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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/10/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1476/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1476/2022 R.G., avente ad oggetto: Danno da perdita del rapporto parentale a seguito di incidente stradale, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Modica (RG), nella via Sacro Cuore n. 171, presso lo studio dell'Avv. Marco Belluardo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_5 C.F._5
in Modica (RG), nella via Variante SS 115 n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Cappello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
Nei confronti di
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato e Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Ragusa, nella via G. Di Vittorio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Aldo D'Avola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in LL (RG), nella via Sirio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Viviana Girmenia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuti
e
(c.f. ); Controparte_3 C.F._6
Terzo chiamato contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 21.04.2022, Parte_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4
convenivano in giudizio la e la chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, subìto dagli stessi in seguito al sinistro stradale occorso in data 27.05.2021, a causa del quale perdeva la vita il loro congiunto , per via della collisione con l'autocarro che Persona_1
procedeva nella direzione opposta, di proprietà della e condotto da Controparte_2
. Deducevano le parti attrici l'addebito della responsabilità Controparte_3
dell'evento in capo al conducente dell'autocarro, anche a titolo di concorso colposo nella causazione del sinistro. Lamentavano ulteriormente un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici derivanti dalla pensione percepita dal de cuius, e un danno patrimoniale in termini di danno emergente, derivante dalle spese funerarie sostenute. Per le superiori motivazioni,
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e chiedevano ritenersi e dichiararsi le convenute obbligate
[...] Parte_4
al risarcimento di tutti i danni subìti dagli attori, in seguito al sinistro stradale del
27.05.2021, e, per l'effetto, condannarsi le suddette, in solido, al risarcimento nella seguente misura: per euro 358.751; per euro Parte_3 Parte_5
300.000; per euro 200.000; per euro Parte_1 Parte_2
120.000; per euro 100.000; oltre a rivalutazione monetaria ed Parte_4
interessi dal dì del sinistro al soddisfo;
in subordine, condannarsi le parti convenute in solido a risarcire gli attori dei danni patiti, ex art. 2054 c.c., in misura pari alla metà dei valori suindicati, o nella misura ritenuta dal Giudice adìto più congrua, effettuata una valutazione equitativa basata sulle circostanze del caso concreto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.07.2022 si costituiva la CP_1
la quale contestava in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione.
[...]
Eccepiva la società convenuta la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a
, in quanto lo stesso non arrestava il mezzo in corrispondenza della Persona_1
linea di Stop. In via di subordine, contestava il quantum delle domande attore in quanto carente di presupposti, manifestamente infondato e non provato. Per i superiori motivi la chiedeva rigettarsi le domande attrici, con vittoria Controparte_1
di spese e compensi.
Con comparsa dell' 08.07.2022 si costituiva la la quale contestava Controparte_2
integralmente in fatto e in diritto le domande attoree. Affermava la società costituita che la responsabilità della causazione del sinistro risultava esclusivamente del conducente . Chiedeva la chiamata del terzo , Persona_1 Controparte_3
autista dell'autocarro di sua proprietà, affermando che, nella denegata ipotesi di corresponsabilità del conducente nella causazione dell'evento, a dover rispondere dei danni causati fosse il conducente del mezzo, a causa della propria condotta.
Concludeva la parte convenuta contestando sia l'an che il quantum delle pretese attoree. Per le superiori motivazioni la chiedeva rigettarsi le domande Controparte_2
attrici, in via subordinata manlevarsi la stessa dai pregiudizi economici, e condannarsi esclusivamente al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese e Controparte_3
compensi. , terzo chiamato, sebbene ritualmente citato, non compariva in Controparte_3
giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 02.04.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che la domanda attorea deve intendersi estesa automaticamente anche al terzo chiamato, , Controparte_3
essendo stato lo stesso citato dalla parte convenuta non già al fine di essere manlevata delle conseguenze negative del giudizio bensì quale responsabile esclusivo dell'occorso sinistro, e non avendo gli attori espresso una volontà in senso contrario.
Nel merito, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, anche se prevalente o esclusiva, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 c.c. In tali casi, è, infatti, altresì necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Pertanto, in caso di infrazione anche grave commessa da uno dei conducenti, il giudice è tenuto a verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Trib.
Roma sent. 04 gennaio 2010 n. 411; Cass. Sez.
6. n. 4130/2017; Cass. Sez. 3, n.
