza di servizi del 26 novembre 2024 (data in cui è stato rilasciato anche il parere favorevole della Soprintendenza). Pertanto, il fatto che il verbale della riunione sia stato trasmesso formalmente al proponente il 13 dicembre 2024 non è rilevante, anche perché NE non sostiene, ad esempio, che il verbale reca in parte qua richieste diverse da quelle già formulate verbalmente dalla conferenza (in effetti, come dimostra lo scambio di mail con il RUP, le contestazioni di NE attenevano unicamente alla questione del coinvolgimento di R.F.I.);
- non vi era dunque alcuna necessità per il proponente di attendere il 9 gennaio 2025 per predisporre la richiesta di modifica da sottoporre all’approvazione di E-Distribuzione;
- il termine di 135 giorni lavorativi previsti dal TICA è quello massimo per la conclusione della procedura, ma nulla vieta che il gestore (come in effetti è accaduto per la nuova procedura aperta da NE il 2 aprile 2025, la quale, come ha evidenziato la Provincia nella memoria conclusionale, ha richiesto pochi giorni lavorativi, al netto dei ritardi addebitabili al proponente) possa concluderla in un lasso di tempo anche molto minore, ciò dipendendo dalla complessità del procedimento e dal numero di richieste da trattare;
- in disparte il fatto che in parte qua veniva in rilievo una preoccupazione meramente soggettiva di NE, il limite massimo di modifiche alla STMG consentito dal TICA riguarda le modifiche che rispondono a esigenze del proponente e non anche a quelle imposte dalle amministrazioni che rilasciano l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto (l’art. 7.8 ter del TICA prevede infatti che “ Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell’ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 7.5 e 7.8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata dal gestore di rete, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7. ”).
Per quanto concerne, infine, la disposizione di cui al § 33.6 del T.I.C.A., è vero che essa prevede che la richiesta di conferma della validità della STMG sia trasmessa dall’amministrazione procedente, ma è altrettanto vero che tale richiesta può essere inviata autonomamente anche dal proponente. Inoltre, va condiviso l’argomento difensivo della Provincia circa il fatto che il R.U.P., è onerato di formulare la richiesta solo se il procedimento autorizzatorio appare avviato verso una conclusione favorevole, scenario che non caratterizzava la vicenda all’esame del T.A.R.
8.2.3. Per il resto valgono le considerazioni esposte dall’amministrazione nel documento istruttorio allegato al provvedimento di rigetto della domanda e negli scritti difensivi depositati nel presente giudizio.
9. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, stante la novità delle questioni trattate in relazione ai profili tecnici emersi nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
MM TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM TA | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO