TRIB
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/08/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
14/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 143/2024 a.c. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano, Pt_1
con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...], residente in Massa Lubrense (NA) alla Via Giuseppe Gargiulo Controparte_1
n.47
CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con atto depositato in data 8/1/2024, l , a seguito di contestazione delle conclusioni formulate Pt_1
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
In particolare, l deduceva che, nonostante il riconoscimento di una percentuale di invalidità CP_2
pari al 100%, idonea, in astratto, a giustificare l'attribuzione della pensione di inabilità ex L. 118/71,
non aveva diritto al riconoscimento della prestazione in parola, atteso il Controparte_1
superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
, ricorrente nel procedimento per ATP, non si costituiva nel giudizio di Controparte_1
opposizione e rimaneva contumace.
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto dall è fondato e va accolto. Pt_1
L ha infatti dimostrato, producendo idonea documentazione, che, nonostante l'avvenuto CP_2
riconoscimento del requisito sanitario nel corso del procedimento per ATP (procedimento che,
peraltro, aveva ad oggetto solo il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento),
non ha diritto a percepire la pensione di inabilità ex L. 118/71 in quanto supera Controparte_1
i limiti di reddito previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione in parola (cfr.
documentazione reddituale in atti).
Si osserva, peraltro, che la difesa del non ha prodotto elementi idonei a confutare la CP_1
documentazione depositata dall . Pt_1
Il predetto , anzi, non si è costituito nel giudizio di opposizione ad ATP e non ha in alcun CP_1
modo confutato le allegazioni dell , per cui alle prove documentali raccolte si unisce un Pt_1
comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Le risultanze dell'ATP sono, pertanto, insufficienti a consentire il riconoscimento della prestazione in parola, atteso che l'accertamento del requisito sanitario non può comunque prescindere dall'esistenza di un concreto interesse ad agire finalizzato al riconoscimento di una specifica prestazione assistenziale o previdenziale. Il ricorso dell va, pertanto, accolto, e va accertato e dichiarato che non sussiste il diritto di Pt_1
a percepire la pensione di inabilità ex L. 118/71 per superamento dei limiti Controparte_1
reddituali.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso Pt_1
del 8/1/2024 nei confronti di così provvede: a)accoglie l'opposizione, e per Controparte_1
l'effetto dichiara che non si trova nelle condizioni previste dalla legge per poter Controparte_1
beneficiare della pensione di inabilità ex L. 118/71; b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 16/8/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
14/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 143/2024 a.c. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano, Pt_1
con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...], residente in Massa Lubrense (NA) alla Via Giuseppe Gargiulo Controparte_1
n.47
CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con atto depositato in data 8/1/2024, l , a seguito di contestazione delle conclusioni formulate Pt_1
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
In particolare, l deduceva che, nonostante il riconoscimento di una percentuale di invalidità CP_2
pari al 100%, idonea, in astratto, a giustificare l'attribuzione della pensione di inabilità ex L. 118/71,
non aveva diritto al riconoscimento della prestazione in parola, atteso il Controparte_1
superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
, ricorrente nel procedimento per ATP, non si costituiva nel giudizio di Controparte_1
opposizione e rimaneva contumace.
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto dall è fondato e va accolto. Pt_1
L ha infatti dimostrato, producendo idonea documentazione, che, nonostante l'avvenuto CP_2
riconoscimento del requisito sanitario nel corso del procedimento per ATP (procedimento che,
peraltro, aveva ad oggetto solo il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento),
non ha diritto a percepire la pensione di inabilità ex L. 118/71 in quanto supera Controparte_1
i limiti di reddito previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione in parola (cfr.
documentazione reddituale in atti).
Si osserva, peraltro, che la difesa del non ha prodotto elementi idonei a confutare la CP_1
documentazione depositata dall . Pt_1
Il predetto , anzi, non si è costituito nel giudizio di opposizione ad ATP e non ha in alcun CP_1
modo confutato le allegazioni dell , per cui alle prove documentali raccolte si unisce un Pt_1
comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Le risultanze dell'ATP sono, pertanto, insufficienti a consentire il riconoscimento della prestazione in parola, atteso che l'accertamento del requisito sanitario non può comunque prescindere dall'esistenza di un concreto interesse ad agire finalizzato al riconoscimento di una specifica prestazione assistenziale o previdenziale. Il ricorso dell va, pertanto, accolto, e va accertato e dichiarato che non sussiste il diritto di Pt_1
a percepire la pensione di inabilità ex L. 118/71 per superamento dei limiti Controparte_1
reddituali.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso Pt_1
del 8/1/2024 nei confronti di così provvede: a)accoglie l'opposizione, e per Controparte_1
l'effetto dichiara che non si trova nelle condizioni previste dalla legge per poter Controparte_1
beneficiare della pensione di inabilità ex L. 118/71; b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 16/8/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco