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Sentenza 23 settembre 2021
Sentenza 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2021, n. 35309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35309 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare AN UG, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avvocato RE Silvestro, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositando conclusioni e nota spese. udito il difensore del ricorrente, Avvocato Domenico Andrè, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. / Penale Sent. Sez. 1 Num. 35309 Anno 2021 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 24/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte militare di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, con la quale RE RA era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione militare, nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile NO NA, in quanto ritenuto responsabile del reato, nella forma continuata, di insubordinazione militare con minaccia e ingiuria, aggravato ai sensi dell'art. 190 n. 2 c.p.m.p. 2. I fatti contestati a RE RA, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, consistenti in minacce e ingiurie rivolte in più occasioni in pregiudizio del superiore diretto Luogotenente NO NA, venivano ritenuti provati principalmente alla stregua delle dichiarazioni rese dal medesimo superiore, giacché intrinsecamente attendibili e confermate dalle altre risultanze. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione RE RA, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Il primo motivo, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, deduce che la sentenza di appello si è acriticamente adeguata alla decisione di primo grado, così omettendo anch'essa di compiere le dovute verifiche in ordine alle prove a carico e alle argomentazioni che le contrastavano. In particolare, non è stata correttamente valutata la registrazione di una telefonata intercorsa fra l'AP ST (testimone oculare dei fatti avvenuti il 10 marzo 2016) e l'imputato, dalla quale emergeva la smentita delle dichiarazioni della persona offesa su cu si era fondata la ricostruzione di accusa. Il motivo, dopo avere riportato alcuni passi delle conversazioni fra i predetti, rileva che, a fronte dell'acquisizione di tale prova a discolpa, in primo grado era stato nuovamente escusso il teste ST dopo che gli era stata fatta ascoltare le registrazione, sì che lo stesso aveva reso dichiarazioni interessate questa volta al fine di non essere incriminato per la falsa testimonianza in precedenza resa. Tale registrazione costituiva la prova della falsità delle accuse mosse. Non era plausibile che RA, nonostante la rilevanza dell'attività di servizio svolta negli anni e gli apprezzamenti che ne erano seguiti, a un tratto agli occhi i del suo diretto superiore sarebbe divenuto un militare mediocre, dai comportamenti esuberanti e per di più offensivi verso la scala gerarchica. Né ci si era chiesti come un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri avrebbe potuto avere paura ed essere intimidito dal tono della voce dell'imputato. La sentenza di appello ha continuato ad accreditare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da NA e ST sul rilievo che le registrazioni di cui sopra avevano comunque riguardato i soli accadimenti del 10 marzo 2016, così omettendo di considerarne le ricadute sull'intera credibilità dei testi in questione. 3.2. Il secondo motivo muove doglianze che censurano il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 198 c.p.nn.p., rilevando che in particolare le conversazioni anzidette ne rappresentavano tutti i presupposti, giacché risultava che NA, mortificando RA e opponendo insistenti ragioni di privacy, gli impediva di accedere a un documento liberamente consultabile da tutti i militari. CONSIDEATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo, nell'ambito di assertivi rilievi che non si misurano con le ampie e articolate motivazioni di merito, punta l'attenzione sulla produzione della registrazione di una conversazione telefonica intercorsa tra RA e il collega ST che aveva assistito ai fatti contestati avvenuti il 10 marzo 2016. Al riguardo, la difesa procede alla rilettura di alcune frasi a commento di tale episodio, per giungere a formulare indimostrate tesi sulla falsità delle accuse. Invero, anche tale tema ha trovato esaustiva e logica trattazione nella sentenza di appello (a partire da pagina 21), laddove si è ampiamente illustrato il reale significato attribuibile nell'interezza ai dialoghi in questione e alle credibili spiegazioni a riguardo fornite da ST in una seconda audizione, ugualmente a conferma della ricostruzione accusatoria dei fatti da inquadrare in un più ampio contesto probatorio, costituito anche da altre fonti tutte nello stesso senso. Le successive censure, parimenti rivalutative, intendono mettere in dubbio l'attendibilità del teste NA, ma anch'esse sfuggono al confronto con risposte puntualmente rappresentate dai giudici di merito su ogni tema di prova. In particolare, non considerano che la positiva verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da NA si è fondata, oltre che sull'apprezzamento dei requisiti estrinseci della sua narrazione, sugli elementi a riscontro forniti non solo dalle dichiarazioni del teste ST, ma anche da quelle dei testi Ilacqua, OC, ON e NA, del tutto coerenti rispetto alla lettura accusatoria. 2 Per il resto, le critiche, rimanendo estranee alla verifica dei requisiti della motivazione, continuano a rappresentare solo sovrapposizioni valutative, fondate su assertive letture che citano altre attività di servizio o possibili stati d'animo. Il primo motivo, dunque, risulta con evidenza inammissibile, prospettando rilievi aspecifici, puramente rivalutativi e comunque manifestamente infondati. 3. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo al secondo motivo. Invero, anche in punto di diniego dell'attenuante della "provocazione" di cui all'art. 198 cp.m.p., la sentenza impugnata (da pag. 31) ha fornito ampie spiegazioni, che hanno ragionevolmente illustrato come l'intero comportamento tenuto da NA il 10 marzo 2016 fosse tutt'altro che vessatorio e comunque non ricollegabile al ripetersi dello spropositato agire dell'imputato. A ciò il motivo in questione oppone solo altre assertive letture di merito. