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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 411/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Tiziana Macrì Presidente est.
2) dott.ssa Germana Radice Giudice
3) dott.ssa Claudia De Santi Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 411 RG per l'anno 2017, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25.09.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
nata a [...], il [...] ( , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Fraz. Longobardi, Via Roma,
nato a [...], il [...] ( ), Parte_2 C.F._2
residente in [...]
nato a [...], il [...] ( , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(VV), Via Nazionale, C.da CP_1
nata a [...], il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._4
Calci (PI), via P.C. Benvenuti, n. 33,
1 nata a [...], il [...] ( , residente in Parte_3 C.F._5
EF (VV9, Via Roma, n. 12,
nata a [...], il [...] ( ), residente Parte_4 C.F._6
in AV AN (VV), C.da Ziopa snc,
nata a [...], l'[...] ( , residente in Parte_5 C.F._7
Vibo Valentia, Fraz. Longobardi, II Trav., Via Roma, n. 2,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Restuccia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via F. Protettì, n. 32;
-Attori-
nata a [...], il [...] ( ), residente in [...]Controparte_3 C.F._8
(VV), C.da Pal. , CP_1 CP_4
nato a [...], il [...] ( ), residente in [...]Controparte_5 C.F._9
Valentia, Fraz. Longobardi, III Trav., Via Roma, n. 8;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Sorbilli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Via Carmine, n. 48;
-Convenuti-
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori Parte_1 [...]
, Parte_2 Controparte_2 Parte_1 Parte_3
e citavano in giudizio e Parte_4 Parte_5 Controparte_3 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_5
respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione
In via preliminare e nel merito :
- accertare e dichiarare avvenuta la donazione con atto stipulato in data 31.07.2015 innanzi al
2 dott. Notaio da parte di in favore del Persona_1 Controparte_6
nipote di nuda proprietà di porzioni immobiliari facenti parte di fabbricato Controparte_5
condominiale sito nel comune di Pizzo c7da dettagliatamente specificato in CP_1
narrativa;
- per l'effetto dichiarare che la donazione fatta eccede la quota di cui il de cuius
[...]
poteva disporre e in conseguenza, ridurla ai sensi dell'art.555 c.c., al fine Controparte_6
di reintegrare la quota di legittima spettante agli odierni attori;
- calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia dei beni
relitti, e quelli oggetto della donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole
dettate negli artt.747 e 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli
attori, disporre l'acquisizione alla massa ereditaria degli immobili sopra meglio identificati
liberi da persone e cose non facenti parte dell'asse ereditario previo annullamento e/o
riduzione della donazione a favore di e la reintegrazione della quota di Controparte_5
legittima spettante agli attori;
- all'esito della domanda di annullamento e/o riduzione della donazione e della reintegrazione
della quota di riserva, di cui all'accapo precedente, procedere allo scioglimento della
comunione ereditaria, nominando quindi, un CTU per la esatta determinazione della massa
attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei
beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di non materiale
divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di
separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso
forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA come per legge;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.”.
A sostegno deducevano:
3 di essere eredi legittimi, quali figli nati dal primo matrimonio, del sig. , Controparte_6
deceduto il 01.06.2016, oltre alla signora anch'essa erede legittima del predetto Controparte_3
Generoso, in quanto moglie di secondo matrimonio celebrato il 01.08.1993 e dal quale non sono nati ulteriori figli;
che con atto di donazione del 31.07.2015, trascritto in Vibo Valentia in data 28.08.2015, il sig.
e donavano al nipote la nuda proprietà Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
di taluni immobili, riservandosi l'usufrutto vitalizio;
che, in base alle informazioni in loro possesso, l'asse ereditario comprenderebbe anche un conto corrente cointestato, aperto presso la BCC di San Calogero, i mobili all'interno dell'abitazione e degli oggetti d'oro di notevole valore e che per tali beni avevano avanzato domanda di sequestro giudiziario, iscritta al n. 143/2017 r.g. .
