Note all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 282-bis del codice di procedura penale si veda l'art. 1 della presente legge.
- Per il testo dell' art. 342-ter del codice civile si veda l'art. 2 della presente legge.
- Il comma 8 dell'art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e successive modificazioni "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" reca:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all' art. 454 del codice civile .".