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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 02/02/2026, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1587/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5330/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500032288370000 TASSE AUTO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. n.
071202500032288370000 relativa a tassa automobilistica anno 2019, deducendone l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, il ricorrente eccepiva:
– l'omessa notifica degli atti presupposti;
– l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria
L'ADER si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
mentre la Regione Campania, ente impositore, seppur validamente citata in giudizio non risulta costituita.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'ente impositore non ha fornito prova della rituale notifica degli atti prodromici idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Giova ricordare che, in materia di tasse automobilistiche, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere corrisposto.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata oltre il suddetto termine, senza che risulti validamente provata la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che la pretesa tributaria deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le ulteriori censure sollevate dal ricorrente restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e, considerato l'iter processuale, sono a totale carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore della società ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 552, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5330/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500032288370000 TASSE AUTO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. n.
071202500032288370000 relativa a tassa automobilistica anno 2019, deducendone l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, il ricorrente eccepiva:
– l'omessa notifica degli atti presupposti;
– l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria
L'ADER si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
mentre la Regione Campania, ente impositore, seppur validamente citata in giudizio non risulta costituita.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'ente impositore non ha fornito prova della rituale notifica degli atti prodromici idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Giova ricordare che, in materia di tasse automobilistiche, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere corrisposto.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata oltre il suddetto termine, senza che risulti validamente provata la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che la pretesa tributaria deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le ulteriori censure sollevate dal ricorrente restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e, considerato l'iter processuale, sono a totale carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore della società ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 552, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.