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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 494/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE MELONE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FRANCO CP_1 C.F._1
ALLEGRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - appalto
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 480, datata 20.07.2022, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Novara - Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Lucia Duella, nella causa iscritta al n. 470/2021 R.G., n. 2487/2022 Cron., tra le parti rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1
pagina 1 di 12 Melone del Foro di Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Novara alla Via Canobio n. 16 e rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Allegra CP_1
− Previa solo occorrendo in via istruttoria, ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio la quale, avuto riguardo ai contenuti del contatto e del capitolato, e del consuntivo finale di
e di tutta la documentazione in atti, e previo accesso al fabbricato e Parte_1 verifica delle opere svolte ed eseguite e dettagliatamente indicato in computo metrico finale (doc. 8) appellante, determini il corrispettivo complessivo spettante a Parte_1 applicando – per quanto afferisce la determinazione del valore e del prezzo delle opere extracapitolato - dei “prezzi di cui al prezziario opere edili di Milano ultimo trimestre 2017 con riduzione del 10%";
− Comunque, nel merito,
− Riformare l'impugnata sentenza, disattendendo ogni diversa istanza eccezione e deduzione, e - dato atto tra l'altro che parte attrice in opposizione ha altresì rinunciato in corso di causa alla domanda riconvenzionale ben temerariamente formulata in causa di primo grado, ciò che ne comportò comunque soccombenza virtuale anche su tale tema ai fini del regolamento delle spese in favore di pure su tale fronte – comunque rigettare in ogni Parte_1 sua parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata Sig.ra perché CP_1 inammissibile, improponibile, comunque infondata in fatto e diritto e non provata.
− Comunque confermare il decreto ingiuntivo opposto, come emesso dal Giudice di Pace di Novara, n. 13/2021 RG, condannando l'ingiunta ed appellata Sig.ra al CP_1 pagamento del capitale ivi liquidato, degli interessi, nonché delle spese di monitorio liquidate.
− In ogni caso condannare la Sig.ra al pagamento di ogni anche maggior CP_1 somma che risulterà dovuta pro quota millesimale per l'effettivo valore delle opere svolte da
come anche occorrendo accertande a mezzo CTU, a titolo di corrispettivi Parte_1 residui dovuto a Parte_1
− Con interessi dal dovuto al saldo, interessi da conteggiarsi anche ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e sino al saldo effettivo.
− Con vittoria di spese ed onorari della fase monitoria, anche a titolo di risarcimento del danno, e di entrambi i gradi di giudizio a cognizione piena.”
Conclusioni di parte appellata : CP_1
“Respingere l'appello proposto da avverso e per la riforma della sentenza Parte_1
n.480 resa dal Giudice di Pace di Novara in data 20.07.2022 (R.G. n.470/2021); rigettare definitivamente le istanze istruttorie avanzate da parte appellante;
confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza appellata. Con il favore di spese e compensi di causa.”
***
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 133/2021 (R.G. n. 174/2021) del 09.02.2021, il Giudice di Pace di Novara, su ricorso della Parte_1 ingiungeva ad il pagamento della somma di € 1.977,64 oltre interessi CP_1
e spese, pari alla quota residua del corrispettivo dovuto dalla condomina, per opere edili come da contratto di appalto e per opere extra contratto, realizzate dall'ingiungente in favore del Condominio Corso Cavour n. 11, corrente in Novara, di cui le due unità immobiliari di proprietà della fanno parte. CP_1
A seguito della notifica del provvedimento monitorio l'ingiunta proponeva opposizione, contestando sia la debenza della somma, in quanto riferite a lavorazioni extra contratto non previamente autorizzate dalla Direzione Lavori né dall'assemblea dei condomini, sia, comunque, il quantum della pretesa, per non essere stato scomputato l'acconto di € 800,00 corrisposto al creditore. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.800, necessaria per completare le lavorazioni che affermava essere rimaste incompiute e per porre rimedio ai vizi e ai difetti individuati in quelle realizzate.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in primo luogo, il Parte_1 difetto di legittimazione dell'opponente, avendo la causa ad oggetto obbligazioni contrattuali derivanti dall'appalto a suo tempo stipulato dal solo Condominio, quale committente, contratto al quale, dunque, il singolo condomino è rimasto estraneo. Eccepiva, inoltre, la decadenza ai sensi degli artt. 1665 e 1667 c.c. dalla facoltà di contestare vizi nelle opere compiute, deducendo l'ultimazione dei lavori nel giugno 2019. Contestava, infine, nel merito l'opposizione, rilevando come stragiudizialmente non fosse pervenuta all'impresa alcuna contestazione rispetto alle lavorazioni extracontratto esposte e al corrispettivo richiesto e come il Condominio, a un anno dalla consegna, si fosse limitato a dichiarare che avrebbe provveduto alla liquidazione del conteggio finale del dovuto, sulla base del capitolato e delle opere effettivamente realizzate, conteggio tuttavia mai pervenuto.
La causa di primo grado veniva istruita mediante assunzione di prova orale e all'udienza del 21.03.2022 veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 480/2022, depositata il 20.07.2022, qui appellata, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione, condannando la al pagamento CP_1 del minor importo di € 389,99, in luogo di € 1.977,64.
Il giudice di primo grado riteneva, per un verso, destituita di fondamento l'eccezione di parte opposta in relazione al difetto di legittimazione attiva della Per CP_1 altro verso, accertava l'approvazione da parte del direttore lavori delle opere extra- capitolato per l'importo di € 179.000,00, mentre riteneva che non fosse emersa la prova che le maggiori opere di cui al computo della per € Parte_1
pagina 3 di 12 214.801,76, ripartito pro quota in capo ai condomini nelle fatture azionate in sede monitoria, fossero state preventivamente concordate con la direzione lavori o, comunque, fossero state accettate all'esito dell'esecuzione. In considerazione di ciò, il Giudice di prime cure, tenuto conto delle somme già corrisposte dalla ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo, limitando la somma dovuta dall'opponente alla
[...]
a quella su richiamata. Parte_1
Con atto di appello regolarmente notificato alla in data 20.02.2023 e CP_1 depositato in data 23.02.2023, ha impugnato la sentenza di Parte_1 prime cure avanti a questo Tribunale per i motivi che saranno di seguito meglio esaminati.
Parte appellata si è costituita nel presente giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 04.03.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
L'appellante non ha riproposto le censure relative all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellata. La relativa questione, dunque, è coperta dal giudicato.
