TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 650/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in RO (ME) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonio Barbera che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(p.i. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale pro tempore, con sede in e ivi elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura CP_1 dell'Azienda, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e Carmela Puglisi del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: contributo di dialisi domiciliare.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 febbraio 2020 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di essere affetta dalla sindrome di Alport e da Insufficienza Renale Cronica (IRC) da oltre dieci anni, in follow-up ambulatoriale, nonché di aver iniziato in data 16 dicembre 2016 il trattamento di dialisi peritoneale automatizzata (APD) presso il P.O. di Milazzo, deduceva di aver richiesto, con domanda prot.
n 2371 del 21 febbraio 2018, alla competente – distretto di Milazzo, il riconoscimento e la CP_2
liquidazione del contributo economico previsto dal decreto dell'Assessorato Regionale per la Salute n 834 del 12 maggio 2011. Precisava di essere stata, dunque, sottoposta a visita presso la Commissione
Nefrologica Area Tirrenica – Distretto Ospedaliero 2 – Milazzo, per l'approvazione del piano assistenziale per la dialisi domiciliare;
che in tale occasione la Commissione le aveva diagnosticato una “Insufficienza
Renale Cronica Terminale”, con situazione di assistenza di “media intensità”, proponendo l'erogazione del contributo domiciliare di 230 mensili, fissando la data del successivo monitoraggio per il mese di giugno
2019; che, pertanto, in data 20 giugno e 5 dicembre 2019 ella veniva nuovamente sottoposta a visita, dapprima presso la medesima Commissione – Distretto Ospedaliero 2 – Milazzo e, poi, presso la
Commissione Nefrologica Tirrenica – Ospedale Patti, che le confermavano la precedente valutazione, dando parere favorevole all'erogazione del contributo. Lamentava, tuttavia, che nonostante l'invio della richiesta
Cont integrazione documentale con racc. n. 14961186703-9 del 29 luglio 2019, l' non provvedeva a liquidarle il richiesto contributo per gli anni dal 2016 al 2019. Ne chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento in proprio favore della somma di 9.684,52 euro, di cui 144,52 euro per il mese di dicembre 2016,
3.360 annui per il 2017 e il 2018 e 2.760 per il 2019, tenuto conto dell'importo di 280 euro mensili per gli anni fino al 2018 (D.A. n. 968/2016) e di 230 euro mensili per l'anno 2019 (D.A. n. 188/2018), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino al soddisfo.
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza del 16 gennaio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L ha eccepito che la mancata erogazione del contributo in favore della CP_2 Pt_1
sarebbe dipesa, quanto al periodo successivo al 21 febbraio 2018 (data di presentazione della domanda amministrativa), dall'impossibilità di definire la relativa procedura amministrativa di liquidazione in assenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, mai inviato dalla ricorrente, nonostante le espresse richieste formulate dall' dapprima in data 11 luglio 2019 per le vie brevi e, CP_1
successivamente, in maniera formale con nota prot. n. 6046 del 16 luglio 2019, ricevuta dalla ricorrente il successivo 23 luglio.
Ha a tal fine prodotto copia della determinazione n. 5737/CS del 3 settembre 2021, avente ad oggetto
“Pagamento contributo economico di sostegno per la dialisi peritoneale domiciliare a favore dell'assistita CP_ dal 21/02/2018 al 30/06/2021”, dalla quale risulta l'avvenuto riconoscimento in favore della del Pt_2
chiesto contributo per gli anni 2018-2021 solo all'esito della trasmissione da parte di quest'ultima delle predette dichiarazioni sostitutive, avvenuta tramite posta elettronica in data 6 luglio 2021 e, dunque, dopo l'instaurazione del giudizio, con conseguente liquidazione in suo favore dell'importo complessivo di
9.260,49 euro (tenuto conto di un contributo mensile di 230 euro, come da valutazione della competente
Commissione Nefrologia, confermato fino a dicembre 2021).