12444 del 16.05.2008, Cass. Sez. 3, n. 23431 del 04.11.2014, Cass. Sez. 3, n. 9353 del 04.04.2019; Cass. Sez. 3, n. 23431 del 04.11.2014, C.E.D.Cass.n. 633406; Cass.
Sez. 3, n. 7479 del 20.03.2020, C.E.D.Cass.n. 657167). Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze probatorie acquisite in atti, in particolare dal rapporto della Polizia Municipale del Comune di Modica del 07.06.2021, relativo all'incidente stradale del 27.05.2021, è emerso che “Dai rilievi fotografici e planimetrici effettuati dagli scriventi e dalla dichiarazione rilasciata dal conducente del veicolo "B" è chiaramente emerso che il conducente del veicolo "A" non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145 cc. 5 e 10, poiché, alla guida del veicolo predetto, ometteva di fermarsi in corrispondenza della linea di arresto, prima di immettersi nell'area dell'intersezione, come prescritto dalla segnaletica stradale di fermarsi e dare precedenza "STOP". Pertanto, veniva elevato verbale n. 19674 che a seguito del decesso, non verrà notificato. È altresì emerso, dai rilievi foto planimetrici effettuati e dall'esame del disco tachigrafo, che il conducente del veicolo
"B", non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145 сc. 1 e 10, perché, approssimandosi all'intersezione stradale segnalata, non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Gli veniva pertanto elevato verbale n. 19675 che verrà notificato d'ufficio, giusto quanto disposto dall'art. 201 del C.d.S.” (vedasi “Rapporto
Polizia Municipale - allegato 1 di parte attrice).
Ulteriormente, dall'esito della svolta perizia da parte del consulente del G.I.P., Ing.
, nell'ambito del giudizio penale n. 1902/218 R.G.N.R. - n. 3280/21 Persona_2
R.G. G.I.P., si evince una responsabilità concorrente, seppur in misura differente, in capo ai conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro, occorso in data
27.05.2021, alle ore 18:00 circa, in seguito al quale, a causa delle gravi lesioni subìte, aveva perso la vita , come dimostrato dalle risultanze dell'esame Persona_1
autoptico eseguito in data 04.06.2021, che ha indicato quale causa del decesso “shock ipovolemico da anemia acuta in politrauma della strada”.
Il consulente del G.I.P. ha ricostruito la dinamica dell'incidente in questione nei termini seguenti: “Per poter raggiungere la velocità di 5,56 mt/s in una distanza minore o uguale a 3,09 mt, lo scooter, partendo da fermo, avrebbe dovuto imprimere una accelerazione pari o superiore a 5,01 m/s². Essendo quest'ultima accelerazione molto al di sopra di quelle normalmente consentita a tale tipologia di veicoli, lo scrivente ritiene di poter escludere l'ipotesi che il signor si sia fermato Per_1
allo STOP e sia successivamente ripartito. I ragionamenti sopra esposti inducono lo scrivente ad affermare che il signor non si arrestò allo Stop ma che lo Per_1
attraversò ad una velocità di poco superiore ai 20 km/h.”
Il consulente ha altresì riscontrato che “Quando il conducente dell'autocarro ebbe percezione del pericolo esso viaggiava ad una velocità di circa 51 km/h. Lo spazio percorso, dalla percezione del pericolo fino all'urto, fu di circa 29 mt, mentre il tempo trascorso, dal tempo di percezione del pericolo fino all'urto, fu di circa 2,5 secondi. Per poter arrestare in tempo l'autocarro, il conducente doveva viaggiare ad una velocità inferiore ai 11,22 m/s ≅ 40,39 km/h.”
All'esito di un controllo analitico e attento delle varie circostanze e risultanze in atti, il Consulente ha concluso nel senso che “In data 27 maggio 2021 alle ore 18:10 circa il signor percorreva alla guida dell'autocarro Daimler Benz Controparte_3
targato FH779KY la S.P. 66 in direzione LL , negli stessi frangenti il signor
alla guida dello scooter targato DA60079 percorreva la S.P. 66 in Persona_1
direzione Sampieri, quest'ultimo giunto all'intersezione di Marina di Procedimento
n°1902/21 R.G.N.R. e n. 3280/21 R.G. G.I.P. Tribunale di Ragusa 29 Modica, disattendendo il segnale di Stop che lo obbligava a fermarsi, effettuava manovra di immissione nel C.so Mediterraneo svoltando alla sua sinistra ed andando al collidere con l'autocarro Daimler Benz targato FH779KY che in quei frangenti viaggiava ad una velocità di circa 51 km/h a fronte di un limite consentito di 50 km/h. In merito al legame eziologico tra le condotte dei conducenti ed il sinistro occorso, per quanto sviluppato, si ritiene che la causa preminente del sinistro, in relazione alla distanza di avvistamento di oltre 80 mt, sia dovuta alla non corretta valutazione dei tempi necessari per l'attraversamento dell'intersezione da parte del signor Per_1
, il quale non arrestandosi allo Stop e tentando di attraversare l'intersezione
[...]