Con plurime doglianze che potranno di seguito essere esaminate congiuntamente, parte appellante ha censurato la sentenza di prime cure, invece, per avere il Giudice di Pace, errando nel valutare le evidenze probatorie raccolte nel giudizio di primo grado, ritenuto non accettate le opere fuori capitolato eseguite dalla in ragione delle Pt_1 quali la contabilità finale dell'impresa circa il corrispettivo dovuto era giunta a complessivi € 214.801,76.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre, in primo luogo, ripercorrere la vicenda, alla luce della documentazione offerta dalle parti nel giudizio di prime cure.
Oggetto dell'iniziativa della in sede monitoria erano due fatture – Parte_1
n. 41/2020 e n. 51/2020 - relative all'ultima rata a saldo di “opere a contratto ed opere extra contratto”, per l'unità immobiliare riferibile alla come da CP_1 computo metrico del 23 luglio 2018.
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio di prime cure è emerso che:
- il contratto d'appalto veniva stipulato tra il Condominio e la in Parte_1 data 31.05.2018;
- l'importo dei lavori, calcolato a corpo a forfait chiuso, era stato fissato al prezzo di € pagina 4 di 12 156.350,00 (in relazione alle lavorazioni inserite nel computo metrico allegato all'accordo), oltre ad € 10.000,00 per la sostituzione delle grondaie e dei pluviali (preventivati in tale somma per un computo di 55 mt/l, importo di cui si prevedeva il ragguaglio a fine lavori previa comparazione con l'effettivo sviluppo metrico), per un totale complessivo di € 166.350,00 (artt. 7 e 27 contratto di appalto, doc. 2 fascicolo monitorio);
- in data 8 febbraio 2019 l'arch. direttore lavori, comunicava all'ing. Per_1 Pt_2 un ordine di servizio di ripresa dei lavori, deciso nella precedente assemblea del 6 febbraio 2019 (come evincibile dal doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado); Pt_1
- in data 9 febbraio 2019, l'ing. per conto della Pt_2 Parte_1 scriveva al direttore lavori, Arch. in seguito all'ordine di servizio come Per_1
“numero 2” e al sopralluogo effettuato il giorno precedente sulla parte di copertura interessata dai lavori, indicando “per quanto attiene la parte principale”, ossia rifacimento della copertura nelle parti precisamente indicate nella missiva, le modalità con cui avrebbe inteso procedere, secondo gli accordi raggiunti in fase di sopralluogo: in particolare, veniva preannunciato che, come previsto dall'art. 25 del contratto di appalto relativo alla “prevenzione di errori costruttivi pregressi”, l'impresa avrebbe proceduto, in applicazione di quanto indicato all'articolo 16 dedicato a “varianti aggiunte e opere scorporabili,” alla realizzazione di “piccola orditura su grossa orditura in terziere o arcarecci dei numeri A.02.04.0680 e A.02.04.0685 … misurata in sviluppo compreso le gronde, per un'incidenza fino a 0.02 m3/m2, con travi in abete 4 fili”, al prezzo di 50 € al metro quadro;
veniva riferito che l'impresa prevedeva di procedere in economia per un'altra parte di intervento;
infine, veniva chiarito che l'intervento sulla copertura della veranda di un condomino, non compresa nel contratto, sarebbe avvenuto applicando gli stessi criteri, modalità operative e prezzi di cui alla descrizione delle opere (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione in primo Pt_1 grado);
- in data 27.11.2019, si teneva sopralluogo per la verifica dei lavori alla presenza dell'Arch. del titolare dell'appaltatrice e dell'amministratore del condominio, Per_1 cui seguiva la certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore lavori (doc. 3, fascicolo monitorio parte appellante);
- in particolare, l'architetto ertificava quale importo finale dei lavori la somma Per_1 di € 169.128,00, corrispondente all'importo contrattuale di € 166.350, oltre € 3.600,00 per rimozione macerie, € 1.098,00 per fornitura energia di cantiere ed € 777,00 per ripristino camino centrale termica;
- nella medesima certificazione, quanto alle opere “realizzate in variante al progetto autorizzato", il direttore lavori dava atto che alcune lavorazioni erano state modificate pagina 5 di 12 in corso d'opera, come il recupero del manto di copertura esistente in coppi, ove possibile, invece del posizionamento di nuovo manto, e la modifica dei sistemi di posa sulla falda di sud, come da ordine di servizio numero 1, e che si era dovuto procedere alla rimozione e allo smaltimento di macerie rinvenute nel sottotetto, probabilmente abbandonate sin dall'esecuzione dei precedenti lavori di rifacimento delle coperture;
- con missiva del 28.2.2020, spedita tramite il legale, Parte_1 protestava l'esistenza di un credito per opere extra capitolato (oltre che per svincolo delle ritenute di garanzia, questione qui non in contestazione); nella missiva si faceva riferimento al fatto che, sin dal settembre 2019, come da documentazione già inviata al condominio e allegata ulteriormente alla missiva in esame, avesse Pt_1 provveduto a redigere la contabilità extra capitolato secondo le indicazioni e i criteri richiesti dall'architetto scorporando dal consuntivo finale le opere extra Per_1 capitolato da addebitarsi ai singoli proprietari beneficiari dell'intervento; si deduceva che “in applicazione dei criteri riduttivi e di salvaguardia richiesti dalla D.L.”, accettati solo con finalità transattiva, il consuntivo extra capitolato a carico del condominio veniva ad ammontare a € 58.451,76 oltre iva;
- in allegato alla missiva era riportato il computo metrico del 6 settembre 2019, riferito al condominio (oltre a quello riferibile ad alcuni condomini per cui erano state svolte opere); alla contabilità era allegato il commento dell'ing. che riferiva: Pt_2 di avere scomputato i lavori richiesti direttamente dai condomini, quindi da porsi a loro carico;
di avere fatto riferimento, per le quantità, al rilievo finale della superficie delle varie falde della copertura, come da planimetrie condivise;
di avere fatto riferimento, per i prezzi, al preventivo a suo tempo approvato dall'assemblea condominiale e alle modalità di quantificazione delle opere extracontrattuali come previsto dagli articoli 16 e 27 del contratto di appalto. Seguiva una sintetica esplicitazione di ogni voce del consuntivo e la precisazione che nello stesso non era stato introdotto il costo per la rimozione e la sostituzione dell'orditura secondaria di talune falde, ivi meglio precisate, lasciando alla direzione lavori ogni valutazione in merito;
- solo a fronte dell'emissione e dell'invio di fatture per il maggior importo da parte dell'appellata ai singoli condomini, con lettera del 13.07.2020, l'amministratore del Condominio contestava le somme richieste, adducendo che la Parte_3 contabilità finale mai fosse stata approvata dalla direzione lavori e le fatture si riferissero a opere contestate nel loro ammontare e riservando di porre a disposizione dell'impresa, nei giorni successivi, il conteggio finale delle opere per le somme dovute in relazione ai lavori da capitolato d'appalto effettivamente realizzati;
- dalla documentazione in atti non consta che detto conteggio sia mai stato inviato e, tuttora, non risulta uno – specifico - conteggio alternativo del Condominio, da cui si evincano i profili di contestazione del computo proposto dall'impresa. pagina 6 di 12 Premesso quanto sopra in fatto, va rilevato che con l'art. 16 del contratto di appalto (doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante) le parti hanno, in effetti, espressamente stabilito, in relazione alle “Varianti aggiuntive e opere scorporabili in corso d'opera”, che nell'ipotesi in cui, “durante l'esecuzione delle opere dovesse derivare la necessità di eseguire nuove opere diverse per qualità da quelle pattuite, esse andranno preventivamente concordate con D.L e dalla stessa accettate all'esito dell'esecuzione ed alle stesse si applicheranno i prezzi di cui al prezziario opere edili di Milano ultimo trimestre 2017 con riduzione del 10%”.
