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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra CarlaTombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16889/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Mocci e Anna Bettoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano alla Via Fulvio Testi n. 280, presso il suo loro domicilio digitale e Email_2 Email_3
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
pagina 1 di 13 c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale/preliminare:
dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che controparte ha confermato le condizioni contrattuali a far data dal 27 gennaio 2024;
accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 7 giugno 2014; in via principale:
rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in subordine:
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
in ogni caso:
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese , competenze e onorari del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 09.05.2024
[...]
ha chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità parziale del Pt_1 contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving concluso il 02.11.2006 con contestualmente alla stipulazione di contratto di credito Controparte_1 al consumo finalizzato all'acquisto di un'autovettura (doc. 1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto, chiedendo di accertare conseguentemente il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse pagina 2 di 13 corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. oppure quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB;
chiedendo poi, in via subordinata, di dichiarare la nullità integrale dei tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore dell'autovettura finanziata con il diverso contratto di credito al consumo (doc. 1), deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs.
374/1999, ritenuto una norma imperativa.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a. ha allegato di aver concluso il 02.11.2006 un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito tramite l'uso di una carta c.d. revolving (cfr. doc. 1);
b. ha documentato che le condizioni del contratto di apertura credito negoziate nell'ambito del contratto di credito al consumo non indicavano puntualmente la misura del tasso di interesse corrispettivo applicabile al rapporto di apertura credito, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione (cfr. doc. 1);
c. ha dedotto, quindi, la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta di rifinanziamento per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c”, norme che prevedono entrambe che la misura degli interessi diversa da quella legale debba essere determinata per iscritto dalle parti a pena di nullità;
d. ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito sarebbe anche integralmente nullo siccome concluso in violazione di una norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio
Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi pagina 3 di 13 convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.4.2010, non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto dell'autovettura finanziata;
3. La resistente i è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto. In particolare, la resistente:
ha eccepito l'improcedibilità delle domande di parte ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ritenendo che la presente controversia verta in materia di contratti bancari e finanziari;
ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per frazionamento delle domande giudiziali, avendo posto in tale giudizio parte ricorrente solo domande di mero accertamento, a cui in caso di esito positivo, dovrebbe seguire una domanda di condanna, tale frazionamento configura un'ipotesi di abuso dello strumento processuale e contrasta con i principi di buona fede e correttezza;
ha eccepito, sempre in via preliminare, la carenza di interesse a ricorrere in capo a stante l'assenza di una domanda di ripetizione, Pt_1
deducendo quindi che il ricorrente non ha interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o condizioni contrattuali;
ha eccepito la prescrizione decennale di ogni pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo precedente al 7 giugno 2014;
ha contestato la fondatezza della dedotta nullità della clausola di determinazione degli interessi, avendo le parti convenuto la misura di tale tasso “nel frontespizio, nella sezione dedicata alla concessione della carta”, che il cliente ha accettato apponendo la propria firma, deducendo inoltre che successivamente, al momento dell'invio della carta, ha comunicato al CP_1
Cliente le sue condizioni di utilizzo in modo puntuale e migliorativo rispetto pagina 4 di 13 al limite massimo del range indicato nel contratto di finanziamento (doc.1 e
2);
ha dedotto che l'applicazione di un tasso di interesse migliorativo rispetto a quello massimo convenuto per iscritto sarebbe in ogni caso consentita siccome più favorevole per il cliente, anche in difetto di valida modificazione unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB, evidenziando come con la lettera accompagnatoria inviata per la specificazione delle condizioni economiche applicate al rapporto è stato concesso un apertura credito per un importo inferiore rispetto a quello originariamente offerto (€ 3.000,00, in luogo di 5.000,00) ma con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore rispetto al massimo prospettato (ossia un TAN 16% in luogo di quello massimo del 21%);
ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
485/2001, come da ultimo riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 04.01.2023 e come del resto evidenziato nelle Istruzioni di
Vigilanza di Banca d'Italia, titolo III, capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
ha dedotto che, in ogni caso, l'art. 3 del d.lgs. 374/1999 non può essere qualificato come norma imperativa, in ragione del fatto che tale disposizione, nella disposizione vigente alla data di stipulazione del contratto, aveva esclusivamente la funzione di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e non di limitare, a tutela del cliente, i soggetti legittimati a stipulare contratti finanziari;
ha eccepito, infine, l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto previsti dagli art. 1175 e 1375 c.c., stante la presenza di un evidente abuso di diritto,
pagina 5 di 13 in quanto il ricorrente starebbe approfittando di una situazione di cui era a conoscenza per ottenere un indebito vantaggio, avendo sottoscritto la richiesta di concessione della carta, avendola attivata, utilizzata per 18 anni, senza mai sollevare alcuna contestazione.
