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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8185 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Roberta De Luca Giudice relatore dott.ssa Nunzia Tesone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2862 del Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Parte_2 P.IVA_1 atti, dall'avv. Carmela Bocchetti, presso il cui studio in Napoli alla via Emilio Scaglione n.
342 ha eletto domicilio;
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Valeria P.IVA_2
Cigliano, con domicilio eletto in Napoli presso la Casa Comunale in Piazza Municipio n.
1, Palazzo San Giacomo;
CONVENUTA
NONCHÉ
P.M. – SEDE;
INTERVENTORE ex lege
rimessa al collegio per la decisione in data 01.07.2025 sulle seguenti: CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte convenuta: “chiede che la causa sia assegnata a sentenza, con rigetto della querela di falso, attesa la decadenza di controparte dalla richiesta di prova testimoniale e condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società Parte_1 Parte_1
premettendo di aver proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento COSAP n.
[...]
PG/987995/824 del 14.11.2018, contestando nei suoi scritti difensivi e nei verbali di causa quanto redatto dagli agenti di Polizia Municipale nel verbale di contestazione n.
CC/16150265021 del 07.04.2018, atto prodromico rispetto all'avviso di pagamento, ha proposto querela di falso in via principale onde contestare il contenuto fidefacente di detto atto nella parte in cui lo stesso riportava che lo spazio occupato fosse di 62,50 mq e che l'occupazione di suolo pubblico si protraeva da 30 giorni. Deduceva, infatti, di essere in possesso di un'autorizzazione comunale che permetteva l'occupazione di 48 mq di suolo pubblico e che gli agenti, intervenuti senza effettuare alcuna misurazione, avevano asserito in maniera apodittica che la superfice occupata fossa di 62,50 mq. Ha concluso rassegnando le conclusioni che seguono: “a) Dichiarare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale nel verbale di contestazione n. CC/16150265021, con il quale il
[...]
– Servizio Autonomo Polizia – ordinava il pagamento di una CP_1 Controparte_2 sanzione per la somma complessiva di euro 169,00 , avente ad oggetto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. VV/17990072561 del 07/04/2018 redatto dal Servizio Autonomo Polizia
Locale di Napoli, il quale erroneamente accertava l'occupazione abusiva di spazi e suoli pubblici in
Napoli alla via Bellini n. 22/23/24 in quanto “occupava il suolo pubblico per MQ 62,50. b)
Escludere la dichiarazione resa nel verbale impugnato dalle fonti probatorie introdotte dal el giudizio rg. n. 35839/2018. in ogni caso: d) condannare il Controparte_1 [...] in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_1 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il eccependo la Controparte_1 nullità della querela di falso per violazione dell'art. 221 c.p.c., non essendo state indicate
2 le prove a supporto della falsità, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda di accertamento del falso rilevando che, per espressa previsione legislativa di cui all'art. 63, II comma, lettera g) del d. lgs. 446/97, ripresa nel regolamento comunale Cosap, le occupazioni abusive si presumono temporanee ed in essere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. Ha concluso chiedendo che la domanda di querela di falso fosse dichiarata nulla, improponibile, generica ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova, con rigetto della prova testimoniale articolata dalla controparte e vittoria di spese di lite.
Comparso personalmente il legale rappresentante della società attrice confermando la proposta querela di falso e procedutosi alla redazione del processo verbale di deposito del documento impugnato per querela di falso, è stata successivamente ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti in causa e raccolta la sola prova testimoniale richiesta da parte convenuta, rinviandosi la causa per la precisazione delle conclusioni, stante la mancata comparizione di parte attrice per raccogliere la prova testimoniale da lei richiesta.
Nel corso dell'udienza del 1° luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
La proposta querela di falso, avente ad oggetto gli accertamenti materiali compiuti al momento della redazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo n.
VV/17990072561 del 07/04/2018 redatto dal Servizio Autonomo Polizia Locale di Napoli, verbale allegato al verbale di contestazione n. CC/16150265021, è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che l'art. 221, II comma, c.p.c., il quale non distingue fra querela proposta in via principale e querela proposta in corso di causa, stabilisce che la querela di falso debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
Per consolidato orientamento di legittimità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità deve essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo della querela di falso, non potendo i nuovi elementi di prova essere dedotti dalla parte successivamente, salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (cfr. Cass. civ., sent. n. 8230 del 11.08.1990).
“La possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali,
3 non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27408 del 26.09.2023).
Nella fattispecie nell'atto di citazione era stata articolata prova testimoniale volta a dimostrare che lo spazio occupato dalla società era sempre stato pari a quello oggetto di autorizzazione, così confutandosi i diversi accertamenti trasfusi nell'atto impugnato per querela di falso.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità della querela di falso.