Tale clausola subordina l'esecuzione dei lavori aggiuntivi e il conseguente pagamento del corrispettivo a due presupposti, dati dall'accordo preventivo con la direzione dei lavori e dalla successiva accettazione dell'esecuzione.
La ratio della pattuizione contrattuale era, evidentemente, quella di assicurare che eventuali varianti fossero effettivamente commissionate dal Condominio, evitando che l'appaltatore potesse a posteriori pretendere compensi per lavori eseguiti di propria iniziativa e non necessari per la realizzazione delle opere concordate. Il contratto, tuttavia, non prevedeva la forma della preventiva autorizzazione, così come della successiva accettazione delle opere da parte del direttore lavori.
Ebbene, emerge dalla documentazione in atti, in primo luogo, che effettivamente vennero eseguiti lavori in variante, attestati dal direttore lavori, nella certificazione di fine lavori.
Tali varianti non riguardarono, o non riguardarono solo, le lattonerie, come parrebbe aver sostenuto l'arch. sentito come teste nel primo grado di giudizio, il quale, Per_1 dunque, ha dimostrato di avere ricordi imprecisi della vicenda. L'importo di € 10.000 in più rispetto all'originario preventivo per la fornitura e posa di lattonerie, infatti, venne aggiunto (come rivela la scrittura a mano) già al momento della sottoscrizione del contratto, peraltro prevedendo che la misurazione della metratura effettivamente posata, al fine del computo del corrispettivo, sarebbe stata effettuata a fine lavori, con possibilità di variazione del corrispettivo (ovviamente, anche in aumento). A mente, quantomeno, di quanto attestato nella certificazione di fine lavori, vi furono altre opere svolte in variante o in aggiunta al capitolato.
Risulta, poi, che la società appaltatrice comunicò preventivamente al direttore lavori la necessità di realizzare opere extra-contrattuali, annoverandole nell'art. 25 del contratto (correzione di errori costruttivi pregressi) - ma ritenendole, evidentemente, comunque da autorizzarsi, in quanto varianti, e perciò provvedendo a una comunicazione preventiva - e quali costi avrebbe applicato in ossequio all'art. 16 del contratto di appalto.
Non risulta documentalmente, e neppure è stato allegato, che il DL, successivamente alla ricezione della missiva, abbia manifestato alcuna direttiva contraria, né rispetto pagina 7 di 12 all'esecuzione delle opere, né rispetto al corrispettivo da applicarsi.
Soprattutto, la direzione lavori, pur onerata di vigilare sull'esecuzione delle opere e di contestare immediatamente eventuali variazioni non autorizzate, non ha formulato alcuna opposizione o riserva, censurando le varianti e facendo constare la non accettazione delle stesse da parte del Condominio.
Al contrario, la contestazione in ordine alle somme richieste e alla mancata autorizzazione delle opere in varianti aggiunte è stata formulata solo dopo il ricevimento da parte dei singoli condomini della contabilità supplementare da parte dell'impresa. Tale contestazione da parte del Condominio, peraltro, era allora e, per quanto consta, è rimasta tuttora oltremodo generica.
Sin dal mese di luglio 2019 rimise al Condominio la contabilità Parte_1 relativa alle opere aggiuntive, successivamente rielaborata con i criteri richiesti dal DL (separando le opere commissionate da singoli condomini e scomputando le opere del progetto originario non realizzate).
Le rielaborazioni pervennero al Condominio e al DL almeno nei primi giorni di marzo 2020, senza che il Condominio risulti avere svolto specifiche contestazioni, sia in ordine alle singole voci addebitate, sia in ordine a quelle riguardanti opere prive di specifica autorizzazione da parte della direzione lavori. Non si può non rilevare, al riguardo, come sia inattendibile la dichiarazione dell'arch. nel corso Per_1 dell'audizione testimoniale, di non ricordare di avere mai ricevuto tale conteggio, a fronte delle ricevute di ritorno che attestano la ricezione delle relative raccomandate da parte del direttore lavori medesimo e del Condominio.
In definitiva, non vi è in atti alcun documento da cui, anche solo indirettamente e per riferimento a interlocuzioni verbali o scritte intercorse in altra sede, emerga che il DL, nella dovuta e puntuale vigilanza del cantiere, abbia contestato che erano in via di esecuzione opere non pattuite o, almeno a posteriori, successivamente alla loro esecuzione, abbia effettuato specifiche contestazioni all'impresa per essersi questa discostata dal progetto concordato.
Parimenti, non risulta che l'assemblea condominiale abbia mai disposto la sospensione o la rimozione delle opere, o abbia sollevato specifiche censure adducendo non solo che non fossero mai state autorizzate, ma anche che non fossero necessarie all'esecuzione delle opere così come per il resto concordate, successivamente alla chiusura del cantiere e alla consegna dei lavori.
Il contenuto della relazione finale a firma del direttore lavori dell'8.11.2019 non è noto, non essendo stata prodotta in causa, per cui non si conosce se in detta relazione vi fossero elementi chiarificatori rispetto alla posizione del condominio e alle ragioni per cui quest'ultimo abbia inteso riconoscere un corrispettivo decisamente inferiore rispetto a quello richiesto dall'impresa sulla base di un computo metrico pagina 8 di 12 particolareggiato, sulla base del quale sarebbe stato agevole far valere la superfluità delle opere descritte o l'esecuzione solo di alcune di esse o l'erroneità delle metrature o l'eccessività del prezzo indicato.
Assume, pertanto, scarso rilievo la dichiarazione dell'arch. che ha confermato Per_1 come l'importo finale approvato fosse quello di € 179.524,00 (ossia l'importo contrattuale originario oltre € 10.000 per lattonerie).
