Decreto cautelare 27 luglio 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cinzia Muzzicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, l’UTG – Ufficio Territoriale del Governo Catania, l’-OMISSIS-, il Dipartimento del lavoro della Regione -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano;
per l’annullamento
del provvedimento di archiviazione dell’istanza -OMISSIS- di rilascio di nulla osta in favore del ricorrente presentata dal datore di lavoro sig. -OMISSIS-, notificato il 14 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dell’UTG – Ufficio Territoriale del Governo Catania, dell’-OMISSIS-, e del Dipartimento del lavoro della Regione -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 5 e 22 d. lgs. 286/98; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto; sussistenza delle condizioni per l’ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’Amministrazione, non avrebbe tenuto conto dell’impossibilità sopravvenuta di concludere il contratto di soggiorno con il datore di lavoro che aveva richiesto il visto di ingresso, per colpa non imputabile al lavoratore, per non avere tale datore di lavoro presentato l’integrazione documentale richiesta (nello specifico «Asseverazione») e non essersi presentato presso la Prefettura – UTG di Catania, Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, necessario al fine del perfezionamento della procedura di ingresso del lavoratore odierno ricorrente; se l’Amministrazione avesse valutato tale circostanza, avrebbe potuto consentire al ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, tenuto conto che il visto di ingresso, all’epoca dei fatti per cui è causa, era ancora valido.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 bis e 21-octies della legge 241/90; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Non sarebbe stato dato preavviso di rigetto al ricorrente.
L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese sintetizzabili come a seguire.
In seguito alla presentazione di apposita istanza, nell’ambito del decreto flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021,da parte del datore di lavoro, e del successivo nulla osta, lo Sportello unico immigrazione di Catania, al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dapprima con nota racc. a.r. inviata il 30/05/2022, e successivamente con pec del 14.07.2022 e del 16/09/2022, richiedeva al datore di lavoro la trasmissione della documentazione utile per il perfezionamento dell’istanza e, nello specifico, richiedeva “l’asseverazione” ovvero la dichiarazione, rilasciata da parte di un professionista autorizzato che il datore di lavoro fosse in possesso dei requisiti e della capacità economica per assumere il numero di lavoratori richiesti in fase di domanda; il datore di lavoro non ha riscontrato le note inviate, né si è presentato presso lo Sportello unico per l’immigrazione, al fine di concludere il contratto di soggiorno; attesa la mancata integrazione documentale nei termini indicati, con nota prot. n 145222 del 6/12/2022, veniva notificato al datore di lavoro il preavviso di rigetto; decorso il termine di dieci giorni entro il quale poter presentare documenti e osservazioni, veniva emessa l’impugnata comunicazione di archiviazione. Tanto premesso: a) l’assunzione del lavoratore extracomunitario è lecitamente possibile, a mente del D. lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, soltanto in ottemperanza alla specifica sequenza procedurale che prevede il rilascio del permesso di soggiorno dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro e dell’extracomunitario; b) la richiesta per rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 1998, n. 286, presentata dall’istante, non contiene alcun indirizzo o residenza del ricorrente, utilizzabile dall’Amministrazione al fine di poter notiziare il lavoratore, atteso che lo stesso lavoratore è stato “genericamente indicato come residente in [...]”; in ogni caso, anche laddove il lavoratore fosse stato notiziato delle richieste di integrazione documentali regolarmente pervenute al datore di lavoro, le osservazioni dell’interessato non sarebbero comunque state in grado di incidere sul contenuto del provvedimento, privo di aspetti di discrezionalità.
Con ordinanza 13 settembre 2024, n. -OMISSIS-, è stata rigettata l’istanza cautelare per difetto di fumus .
Con decreto della apposita Commissione presso questo TAR Sicilia – Catania 8 novembre 2024, n. -OMISSIS-, l’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione nel merito.
Preliminarmente, la ricostruzione dei fatti operata dall’Amministrazione, peraltro coerente con quella contenuta nel ricorso, non è stata contestata da parte ricorrente, non essendo stata da essa depositata alcuna memoria in giudizio, nemmeno in vista dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso nel merito.
Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, richiamato l’insegnamento del Giudice d’appello secondo cui «...l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta...» (Cons. Stato, Sez. III, 4 giugno 2025, n. 4839).
Né a diversa decisione può indurre l’argomentazione difensiva inerente la violazione dei diritti di partecipazione del ricorrente, atteso che, in disparte l’assenza di alcun suo recapito nell’istanza, comunque l’esito del giudizio non avrebbe potuto essere diverso, essendo stata l’impugnata archiviazione conseguenza diretta e vincolata della mancata stipula del contratto di soggiorno, ancorché causata dall’inadempimento del datore di lavoro; la partecipazione del ricorrente al procedimento non avrebbe potuto in alcun modo sanare tale carenza, né modificare l’esito del procedimento.
Dopo la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla citata Commissione a mezzo del citato decreto -OMISSIS-, l’istanza non è stata riproposta al Collegio, a ciò non valendo il mero deposito di documentazione o dell’istanza diretta alla Commissione; in ogni caso, anche ove l’istanza fosse stata riproposta al Collegio ai sensi dell’art. 126, comma 3, del DPR 115/2002, la manifesta inammissibilità costituirebbe ragione ostativa, ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 122, del DPR 115/2002, dell’accoglimento di una tale istanza riproposta al Collegio.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara manifestamente infondato; b) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite del grado che liquida, in via equitativa, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI LE, Presidente
IE AM, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE AM | GI LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.