Nel merito la querela di falso è infondata e deve essere rigettata.
Con la prova testimoniale raccolta (cfr. deposizioni dei testimoni e Testimone_1
, verbale di udienza del 31.05.2024) è stato dimostrato che gli agenti Testimone_2 verbalizzanti, nel corso del sopralluogo, misurarono il perimetro esterno della superficie occupata, delimitata da fioriere, con una rullina metrica.
Dal canto suo la difesa di parte attrice non è comparsa alla predetta udienza di raccoglimento della prova testimoniale, così decadendo dalla facoltà di provare i propri assunti difensivi ai sensi dell'art. 208, I comma, c.p.c., né è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonostante il suo difensore avesse avuto comunicazione del decreto del 26/11/2024, di differimento della trattazione del processo, allegando circostanze idonee alla rimessione in termini per l'ascolto dei propri testimoni.
Va rimarcato che “allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza” (cfr. Cass. civ., sent.
n. 22843 del 25.10.2006) e che, quindi, nella fattispecie l'ordinanza resa a conclusione dell'udienza del 31.05.2024 – con la quale, datosi atto che la difesa del convenuto CP_1 non aveva manifestato interesse all'assunzione dei testimoni di controparte, si era constatata la mancata comparizione del difensore di parte attrice per raccogliere la prova ed era stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni - conteneva implicitamente una dichiarazione di decadenza dall'assunzione della prova testimoniale richiesta.
Trattasi di decadenza che, dopo la novella di cui all'alla legge 353/1990, può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa, come nel precedente regime normativo (cfr. Cass. civ., sent. n. 15368 del 13.07.2011), purché detta parte non abbia posto in essere comportamenti concludenti, quali la richiesta di rinvio in
4 prosieguo prova ad una udienza successiva, manifestanti il suo interesse all'escussione dei testimoni di controparte.
La decadenza, inoltre, va ricollegata non solo alla mancata comparizione in udienza per raccogliere la prova testimoniale ma, altresì, all'avvenuto recapito degli atti di intimazione testimoniale che avevano preceduto l'udienza di assunzione della prova ai medesimi indirizzi ai quali erano stati prima della celebrazione dell'udienza del 12.03.2024, presso i quali i testimoni erano già risultati non reperibili perché sconosciuti.
La nuova intimazione al medesimo indirizzo, senza effettuare ricerca anagrafica alcuna sull'attuale residenza o domicilio dei testimoni, ha perciò costituito adempimento meramente formale ma, in difetto di ricerche sulla residenza o domicilio effettivo dei testimoni, di cui non vi è traccia, di fatto corrispondente ad una omessa intimazione testimoniale, come tale inidonea a scongiurare la decadenza dalla prova richiesta (cfr., in argomento, Cass. civ., sent. n. 5265 del 12.10.1982, secondo cui: “ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 cod. proc. civ. e 104 disp. att. dello stesso codice, non
è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste.
Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali”).
In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere rigettata perché non provata rimarcandosi che, seppure fosse stata raccolta la prova testimoniale sulle circostanze capitolate nell'atto di citazione per querela di falso (tendenti a dimostrare che l'unica superficie occupata fosse quella assentita e che i tavoli e le sedie erano sempre stati all'interno dei 48 mq concessi dal per l'occupazione di suolo) comunque la prova CP_1 offerta non sarebbe stata idonea a confutare le deposizioni dei testimoni di parte convenuta escussi, i quali, con dichiarazioni pienamente attendibili, hanno affermato che lo spazio occupato comprendeva anche fioriere ed ombrelloni telati posti a contorno dell'area occupata dai tavoli e che lo spazio occupato era stato misurato prima della redazione del verbale impugnato per querela di falso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri vigenti, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, quest'ultimo determinato facendo applicazione del seguente principio di diritto: “in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato allo scopo
5 del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15642 del 23.06.2017).
I compensi professionali sono liquidati con applicazione di una riduzione rispetto ai parametri medi che tiene conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
Al rigetto della domanda segue, per legge, la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226, I comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VI sezione civile – pronunciando sulla querela di falso iscritta al n.
2862/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli pendente tra la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e con la partecipazione del P.M. – sede, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la spiegata querela di falso;
2) dispone, a norma dell'art. 226 c.p.c., la menzione a cura della Cancelleria della presente sentenza sull'originale del documento impugnato;
3) ordina la restituzione del documento impugnato per querela di falso;
4) condanna la al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in misura pari ad € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali sui compensi nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
5) condanna la al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Giudice Relatore
dott.ssa Roberta De Luca
la Presidente
dott.ssa Angela Arena
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Roberta De Luca Giudice relatore dott.ssa Nunzia Tesone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2862 del Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Parte_2 P.IVA_1 atti, dall'avv. Carmela Bocchetti, presso il cui studio in Napoli alla via Emilio Scaglione n.