E' pacifico, infatti, che sia mancata l'esplicita autorizzazione o ratifica della direzione lavori alle opere extracontratto così come computate dall'impresa, ma si tratta, nella specie, di stabilire se essa sia evincibile dalla condotta del committente e del direttore dei lavori.
La Suprema Corte ha chiarito che l'accettazione tacita dell'opera può desumersi da atti o comportamenti del committente incompatibili con la volontà di rifiutarla, quali la presa in consegna, l'utilizzazione dell'opera, la mancata formulazione di riserve o la mancata contestazione del consuntivo (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4021 del 9 febbraio 2023; Cass. civ., sez. II, ord. n. 13224 del 16 maggio 2019; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22879 del 10 novembre 2015).
In particolare, il comportamento complessivo del committente e della direzione dei lavori - ove caratterizzato da conoscenza dell'esecuzione, assenza di contestazioni e successiva fruizione delle opere - è idoneo a integrare una condotta concludente di accettazione (Cass. civ., sez. II, sent. n. 24246 del 9 agosto 2023).
La contestazione del consuntivo, benché precedentemente spedito (e ricevuto quantomeno dai primi giorni di marzo 2020) è avvenuta solo successivamente alla ricezione delle fatture relative alle opere extra contratto, nel luglio del 2020.
Non si può fare a meno di osservare, poi, che, come opposto dall'appellante, la contestazione fu accompagnata dalla riserva del Condominio di predisporre un computo alternativo, successivamente a una verifica che si intendeva demandare al Direttore Lavori (doc. 8 parte appellata). Ebbene, non sono noti gli esiti di tale verifica, né risulta che una contabilità alternativa – la cui riserva di per sé implica l'ammissione di variazioni rispetto al corrispettivo contrattuale – sia mai pervenuta.
L'inerzia congiunta della DL e dell'assemblea dei condomini, a fronte di specifiche comunicazioni e della trasmissione del consuntivo, integra un comportamento concludente e univocamente significativo di accettazione tacita dei lavori extracontratto, così come risultanti dal computo metrico di cui al doc. 8 di
[...]
ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza citata. Parte_1
Né la condomina può opporre di essere parte terza rispetto al contratto stipulato dal Condominio, per cui potrebbe ritenersi tenuta al pagamento delle opere extra capitolato solo sulla base di una esplicita e formale approvazione della contabilità da pagina 9 di 12 parte del direttore lavori, come da previsione contrattuale.
Secondo ormai consolidata e condivisibile ricostruzione, infatti, il condominio rappresenta “un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini” (Cass. SS.UU. n. 9148/2008). Il condomino, dunque, non è estraneo al contratto stipulato dal condominio e per tale ragione correttamente il giudice di pace ha ritenuto la legittimata ad opporre ogni eccezione, anche quelle CP_1 derivanti dal contratto, alla pretesa azionata dalla Parte_1
La legittimazione dell'amministratore, infatti, non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni, di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione o di intervenire nei giudizi intrapresi dall'amministratore, ciò anche nell'ipotesi in cui, come in questo caso, sia stato attribuito carattere parziario al debito per il pagamento del corrispettivo dell'appaltatore.
In altri termini, la posizione del singolo condomino si sovrappone a quella del condominio proprio sul piano contrattuale, mentre è solo sul piano dell'esecuzione dell'obbligo di pagamento che – per patto intercorso – viene meno la possibilità di rivolgersi all'ente di gestione, piuttosto che al singolo condomino.
Anche nei confronti di quest'ultimo, dunque, rileva la condotta tacita del condominio (e del direttore lavori dallo stesso incaricato), da cui è possibile desumere l'intervenuta tacita approvazione delle opere in questione.
Anche le doglianze dell'odierna appellata relative al quantum della pretesa azionata in sede monitoria - doglianze che vanno ora esaminate in quanto assorbite, in primo grado, dall'accoglimento dell'opposizione sull'an - sono infondate.
L'appellante ha dedotto di avere ripartito l'importo delle opere extra contratto, derivante dal computo metrico sopra menzionato (in aggiunta al prezzo concordato in contratto, per un complessivo importo di € 214.801,76) sulla base dei millesimi ricavabili dalle tabelle fornite dall'amministratore.
In particolare, l'odierna appellata è proprietaria di due unità, alle quali spettano rispettivamente 8,48 (la n. 13) e 31,13 (la n. 19) su 876,19.
Il debito residuo della sig.ra è stato, pertanto, complessivamente CP_1 individuato in € 2286,80 per la prima unità e in € 8394,67 per la seconda (somme comprensive di Iva: su tali computi cfr. la memoria di replica depositata ex art. 320 c.p.c. nel giudizio di primo grado, con il prospetto allegato sub n. 14), come, peraltro, emerge pianamente già dai conteggi svolti dall'amministratore (cfr. tabella prodotta dalla sub doc. n. 4): la somma delle righe relative alle unità dell'appellata CP_1 delle tabelle B e C porta, appunto, ai suddetti risultati.
A prescindere, dunque, dall'acquisizione delle fatture integralmente emesse da Pt_1
pagina 10 di 12 Costruzioni nei confronti di ciascun condomino, in relazione all'appalto in parola, la quantificazione del credito esigibile dall'appellata risulta dimostrata.
La domanda riconvenzionale svolta con l'atto di citazione dall'allora opponente è stata rinunciata già nel corso del primo grado del giudizio e non è stata, pertanto, riproposta.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza di prime cure deve essere integralmente riformata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, portante la condanna di a corrispondere in favore della parte appellante la CP_1 complessiva somma di € 1977,64.
Quanto alla regolamentazione delle spese, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014).
Il Giudice di prime cure ha provveduto, stante la reciproca soccombenza, alla compensazione delle spese di lite.
Orbene, tenuto conto della riforma della sentenza di primo grado, l'odierna appellante risulta integralmente vittoriosa sulla propria domanda per l'intero importo preteso e, pertanto, l'appellata va condannata a rifondere alla CP_1 [...]
tenuto conto del valore di causa, del numero e del grado di complessità Parte_1 delle questioni trattate, le spese del giudizio di primo grado, liquidate (sulla base del DM n. 55/2014, applicabile ratione temporis) in € 650,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 % e oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, nonché le spese del presente grado d'appello, liquidate (sulla base del DM n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria) in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti come per legge, oltre CU e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 133/2021 (R.G. n. 174/2021) emesso dal Giudice di Pace di Novara il 09.02.2021, opposto in primo grado, e per l'effetto ne dichiara l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 co. 1 c.p.c.;
2) condanna a rifondere alla le spese CP_1 Parte_1
pagina 11 di 12 del giudizio di primo grado, liquidate in € 650,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 % e oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, nonché le spese del presente grado d'appello, liquidate in € 1350,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, oltre CU e marca da bollo.