4. All'udienza del 9 ottobre 2024, rilevato che l'introduzione della domanda in sede giudiziale non è stata preceduta dallo svolgimento di procedimento di mediazione, ritenuta la mediazione condizione di procedibilità del presente giudizio in quanto il giudizio verte in materia di contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving a cui risulta applicabile la disciplina del TUB e ritenuto quindi che il contratto costituente il titolo delle domande proposte presente nel presente giudizio sia qualificabile come un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione.
5. La mediazione si è tuttavia conclusa il 12.11.2024 con esito negativo come da verbale prodotto il 14.01.2025 da parte ricorrente.
6. La causa è stata istruita solo documentalmente.
7. Con memoria depositata il 14.01.2025, parte ricorrente ha chiesto alla giudice procedente di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con i principi generali di tutela del consumatore del diritto europeo la mancata previsione, nel d.lgs. 374/1999 che ha recepito la direttiva CEE 91/308/00 di obblighi di verifica delle competenze degli agenti in attività finanziaria.
La resistente all'udienza del 15.1.2025 si è opposta all'istanza di parte ricorrente siccome contenuta in memoria non autorizzata.
8. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ravvisare la necessità o opportunità di disporre alcun rinvio pregiudiziale ai fini della decisione, anche tenuto conto di come il dubbio interpretativo della difesa di parte ricorrente (non condiviso da questo Tribunale) attenga all'applicazione di norme poste a fondamento di domanda proposta solo in via subordinata, assorbita tuttavia dalla pagina 6 di 13 pronuncia sulla domanda principale che si ritiene fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
9. Preliminarmente, si dà atto che parte ricorrente ha fornito prova documentale di aver dato corso al procedimento di mediazione, così superando l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da parte resistente (doc. 1 allegato alla nota di produzione del 14.01.2025 di parte ricorrente).
10. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande di parte resistente per illegittimo frazionamento.
La resistente ha, infatti, dedotto che la proposizione della sola domanda di nullità, senza contestuale domanda di condanna alla restituzione degli interessi corrisposti in esecuzione del contratto in forza delle clausole contestate come nulle determinerebbe un abusivo frazionamento delle domande, da sanzionare ritenendo le domande di accertamento proposte in questo giudizio inammissibili.
Deve rilevarsi tuttavia che la proposizione di un autonomo giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito successivamente rispetto al presente giudizio di accertamento della nullità è meramente eventuale, potendo in astratto concludersi il presente giudizio con il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente, fatto che impedirebbe la successiva proposizione della paventata domanda di condanna, e potendo inoltre il successivo il giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito non rendersi necessario anche nel caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, nel caso di spontanea conformazione al giudicato di parte resistente.
Sarà quindi solo il giudice che verrà eventualmente successivamente adito per decidere sulla domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito a dover considerare se la ricorrente ha abusivamente frazionato le sue domande, ma ciò non preclude in astratto l'ammissibilità delle domande di accertamento e dichiarazione di una nullità contrattuale, senza contestuale proposizione di azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
11. Parimenti infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto, a parere della resistente, in assenza di domanda di ripetizione pagina 7 di 13 dell'indebito non vi sarebbe alcun interesse ad ottenere una pronuncia che accerti la presunta nullità totale o parziale del contratto.
La difesa di parte ricorrente è manifestamente infondata in quanto l'unico modo che il ricorrente ha per far valere la nullità, totale o parziale, del contratto da lui concluso è agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di tale nullità, di tal che essendo la parte ricorrente parte di quel contratto, l'unico strumento del quale dispone per far valere tale diritto è agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'invalidità del contratto concluso con la resistente.
12. Circa l'eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie di parte ricorrente, non avendo proposto parte ricorrente alcuna domanda di ripetizione si ritiene che l'eccezione non sia opponibile nel presente giudizio e che, in ogni caso, non rilevi ai fini della sua decisione.