Lamentavano, quindi, di essere stati lesi nella loro quota di legittima e che i tentativi di conciliazione con la signora avevano avuto tutti esito negativo. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.05.2017 si costituivano in giudizio i signori
[...]
e , contestando il valore del patrimonio ereditario, l'ammontare delle quote CP_3 Controparte_5
pretese dagli attori e la titolarità esclusiva in capo al defunto , atteso che Controparte_6
i predetti beni erano in comproprietà con l'odierna convenuta. Ritenevano, quindi, insussistente la lesione della quota di legittima e infondata la domanda di riduzione.
Pertanto, chiedevano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito, rigettare, per i motivi sopra esposti, la domanda attorea di riduzione
della donazione effettuata dal de cuius in favore del convenuto Controparte_6 [...]
in quanto infondata;
CP_5
rigettare la domanda di acquisizione alla massa ereditaria dei beni immobili e mobili indicati in
narrativa, nonché di annullamento o riduzione della donazione e di reintegrazione della c.d. quota
di legittima;
rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione degli immobili o di
4 vendita all'incanto degli stessi beni.
In via del tutto subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di riconoscimento, in favore degli
attori, di alcun diritto patrimoniale sui beni effettivamente riconducibili al de cuius, tenere conto,
nella formazione delle eventuali quote, dei correlativi diritti di cui sono titolari entrambi i convenuti
e meglio precisati nel corpo della suestesa comparsa.
In ogni caso, disporre che il soddisfacimento delle asserite quote residue in favore degli attori, tenuto
conto dei diritti dei convenuti, avvenga mediante compensazione in denaro, evitando così che si
proceda a scioglimento di comunione ed a vendita dei beni immobili.
Con riserva di meglio articolare e dedurre e produrre, anche in considerazione del contegno
processuale della controparte e nei termini indicati dall'art. 183 c.p.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore
del sottoscritto procuratore.”.
All'udienza del 15.06.2017, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 21 maggio 2019, il Giudice si riservava in merito alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
In data 29.05.2019, il Giudice, a scioglimento della riserva, rilevava d'ufficio l'assenza della condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione per violazione dell'art. 564 c.c. e rinviava ad altra udienza per sentire le parti in contraddittorio.
Le parti depositavano memorie autorizzate e, all'udienza del 10 novembre 2020, il Giudice rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e, divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
25.09.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281
sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non può essere accolta e dev'essere rigettata per mancanza dei presupposti legittimanti l'azione.
5 Si ritiene, pertanto, di procedere all'esame del motivo di rigetto, ritenendolo assorbente rispetto alla disamina delle altre questioni prospettate, in applicazione del principio cosiddetto della “ragione più
liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di un questione di più immediato e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 26242-3/2014, in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali nonché, più
specificamente, Cass. Civ. n. 12002/2014, con il cui dictum si afferma che il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica della soluzione sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui al citato art. 276 c.p.c., in una prospettiva di aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dall'art. 111 Cost.).
Per come già anticipato con ordinanza del 29.05.2019, nel caso di specie non è possibile accogliere l'azione di riduzione avanzata dagli attori, per difetto delle condizioni di ammissibilità della stessa.
Si premette che la questione è stata correttamente rilevata d'ufficio, non trattandosi di eccezione in senso stretto, e già sottoposta al contraddittorio delle parti.
L'art. 564 c.c., rubricato “condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione”, espressamente prevede che “il legittimario che non ha accettato l'eredità con il beneficio di inventario non può chiedere la
riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone
chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”.
Quindi, la disposizione normativa predetta subordina alla proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario la preventiva accettazione con beneficio d'inventario,
che opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “A
norma dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di
6 riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato
l'eredità con beneficio d'inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario
totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di
riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche
nella successione "ab intestato", qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita del suo patrimonio con
atti di donazione.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28632 del 23 dicembre 2011).
Nel caso di specie, l'asse ereditario del de cuius risulta composto, per come dichiarato dagli attori,
non solo dai beni immobili oggetto di donazione, ma anche da ulteriori beni caduti in successione.
