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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1505/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14147/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125016981000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1061/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ricorrente 1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240125016981000, notificata a mezzo pec in data 6 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di euro 25.672,80, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa al periodo d'imposta 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021, per IRES, sanzioni ed interessi.
La parte ricorrente ha dedotto che la pretesa impositiva era scaturita da un mero errore materiale di compilazione del modello Redditi SC relativo al primo periodo di attività, concernente l'erronea indicazione delle perdite fiscali nel quadro RS, errore che non aveva determinato alcun omesso o carente versamento d'imposta. Ha, pertanto, chiesto l'annullamento integrale della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma e l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, resistendo al ricorso.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto parzialmente le ragioni della parte ricorrente ed ha emesso, in data 26 settembre
2024, un provvedimento di sgravio parziale della cartella di pagamento impugnata, rideterminando l'importo complessivamente dovuto in euro 4.238,73, limitatamente a sanzioni ed interessi relativi al tardivo versamento dell'adeguamento allo studio di settore.
A seguito di tale provvedimento, la società ricorrente ha presentato, in data 1° ottobre 2024, istanza di rateizzazione del debito residuo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha accolto l'istanza, comunicando il relativo piano di ammortamento. La ricorrente ha, quindi, provveduto al tempestivo versamento della prima rata in data 2 ottobre 2024.
Con istanza depositata in data 28 ottobre 2024, la società ricorrente 1 S.r.l. ha poi chiesto a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando che le proprie pretese erano state accolte in via stragiudiziale e che residuava esclusivamente una pretesa non più oggetto di contestazione, per la quale era stata attivata regolare rateizzazione.
Infine, in data 1° gennaio 2026 la ricorrente ha depositato nel presente giudizio anche la documentazione attestante l'integrale e tempestivo pagamento del debito residuo, come determinato nel piano di ammortamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e, con ulteriore memoria, depositata in data 15 gennaio 2026, ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, dall'esame degli atti di causa, è emerso che, nelle more del giudizio, la pretesa tributaria oggetto di impugnazione è stata integralmente definita in via amministrativa, a seguito dell'intervento dell'Amministrazione finanziaria in autotutela con sgravio parziale dell'atto impugnato e del successivo pagamento integrale del residuo dovuto da parte della ricorrente, con conseguente venire meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito della controversia.
Risulta, pertanto, che non sussiste più una concreta ed attuale situazione di contrasto tra le parti in ordine alla legittimità dell'atto originariamente impugnato, essendo stata eliminata la pretesa fiscale che costituiva l'oggetto del contendere.
In presenza di tale sopravvenienza, deve ritenersi realizzata una cessazione della materia del contendere, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, non essendo più necessario procedere all'esame delle censure proposte con il ricorso introduttivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, la definizione della controversia è intervenuta senza una pronuncia sul merito delle rispettive posizioni e per effetto di un comportamento successivo delle parti;
la Corte, pertanto, ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in conformità ai principi di equità e ragionevolezza che governano la materia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SS TE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14147/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125016981000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1061/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ricorrente 1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240125016981000, notificata a mezzo pec in data 6 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di euro 25.672,80, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa al periodo d'imposta 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021, per IRES, sanzioni ed interessi.
La parte ricorrente ha dedotto che la pretesa impositiva era scaturita da un mero errore materiale di compilazione del modello Redditi SC relativo al primo periodo di attività, concernente l'erronea indicazione delle perdite fiscali nel quadro RS, errore che non aveva determinato alcun omesso o carente versamento d'imposta. Ha, pertanto, chiesto l'annullamento integrale della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma e l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, resistendo al ricorso.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto parzialmente le ragioni della parte ricorrente ed ha emesso, in data 26 settembre
2024, un provvedimento di sgravio parziale della cartella di pagamento impugnata, rideterminando l'importo complessivamente dovuto in euro 4.238,73, limitatamente a sanzioni ed interessi relativi al tardivo versamento dell'adeguamento allo studio di settore.
A seguito di tale provvedimento, la società ricorrente ha presentato, in data 1° ottobre 2024, istanza di rateizzazione del debito residuo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha accolto l'istanza, comunicando il relativo piano di ammortamento. La ricorrente ha, quindi, provveduto al tempestivo versamento della prima rata in data 2 ottobre 2024.
Con istanza depositata in data 28 ottobre 2024, la società ricorrente 1 S.r.l. ha poi chiesto a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando che le proprie pretese erano state accolte in via stragiudiziale e che residuava esclusivamente una pretesa non più oggetto di contestazione, per la quale era stata attivata regolare rateizzazione.
Infine, in data 1° gennaio 2026 la ricorrente ha depositato nel presente giudizio anche la documentazione attestante l'integrale e tempestivo pagamento del debito residuo, come determinato nel piano di ammortamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e, con ulteriore memoria, depositata in data 15 gennaio 2026, ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, dall'esame degli atti di causa, è emerso che, nelle more del giudizio, la pretesa tributaria oggetto di impugnazione è stata integralmente definita in via amministrativa, a seguito dell'intervento dell'Amministrazione finanziaria in autotutela con sgravio parziale dell'atto impugnato e del successivo pagamento integrale del residuo dovuto da parte della ricorrente, con conseguente venire meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito della controversia.
Risulta, pertanto, che non sussiste più una concreta ed attuale situazione di contrasto tra le parti in ordine alla legittimità dell'atto originariamente impugnato, essendo stata eliminata la pretesa fiscale che costituiva l'oggetto del contendere.
In presenza di tale sopravvenienza, deve ritenersi realizzata una cessazione della materia del contendere, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, non essendo più necessario procedere all'esame delle censure proposte con il ricorso introduttivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, la definizione della controversia è intervenuta senza una pronuncia sul merito delle rispettive posizioni e per effetto di un comportamento successivo delle parti;
la Corte, pertanto, ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in conformità ai principi di equità e ragionevolezza che governano la materia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SS TE