13. Deve poi essere ritenuta infondata l'ulteriore l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente articolata in ragione della ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede derivanti dall'uso protratto da parte del ricorrente della carta revolving fornita dalla resistente, senza contestare l'invalidità del contratto in forza del quale tale carta di credito è stata ottenuta.
Ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione di nullità è imprescrittibile e la mancata proposizione di tale azione, salvi gli effetti della prescrizione eventuale collegata azione di ripetizione dell'indebito, non incide sulla sussistenza del diritto riconosciuto al contraente di agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità, totale e parziale, del contratto privo dei requisiti per la sua valida stipulazione, prescritti dall'art. 1418 c.c.
Del resto l'art. 1423 c.c. stabilisce chiaramente che il contratto nullo non possa essere convalidato salvi i casi nei quali la convalida è espressamente prevista dalla legge, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'esecuzione del contratto nullo non comporta pertanto alcuna rinuncia a far valere i motivi di nullità del contratto né determina la convalida del contratto affetto da tale vizio.
pagina 8 di 13 14. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che parte ricorrente abbia documentato la fondatezza della domanda proposta in via principale che deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
15. È pacifico e documentato che ha concluso il 2.11.2006 un Parte_1
contratto di credito al consumo con tramite il fornitore del CP_1 CP_1
bene finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con La CP_1
ricorrente ha inoltre documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un contratto di apertura credito del Pt_1
quale avrebbe usufruito utilizzando una carta, previa conferma scritta della apertura credito da parte della resistente (doc. 1 ric. e 1 res.). CP_1 CP_1
16. Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto da lui sottoscritte è indeterminato.
Entrambe le parti hanno prodotto le condizioni generali di contratto relative al contratto di credito al consumo, nell'ambito delle quali sono riportate anche le condizioni economiche che disciplinano l'utilizzo della carta di credito (linea di credito) che prevedono testualmente: “Prendo atto che potrà essermi concessa da l'apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante CP_1
carta di credito rilasciata a mio nome, per un importo massimo di € 5.100,00… come <<tasso di interesse annuo nominale da a e come>
“tasso annuo effettivo globale (TAEG): da 13,8% al tasso soglia come determinato dall'art. 2 L. 108/96>>”.
A parere della resistente tale pattuizione è pienamente legittima, perché con la sottoscrizione del doc. 1 il cliente ha preso atto della possibilità di ottenere la concessione da parte di di una linea di credito utilizzabile Controparte_1
tramite una carta di credito revolving e ha manifestato la propria adesione alle condizioni disciplinanti tale rapporto che sono poi state specificate e pattuite nelle fasi successive di esecuzione del contratto. Secondo la difesa di parte resistente, la finanziatrice non avrebbe determinato unilateralmente i tassi di interesse applicati in esecuzione del contratto, perchè il perfezionamento del pagina 9 di 13 contratto è avvenuto solo con l'attivazione della carta di credito ad opera del cliente, in un momento in cui quest'ultimo era pacificamente a conoscenza dei tassi applicati, accettandoli con comportamento.
Inoltre, avendo le parti raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse minimo e massimo applicabile al contratto di apertura credito, sarebbe poi legittima l'applicazione di un tasso di interesse nell'ambito di tale forbice siccome più favorevole rispetto al massimo tasso al quale il consumatore ha acconsentito, fatto che impedirebbe di dichiarare nullo il tasso in concreto applicato.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicato ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Anche la normativa regolamentare richiamata da parte resistente presuppone la valida pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate ad operazioni e servizi dei quali il cliente fruisca in un momento successivo rispetto alla stipulazione del relativo contratto, come desumibile dalla semplice lettura del paragrafo 2, sez. III delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia secondo le quali la forma scritta non è obbligatoria “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, come ordinariamente avviene, ad esempio, per le aperture credito concesse nel corso dell'esecuzione di rapporti di conto corrente bancario, le cui condizioni economiche vengono convenute per iscritto nell'ambito delle condizioni generali e nel documento di sintesi del contratto di conto corrente, nonostante la pagina 10 di 13 concessione dell'apertura credito in conto possa essere convenuta ed eseguita successivamente, senza necessità di rinegoziare le relative condizioni economiche siccome già convenute per iscritto.
