Ordinanza cautelare 17 giugno 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2025, proposto da
SS DI, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Guastella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Vc, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carla Zucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA AD, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) della Delibera del Direttore Generale Asl Vercelli n. 292 del 07/04/2025 con cui viene approvata la graduatoria di merito inerente al concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 tecnici di neurofisiopatologia - area dei professionisti della salute e dei funzionari;
2) degli esiti della prova pratica relativi al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 tecnici di neurofisiopatologia - area dei professionisti della salute e dei funzionari;
3) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.
per il conseguente accertamento
- del diritto dell’odierna ricorrente al ricalcolo del punteggio attribuito alla prova pratica, e quindi ad essere ammessa, con riserva, alla prova orale; nonché per l'ammissione con riserva della dott.ssa DI alle prove orali, previa costituzione di un’apposita Commissione ad acta ;
- in subordine disporre la rinnovazione della prova pratica dinnanzi una nuova Commissione esaminatrice,
- ancora più in subordine rinnovare l’intera procedura concorsuale e/o adottare ogni provvedimento che il Collegio riterrà più opportuno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Vc, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli;
Vista la memoria del 12 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SS CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto al ricalcolo del punteggio attribuito alla prova pratica, al fine di essere ammessa, con riserva, alla prova orale e, in subordine, ha chiesto di disporre la rinnovazione della prova pratica dinnanzi ad una nuova Commissione esaminatrice.
Considerato che con memoria depositata in data 12 giugno 2025 l’A.S.L. VC ha aderito alla richiesta di rinnovazione della prova pratica della ricorrente avanti a diversa e nuova Commissione, chiedendo che il T.A.R. adito provvedesse di conseguenza.
Osservato che la Sezione, con ordinanza n. 250 del 17 giugno 2025, ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato ai fini della rinnovazione della prova pratica mediante la riconvocazione della ricorrente avanti a diversa e nuova Commissione e, in caso di superamento della prova rinnovata, la partecipazione anche al prosieguo delle valutazioni previste dall’ iter selettivo.
Osservato che, in ottemperanza all’ordinanza n. 250/2025 l’A.S.L. VC ha disposto la rinnovazione della prova pratica della ricorrente avanti a diversa e nuova Commissione in base alla delibera del direttore generale n. 579 del 08.07.2025 e alla determinazione dirigenziale n. 1097 del 03.10.2025.
Osservato che all’esito della rinnovazione della prova in data 19 novembre 2025 la ricorrente è stata inserita utilmente in graduatoria.
Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come dedotto dalla ricorrente e dall’A.S.L. VC, in quanto la determinazione sopravvenuta deve considerarsi pienamente satisfattiva della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla ricorrente, la quale non potrebbe ottenere alcun vantaggio ulteriore dalla sentenza di merito.
Ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, giacché la rinnovazione della prova pratica della ricorrente avanti a diversa e nuova Commissione sottende il riconoscimento della fondatezza della domanda svolta.
Ritenuto, tuttavia, che il contegno complessivo delle parti (segnatamente, la disposta rinnovazione della prova pratica della ricorrente su richiesta della stessa) e la natura dell’attività difensiva svolta dai rispettivi difensori giustifichino la liquidazione delle spese sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del predetto D.M. (parametri “minimi”), da riferirsi alle sole fasi di studio della controversia e introduttiva, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
SS CA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS CA | OS ER |
IL SEGRETARIO