senza tenere nella giusta considerazione l'imminente arrivo dell'autocarro, incorreva nella violazione dell'art. 145 comma 1 e 5 del C.d.S. Di fronte alla grave inadempienza da parte del conducente dello scooter, il conducente dell'autocarro, il quale viaggiava tenuto entro il limite di velocità consentito e percorreva la strada principale, poteva evitare l'incidente solo se avesse viaggiato ad una velocità inferiore 40,39 km/h che le avrebbe permesso di arrestare in tempo l'autocarro, per tale ragione potrebbe prefigurarsi la violazione dell'art. 145 comma 1.”
Ebbene, nei confronti di è stata accertata, mediante verbale degli Persona_1
Agenti di Polizia Municipale, la violazione dei commi 5 e 10 dell'art. 145 C.d.S., invero, ai sensi del comma 5 “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
Al contempo, è stato elevato verbale nei confronti di per la Controparte_3
violazione dei commi 1 e 10 dell'art. 145 C.d.S., nello specifico il comma 1 prevede
“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Inoltre, la responsabilità dei conducenti ed entrambe le violazioni risultano corroborate dalla perizia del consulente nominato dal G.I.P., il quale ha ritenuto, quale causa preminente dell'evento, la grave infrazione al codice della strada commessa da , consistente nel mancato arresto in corrispondenza Persona_1
del segnale di Stop, considerando piuttosto la condotta di , il Controparte_3
quale percorreva la carreggiata nei limiti di velocità imposti, solo relativamente all'evitabilità del sinistro, se avesse usato la massima prudenza in prossimità dell'intersezione, così come richiesto dal codice della strada, riducendo la velocità del veicolo.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto ritenersi sussistente un concorso di colpa in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, nella misura del 70% in capo al defunto , conducente del motociclo, e del 30% in capo a Persona_1 CP_3
, conducente dell'autocarro.
[...] Sotto il profilo dell'invocato danno iure proprio da perdita del rapporto parentale deve affermarsi che “La perdita di un proprio congiunto in un sinistro stradale determina la presunzione che vi sia una sofferenza psicologica, in capo ai superstiti, che è connaturata con la natura stessa del rapporto parentale troncato. Trattandosi di presunzione, però, è data la possibilità di fornire prova dell'assenza o della scarsa intensità del legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. 21760/2025).
Secondo giurisprudenza di merito “Va riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che, in conseguenza di un fatto illecito, abbia subito gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare;
devono considerarsi aventi diritto al risarcimento i componenti della cosiddetta famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli), mentre, avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e della intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale” (Trib.
Avellino sent. 506/2025).
Nel caso di specie, la sussistenza di un legame parentale stretto, tra gli attori e il defunto, è stata provata mediante le prove testimoniali.
Invero, i testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, sentiti all'udienza del 24.10.2024, hanno ampiamente confermato
[...]
l'esistenza dell'intensa relazione affettiva familiare intercorrente tra il defunto e le parti attrici, nelle qualità di moglie convivente, figlia Persona_1
convivente, figlia, fratello e nipote non conviventi, dello stesso.
In particolare, il teste ha dichiarato l'esistenza dell'importante Testimone_4
legame parentale sussistente tra il nipote, , e , Parte_2 Persona_1
quale nonno, accentuato ancor di più in ragione della particolare situazione familiare in cui si trovava a vivere il ragazzo, i cui genitori erano separati. Ritenuto, dunque, dimostrato il rapporto parentale, deve dichiararsi raggiunta la prova del danno da perdita di esso, sofferto dalle parti attrici.