Né appare conferente al caso oggetto del presente giudizio la difesa di parte resistente che pretenderebbe di applicare analogicamente ma solo parzialmente alla pattuizione del tasso di interesse corrispettivo ultralegale convenuta per la prima volta nel contratto costituente il titolo delle domande di parte ricorrente, la disciplina dell'art. 118 TUB, senza considerare tuttavia tutte le condizioni particolari alle quali è subordinata dalla legge l'esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni economiche di un rapporto bancario, consistite, in primo luogo, nella previa valida pattuizione di tali condizioni economiche in un contratto redatto per iscritto, in secondo luogo dell'attribuzione del relativo potere ad una delle parti contrattuali, con clausola che deve essere specificamente approvata per iscritto dalla parte che subirà le relative modificazione, nonché, in terzo luogo, nell'esistenza e previa comunicazione di un giustificato motivo (diverso dalla mera convenienza economica) che giustifichi la modificazione unilaterale delle condizioni economiche applicabili al contratto, comunque non consentita nei contratti di durata in relazione alla clausole aventi ad oggetto la determinazione del tasso di interesse. L'assoluta specialità della disposizione richiamata rispetto alla pattuizione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale contestata da parte ricorrente impedisce l'applicazione analogica di tale disposizione ai fini della decisione del presente giudizio. La possibilità poi di consentire una variazione unilaterale delle condizioni contrattuali al di fuori dell'ambito disciplinato dall'art. 118 TUB non appare del resto suffragata da alcuna giustificazione normativa, anche considerato come la variazione compiuta dalla resistente in relazione al contratto di apertura credito non appare inequivocabilmente migliorativa, avendo la resistente quasi dimezzato l'importo dell'apertura credito originariamente accordata senza alcun accordo con il cliente.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124,
pagina 11 di 13 comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie, le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art, 124.5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 02.11.2006, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
17. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento della domanda che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata, rendendo del pari manifestamente superfluo ai fini della decisione il rinvio pregiudiziale interpretativo proposto dalla difesa di parte ricorrente.
18. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria, solo orale. La parziale infondatezza delle domande alternative proposte dalla parte ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 25% tenuto conto dell'infondatezza anche delle eccezioni in rito della parte convenuta.
pagina 12 di 13 19. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da , Parte_1
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con il Parte_1 Controparte_1
2.11.2006 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 2.11.2006;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
3.268,50 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario
Milano, 30 gennaio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra CarlaTombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16889/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Mocci e Anna Bettoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano alla Via Fulvio Testi n. 280, presso il suo loro domicilio digitale e Email_2 Email_3
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
pagina 1 di 13 c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale/preliminare:
dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che controparte ha confermato le condizioni contrattuali a far data dal 27 gennaio 2024;
accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 7 giugno 2014; in via principale:
rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in subordine:
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
in ogni caso:
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese , competenze e onorari del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 09.05.2024
[...]
ha chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità parziale del Pt_1 contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving concluso il 02.11.2006 con contestualmente alla stipulazione di contratto di credito Controparte_1 al consumo finalizzato all'acquisto di un'autovettura (doc. 1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto, chiedendo di accertare conseguentemente il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse pagina 2 di 13 corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. oppure quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB;
chiedendo poi, in via subordinata, di dichiarare la nullità integrale dei tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore dell'autovettura finanziata con il diverso contratto di credito al consumo (doc. 1), deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs.
