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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 27/01/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1134/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
TATO' GAETANO, Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17016/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RM0512403 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n.
2024RM0512403 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023 , notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale – Territorio di Roma il 13 settembre 2024(doc. n. 1).
Il sig. Ricorrente_1 è l'usufruttuario dell'unità immobiliare sita in Roma alla Indirizzo_1, piano T, iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Microzona 1dati catastali.
Con il predetto avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Roma ha modificato, portandola da 4 a 6, la Classe della predetta unità immobiliare, con conseguente incremento della sua rendita.
Il ricorrente evidenzia che con l'avviso impugnato l'Agenzia delle Entrate ha illegittimamente disatteso la proposta di attribuzione della Classe 4, ripristinando quella (6) attribuita all'unità immobiliare allorché questa si trovava accorpata allo studio professionale del ricorrente e che detto avviso di accertamento è, pertanto, errato ed ingiusto.
Per i motivi esposti, si chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e l'attribuzione all'unità immobiliare descritta nel presente ricorso della Classe 4, con ogni conseguente statuizione anche per quanto attiene alle spese di lite.
Con memorie depositate in data 7 gennaio 2025 si è costituita nel giudizio l'Agenzia delle entrate- Ufficio
Provinciale di Roma ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Ufficio rappresenta che dopo aver valutato le eccezioni sollevate nel merito dal ricorrente, ha ritenuto che le stesse fossero meritevoli di accoglimento.
In data 02/01/2025, con provvedimento prot. n.54.1/2025, in autotutela sostitutiva, con pratica RM0000054 ha effettuato la variazione del classamento, con la quale ha provveduto ad annullare il precedente accertamento, avente la stessa di efficacia del provvedimento annullato, classificando il cespite in argomento come segue: categoria A/10 classe 4^ consistenza vani 1,5 Rendita Catastale €. 1.243,37.
Per quanto esposto, l'ufficio chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa dell'avviso di accertamento n. 2024RM0512403 CATASTO-RENDITA
CATASTALE 2023 , notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Roma il 13 settembre 2024 .
L'Agenzia delle entrate- Ufficio Provinciale di Roma, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che , dopo aver valutato le eccezioni sollevate nel merito dal ricorrente, ha ritenuto che le stesse fossero meritevoli di accoglimento. In data 02/01/2025, con provvedimento prot. n.54.1/2025, in autotutela sostitutiva, con pratica RM0000054 ha effettuato la variazione del classamento, con la quale ha provveduto ad annullare il precedente accertamento, avente la stessa di efficacia del provvedimento annullato, classificando il cespite in argomento come segue: categoria A/10 classe 4^ consistenza vani 1,5 Rendita Catastale €. 1.243,37.
Ciò stante,preso atto dell'annullamento in autotutela con il conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio,ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, occore dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere. Spese compensate.
Roma ,14 gennaio 2026. Il Relatore Il Presidente Gaetano Tatò Antonio Spataro
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
TATO' GAETANO, Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17016/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RM0512403 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n.
2024RM0512403 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023 , notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale – Territorio di Roma il 13 settembre 2024(doc. n. 1).
Il sig. Ricorrente_1 è l'usufruttuario dell'unità immobiliare sita in Roma alla Indirizzo_1, piano T, iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Microzona 1dati catastali.
Con il predetto avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Roma ha modificato, portandola da 4 a 6, la Classe della predetta unità immobiliare, con conseguente incremento della sua rendita.
Il ricorrente evidenzia che con l'avviso impugnato l'Agenzia delle Entrate ha illegittimamente disatteso la proposta di attribuzione della Classe 4, ripristinando quella (6) attribuita all'unità immobiliare allorché questa si trovava accorpata allo studio professionale del ricorrente e che detto avviso di accertamento è, pertanto, errato ed ingiusto.
Per i motivi esposti, si chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e l'attribuzione all'unità immobiliare descritta nel presente ricorso della Classe 4, con ogni conseguente statuizione anche per quanto attiene alle spese di lite.
Con memorie depositate in data 7 gennaio 2025 si è costituita nel giudizio l'Agenzia delle entrate- Ufficio
Provinciale di Roma ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Ufficio rappresenta che dopo aver valutato le eccezioni sollevate nel merito dal ricorrente, ha ritenuto che le stesse fossero meritevoli di accoglimento.
In data 02/01/2025, con provvedimento prot. n.54.1/2025, in autotutela sostitutiva, con pratica RM0000054 ha effettuato la variazione del classamento, con la quale ha provveduto ad annullare il precedente accertamento, avente la stessa di efficacia del provvedimento annullato, classificando il cespite in argomento come segue: categoria A/10 classe 4^ consistenza vani 1,5 Rendita Catastale €. 1.243,37.
Per quanto esposto, l'ufficio chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa dell'avviso di accertamento n. 2024RM0512403 CATASTO-RENDITA
CATASTALE 2023 , notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Roma il 13 settembre 2024 .
L'Agenzia delle entrate- Ufficio Provinciale di Roma, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che , dopo aver valutato le eccezioni sollevate nel merito dal ricorrente, ha ritenuto che le stesse fossero meritevoli di accoglimento. In data 02/01/2025, con provvedimento prot. n.54.1/2025, in autotutela sostitutiva, con pratica RM0000054 ha effettuato la variazione del classamento, con la quale ha provveduto ad annullare il precedente accertamento, avente la stessa di efficacia del provvedimento annullato, classificando il cespite in argomento come segue: categoria A/10 classe 4^ consistenza vani 1,5 Rendita Catastale €. 1.243,37.
Ciò stante,preso atto dell'annullamento in autotutela con il conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio,ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, occore dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere. Spese compensate.
Roma ,14 gennaio 2026. Il Relatore Il Presidente Gaetano Tatò Antonio Spataro