Tuttavia, a causa del concorso di colpa riconosciuto al 70% in capo al defunto per le motivazioni sopra espresse, l'entità del risarcimento va decurtata di una percentuale pari alla corresponsabilità che, nella causazione dell'evento, ha avuto la condotta di
. Persona_1
Secondo giurisprudenza di legittimità “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell' art. 1227, comma 1, c.c. , bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass. 16413/2024).
Alla luce delle considerazioni suespresse, tenuto conto dei criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano - le quali fanno riferimento ad alcuni parametri da sussumere per il suddetto calcolo, ovvero il rapporto di parentela tra il congiunto che chiede il risarcimento (vittima secondaria) e la vittima che è venuta a mancare (vittima primaria), le rispettive età ed alcuni parametri utili ad inquadrare lo status familiare, come l'eventuale convivenza tra i due, la presenza di altri familiari in vita e la qualità
o intensità della relazione affettiva persa, espressa in termini di "punteggio aggiuntivo" (personalizzazione del danno) -, appare congruo quantificarsi il citato danno nei confronti della moglie e della figlia convivente Parte_3
in euro 86.824,20 ciascuna. Parte_5 Relativamente al danno da riconoscere in favore della figlia non convivente si reputa equo determinarlo in euro 72.744,60. Parte_1
In favore del nipote non convivente si riconosce un danno di euro Parte_2
29.545,20.
Nei confronti di , fratello del defunto, appare equo riconoscersi la Parte_4
somma di euro 16.810,20.
Andranno riconosciuti gli interessi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro
(il 27.05.2021), e via via rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT.
Non meritevole di accoglimento, di contro, appare la pretesa risarcitoria invocata dagli attori sotto il profilo del danno patrimoniale da lucro cessante subìto dalla moglie del de cuius, per la presunta perdita del beneficio derivante dal mancato mantenimento economico, di cui la stessa avrebbe goduto laddove il fosse Per_1
rimasto in vita.
Nessuna allegazione specifica, infatti, né tanto meno prova, è stata fornita dalla parte interessata in merito, atteso che il percepiva la pensione e alla moglie Per_1
spetterà la quota di reversibilità della stessa.
Relativamente al danno emergente subìto dalla moglie del defunto Parte_3
, consistente nelle spese funerarie sostenute, dovrà essere riconosciuto un
[...]
risarcimento della somma di euro 2.625,30, importo già ridotto a causa della percentuale di corresponsabilità del 70% attribuita a nella Persona_1
causazione del sinistro.
Infine, occorre precisare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2054 c.c., “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Sulla base di ciò deve dichiararsi la responsabilità solidale della e di Controparte_2
, conducente dell'autocarro di proprietà di quest'ultima, in quanto Controparte_3
la società proprietaria non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare che il mezzo circolasse contro la sua volontà.
Pertanto, le parti convenute, e il terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2
contumace, , andranno condannati in solido al pagamento in Controparte_3
favore degli attori delle somme sopra specificate, per il danno da perdita del rapporto parentale, e ulteriormente al risarcimento del danno emergente relativamente alle spese funerarie.
La domanda va dunque parzialmente accolta, in virtù delle considerazioni suespresse.
Con riferimento alle spese di lite, si reputa congruo porle a carico delle convenute e del terzo chiamato, in solido tra di essi, nella misura di un terzo, mentre per i restanti due terzi esse andranno compensate tra le parti costituite, stante il tenore della presente decisione - gli attori sono rimasti soccombenti sul quantum risarcitorio richiesto, nonché su una voce di danno -.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
1476/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nella contumacia del terzo chiamato Controparte_3
Condanna le convenute e e il terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in solido tra di essi, in favore degli attori, a titolo Controparte_3
di danno da perdita del rapporto parentale, delle somme di seguito indicate:
euro 86.824,20 ciascuna in favore di e di Parte_3 Parte_5
euro 72.744,60 in favore di Parte_1 euro 29.545,20 nei confronti di;
Parte_2
euro 16.810,20 in favore di;
Parte_4
Saranno dovuti gli interessi, sulla somma devalutata sino alla data del sinistro
(27.05.2021), e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Condanna le convenute e e il terzo chiamato, Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_3 Parte_3
euro 2.625,30, a titolo di risarcimento del danno emergente relativamente alle spese funerarie sostenute.
Rigetta per il resto.
Condanna i soggetti suindicati, sempre in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dagli attori nella misura di un terzo, da quantificarsi in euro
2.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti attrici.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite per i restanti due terzi.