Beni, per i quali il de cuius non ha disposto e per i quali le parti non hanno provveduto, aperta la successione legittima, a sciogliere la comunione.
Sicché, gli odierni attori non possono essere considerati legittimari completamente pretermessi, cioè
coloro che, nonostante abbiano il diritto di partecipare alla successione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di successione necessaria, non possono prendervi parte a causa della volontà del testatore (in caso di successione testamentaria), oppure per atti computi in vita dal de cuius (in caso di successione legittima).
“Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius,
potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento
del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con
beneficio d'inventario, stabilita dall´art.564 c.c., comma 1, per l'esercizio dell'azione di riduzione,
vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il
legittimario totalmente pretermesso dal testatore” (Cass. 19 novembre 2019 n.30079).
E ancora: “In tema di azione di riduzione, mentre l'imputazione delle donazioni non è una condizione
dell'azione, essendo solo una prodromica operazione di calcolo diretta al riscontro dell'effettiva
lesione della legittimità, ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c., costituisce condizione dell'azione
l'accettazione con beneficio d'inventario, che deve sussistere prima del suo esercizio nell'ipotesi di
riduzione esperita contro soggetti non chiamati come eredi.” (Cass. civ., sez. II, n. 8348 del
7 30.03.2025).
Nel caso di specie, non si è dato atto di alcuna accettazione con beneficio d'inventario.
Sicché, non essendo stata provata nel corso del giudizio la totale estromissione del legittimario dall'asse ereditario che, si ribadisce, risulta essere composto ancora da beni e, non potendo operare la clausola di salvezza di cui all'art. 564 c.c., posto che il convenuto è mero donatario Controparte_5
e non anche coerede, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa,
delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
[...] Parte_2 Controparte_2 Parte_1
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
1. rigetta la domanda;
2. condanna gli attori, in solido, a corrispondere in favore di e . le Controparte_3 Controparte_5
spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 02.10.2025
Il Presidente F.F. Rel. Est. Dott.ssa Tiziana Macrì
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Tiziana Macrì Presidente est.
2) dott.ssa Germana Radice Giudice
3) dott.ssa Claudia De Santi Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 411 RG per l'anno 2017, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25.09.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
nata a [...], il [...] ( , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Fraz. Longobardi, Via Roma,
nato a [...], il [...] ( ), Parte_2 C.F._2
residente in [...]
nato a [...], il [...] ( , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(VV), Via Nazionale, C.da CP_1
nata a [...], il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._4
Calci (PI), via P.C. Benvenuti, n. 33,
1 nata a [...], il [...] ( , residente in Parte_3 C.F._5
EF (VV9, Via Roma, n. 12,
nata a [...], il [...] ( ), residente Parte_4 C.F._6
in AV AN (VV), C.da Ziopa snc,
nata a [...], l'[...] ( , residente in Parte_5 C.F._7
Vibo Valentia, Fraz. Longobardi, II Trav., Via Roma, n. 2,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Restuccia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via F. Protettì, n. 32;
-Attori-
nata a [...], il [...] ( ), residente in [...]Controparte_3 C.F._8
(VV), C.da Pal. , CP_1 CP_4
nato a [...], il [...] ( ), residente in [...]Controparte_5 C.F._9
Valentia, Fraz. Longobardi, III Trav., Via Roma, n. 8;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Sorbilli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Via Carmine, n. 48;
-Convenuti-
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori Parte_1 [...]