342 ha eletto domicilio;
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Valeria P.IVA_2
Cigliano, con domicilio eletto in Napoli presso la Casa Comunale in Piazza Municipio n.
1, Palazzo San Giacomo;
CONVENUTA
NONCHÉ
P.M. – SEDE;
INTERVENTORE ex lege
rimessa al collegio per la decisione in data 01.07.2025 sulle seguenti: CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte convenuta: “chiede che la causa sia assegnata a sentenza, con rigetto della querela di falso, attesa la decadenza di controparte dalla richiesta di prova testimoniale e condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società Parte_1 Parte_1
premettendo di aver proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento COSAP n.
[...]
PG/987995/824 del 14.11.2018, contestando nei suoi scritti difensivi e nei verbali di causa quanto redatto dagli agenti di Polizia Municipale nel verbale di contestazione n.
CC/16150265021 del 07.04.2018, atto prodromico rispetto all'avviso di pagamento, ha proposto querela di falso in via principale onde contestare il contenuto fidefacente di detto atto nella parte in cui lo stesso riportava che lo spazio occupato fosse di 62,50 mq e che l'occupazione di suolo pubblico si protraeva da 30 giorni. Deduceva, infatti, di essere in possesso di un'autorizzazione comunale che permetteva l'occupazione di 48 mq di suolo pubblico e che gli agenti, intervenuti senza effettuare alcuna misurazione, avevano asserito in maniera apodittica che la superfice occupata fossa di 62,50 mq. Ha concluso rassegnando le conclusioni che seguono: “a) Dichiarare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale nel verbale di contestazione n. CC/16150265021, con il quale il
[...]
– Servizio Autonomo Polizia – ordinava il pagamento di una CP_1 Controparte_2 sanzione per la somma complessiva di euro 169,00 , avente ad oggetto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. VV/17990072561 del 07/04/2018 redatto dal Servizio Autonomo Polizia
Locale di Napoli, il quale erroneamente accertava l'occupazione abusiva di spazi e suoli pubblici in
Napoli alla via Bellini n. 22/23/24 in quanto “occupava il suolo pubblico per MQ 62,50. b)
Escludere la dichiarazione resa nel verbale impugnato dalle fonti probatorie introdotte dal el giudizio rg. n. 35839/2018. in ogni caso: d) condannare il Controparte_1 [...] in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_1 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il eccependo la Controparte_1 nullità della querela di falso per violazione dell'art. 221 c.p.c., non essendo state indicate
2 le prove a supporto della falsità, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda di accertamento del falso rilevando che, per espressa previsione legislativa di cui all'art. 63, II comma, lettera g) del d. lgs. 446/97, ripresa nel regolamento comunale Cosap, le occupazioni abusive si presumono temporanee ed in essere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. Ha concluso chiedendo che la domanda di querela di falso fosse dichiarata nulla, improponibile, generica ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova, con rigetto della prova testimoniale articolata dalla controparte e vittoria di spese di lite.
Comparso personalmente il legale rappresentante della società attrice confermando la proposta querela di falso e procedutosi alla redazione del processo verbale di deposito del documento impugnato per querela di falso, è stata successivamente ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti in causa e raccolta la sola prova testimoniale richiesta da parte convenuta, rinviandosi la causa per la precisazione delle conclusioni, stante la mancata comparizione di parte attrice per raccogliere la prova testimoniale da lei richiesta.
Nel corso dell'udienza del 1° luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
La proposta querela di falso, avente ad oggetto gli accertamenti materiali compiuti al momento della redazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo n.
VV/17990072561 del 07/04/2018 redatto dal Servizio Autonomo Polizia Locale di Napoli, verbale allegato al verbale di contestazione n. CC/16150265021, è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che l'art. 221, II comma, c.p.c., il quale non distingue fra querela proposta in via principale e querela proposta in corso di causa, stabilisce che la querela di falso debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
Per consolidato orientamento di legittimità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità deve essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo della querela di falso, non potendo i nuovi elementi di prova essere dedotti dalla parte successivamente, salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (cfr. Cass. civ., sent. n. 8230 del 11.08.1990).
“La possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali,
3 non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27408 del 26.09.2023).
Nella fattispecie nell'atto di citazione era stata articolata prova testimoniale volta a dimostrare che lo spazio occupato dalla società era sempre stato pari a quello oggetto di autorizzazione, così confutandosi i diversi accertamenti trasfusi nell'atto impugnato per querela di falso.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità della querela di falso.