Così deciso in Ragusa, il 16.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1476/2022 R.G., avente ad oggetto: Danno da perdita del rapporto parentale a seguito di incidente stradale, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Modica (RG), nella via Sacro Cuore n. 171, presso lo studio dell'Avv. Marco Belluardo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_5 C.F._5
in Modica (RG), nella via Variante SS 115 n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Cappello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
Nei confronti di
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato e Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Ragusa, nella via G. Di Vittorio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Aldo D'Avola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in LL (RG), nella via Sirio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Viviana Girmenia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuti
e
(c.f. ); Controparte_3 C.F._6
Terzo chiamato contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 21.04.2022, Parte_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4
convenivano in giudizio la e la chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, subìto dagli stessi in seguito al sinistro stradale occorso in data 27.05.2021, a causa del quale perdeva la vita il loro congiunto , per via della collisione con l'autocarro che Persona_1
procedeva nella direzione opposta, di proprietà della e condotto da Controparte_2
. Deducevano le parti attrici l'addebito della responsabilità Controparte_3
dell'evento in capo al conducente dell'autocarro, anche a titolo di concorso colposo nella causazione del sinistro. Lamentavano ulteriormente un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici derivanti dalla pensione percepita dal de cuius, e un danno patrimoniale in termini di danno emergente, derivante dalle spese funerarie sostenute. Per le superiori motivazioni,
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e chiedevano ritenersi e dichiararsi le convenute obbligate
[...] Parte_4
al risarcimento di tutti i danni subìti dagli attori, in seguito al sinistro stradale del
27.05.2021, e, per l'effetto, condannarsi le suddette, in solido, al risarcimento nella seguente misura: per euro 358.751; per euro Parte_3 Parte_5
300.000; per euro 200.000; per euro Parte_1 Parte_2
120.000; per euro 100.000; oltre a rivalutazione monetaria ed Parte_4
interessi dal dì del sinistro al soddisfo;
in subordine, condannarsi le parti convenute in solido a risarcire gli attori dei danni patiti, ex art. 2054 c.c., in misura pari alla metà dei valori suindicati, o nella misura ritenuta dal Giudice adìto più congrua, effettuata una valutazione equitativa basata sulle circostanze del caso concreto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.07.2022 si costituiva la CP_1
la quale contestava in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione.
[...]
Eccepiva la società convenuta la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a
, in quanto lo stesso non arrestava il mezzo in corrispondenza della Persona_1
linea di Stop. In via di subordine, contestava il quantum delle domande attore in quanto carente di presupposti, manifestamente infondato e non provato. Per i superiori motivi la chiedeva rigettarsi le domande attrici, con vittoria Controparte_1
di spese e compensi.
Con comparsa dell' 08.07.2022 si costituiva la la quale contestava Controparte_2
integralmente in fatto e in diritto le domande attoree. Affermava la società costituita che la responsabilità della causazione del sinistro risultava esclusivamente del conducente . Chiedeva la chiamata del terzo , Persona_1 Controparte_3
autista dell'autocarro di sua proprietà, affermando che, nella denegata ipotesi di corresponsabilità del conducente nella causazione dell'evento, a dover rispondere dei danni causati fosse il conducente del mezzo, a causa della propria condotta.
Concludeva la parte convenuta contestando sia l'an che il quantum delle pretese attoree. Per le superiori motivazioni la chiedeva rigettarsi le domande Controparte_2
attrici, in via subordinata manlevarsi la stessa dai pregiudizi economici, e condannarsi esclusivamente al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese e Controparte_3
compensi. , terzo chiamato, sebbene ritualmente citato, non compariva in Controparte_3
giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 02.04.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che la domanda attorea deve intendersi estesa automaticamente anche al terzo chiamato, , Controparte_3
essendo stato lo stesso citato dalla parte convenuta non già al fine di essere manlevata delle conseguenze negative del giudizio bensì quale responsabile esclusivo dell'occorso sinistro, e non avendo gli attori espresso una volontà in senso contrario.
Nel merito, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, anche se prevalente o esclusiva, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 c.c. In tali casi, è, infatti, altresì necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Pertanto, in caso di infrazione anche grave commessa da uno dei conducenti, il giudice è tenuto a verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Trib.
Roma sent. 04 gennaio 2010 n. 411; Cass. Sez.
6. n. 4130/2017; Cass. Sez. 3, n.
12444 del 16.05.2008, Cass. Sez. 3, n. 23431 del 04.11.2014, Cass. Sez. 3, n. 9353 del 04.04.2019; Cass. Sez. 3, n. 23431 del 04.11.2014, C.E.D.Cass.n. 633406; Cass.
Sez. 3, n. 7479 del 20.03.2020, C.E.D.Cass.n. 657167). Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze probatorie acquisite in atti, in particolare dal rapporto della Polizia Municipale del Comune di Modica del 07.06.2021, relativo all'incidente stradale del 27.05.2021, è emerso che “Dai rilievi fotografici e planimetrici effettuati dagli scriventi e dalla dichiarazione rilasciata dal conducente del veicolo "B" è chiaramente emerso che il conducente del veicolo "A" non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145 cc. 5 e 10, poiché, alla guida del veicolo predetto, ometteva di fermarsi in corrispondenza della linea di arresto, prima di immettersi nell'area dell'intersezione, come prescritto dalla segnaletica stradale di fermarsi e dare precedenza "STOP". Pertanto, veniva elevato verbale n. 19674 che a seguito del decesso, non verrà notificato. È altresì emerso, dai rilievi foto planimetrici effettuati e dall'esame del disco tachigrafo, che il conducente del veicolo
"B", non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145 сc. 1 e 10, perché, approssimandosi all'intersezione stradale segnalata, non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Gli veniva pertanto elevato verbale n. 19675 che verrà notificato d'ufficio, giusto quanto disposto dall'art. 201 del C.d.S.” (vedasi “Rapporto
Polizia Municipale - allegato 1 di parte attrice).
Ulteriormente, dall'esito della svolta perizia da parte del consulente del G.I.P., Ing.
, nell'ambito del giudizio penale n. 1902/218 R.G.N.R. - n. 3280/21 Persona_2
R.G. G.I.P., si evince una responsabilità concorrente, seppur in misura differente, in capo ai conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro, occorso in data
27.05.2021, alle ore 18:00 circa, in seguito al quale, a causa delle gravi lesioni subìte, aveva perso la vita , come dimostrato dalle risultanze dell'esame Persona_1
autoptico eseguito in data 04.06.2021, che ha indicato quale causa del decesso “shock ipovolemico da anemia acuta in politrauma della strada”.
Il consulente del G.I.P. ha ricostruito la dinamica dell'incidente in questione nei termini seguenti: “Per poter raggiungere la velocità di 5,56 mt/s in una distanza minore o uguale a 3,09 mt, lo scooter, partendo da fermo, avrebbe dovuto imprimere una accelerazione pari o superiore a 5,01 m/s². Essendo quest'ultima accelerazione molto al di sopra di quelle normalmente consentita a tale tipologia di veicoli, lo scrivente ritiene di poter escludere l'ipotesi che il signor si sia fermato Per_1
allo STOP e sia successivamente ripartito. I ragionamenti sopra esposti inducono lo scrivente ad affermare che il signor non si arrestò allo Stop ma che lo Per_1
attraversò ad una velocità di poco superiore ai 20 km/h.”
Il consulente ha altresì riscontrato che “Quando il conducente dell'autocarro ebbe percezione del pericolo esso viaggiava ad una velocità di circa 51 km/h. Lo spazio percorso, dalla percezione del pericolo fino all'urto, fu di circa 29 mt, mentre il tempo trascorso, dal tempo di percezione del pericolo fino all'urto, fu di circa 2,5 secondi. Per poter arrestare in tempo l'autocarro, il conducente doveva viaggiare ad una velocità inferiore ai 11,22 m/s ≅ 40,39 km/h.”
All'esito di un controllo analitico e attento delle varie circostanze e risultanze in atti, il Consulente ha concluso nel senso che “In data 27 maggio 2021 alle ore 18:10 circa il signor percorreva alla guida dell'autocarro Daimler Benz Controparte_3
targato FH779KY la S.P. 66 in direzione LL , negli stessi frangenti il signor
alla guida dello scooter targato DA60079 percorreva la S.P. 66 in Persona_1
direzione Sampieri, quest'ultimo giunto all'intersezione di Marina di Procedimento
n°1902/21 R.G.N.R. e n. 3280/21 R.G. G.I.P. Tribunale di Ragusa 29 Modica, disattendendo il segnale di Stop che lo obbligava a fermarsi, effettuava manovra di immissione nel C.so Mediterraneo svoltando alla sua sinistra ed andando al collidere con l'autocarro Daimler Benz targato FH779KY che in quei frangenti viaggiava ad una velocità di circa 51 km/h a fronte di un limite consentito di 50 km/h. In merito al legame eziologico tra le condotte dei conducenti ed il sinistro occorso, per quanto sviluppato, si ritiene che la causa preminente del sinistro, in relazione alla distanza di avvistamento di oltre 80 mt, sia dovuta alla non corretta valutazione dei tempi necessari per l'attraversamento dell'intersezione da parte del signor Per_1
, il quale non arrestandosi allo Stop e tentando di attraversare l'intersezione
[...]