, Parte_2 Controparte_2 Parte_1 Parte_3
e citavano in giudizio e Parte_4 Parte_5 Controparte_3 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_5
respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione
In via preliminare e nel merito :
- accertare e dichiarare avvenuta la donazione con atto stipulato in data 31.07.2015 innanzi al
2 dott. Notaio da parte di in favore del Persona_1 Controparte_6
nipote di nuda proprietà di porzioni immobiliari facenti parte di fabbricato Controparte_5
condominiale sito nel comune di Pizzo c7da dettagliatamente specificato in CP_1
narrativa;
- per l'effetto dichiarare che la donazione fatta eccede la quota di cui il de cuius
[...]
poteva disporre e in conseguenza, ridurla ai sensi dell'art.555 c.c., al fine Controparte_6
di reintegrare la quota di legittima spettante agli odierni attori;
- calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia dei beni
relitti, e quelli oggetto della donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole
dettate negli artt.747 e 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli
attori, disporre l'acquisizione alla massa ereditaria degli immobili sopra meglio identificati
liberi da persone e cose non facenti parte dell'asse ereditario previo annullamento e/o
riduzione della donazione a favore di e la reintegrazione della quota di Controparte_5
legittima spettante agli attori;
- all'esito della domanda di annullamento e/o riduzione della donazione e della reintegrazione
della quota di riserva, di cui all'accapo precedente, procedere allo scioglimento della
comunione ereditaria, nominando quindi, un CTU per la esatta determinazione della massa
attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei
beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di non materiale
divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di
separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso
forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA come per legge;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.”.
A sostegno deducevano:
3 di essere eredi legittimi, quali figli nati dal primo matrimonio, del sig. , Controparte_6
deceduto il 01.06.2016, oltre alla signora anch'essa erede legittima del predetto Controparte_3
Generoso, in quanto moglie di secondo matrimonio celebrato il 01.08.1993 e dal quale non sono nati ulteriori figli;
che con atto di donazione del 31.07.2015, trascritto in Vibo Valentia in data 28.08.2015, il sig.
e donavano al nipote la nuda proprietà Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
di taluni immobili, riservandosi l'usufrutto vitalizio;
che, in base alle informazioni in loro possesso, l'asse ereditario comprenderebbe anche un conto corrente cointestato, aperto presso la BCC di San Calogero, i mobili all'interno dell'abitazione e degli oggetti d'oro di notevole valore e che per tali beni avevano avanzato domanda di sequestro giudiziario, iscritta al n. 143/2017 r.g. .
Lamentavano, quindi, di essere stati lesi nella loro quota di legittima e che i tentativi di conciliazione con la signora avevano avuto tutti esito negativo. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.05.2017 si costituivano in giudizio i signori
[...]
e , contestando il valore del patrimonio ereditario, l'ammontare delle quote CP_3 Controparte_5
pretese dagli attori e la titolarità esclusiva in capo al defunto , atteso che Controparte_6
i predetti beni erano in comproprietà con l'odierna convenuta. Ritenevano, quindi, insussistente la lesione della quota di legittima e infondata la domanda di riduzione.
Pertanto, chiedevano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito, rigettare, per i motivi sopra esposti, la domanda attorea di riduzione
della donazione effettuata dal de cuius in favore del convenuto Controparte_6 [...]
in quanto infondata;
CP_5
rigettare la domanda di acquisizione alla massa ereditaria dei beni immobili e mobili indicati in
narrativa, nonché di annullamento o riduzione della donazione e di reintegrazione della c.d. quota
di legittima;
rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione degli immobili o di
4 vendita all'incanto degli stessi beni.
In via del tutto subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di riconoscimento, in favore degli
attori, di alcun diritto patrimoniale sui beni effettivamente riconducibili al de cuius, tenere conto,
nella formazione delle eventuali quote, dei correlativi diritti di cui sono titolari entrambi i convenuti
e meglio precisati nel corpo della suestesa comparsa.
In ogni caso, disporre che il soddisfacimento delle asserite quote residue in favore degli attori, tenuto
conto dei diritti dei convenuti, avvenga mediante compensazione in denaro, evitando così che si
proceda a scioglimento di comunione ed a vendita dei beni immobili.
Con riserva di meglio articolare e dedurre e produrre, anche in considerazione del contegno
processuale della controparte e nei termini indicati dall'art. 183 c.p.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore
del sottoscritto procuratore.”.
All'udienza del 15.06.2017, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 21 maggio 2019, il Giudice si riservava in merito alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
In data 29.05.2019, il Giudice, a scioglimento della riserva, rilevava d'ufficio l'assenza della condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione per violazione dell'art. 564 c.c. e rinviava ad altra udienza per sentire le parti in contraddittorio.