374/1999, ritenuto una norma imperativa.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a. ha allegato di aver concluso il 02.11.2006 un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito tramite l'uso di una carta c.d. revolving (cfr. doc. 1);
b. ha documentato che le condizioni del contratto di apertura credito negoziate nell'ambito del contratto di credito al consumo non indicavano puntualmente la misura del tasso di interesse corrispettivo applicabile al rapporto di apertura credito, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione (cfr. doc. 1);
c. ha dedotto, quindi, la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta di rifinanziamento per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c”, norme che prevedono entrambe che la misura degli interessi diversa da quella legale debba essere determinata per iscritto dalle parti a pena di nullità;
d. ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito sarebbe anche integralmente nullo siccome concluso in violazione di una norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio
Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi pagina 3 di 13 convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.4.2010, non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto dell'autovettura finanziata;
3. La resistente i è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto. In particolare, la resistente:
ha eccepito l'improcedibilità delle domande di parte ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ritenendo che la presente controversia verta in materia di contratti bancari e finanziari;
ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per frazionamento delle domande giudiziali, avendo posto in tale giudizio parte ricorrente solo domande di mero accertamento, a cui in caso di esito positivo, dovrebbe seguire una domanda di condanna, tale frazionamento configura un'ipotesi di abuso dello strumento processuale e contrasta con i principi di buona fede e correttezza;
ha eccepito, sempre in via preliminare, la carenza di interesse a ricorrere in capo a stante l'assenza di una domanda di ripetizione, Pt_1
deducendo quindi che il ricorrente non ha interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o condizioni contrattuali;
ha eccepito la prescrizione decennale di ogni pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo precedente al 7 giugno 2014;
ha contestato la fondatezza della dedotta nullità della clausola di determinazione degli interessi, avendo le parti convenuto la misura di tale tasso “nel frontespizio, nella sezione dedicata alla concessione della carta”, che il cliente ha accettato apponendo la propria firma, deducendo inoltre che successivamente, al momento dell'invio della carta, ha comunicato al CP_1
Cliente le sue condizioni di utilizzo in modo puntuale e migliorativo rispetto pagina 4 di 13 al limite massimo del range indicato nel contratto di finanziamento (doc.1 e
2);
ha dedotto che l'applicazione di un tasso di interesse migliorativo rispetto a quello massimo convenuto per iscritto sarebbe in ogni caso consentita siccome più favorevole per il cliente, anche in difetto di valida modificazione unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB, evidenziando come con la lettera accompagnatoria inviata per la specificazione delle condizioni economiche applicate al rapporto è stato concesso un apertura credito per un importo inferiore rispetto a quello originariamente offerto (€ 3.000,00, in luogo di 5.000,00) ma con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore rispetto al massimo prospettato (ossia un TAN 16% in luogo di quello massimo del 21%);
ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
485/2001, come da ultimo riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 04.01.2023 e come del resto evidenziato nelle Istruzioni di
Vigilanza di Banca d'Italia, titolo III, capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
ha dedotto che, in ogni caso, l'art. 3 del d.lgs. 374/1999 non può essere qualificato come norma imperativa, in ragione del fatto che tale disposizione, nella disposizione vigente alla data di stipulazione del contratto, aveva esclusivamente la funzione di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e non di limitare, a tutela del cliente, i soggetti legittimati a stipulare contratti finanziari;
ha eccepito, infine, l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto previsti dagli art. 1175 e 1375 c.c., stante la presenza di un evidente abuso di diritto,
pagina 5 di 13 in quanto il ricorrente starebbe approfittando di una situazione di cui era a conoscenza per ottenere un indebito vantaggio, avendo sottoscritto la richiesta di concessione della carta, avendola attivata, utilizzata per 18 anni, senza mai sollevare alcuna contestazione.
4. All'udienza del 9 ottobre 2024, rilevato che l'introduzione della domanda in sede giudiziale non è stata preceduta dallo svolgimento di procedimento di mediazione, ritenuta la mediazione condizione di procedibilità del presente giudizio in quanto il giudizio verte in materia di contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving a cui risulta applicabile la disciplina del TUB e ritenuto quindi che il contratto costituente il titolo delle domande proposte presente nel presente giudizio sia qualificabile come un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione.
5. La mediazione si è tuttavia conclusa il 12.11.2024 con esito negativo come da verbale prodotto il 14.01.2025 da parte ricorrente.
6. La causa è stata istruita solo documentalmente.
7. Con memoria depositata il 14.01.2025, parte ricorrente ha chiesto alla giudice procedente di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con i principi generali di tutela del consumatore del diritto europeo la mancata previsione, nel d.lgs. 374/1999 che ha recepito la direttiva CEE 91/308/00 di obblighi di verifica delle competenze degli agenti in attività finanziaria.
La resistente all'udienza del 15.1.2025 si è opposta all'istanza di parte ricorrente siccome contenuta in memoria non autorizzata.
8. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ravvisare la necessità o opportunità di disporre alcun rinvio pregiudiziale ai fini della decisione, anche tenuto conto di come il dubbio interpretativo della difesa di parte ricorrente (non condiviso da questo Tribunale) attenga all'applicazione di norme poste a fondamento di domanda proposta solo in via subordinata, assorbita tuttavia dalla pagina 6 di 13 pronuncia sulla domanda principale che si ritiene fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
9. Preliminarmente, si dà atto che parte ricorrente ha fornito prova documentale di aver dato corso al procedimento di mediazione, così superando l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da parte resistente (doc. 1 allegato alla nota di produzione del 14.01.2025 di parte ricorrente).
10. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande di parte resistente per illegittimo frazionamento.
La resistente ha, infatti, dedotto che la proposizione della sola domanda di nullità, senza contestuale domanda di condanna alla restituzione degli interessi corrisposti in esecuzione del contratto in forza delle clausole contestate come nulle determinerebbe un abusivo frazionamento delle domande, da sanzionare ritenendo le domande di accertamento proposte in questo giudizio inammissibili.
Deve rilevarsi tuttavia che la proposizione di un autonomo giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito successivamente rispetto al presente giudizio di accertamento della nullità è meramente eventuale, potendo in astratto concludersi il presente giudizio con il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente, fatto che impedirebbe la successiva proposizione della paventata domanda di condanna, e potendo inoltre il successivo il giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito non rendersi necessario anche nel caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, nel caso di spontanea conformazione al giudicato di parte resistente.
Sarà quindi solo il giudice che verrà eventualmente successivamente adito per decidere sulla domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito a dover considerare se la ricorrente ha abusivamente frazionato le sue domande, ma ciò non preclude in astratto l'ammissibilità delle domande di accertamento e dichiarazione di una nullità contrattuale, senza contestuale proposizione di azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
11. Parimenti infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto, a parere della resistente, in assenza di domanda di ripetizione pagina 7 di 13 dell'indebito non vi sarebbe alcun interesse ad ottenere una pronuncia che accerti la presunta nullità totale o parziale del contratto.
La difesa di parte ricorrente è manifestamente infondata in quanto l'unico modo che il ricorrente ha per far valere la nullità, totale o parziale, del contratto da lui concluso è agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di tale nullità, di tal che essendo la parte ricorrente parte di quel contratto, l'unico strumento del quale dispone per far valere tale diritto è agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'invalidità del contratto concluso con la resistente.
12. Circa l'eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie di parte ricorrente, non avendo proposto parte ricorrente alcuna domanda di ripetizione si ritiene che l'eccezione non sia opponibile nel presente giudizio e che, in ogni caso, non rilevi ai fini della sua decisione.
13. Deve poi essere ritenuta infondata l'ulteriore l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente articolata in ragione della ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede derivanti dall'uso protratto da parte del ricorrente della carta revolving fornita dalla resistente, senza contestare l'invalidità del contratto in forza del quale tale carta di credito è stata ottenuta.
Ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione di nullità è imprescrittibile e la mancata proposizione di tale azione, salvi gli effetti della prescrizione eventuale collegata azione di ripetizione dell'indebito, non incide sulla sussistenza del diritto riconosciuto al contraente di agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità, totale e parziale, del contratto privo dei requisiti per la sua valida stipulazione, prescritti dall'art. 1418 c.c.
Del resto l'art. 1423 c.c. stabilisce chiaramente che il contratto nullo non possa essere convalidato salvi i casi nei quali la convalida è espressamente prevista dalla legge, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'esecuzione del contratto nullo non comporta pertanto alcuna rinuncia a far valere i motivi di nullità del contratto né determina la convalida del contratto affetto da tale vizio.
pagina 8 di 13 14. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che parte ricorrente abbia documentato la fondatezza della domanda proposta in via principale che deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
15. È pacifico e documentato che ha concluso il 2.11.2006 un Parte_1
contratto di credito al consumo con tramite il fornitore del CP_1 CP_1
bene finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con La CP_1
ricorrente ha inoltre documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un contratto di apertura credito del Pt_1
quale avrebbe usufruito utilizzando una carta, previa conferma scritta della apertura credito da parte della resistente (doc. 1 ric. e 1 res.). CP_1 CP_1
16. Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto da lui sottoscritte è indeterminato.
Entrambe le parti hanno prodotto le condizioni generali di contratto relative al contratto di credito al consumo, nell'ambito delle quali sono riportate anche le condizioni economiche che disciplinano l'utilizzo della carta di credito (linea di credito) che prevedono testualmente: “Prendo atto che potrà essermi concessa da l'apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante CP_1
carta di credito rilasciata a mio nome, per un importo massimo di € 5.100,00… come <<tasso di interesse annuo nominale da a e come>
“tasso annuo effettivo globale (TAEG): da 13,8% al tasso soglia come determinato dall'art. 2 L. 108/96>>”.