Novara, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Annalisa Boido
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 494/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE MELONE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FRANCO CP_1 C.F._1
ALLEGRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - appalto
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 480, datata 20.07.2022, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Novara - Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Lucia Duella, nella causa iscritta al n. 470/2021 R.G., n. 2487/2022 Cron., tra le parti rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1
pagina 1 di 12 Melone del Foro di Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Novara alla Via Canobio n. 16 e rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Allegra CP_1
− Previa solo occorrendo in via istruttoria, ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio la quale, avuto riguardo ai contenuti del contatto e del capitolato, e del consuntivo finale di
e di tutta la documentazione in atti, e previo accesso al fabbricato e Parte_1 verifica delle opere svolte ed eseguite e dettagliatamente indicato in computo metrico finale (doc. 8) appellante, determini il corrispettivo complessivo spettante a Parte_1 applicando – per quanto afferisce la determinazione del valore e del prezzo delle opere extracapitolato - dei “prezzi di cui al prezziario opere edili di Milano ultimo trimestre 2017 con riduzione del 10%";
− Comunque, nel merito,
− Riformare l'impugnata sentenza, disattendendo ogni diversa istanza eccezione e deduzione, e - dato atto tra l'altro che parte attrice in opposizione ha altresì rinunciato in corso di causa alla domanda riconvenzionale ben temerariamente formulata in causa di primo grado, ciò che ne comportò comunque soccombenza virtuale anche su tale tema ai fini del regolamento delle spese in favore di pure su tale fronte – comunque rigettare in ogni Parte_1 sua parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata Sig.ra perché CP_1 inammissibile, improponibile, comunque infondata in fatto e diritto e non provata.
− Comunque confermare il decreto ingiuntivo opposto, come emesso dal Giudice di Pace di Novara, n. 13/2021 RG, condannando l'ingiunta ed appellata Sig.ra al CP_1 pagamento del capitale ivi liquidato, degli interessi, nonché delle spese di monitorio liquidate.
− In ogni caso condannare la Sig.ra al pagamento di ogni anche maggior CP_1 somma che risulterà dovuta pro quota millesimale per l'effettivo valore delle opere svolte da
come anche occorrendo accertande a mezzo CTU, a titolo di corrispettivi Parte_1 residui dovuto a Parte_1
− Con interessi dal dovuto al saldo, interessi da conteggiarsi anche ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e sino al saldo effettivo.
− Con vittoria di spese ed onorari della fase monitoria, anche a titolo di risarcimento del danno, e di entrambi i gradi di giudizio a cognizione piena.”
Conclusioni di parte appellata : CP_1
“Respingere l'appello proposto da avverso e per la riforma della sentenza Parte_1
n.480 resa dal Giudice di Pace di Novara in data 20.07.2022 (R.G. n.470/2021); rigettare definitivamente le istanze istruttorie avanzate da parte appellante;
confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza appellata. Con il favore di spese e compensi di causa.”
***
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 133/2021 (R.G. n. 174/2021) del 09.02.2021, il Giudice di Pace di Novara, su ricorso della Parte_1 ingiungeva ad il pagamento della somma di € 1.977,64 oltre interessi CP_1
e spese, pari alla quota residua del corrispettivo dovuto dalla condomina, per opere edili come da contratto di appalto e per opere extra contratto, realizzate dall'ingiungente in favore del Condominio Corso Cavour n. 11, corrente in Novara, di cui le due unità immobiliari di proprietà della fanno parte. CP_1
A seguito della notifica del provvedimento monitorio l'ingiunta proponeva opposizione, contestando sia la debenza della somma, in quanto riferite a lavorazioni extra contratto non previamente autorizzate dalla Direzione Lavori né dall'assemblea dei condomini, sia, comunque, il quantum della pretesa, per non essere stato scomputato l'acconto di € 800,00 corrisposto al creditore. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.800, necessaria per completare le lavorazioni che affermava essere rimaste incompiute e per porre rimedio ai vizi e ai difetti individuati in quelle realizzate.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in primo luogo, il Parte_1 difetto di legittimazione dell'opponente, avendo la causa ad oggetto obbligazioni contrattuali derivanti dall'appalto a suo tempo stipulato dal solo Condominio, quale committente, contratto al quale, dunque, il singolo condomino è rimasto estraneo. Eccepiva, inoltre, la decadenza ai sensi degli artt. 1665 e 1667 c.c. dalla facoltà di contestare vizi nelle opere compiute, deducendo l'ultimazione dei lavori nel giugno 2019. Contestava, infine, nel merito l'opposizione, rilevando come stragiudizialmente non fosse pervenuta all'impresa alcuna contestazione rispetto alle lavorazioni extracontratto esposte e al corrispettivo richiesto e come il Condominio, a un anno dalla consegna, si fosse limitato a dichiarare che avrebbe provveduto alla liquidazione del conteggio finale del dovuto, sulla base del capitolato e delle opere effettivamente realizzate, conteggio tuttavia mai pervenuto.
La causa di primo grado veniva istruita mediante assunzione di prova orale e all'udienza del 21.03.2022 veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 480/2022, depositata il 20.07.2022, qui appellata, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione, condannando la al pagamento CP_1 del minor importo di € 389,99, in luogo di € 1.977,64.
Il giudice di primo grado riteneva, per un verso, destituita di fondamento l'eccezione di parte opposta in relazione al difetto di legittimazione attiva della Per CP_1 altro verso, accertava l'approvazione da parte del direttore lavori delle opere extra- capitolato per l'importo di € 179.000,00, mentre riteneva che non fosse emersa la prova che le maggiori opere di cui al computo della per € Parte_1
pagina 3 di 12 214.801,76, ripartito pro quota in capo ai condomini nelle fatture azionate in sede monitoria, fossero state preventivamente concordate con la direzione lavori o, comunque, fossero state accettate all'esito dell'esecuzione. In considerazione di ciò, il Giudice di prime cure, tenuto conto delle somme già corrisposte dalla ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo, limitando la somma dovuta dall'opponente alla
[...]
a quella su richiamata. Parte_1
Con atto di appello regolarmente notificato alla in data 20.02.2023 e CP_1 depositato in data 23.02.2023, ha impugnato la sentenza di Parte_1 prime cure avanti a questo Tribunale per i motivi che saranno di seguito meglio esaminati.
Parte appellata si è costituita nel presente giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 04.03.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
L'appellante non ha riproposto le censure relative all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellata. La relativa questione, dunque, è coperta dal giudicato.