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, da liquidarsi congruamente in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di Legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge. Così deciso il 24 giugno 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare AN UG, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avvocato RE Silvestro, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositando conclusioni e nota spese. udito il difensore del ricorrente, Avvocato Domenico Andrè, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. / Penale Sent. Sez. 1 Num. 35309 Anno 2021 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 24/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte militare di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, con la quale RE RA era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione militare, nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile NO NA, in quanto ritenuto responsabile del reato, nella forma continuata, di insubordinazione militare con minaccia e ingiuria, aggravato ai sensi dell'art. 190 n. 2 c.p.m.p. 2. I fatti contestati a RE RA, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, consistenti in minacce e ingiurie rivolte in più occasioni in pregiudizio del superiore diretto Luogotenente NO NA, venivano ritenuti provati principalmente alla stregua delle dichiarazioni rese dal medesimo superiore, giacché intrinsecamente attendibili e confermate dalle altre risultanze. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione RE RA, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Il primo motivo, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, deduce che la sentenza di appello si è acriticamente adeguata alla decisione di primo grado, così omettendo anch'essa di compiere le dovute verifiche in ordine alle prove a carico e alle argomentazioni che le contrastavano. In particolare, non è stata correttamente valutata la registrazione di una telefonata intercorsa fra l'AP ST (testimone oculare dei fatti avvenuti il 10 marzo 2016) e l'imputato, dalla quale emergeva la smentita delle dichiarazioni della persona offesa su cu si era fondata la ricostruzione di accusa. Il motivo, dopo avere riportato alcuni passi delle conversazioni fra i predetti, rileva che, a fronte dell'acquisizione di tale prova a discolpa, in primo grado era stato nuovamente escusso il teste ST dopo che gli era stata fatta ascoltare le registrazione, sì che lo stesso aveva reso dichiarazioni interessate questa volta al fine di non essere incriminato per la falsa testimonianza in precedenza resa. Tale registrazione costituiva la prova della falsità delle accuse mosse. Non era plausibile che RA, nonostante la rilevanza dell'attività di servizio svolta negli anni e gli apprezzamenti che ne erano seguiti, a un tratto agli occhi i del suo diretto superiore sarebbe divenuto un militare mediocre, dai comportamenti esuberanti e per di più offensivi verso la scala gerarchica. Né ci si era chiesti come un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri avrebbe potuto avere paura ed essere intimidito dal tono della voce dell'imputato. La sentenza di appello ha continuato ad accreditare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da NA e ST sul rilievo che le registrazioni di cui sopra avevano comunque riguardato i soli accadimenti del 10 marzo 2016, così omettendo di considerarne le ricadute sull'intera credibilità dei testi in questione. 3.2. Il secondo motivo muove doglianze che censurano il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 198 c.p.nn.p., rilevando che in particolare le conversazioni anzidette ne rappresentavano tutti i presupposti, giacché risultava che NA, mortificando RA e opponendo insistenti ragioni di privacy, gli impediva di accedere a un documento liberamente consultabile da tutti i militari. CONSIDEATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo, nell'ambito di assertivi rilievi che non si misurano con le ampie e articolate motivazioni di merito, punta l'attenzione sulla produzione della registrazione di una conversazione telefonica intercorsa tra RA e il collega ST che aveva assistito ai fatti contestati avvenuti il 10 marzo 2016. Al riguardo, la difesa procede alla rilettura di alcune frasi a commento di tale episodio, per giungere a formulare indimostrate tesi sulla falsità delle accuse. Invero, anche tale tema ha trovato esaustiva e logica trattazione nella sentenza di appello (a partire da pagina 21), laddove si è ampiamente illustrato il reale significato attribuibile nell'interezza ai dialoghi in questione e alle credibili spiegazioni a riguardo fornite da ST in una seconda audizione, ugualmente a conferma della ricostruzione accusatoria dei fatti da inquadrare in un più ampio contesto probatorio, costituito anche da altre fonti tutte nello stesso senso. Le successive censure, parimenti rivalutative, intendono mettere in dubbio l'attendibilità del teste NA, ma anch'esse sfuggono al confronto con risposte puntualmente rappresentate dai giudici di merito su ogni tema di prova. In particolare, non considerano che la positiva verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da NA si è fondata, oltre che sull'apprezzamento dei requisiti estrinseci della sua narrazione, sugli elementi a riscontro forniti non solo dalle dichiarazioni del teste ST, ma anche da quelle dei testi Ilacqua, OC, ON e NA, del tutto coerenti rispetto alla lettura accusatoria. 2 Per il resto, le critiche, rimanendo estranee alla verifica dei requisiti della motivazione, continuano a rappresentare solo sovrapposizioni valutative, fondate su assertive letture che citano altre attività di servizio o possibili stati d'animo. Il primo motivo, dunque, risulta con evidenza inammissibile, prospettando rilievi aspecifici, puramente rivalutativi e comunque manifestamente infondati. 3. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo al secondo motivo. Invero, anche in punto di diniego dell'attenuante della "provocazione" di cui all'art. 198 cp.m.p., la sentenza impugnata (da pag. 31) ha fornito ampie spiegazioni, che hanno ragionevolmente illustrato come l'intero comportamento tenuto da NA il 10 marzo 2016 fosse tutt'altro che vessatorio e comunque non ricollegabile al ripetersi dello spropositato agire dell'imputato. A ciò il motivo in questione oppone solo altre assertive letture di merito. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, da liquidarsi congruamente in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di Legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge. Così deciso il 24 giugno 2021.