Nel merito la querela di falso è infondata e deve essere rigettata.
Con la prova testimoniale raccolta (cfr. deposizioni dei testimoni e Testimone_1
, verbale di udienza del 31.05.2024) è stato dimostrato che gli agenti Testimone_2 verbalizzanti, nel corso del sopralluogo, misurarono il perimetro esterno della superficie occupata, delimitata da fioriere, con una rullina metrica.
Dal canto suo la difesa di parte attrice non è comparsa alla predetta udienza di raccoglimento della prova testimoniale, così decadendo dalla facoltà di provare i propri assunti difensivi ai sensi dell'art. 208, I comma, c.p.c., né è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonostante il suo difensore avesse avuto comunicazione del decreto del 26/11/2024, di differimento della trattazione del processo, allegando circostanze idonee alla rimessione in termini per l'ascolto dei propri testimoni.
Va rimarcato che “allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza” (cfr. Cass. civ., sent.
n. 22843 del 25.10.2006) e che, quindi, nella fattispecie l'ordinanza resa a conclusione dell'udienza del 31.05.2024 – con la quale, datosi atto che la difesa del convenuto CP_1 non aveva manifestato interesse all'assunzione dei testimoni di controparte, si era constatata la mancata comparizione del difensore di parte attrice per raccogliere la prova ed era stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni - conteneva implicitamente una dichiarazione di decadenza dall'assunzione della prova testimoniale richiesta.
Trattasi di decadenza che, dopo la novella di cui all'alla legge 353/1990, può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa, come nel precedente regime normativo (cfr. Cass. civ., sent. n. 15368 del 13.07.2011), purché detta parte non abbia posto in essere comportamenti concludenti, quali la richiesta di rinvio in
4 prosieguo prova ad una udienza successiva, manifestanti il suo interesse all'escussione dei testimoni di controparte.
La decadenza, inoltre, va ricollegata non solo alla mancata comparizione in udienza per raccogliere la prova testimoniale ma, altresì, all'avvenuto recapito degli atti di intimazione testimoniale che avevano preceduto l'udienza di assunzione della prova ai medesimi indirizzi ai quali erano stati prima della celebrazione dell'udienza del 12.03.2024, presso i quali i testimoni erano già risultati non reperibili perché sconosciuti.
La nuova intimazione al medesimo indirizzo, senza effettuare ricerca anagrafica alcuna sull'attuale residenza o domicilio dei testimoni, ha perciò costituito adempimento meramente formale ma, in difetto di ricerche sulla residenza o domicilio effettivo dei testimoni, di cui non vi è traccia, di fatto corrispondente ad una omessa intimazione testimoniale, come tale inidonea a scongiurare la decadenza dalla prova richiesta (cfr., in argomento, Cass. civ., sent. n. 5265 del 12.10.1982, secondo cui: “ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 cod. proc. civ. e 104 disp. att. dello stesso codice, non
è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste.
Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali”).
In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere rigettata perché non provata rimarcandosi che, seppure fosse stata raccolta la prova testimoniale sulle circostanze capitolate nell'atto di citazione per querela di falso (tendenti a dimostrare che l'unica superficie occupata fosse quella assentita e che i tavoli e le sedie erano sempre stati all'interno dei 48 mq concessi dal per l'occupazione di suolo) comunque la prova CP_1 offerta non sarebbe stata idonea a confutare le deposizioni dei testimoni di parte convenuta escussi, i quali, con dichiarazioni pienamente attendibili, hanno affermato che lo spazio occupato comprendeva anche fioriere ed ombrelloni telati posti a contorno dell'area occupata dai tavoli e che lo spazio occupato era stato misurato prima della redazione del verbale impugnato per querela di falso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri vigenti, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, quest'ultimo determinato facendo applicazione del seguente principio di diritto: “in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato allo scopo
5 del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15642 del 23.06.2017).
I compensi professionali sono liquidati con applicazione di una riduzione rispetto ai parametri medi che tiene conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
Al rigetto della domanda segue, per legge, la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226, I comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VI sezione civile – pronunciando sulla querela di falso iscritta al n.
2862/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli pendente tra la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e con la partecipazione del P.M. – sede, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la spiegata querela di falso;
2) dispone, a norma dell'art. 226 c.p.c., la menzione a cura della Cancelleria della presente sentenza sull'originale del documento impugnato;
3) ordina la restituzione del documento impugnato per querela di falso;
4) condanna la al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in misura pari ad € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali sui compensi nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
5) condanna la al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Giudice Relatore
dott.ssa Roberta De Luca
la Presidente
dott.ssa Angela Arena
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