Con plurime doglianze che potranno di seguito essere esaminate congiuntamente, parte appellante ha censurato la sentenza di prime cure, invece, per avere il Giudice di Pace, errando nel valutare le evidenze probatorie raccolte nel giudizio di primo grado, ritenuto non accettate le opere fuori capitolato eseguite dalla in ragione delle Pt_1 quali la contabilità finale dell'impresa circa il corrispettivo dovuto era giunta a complessivi € 214.801,76.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre, in primo luogo, ripercorrere la vicenda, alla luce della documentazione offerta dalle parti nel giudizio di prime cure.
Oggetto dell'iniziativa della in sede monitoria erano due fatture – Parte_1
n. 41/2020 e n. 51/2020 - relative all'ultima rata a saldo di “opere a contratto ed opere extra contratto”, per l'unità immobiliare riferibile alla come da CP_1 computo metrico del 23 luglio 2018.
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio di prime cure è emerso che:
- il contratto d'appalto veniva stipulato tra il Condominio e la in Parte_1 data 31.05.2018;
- l'importo dei lavori, calcolato a corpo a forfait chiuso, era stato fissato al prezzo di € pagina 4 di 12 156.350,00 (in relazione alle lavorazioni inserite nel computo metrico allegato all'accordo), oltre ad € 10.000,00 per la sostituzione delle grondaie e dei pluviali (preventivati in tale somma per un computo di 55 mt/l, importo di cui si prevedeva il ragguaglio a fine lavori previa comparazione con l'effettivo sviluppo metrico), per un totale complessivo di € 166.350,00 (artt. 7 e 27 contratto di appalto, doc. 2 fascicolo monitorio);
- in data 8 febbraio 2019 l'arch. direttore lavori, comunicava all'ing. Per_1 Pt_2 un ordine di servizio di ripresa dei lavori, deciso nella precedente assemblea del 6 febbraio 2019 (come evincibile dal doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado); Pt_1
- in data 9 febbraio 2019, l'ing. per conto della Pt_2 Parte_1 scriveva al direttore lavori, Arch. in seguito all'ordine di servizio come Per_1
“numero 2” e al sopralluogo effettuato il giorno precedente sulla parte di copertura interessata dai lavori, indicando “per quanto attiene la parte principale”, ossia rifacimento della copertura nelle parti precisamente indicate nella missiva, le modalità con cui avrebbe inteso procedere, secondo gli accordi raggiunti in fase di sopralluogo: in particolare, veniva preannunciato che, come previsto dall'art. 25 del contratto di appalto relativo alla “prevenzione di errori costruttivi pregressi”, l'impresa avrebbe proceduto, in applicazione di quanto indicato all'articolo 16 dedicato a “varianti aggiunte e opere scorporabili,” alla realizzazione di “piccola orditura su grossa orditura in terziere o arcarecci dei numeri A.02.04.0680 e A.02.04.0685 … misurata in sviluppo compreso le gronde, per un'incidenza fino a 0.02 m3/m2, con travi in abete 4 fili”, al prezzo di 50 € al metro quadro;
veniva riferito che l'impresa prevedeva di procedere in economia per un'altra parte di intervento;
infine, veniva chiarito che l'intervento sulla copertura della veranda di un condomino, non compresa nel contratto, sarebbe avvenuto applicando gli stessi criteri, modalità operative e prezzi di cui alla descrizione delle opere (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione in primo Pt_1 grado);
- in data 27.11.2019, si teneva sopralluogo per la verifica dei lavori alla presenza dell'Arch. del titolare dell'appaltatrice e dell'amministratore del condominio, Per_1 cui seguiva la certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore lavori (doc. 3, fascicolo monitorio parte appellante);
- in particolare, l'architetto ertificava quale importo finale dei lavori la somma Per_1 di € 169.128,00, corrispondente all'importo contrattuale di € 166.350, oltre € 3.600,00 per rimozione macerie, € 1.098,00 per fornitura energia di cantiere ed € 777,00 per ripristino camino centrale termica;
- nella medesima certificazione, quanto alle opere “realizzate in variante al progetto autorizzato", il direttore lavori dava atto che alcune lavorazioni erano state modificate pagina 5 di 12 in corso d'opera, come il recupero del manto di copertura esistente in coppi, ove possibile, invece del posizionamento di nuovo manto, e la modifica dei sistemi di posa sulla falda di sud, come da ordine di servizio numero 1, e che si era dovuto procedere alla rimozione e allo smaltimento di macerie rinvenute nel sottotetto, probabilmente abbandonate sin dall'esecuzione dei precedenti lavori di rifacimento delle coperture;
- con missiva del 28.2.2020, spedita tramite il legale, Parte_1 protestava l'esistenza di un credito per opere extra capitolato (oltre che per svincolo delle ritenute di garanzia, questione qui non in contestazione); nella missiva si faceva riferimento al fatto che, sin dal settembre 2019, come da documentazione già inviata al condominio e allegata ulteriormente alla missiva in esame, avesse Pt_1 provveduto a redigere la contabilità extra capitolato secondo le indicazioni e i criteri richiesti dall'architetto scorporando dal consuntivo finale le opere extra Per_1 capitolato da addebitarsi ai singoli proprietari beneficiari dell'intervento; si deduceva che “in applicazione dei criteri riduttivi e di salvaguardia richiesti dalla D.L.”, accettati solo con finalità transattiva, il consuntivo extra capitolato a carico del condominio veniva ad ammontare a € 58.451,76 oltre iva;
- in allegato alla missiva era riportato il computo metrico del 6 settembre 2019, riferito al condominio (oltre a quello riferibile ad alcuni condomini per cui erano state svolte opere); alla contabilità era allegato il commento dell'ing. che riferiva: Pt_2 di avere scomputato i lavori richiesti direttamente dai condomini, quindi da porsi a loro carico;
di avere fatto riferimento, per le quantità, al rilievo finale della superficie delle varie falde della copertura, come da planimetrie condivise;
di avere fatto riferimento, per i prezzi, al preventivo a suo tempo approvato dall'assemblea condominiale e alle modalità di quantificazione delle opere extracontrattuali come previsto dagli articoli 16 e 27 del contratto di appalto. Seguiva una sintetica esplicitazione di ogni voce del consuntivo e la precisazione che nello stesso non era stato introdotto il costo per la rimozione e la sostituzione dell'orditura secondaria di talune falde, ivi meglio precisate, lasciando alla direzione lavori ogni valutazione in merito;
- solo a fronte dell'emissione e dell'invio di fatture per il maggior importo da parte dell'appellata ai singoli condomini, con lettera del 13.07.2020, l'amministratore del Condominio contestava le somme richieste, adducendo che la Parte_3 contabilità finale mai fosse stata approvata dalla direzione lavori e le fatture si riferissero a opere contestate nel loro ammontare e riservando di porre a disposizione dell'impresa, nei giorni successivi, il conteggio finale delle opere per le somme dovute in relazione ai lavori da capitolato d'appalto effettivamente realizzati;
- dalla documentazione in atti non consta che detto conteggio sia mai stato inviato e, tuttora, non risulta uno – specifico - conteggio alternativo del Condominio, da cui si evincano i profili di contestazione del computo proposto dall'impresa. pagina 6 di 12 Premesso quanto sopra in fatto, va rilevato che con l'art. 16 del contratto di appalto (doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante) le parti hanno, in effetti, espressamente stabilito, in relazione alle “Varianti aggiuntive e opere scorporabili in corso d'opera”, che nell'ipotesi in cui, “durante l'esecuzione delle opere dovesse derivare la necessità di eseguire nuove opere diverse per qualità da quelle pattuite, esse andranno preventivamente concordate con D.L e dalla stessa accettate all'esito dell'esecuzione ed alle stesse si applicheranno i prezzi di cui al prezziario opere edili di Milano ultimo trimestre 2017 con riduzione del 10%”.