senza tenere nella giusta considerazione l'imminente arrivo dell'autocarro, incorreva nella violazione dell'art. 145 comma 1 e 5 del C.d.S. Di fronte alla grave inadempienza da parte del conducente dello scooter, il conducente dell'autocarro, il quale viaggiava tenuto entro il limite di velocità consentito e percorreva la strada principale, poteva evitare l'incidente solo se avesse viaggiato ad una velocità inferiore 40,39 km/h che le avrebbe permesso di arrestare in tempo l'autocarro, per tale ragione potrebbe prefigurarsi la violazione dell'art. 145 comma 1.”
Ebbene, nei confronti di è stata accertata, mediante verbale degli Persona_1
Agenti di Polizia Municipale, la violazione dei commi 5 e 10 dell'art. 145 C.d.S., invero, ai sensi del comma 5 “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
Al contempo, è stato elevato verbale nei confronti di per la Controparte_3
violazione dei commi 1 e 10 dell'art. 145 C.d.S., nello specifico il comma 1 prevede
“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Inoltre, la responsabilità dei conducenti ed entrambe le violazioni risultano corroborate dalla perizia del consulente nominato dal G.I.P., il quale ha ritenuto, quale causa preminente dell'evento, la grave infrazione al codice della strada commessa da , consistente nel mancato arresto in corrispondenza Persona_1
del segnale di Stop, considerando piuttosto la condotta di , il Controparte_3
quale percorreva la carreggiata nei limiti di velocità imposti, solo relativamente all'evitabilità del sinistro, se avesse usato la massima prudenza in prossimità dell'intersezione, così come richiesto dal codice della strada, riducendo la velocità del veicolo.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto ritenersi sussistente un concorso di colpa in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, nella misura del 70% in capo al defunto , conducente del motociclo, e del 30% in capo a Persona_1 CP_3
, conducente dell'autocarro.
[...] Sotto il profilo dell'invocato danno iure proprio da perdita del rapporto parentale deve affermarsi che “La perdita di un proprio congiunto in un sinistro stradale determina la presunzione che vi sia una sofferenza psicologica, in capo ai superstiti, che è connaturata con la natura stessa del rapporto parentale troncato. Trattandosi di presunzione, però, è data la possibilità di fornire prova dell'assenza o della scarsa intensità del legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. 21760/2025).
Secondo giurisprudenza di merito “Va riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che, in conseguenza di un fatto illecito, abbia subito gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare;
devono considerarsi aventi diritto al risarcimento i componenti della cosiddetta famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli), mentre, avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e della intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale” (Trib.
Avellino sent. 506/2025).
Nel caso di specie, la sussistenza di un legame parentale stretto, tra gli attori e il defunto, è stata provata mediante le prove testimoniali.
Invero, i testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, sentiti all'udienza del 24.10.2024, hanno ampiamente confermato
[...]
l'esistenza dell'intensa relazione affettiva familiare intercorrente tra il defunto e le parti attrici, nelle qualità di moglie convivente, figlia Persona_1
convivente, figlia, fratello e nipote non conviventi, dello stesso.
In particolare, il teste ha dichiarato l'esistenza dell'importante Testimone_4
legame parentale sussistente tra il nipote, , e , Parte_2 Persona_1
quale nonno, accentuato ancor di più in ragione della particolare situazione familiare in cui si trovava a vivere il ragazzo, i cui genitori erano separati. Ritenuto, dunque, dimostrato il rapporto parentale, deve dichiararsi raggiunta la prova del danno da perdita di esso, sofferto dalle parti attrici.