Le parti depositavano memorie autorizzate e, all'udienza del 10 novembre 2020, il Giudice rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e, divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
25.09.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281
sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non può essere accolta e dev'essere rigettata per mancanza dei presupposti legittimanti l'azione.
5 Si ritiene, pertanto, di procedere all'esame del motivo di rigetto, ritenendolo assorbente rispetto alla disamina delle altre questioni prospettate, in applicazione del principio cosiddetto della “ragione più
liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di un questione di più immediato e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 26242-3/2014, in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali nonché, più
specificamente, Cass. Civ. n. 12002/2014, con il cui dictum si afferma che il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica della soluzione sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui al citato art. 276 c.p.c., in una prospettiva di aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dall'art. 111 Cost.).
Per come già anticipato con ordinanza del 29.05.2019, nel caso di specie non è possibile accogliere l'azione di riduzione avanzata dagli attori, per difetto delle condizioni di ammissibilità della stessa.
Si premette che la questione è stata correttamente rilevata d'ufficio, non trattandosi di eccezione in senso stretto, e già sottoposta al contraddittorio delle parti.
L'art. 564 c.c., rubricato “condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione”, espressamente prevede che “il legittimario che non ha accettato l'eredità con il beneficio di inventario non può chiedere la
riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone
chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”.
Quindi, la disposizione normativa predetta subordina alla proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario la preventiva accettazione con beneficio d'inventario,
che opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “A
norma dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di
6 riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato
l'eredità con beneficio d'inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario
totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di
riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche
nella successione "ab intestato", qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita del suo patrimonio con
atti di donazione.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28632 del 23 dicembre 2011).
Nel caso di specie, l'asse ereditario del de cuius risulta composto, per come dichiarato dagli attori,
non solo dai beni immobili oggetto di donazione, ma anche da ulteriori beni caduti in successione.
Beni, per i quali il de cuius non ha disposto e per i quali le parti non hanno provveduto, aperta la successione legittima, a sciogliere la comunione.
Sicché, gli odierni attori non possono essere considerati legittimari completamente pretermessi, cioè
coloro che, nonostante abbiano il diritto di partecipare alla successione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di successione necessaria, non possono prendervi parte a causa della volontà del testatore (in caso di successione testamentaria), oppure per atti computi in vita dal de cuius (in caso di successione legittima).
“Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius,
potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento
del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con
beneficio d'inventario, stabilita dall´art.564 c.c., comma 1, per l'esercizio dell'azione di riduzione,
vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il
legittimario totalmente pretermesso dal testatore” (Cass. 19 novembre 2019 n.30079).
E ancora: “In tema di azione di riduzione, mentre l'imputazione delle donazioni non è una condizione
dell'azione, essendo solo una prodromica operazione di calcolo diretta al riscontro dell'effettiva
lesione della legittimità, ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c., costituisce condizione dell'azione
l'accettazione con beneficio d'inventario, che deve sussistere prima del suo esercizio nell'ipotesi di
riduzione esperita contro soggetti non chiamati come eredi.” (Cass. civ., sez. II, n. 8348 del
7 30.03.2025).
Nel caso di specie, non si è dato atto di alcuna accettazione con beneficio d'inventario.
Sicché, non essendo stata provata nel corso del giudizio la totale estromissione del legittimario dall'asse ereditario che, si ribadisce, risulta essere composto ancora da beni e, non potendo operare la clausola di salvezza di cui all'art. 564 c.c., posto che il convenuto è mero donatario Controparte_5
e non anche coerede, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa,
delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
[...] Parte_2 Controparte_2 Parte_1
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
1. rigetta la domanda;
2. condanna gli attori, in solido, a corrispondere in favore di e . le Controparte_3 Controparte_5
spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 02.10.2025
Il Presidente F.F. Rel. Est. Dott.ssa Tiziana Macrì
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