Tale clausola subordina l'esecuzione dei lavori aggiuntivi e il conseguente pagamento del corrispettivo a due presupposti, dati dall'accordo preventivo con la direzione dei lavori e dalla successiva accettazione dell'esecuzione.
La ratio della pattuizione contrattuale era, evidentemente, quella di assicurare che eventuali varianti fossero effettivamente commissionate dal Condominio, evitando che l'appaltatore potesse a posteriori pretendere compensi per lavori eseguiti di propria iniziativa e non necessari per la realizzazione delle opere concordate. Il contratto, tuttavia, non prevedeva la forma della preventiva autorizzazione, così come della successiva accettazione delle opere da parte del direttore lavori.
Ebbene, emerge dalla documentazione in atti, in primo luogo, che effettivamente vennero eseguiti lavori in variante, attestati dal direttore lavori, nella certificazione di fine lavori.
Tali varianti non riguardarono, o non riguardarono solo, le lattonerie, come parrebbe aver sostenuto l'arch. sentito come teste nel primo grado di giudizio, il quale, Per_1 dunque, ha dimostrato di avere ricordi imprecisi della vicenda. L'importo di € 10.000 in più rispetto all'originario preventivo per la fornitura e posa di lattonerie, infatti, venne aggiunto (come rivela la scrittura a mano) già al momento della sottoscrizione del contratto, peraltro prevedendo che la misurazione della metratura effettivamente posata, al fine del computo del corrispettivo, sarebbe stata effettuata a fine lavori, con possibilità di variazione del corrispettivo (ovviamente, anche in aumento). A mente, quantomeno, di quanto attestato nella certificazione di fine lavori, vi furono altre opere svolte in variante o in aggiunta al capitolato.
Risulta, poi, che la società appaltatrice comunicò preventivamente al direttore lavori la necessità di realizzare opere extra-contrattuali, annoverandole nell'art. 25 del contratto (correzione di errori costruttivi pregressi) - ma ritenendole, evidentemente, comunque da autorizzarsi, in quanto varianti, e perciò provvedendo a una comunicazione preventiva - e quali costi avrebbe applicato in ossequio all'art. 16 del contratto di appalto.
Non risulta documentalmente, e neppure è stato allegato, che il DL, successivamente alla ricezione della missiva, abbia manifestato alcuna direttiva contraria, né rispetto pagina 7 di 12 all'esecuzione delle opere, né rispetto al corrispettivo da applicarsi.
Soprattutto, la direzione lavori, pur onerata di vigilare sull'esecuzione delle opere e di contestare immediatamente eventuali variazioni non autorizzate, non ha formulato alcuna opposizione o riserva, censurando le varianti e facendo constare la non accettazione delle stesse da parte del Condominio.
Al contrario, la contestazione in ordine alle somme richieste e alla mancata autorizzazione delle opere in varianti aggiunte è stata formulata solo dopo il ricevimento da parte dei singoli condomini della contabilità supplementare da parte dell'impresa. Tale contestazione da parte del Condominio, peraltro, era allora e, per quanto consta, è rimasta tuttora oltremodo generica.
Sin dal mese di luglio 2019 rimise al Condominio la contabilità Parte_1 relativa alle opere aggiuntive, successivamente rielaborata con i criteri richiesti dal DL (separando le opere commissionate da singoli condomini e scomputando le opere del progetto originario non realizzate).
Le rielaborazioni pervennero al Condominio e al DL almeno nei primi giorni di marzo 2020, senza che il Condominio risulti avere svolto specifiche contestazioni, sia in ordine alle singole voci addebitate, sia in ordine a quelle riguardanti opere prive di specifica autorizzazione da parte della direzione lavori. Non si può non rilevare, al riguardo, come sia inattendibile la dichiarazione dell'arch. nel corso Per_1 dell'audizione testimoniale, di non ricordare di avere mai ricevuto tale conteggio, a fronte delle ricevute di ritorno che attestano la ricezione delle relative raccomandate da parte del direttore lavori medesimo e del Condominio.
In definitiva, non vi è in atti alcun documento da cui, anche solo indirettamente e per riferimento a interlocuzioni verbali o scritte intercorse in altra sede, emerga che il DL, nella dovuta e puntuale vigilanza del cantiere, abbia contestato che erano in via di esecuzione opere non pattuite o, almeno a posteriori, successivamente alla loro esecuzione, abbia effettuato specifiche contestazioni all'impresa per essersi questa discostata dal progetto concordato.
Parimenti, non risulta che l'assemblea condominiale abbia mai disposto la sospensione o la rimozione delle opere, o abbia sollevato specifiche censure adducendo non solo che non fossero mai state autorizzate, ma anche che non fossero necessarie all'esecuzione delle opere così come per il resto concordate, successivamente alla chiusura del cantiere e alla consegna dei lavori.
Il contenuto della relazione finale a firma del direttore lavori dell'8.11.2019 non è noto, non essendo stata prodotta in causa, per cui non si conosce se in detta relazione vi fossero elementi chiarificatori rispetto alla posizione del condominio e alle ragioni per cui quest'ultimo abbia inteso riconoscere un corrispettivo decisamente inferiore rispetto a quello richiesto dall'impresa sulla base di un computo metrico pagina 8 di 12 particolareggiato, sulla base del quale sarebbe stato agevole far valere la superfluità delle opere descritte o l'esecuzione solo di alcune di esse o l'erroneità delle metrature o l'eccessività del prezzo indicato.
Assume, pertanto, scarso rilievo la dichiarazione dell'arch. che ha confermato Per_1 come l'importo finale approvato fosse quello di € 179.524,00 (ossia l'importo contrattuale originario oltre € 10.000 per lattonerie).
