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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3850/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21617 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21617 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., si è opposta all'avviso di accertamento n. 21617 del 3.10.2023 prot. 743 del 06.10.2023 per Tassa Rifiuti (TARI) – Anno Imposta 2018 e 2019, per un ammontare complessivo di €. 2.160,00 notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 6/11/2023, emesso da Municipia S.p.a. Concessionaria per conto del Comune di Cosenza.
La società ricorrente ha eccepito:
· nullità dell'atto di accertamento per difetto di motivazione;
· nullità dell'atto di accertamento per omessa allegazione dei documenti in esso richiamati "per relationem" (violazione dell'articolo 7, comma 1, legge n. 212/2000)
· nullità dell'atto di accertamento per mancata sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento;
· illegittimità dell'obbligazione tributaria, per erronea individuazione e determinazione della superficie imponibile;
· inesistenza dell'obbligazione tributaria, in ragione del fatto che gli immobili interessati dalla imposizione, per gli anni di riferimento, erano in condizione di oggettiva inutilizzabilità nota all'ente impositore.
Ha concluso il ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza ,che ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, avendo l'Ente stesso esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione affidandolo alla società Municipia sp.a. Ha contestato comunque i motivi di ricorso ,producendo anche documentazione, e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese del giudizio.
Municipia s.p.a. si è costituita in giudizio e contestando i motivi del ricorso, ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025 il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, rigetta il ricorso.
Infondata l'eccezione sollevata nel ricorso circa la carenza di motivazione, poiché l'Avviso impugnato riporta in modo puntuale i fatti costitutivi della pretesa tributaria, indicando analiticamente l'imposta dovuta, riportando, per ciascun immobile, i dati catastali, i mesi e la quota di possesso, la rendita e tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando l'atto consenta al contribuente l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
In riferimento alla sottoscrizione mediante firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma
87, della legge n. 549 del 1995 prevede che la firma autografa richiesta dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
L'avviso di accertamento è stato sottoscritto, con le modalità di cui all' art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995 dal Dott.Nominativo_1 per conto della concessionaria Municipia spa, in virtù di procura notarile del 9.7.2019, richiamata nell'atto impugnato.
Il presupposto impositivo della TARI, previsto dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, dispone che « la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Possono essere previste riduzioni o esenzioni di natura agevolativa ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013. Le circostanze che escludono o riducono la tassabilità degli immobili ai fini TARI devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione ed essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi, direttamente rilevabili o comprovabili mediante idonea documentazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso la denuncia e non ha prodotto idonea documentazione ai fini dell'esenzione o riduzione dalla tassazione per gli immobili oggetto di tassazione.
Assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.V, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidandole in euro 463,00, oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza,li 21-11- 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3850/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21617 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21617 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., si è opposta all'avviso di accertamento n. 21617 del 3.10.2023 prot. 743 del 06.10.2023 per Tassa Rifiuti (TARI) – Anno Imposta 2018 e 2019, per un ammontare complessivo di €. 2.160,00 notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 6/11/2023, emesso da Municipia S.p.a. Concessionaria per conto del Comune di Cosenza.
La società ricorrente ha eccepito:
· nullità dell'atto di accertamento per difetto di motivazione;
· nullità dell'atto di accertamento per omessa allegazione dei documenti in esso richiamati "per relationem" (violazione dell'articolo 7, comma 1, legge n. 212/2000)
· nullità dell'atto di accertamento per mancata sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento;
· illegittimità dell'obbligazione tributaria, per erronea individuazione e determinazione della superficie imponibile;
· inesistenza dell'obbligazione tributaria, in ragione del fatto che gli immobili interessati dalla imposizione, per gli anni di riferimento, erano in condizione di oggettiva inutilizzabilità nota all'ente impositore.
Ha concluso il ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza ,che ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, avendo l'Ente stesso esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione affidandolo alla società Municipia sp.a. Ha contestato comunque i motivi di ricorso ,producendo anche documentazione, e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese del giudizio.
Municipia s.p.a. si è costituita in giudizio e contestando i motivi del ricorso, ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025 il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, rigetta il ricorso.
Infondata l'eccezione sollevata nel ricorso circa la carenza di motivazione, poiché l'Avviso impugnato riporta in modo puntuale i fatti costitutivi della pretesa tributaria, indicando analiticamente l'imposta dovuta, riportando, per ciascun immobile, i dati catastali, i mesi e la quota di possesso, la rendita e tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando l'atto consenta al contribuente l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
In riferimento alla sottoscrizione mediante firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma
87, della legge n. 549 del 1995 prevede che la firma autografa richiesta dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
L'avviso di accertamento è stato sottoscritto, con le modalità di cui all' art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995 dal Dott.Nominativo_1 per conto della concessionaria Municipia spa, in virtù di procura notarile del 9.7.2019, richiamata nell'atto impugnato.
Il presupposto impositivo della TARI, previsto dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, dispone che « la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Possono essere previste riduzioni o esenzioni di natura agevolativa ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013. Le circostanze che escludono o riducono la tassabilità degli immobili ai fini TARI devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione ed essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi, direttamente rilevabili o comprovabili mediante idonea documentazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso la denuncia e non ha prodotto idonea documentazione ai fini dell'esenzione o riduzione dalla tassazione per gli immobili oggetto di tassazione.
Assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.V, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidandole in euro 463,00, oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza,li 21-11- 2025