A parere della resistente tale pattuizione è pienamente legittima, perché con la sottoscrizione del doc. 1 il cliente ha preso atto della possibilità di ottenere la concessione da parte di di una linea di credito utilizzabile Controparte_1
tramite una carta di credito revolving e ha manifestato la propria adesione alle condizioni disciplinanti tale rapporto che sono poi state specificate e pattuite nelle fasi successive di esecuzione del contratto. Secondo la difesa di parte resistente, la finanziatrice non avrebbe determinato unilateralmente i tassi di interesse applicati in esecuzione del contratto, perchè il perfezionamento del pagina 9 di 13 contratto è avvenuto solo con l'attivazione della carta di credito ad opera del cliente, in un momento in cui quest'ultimo era pacificamente a conoscenza dei tassi applicati, accettandoli con comportamento.
Inoltre, avendo le parti raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse minimo e massimo applicabile al contratto di apertura credito, sarebbe poi legittima l'applicazione di un tasso di interesse nell'ambito di tale forbice siccome più favorevole rispetto al massimo tasso al quale il consumatore ha acconsentito, fatto che impedirebbe di dichiarare nullo il tasso in concreto applicato.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicato ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Anche la normativa regolamentare richiamata da parte resistente presuppone la valida pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate ad operazioni e servizi dei quali il cliente fruisca in un momento successivo rispetto alla stipulazione del relativo contratto, come desumibile dalla semplice lettura del paragrafo 2, sez. III delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia secondo le quali la forma scritta non è obbligatoria “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, come ordinariamente avviene, ad esempio, per le aperture credito concesse nel corso dell'esecuzione di rapporti di conto corrente bancario, le cui condizioni economiche vengono convenute per iscritto nell'ambito delle condizioni generali e nel documento di sintesi del contratto di conto corrente, nonostante la pagina 10 di 13 concessione dell'apertura credito in conto possa essere convenuta ed eseguita successivamente, senza necessità di rinegoziare le relative condizioni economiche siccome già convenute per iscritto.
Né appare conferente al caso oggetto del presente giudizio la difesa di parte resistente che pretenderebbe di applicare analogicamente ma solo parzialmente alla pattuizione del tasso di interesse corrispettivo ultralegale convenuta per la prima volta nel contratto costituente il titolo delle domande di parte ricorrente, la disciplina dell'art. 118 TUB, senza considerare tuttavia tutte le condizioni particolari alle quali è subordinata dalla legge l'esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni economiche di un rapporto bancario, consistite, in primo luogo, nella previa valida pattuizione di tali condizioni economiche in un contratto redatto per iscritto, in secondo luogo dell'attribuzione del relativo potere ad una delle parti contrattuali, con clausola che deve essere specificamente approvata per iscritto dalla parte che subirà le relative modificazione, nonché, in terzo luogo, nell'esistenza e previa comunicazione di un giustificato motivo (diverso dalla mera convenienza economica) che giustifichi la modificazione unilaterale delle condizioni economiche applicabili al contratto, comunque non consentita nei contratti di durata in relazione alla clausole aventi ad oggetto la determinazione del tasso di interesse. L'assoluta specialità della disposizione richiamata rispetto alla pattuizione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale contestata da parte ricorrente impedisce l'applicazione analogica di tale disposizione ai fini della decisione del presente giudizio. La possibilità poi di consentire una variazione unilaterale delle condizioni contrattuali al di fuori dell'ambito disciplinato dall'art. 118 TUB non appare del resto suffragata da alcuna giustificazione normativa, anche considerato come la variazione compiuta dalla resistente in relazione al contratto di apertura credito non appare inequivocabilmente migliorativa, avendo la resistente quasi dimezzato l'importo dell'apertura credito originariamente accordata senza alcun accordo con il cliente.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124,
pagina 11 di 13 comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie, le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art, 124.5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 02.11.2006, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
17. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento della domanda che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata, rendendo del pari manifestamente superfluo ai fini della decisione il rinvio pregiudiziale interpretativo proposto dalla difesa di parte ricorrente.
18. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria, solo orale. La parziale infondatezza delle domande alternative proposte dalla parte ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 25% tenuto conto dell'infondatezza anche delle eccezioni in rito della parte convenuta.
pagina 12 di 13 19. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da , Parte_1
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con il Parte_1 Controparte_1
2.11.2006 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 2.11.2006;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
3.268,50 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario
Milano, 30 gennaio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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