E' pacifico, infatti, che sia mancata l'esplicita autorizzazione o ratifica della direzione lavori alle opere extracontratto così come computate dall'impresa, ma si tratta, nella specie, di stabilire se essa sia evincibile dalla condotta del committente e del direttore dei lavori.
La Suprema Corte ha chiarito che l'accettazione tacita dell'opera può desumersi da atti o comportamenti del committente incompatibili con la volontà di rifiutarla, quali la presa in consegna, l'utilizzazione dell'opera, la mancata formulazione di riserve o la mancata contestazione del consuntivo (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4021 del 9 febbraio 2023; Cass. civ., sez. II, ord. n. 13224 del 16 maggio 2019; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22879 del 10 novembre 2015).
In particolare, il comportamento complessivo del committente e della direzione dei lavori - ove caratterizzato da conoscenza dell'esecuzione, assenza di contestazioni e successiva fruizione delle opere - è idoneo a integrare una condotta concludente di accettazione (Cass. civ., sez. II, sent. n. 24246 del 9 agosto 2023).
La contestazione del consuntivo, benché precedentemente spedito (e ricevuto quantomeno dai primi giorni di marzo 2020) è avvenuta solo successivamente alla ricezione delle fatture relative alle opere extra contratto, nel luglio del 2020.
Non si può fare a meno di osservare, poi, che, come opposto dall'appellante, la contestazione fu accompagnata dalla riserva del Condominio di predisporre un computo alternativo, successivamente a una verifica che si intendeva demandare al Direttore Lavori (doc. 8 parte appellata). Ebbene, non sono noti gli esiti di tale verifica, né risulta che una contabilità alternativa – la cui riserva di per sé implica l'ammissione di variazioni rispetto al corrispettivo contrattuale – sia mai pervenuta.
L'inerzia congiunta della DL e dell'assemblea dei condomini, a fronte di specifiche comunicazioni e della trasmissione del consuntivo, integra un comportamento concludente e univocamente significativo di accettazione tacita dei lavori extracontratto, così come risultanti dal computo metrico di cui al doc. 8 di
[...]
ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza citata. Parte_1
Né la condomina può opporre di essere parte terza rispetto al contratto stipulato dal Condominio, per cui potrebbe ritenersi tenuta al pagamento delle opere extra capitolato solo sulla base di una esplicita e formale approvazione della contabilità da pagina 9 di 12 parte del direttore lavori, come da previsione contrattuale.
Secondo ormai consolidata e condivisibile ricostruzione, infatti, il condominio rappresenta “un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini” (Cass. SS.UU. n. 9148/2008). Il condomino, dunque, non è estraneo al contratto stipulato dal condominio e per tale ragione correttamente il giudice di pace ha ritenuto la legittimata ad opporre ogni eccezione, anche quelle CP_1 derivanti dal contratto, alla pretesa azionata dalla Parte_1
La legittimazione dell'amministratore, infatti, non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni, di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione o di intervenire nei giudizi intrapresi dall'amministratore, ciò anche nell'ipotesi in cui, come in questo caso, sia stato attribuito carattere parziario al debito per il pagamento del corrispettivo dell'appaltatore.
In altri termini, la posizione del singolo condomino si sovrappone a quella del condominio proprio sul piano contrattuale, mentre è solo sul piano dell'esecuzione dell'obbligo di pagamento che – per patto intercorso – viene meno la possibilità di rivolgersi all'ente di gestione, piuttosto che al singolo condomino.
Anche nei confronti di quest'ultimo, dunque, rileva la condotta tacita del condominio (e del direttore lavori dallo stesso incaricato), da cui è possibile desumere l'intervenuta tacita approvazione delle opere in questione.
Anche le doglianze dell'odierna appellata relative al quantum della pretesa azionata in sede monitoria - doglianze che vanno ora esaminate in quanto assorbite, in primo grado, dall'accoglimento dell'opposizione sull'an - sono infondate.
L'appellante ha dedotto di avere ripartito l'importo delle opere extra contratto, derivante dal computo metrico sopra menzionato (in aggiunta al prezzo concordato in contratto, per un complessivo importo di € 214.801,76) sulla base dei millesimi ricavabili dalle tabelle fornite dall'amministratore.
In particolare, l'odierna appellata è proprietaria di due unità, alle quali spettano rispettivamente 8,48 (la n. 13) e 31,13 (la n. 19) su 876,19.
Il debito residuo della sig.ra è stato, pertanto, complessivamente CP_1 individuato in € 2286,80 per la prima unità e in € 8394,67 per la seconda (somme comprensive di Iva: su tali computi cfr. la memoria di replica depositata ex art. 320 c.p.c. nel giudizio di primo grado, con il prospetto allegato sub n. 14), come, peraltro, emerge pianamente già dai conteggi svolti dall'amministratore (cfr. tabella prodotta dalla sub doc. n. 4): la somma delle righe relative alle unità dell'appellata CP_1 delle tabelle B e C porta, appunto, ai suddetti risultati.
A prescindere, dunque, dall'acquisizione delle fatture integralmente emesse da Pt_1
pagina 10 di 12 Costruzioni nei confronti di ciascun condomino, in relazione all'appalto in parola, la quantificazione del credito esigibile dall'appellata risulta dimostrata.
La domanda riconvenzionale svolta con l'atto di citazione dall'allora opponente è stata rinunciata già nel corso del primo grado del giudizio e non è stata, pertanto, riproposta.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza di prime cure deve essere integralmente riformata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, portante la condanna di a corrispondere in favore della parte appellante la CP_1 complessiva somma di € 1977,64.
Quanto alla regolamentazione delle spese, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014).
Il Giudice di prime cure ha provveduto, stante la reciproca soccombenza, alla compensazione delle spese di lite.
Orbene, tenuto conto della riforma della sentenza di primo grado, l'odierna appellante risulta integralmente vittoriosa sulla propria domanda per l'intero importo preteso e, pertanto, l'appellata va condannata a rifondere alla CP_1 [...]
tenuto conto del valore di causa, del numero e del grado di complessità Parte_1 delle questioni trattate, le spese del giudizio di primo grado, liquidate (sulla base del DM n. 55/2014, applicabile ratione temporis) in € 650,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 % e oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, nonché le spese del presente grado d'appello, liquidate (sulla base del DM n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria) in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti come per legge, oltre CU e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 133/2021 (R.G. n. 174/2021) emesso dal Giudice di Pace di Novara il 09.02.2021, opposto in primo grado, e per l'effetto ne dichiara l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 co. 1 c.p.c.;
2) condanna a rifondere alla le spese CP_1 Parte_1
pagina 11 di 12 del giudizio di primo grado, liquidate in € 650,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 % e oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, nonché le spese del presente grado d'appello, liquidate in € 1350,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, oltre CU e marca da bollo.
Novara, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Annalisa Boido
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