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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/07/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2505 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI VALENTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
AVVOCATO CATERINA BERNARDI (C.F. ) Curatore speciale delle C.F._3 due figlie minori della coppia nata il [...], e , nata il [...], nominato dal Per_1 Per_2
Tribunale
INTERVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a VU Nel Frignano (MO) in data 25/02/2006 e dalla loro unione sono nate le figlie il 05/07/2010 e il 02/07/2012. Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 632/2024, pubblicata il 22/03/2024, passata in giudicato.
3. Con ricorso del 22/05/2025, ha domandato lo scioglimento del matrimonio e Parte_1 ulteriori statuizioni accessorie, di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra le parti e tra genitori e figli.
4. Poiché tra le domande formulate dalla madre figura anche quella di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (art. 330 c.c.), ai sensi dell'art. 473-bis. 8 c.p.c. è stata nominata l'Avvocato
Caterina Bernardi Curatore speciale delle due figlie minori della coppia, la quale ha provveduto a costituirsi in data 01/07/2025.
5. Il convenuto è invece rimasto contumace, nonostante la rituale notifica da egli ricevuta il
10/06/2025 presso la Casa circondariale ove in quel momento era detenuto.
6. All'esito della prima udienza tenutasi il 23/07/2025, la causa, di natura documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione, assunta poi nella camera di consiglio in pari data.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente, sola costituita, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
B) Ugualmente da accogliere la richiesta della madre, cui si è associato il Curatore speciale delle due minori, di dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale.
ha infatti ripetutamente tenuto condotte delittuose nei confronti di – CP_1 Parte_1 analiticamente illustrate nelle 3 sentenze di condanna pronunciate da questo Tribunale in sede penale, passate in giudicato e acquisite agli atti di causa, all'esito delle quali il convenuto è stato tradotto in carcere – che hanno, in modo del tutto comprensibile, ingenerato anche nelle ragazzine un forte senso di ansia e repulsione nei riguardi del padre.
Si ritiene insomma chiaramente integrato il grave pregiudizio che, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.c. legittima la pronuncia in questione.
C) e continueranno a essere affidate in via esclusiva cosiddetta rafforzata alla madre – Per_1 Per_2
2 come già disposto in sede separativa – che sola da tempo si prende cura in modo adeguato di ogni loro esigenza.
Ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c., a viene attribuito il potere di Parte_1 compiere in modo autonomo le scelte di maggiore interesse per le figlie in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale.
Superfluo (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.), a fronte dell'inequivocabile quadro emerso,
l'ascolto delle due ragazzine, invero anzi potenzialmente per loro pregiudizievole, dato che le avrebbe costrette a rievocare episodi pacifici e quanto mai spiacevoli del loro rapporto con il padre.
D) e manterranno naturalmente collocazione assieme alla madre nell'abitazione di Per_1 Per_2 residenza di quest'ultima, soluzione loro gradita che non sussiste ragione di mutare.
Considerata l'età delle ragazze (15 e 13 anni) e i gravi pregressi, si rimette alla loro decisione l'eventuale ripresa e, nel caso, i tempi e le modalità, di rapporti con il padre.
E) Sul fronte economico, lo stato di disoccupazione del convenuto, che ha cessato di essere detenuto il 12 luglio scorso, giustifica la conferma delle statuizioni separative, tuttora equilibrate, in forza delle quali egli è onerato del versamento alla madre di euro 400,00 mensili per il mantenimento ordinario delle figlie minori (euro 200,00 mensili per ciascuna), con decorrenza dal mese di dicembre 2022, momento in cui l'obbligo è stato fissato in sede separativa, oltre alla metà delle spese straordinarie.
L'assegno unico per la prole erogato dall' verrà incassato interamente dalla madre. CP_2
F) Non sussistono, invece, i presupposti per l'emissione di ordine di protezione.
Gli articoli 473-bis. 69 e seguenti c.p.c., infatti, richiedono l'attualità di condotta pregiudizievole – che la misura in esame è appunto deputata a fronteggiare, in primis con l'ordine di cessazione di tale condotta pregiudizievole – che tuttavia nella fattispecie in esame pacificamente difetta, dato che CP_1
a seguito della recentissima fuoriuscita dal carcere dove ha terminato di scontare la pena
[...] detentiva inflittagli, non si è reso protagonista di nuove condotte recanti “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà” della o delle figlie, che non hanno avuto Pt_1 contatti di sorta con lui.
G) La soccombenza del convenuto determina la sua condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c., nonché, per il principio di causalità, anche all'Erario per i compensi versati al Curatore speciale delle minori.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per ciascuna delle due parti, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
3 Quanto all'importo liquidato a favore dell'Erario, non si procede alla riduzione alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 D.P.R. 115/2002 in conformità all' orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuto maggiormente condivisibile (Cass. 11/09/2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/02/2006 in PAVULLO NEL
FRIGNANO (MO) da nata a [...] il Parte_1
15/09/1983) con (nato in [...] il [...]), matrimonio trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO, atto n. 2, parte 1, anno
2006;
2. dichiara il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale delle due figlie nata CP_1 Per_1 il 05/07/2010, e , nata il [...]; Per_2
3. affida le due figlie minori della coppia in via esclusiva rafforzata alla madre Parte_1 cui viene attribuito il potere di compiere in modo autonomo le scelte di maggiore interesse per le stesse in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
4. colloca le due figlie minori della coppia assieme alla madre nell'abitazione di residenza quest'ultima, presso la quale pure le ragazzine avranno residenza;
5. dispone che le frequentazioni tra le due figlie minori della coppia e il padre avvengano solo previo assenso di e , nonché secondo eventuali tempi e modalità decise dalle minori;
Per_1 Per_2
6. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili con CP_1 Parte_1 decorrenza dal mese di dicembre 2022, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 200,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
4 e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza la madre ricorrente a fare domanda all' e a incassare Parte_1 CP_2 integralmente l'assegno unico per la prole;
8. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
9. condanna il convenuto a rifondere all'Erario le spese di lite per il Curatore speciale delle due figlie minori della coppia, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre
15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
10. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
5 LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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