Tuttavia, a causa del concorso di colpa riconosciuto al 70% in capo al defunto per le motivazioni sopra espresse, l'entità del risarcimento va decurtata di una percentuale pari alla corresponsabilità che, nella causazione dell'evento, ha avuto la condotta di
. Persona_1
Secondo giurisprudenza di legittimità “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell' art. 1227, comma 1, c.c. , bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass. 16413/2024).
Alla luce delle considerazioni suespresse, tenuto conto dei criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano - le quali fanno riferimento ad alcuni parametri da sussumere per il suddetto calcolo, ovvero il rapporto di parentela tra il congiunto che chiede il risarcimento (vittima secondaria) e la vittima che è venuta a mancare (vittima primaria), le rispettive età ed alcuni parametri utili ad inquadrare lo status familiare, come l'eventuale convivenza tra i due, la presenza di altri familiari in vita e la qualità
o intensità della relazione affettiva persa, espressa in termini di "punteggio aggiuntivo" (personalizzazione del danno) -, appare congruo quantificarsi il citato danno nei confronti della moglie e della figlia convivente Parte_3
in euro 86.824,20 ciascuna. Parte_5 Relativamente al danno da riconoscere in favore della figlia non convivente si reputa equo determinarlo in euro 72.744,60. Parte_1
In favore del nipote non convivente si riconosce un danno di euro Parte_2
29.545,20.
Nei confronti di , fratello del defunto, appare equo riconoscersi la Parte_4
somma di euro 16.810,20.
Andranno riconosciuti gli interessi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro
(il 27.05.2021), e via via rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT.
Non meritevole di accoglimento, di contro, appare la pretesa risarcitoria invocata dagli attori sotto il profilo del danno patrimoniale da lucro cessante subìto dalla moglie del de cuius, per la presunta perdita del beneficio derivante dal mancato mantenimento economico, di cui la stessa avrebbe goduto laddove il fosse Per_1
rimasto in vita.
Nessuna allegazione specifica, infatti, né tanto meno prova, è stata fornita dalla parte interessata in merito, atteso che il percepiva la pensione e alla moglie Per_1
spetterà la quota di reversibilità della stessa.
Relativamente al danno emergente subìto dalla moglie del defunto Parte_3
, consistente nelle spese funerarie sostenute, dovrà essere riconosciuto un
[...]
risarcimento della somma di euro 2.625,30, importo già ridotto a causa della percentuale di corresponsabilità del 70% attribuita a nella Persona_1
causazione del sinistro.
Infine, occorre precisare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2054 c.c., “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Sulla base di ciò deve dichiararsi la responsabilità solidale della e di Controparte_2
, conducente dell'autocarro di proprietà di quest'ultima, in quanto Controparte_3
la società proprietaria non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare che il mezzo circolasse contro la sua volontà.
Pertanto, le parti convenute, e il terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2
contumace, , andranno condannati in solido al pagamento in Controparte_3
favore degli attori delle somme sopra specificate, per il danno da perdita del rapporto parentale, e ulteriormente al risarcimento del danno emergente relativamente alle spese funerarie.
La domanda va dunque parzialmente accolta, in virtù delle considerazioni suespresse.
Con riferimento alle spese di lite, si reputa congruo porle a carico delle convenute e del terzo chiamato, in solido tra di essi, nella misura di un terzo, mentre per i restanti due terzi esse andranno compensate tra le parti costituite, stante il tenore della presente decisione - gli attori sono rimasti soccombenti sul quantum risarcitorio richiesto, nonché su una voce di danno -.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
1476/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
nella contumacia del terzo chiamato Controparte_3
Condanna le convenute e e il terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in solido tra di essi, in favore degli attori, a titolo Controparte_3
di danno da perdita del rapporto parentale, delle somme di seguito indicate:
euro 86.824,20 ciascuna in favore di e di Parte_3 Parte_5
euro 72.744,60 in favore di Parte_1 euro 29.545,20 nei confronti di;
Parte_2
euro 16.810,20 in favore di;
Parte_4
Saranno dovuti gli interessi, sulla somma devalutata sino alla data del sinistro
(27.05.2021), e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Condanna le convenute e e il terzo chiamato, Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_3 Parte_3
euro 2.625,30, a titolo di risarcimento del danno emergente relativamente alle spese funerarie sostenute.
Rigetta per il resto.
Condanna i soggetti suindicati, sempre in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dagli attori nella misura di un terzo, da quantificarsi in euro
2.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti attrici.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite per i restanti due terzi.
Così deciso in Ragusa, il 16.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo