Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1505
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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    La Corte osserva che, dall'esame degli atti di causa, è emerso che, nelle more del giudizio, la pretesa tributaria oggetto di impugnazione è stata integralmente definita in via amministrativa, a seguito dell'intervento dell'Amministrazione finanziaria in autotutela con sgravio parziale dell'atto impugnato e del successivo pagamento integrale del residuo dovuto da parte della ricorrente, con conseguente venire meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito della controversia. Risulta, pertanto, che non sussiste più una concreta ed attuale situazione di contrasto tra le parti in ordine alla legittimità dell'atto originariamente impugnato, essendo stata eliminata la pretesa fiscale che costituiva l'oggetto del contendere. In presenza di tale sopravvenienza, deve ritenersi realizzata una cessazione della materia del contendere, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, non essendo più necessario procedere all'esame delle censure proposte con il ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1505
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1505
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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