L'effettiva corresponsione di tali somme non è stata contestata dalla ricorrente, la quale ha, invece, eccepito: - l'erroneità dell'importo liquidatole in relazione all'anno 2018, posto che, a norma dell'art. 1 D.A.
n. 1838/2018, “nella Regione Sicilia, per l'anno 2018, relativamente ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica che effettuino dialisi domiciliare è confermato il medesimo contributo determinato con D.A.
n. 968 del 25 maggio 2016” e cioè 280 euro mensili, in luogo della minor somma di 230 euro mensili rideterminata per il solo periodo successivo al 1 gennaio 2019; - la mancata corresponsione, per gli anni
2018-2021, delle somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi a far data dalla domanda amministrativa;
- il mancato riconoscimento del diritto al contributo per il periodo dal 16 dicembre 2016 (data di inizio del trattamento di APD) al 20 febbraio 2018. 2.1.- In ordine alla prima questione si rileva che con Decreto dell'Assessorato per la Salute del 12 maggio 2011 è stato istituito un contributo economico sperimentale di sostegno alla dialisi domiciliare, erogato secondo livelli di autonomia e di intensità assistenziale del paziente;
in particolare, “per i pazienti che si sottopongono ad emodialisi extracorporea domiciliare (HD)” o, come nel caso di specie, “a dialisi peritoneale automatizzata (APD)” l'ammontare del contributo è stato fissato in “- 200 euro mensili se autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;
- 350 euro mensili se parzialmente non autonomo e/o a media intensità di assistenza;
- 450 euro mensili se non autonomo e/o ad alta intensità di assistenza”, stabilendo, altresì, che la valutazione del livello di autonomia e di intensità dell'assistenza di ogni paziente venga effettuata dalla Commissione per la dialisi domiciliare di cui all'art. 3 del menzionato decreto, alla quale compete la stesura del Piano assistenziale individuale dialisi domiciliare (P.A.I.D.D.).
Tali importi sono stati, in seguito, rideterminati dapprima con D.A. del 23 settembre 2013 e, poi, con
D.A. n. 968 del 25 maggio 2016, nelle somme, per quanto qui di interesse, di “- 160 euro mensili se completamente autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;
- 280 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o a media intensità di assistenza;
- 360 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza”.
Con successivo D.A. n. 1838 del 12 ottobre 2018 l'Assessorato ha ulteriormente ridotto l'ammontare dell'anzidetto contributo, stabilendo che a far data dal 1 gennaio 2019 esso venga corrisposto nella somma di “- 130 euro mensili se completamente autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;
- 230 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o a media intensità di assistenza;
- 290 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza”; per il solo anno 2018 sono state, invece, confermate le previsioni di cui al precedente D.A. n. 968/2016, sicché in relazione a tale anno il contributo viene erogato secondo le previsioni di cui sopra (160 euro, 280 euro e 360 euro, in base al livello di autonomia e di assistenza).
Nel caso di specie, è pacifico oltre che documentalmente provato che all'esito della visita eseguita in data 13 dicembre 2018 la Commissione per la dialisi domiciliare ha individuato in relazione ad Parte_1
, affetta da Insufficienza Renale Cronica Terminale, un livello di autonomia e assistenza di “media
[...] intensità”, stabilendo un programma di “dialisi peritoneale” (APD) e proponendo l'ammontare del contributo in 230 euro mensili per il solo periodo successivo al 1 gennaio 2019.
Ne consegue che per il periodo antecedente (21 febbraio – 31 dicembre 2018), in relazione al quale il diritto della ricorrente all'erogazione del contributo è stato pacificamente riconosciuto in corso di giudizio,
l'importo mensile deve essere calcolato tenendo conto delle determinazioni di cui al richiamato D.A. n.
968/2016, nella somma di 280 euro mensili.
Cont Per l'effetto, l' va condannata alla rideterminazione del predetto importo e alla conseguente corresponsione in favore di della differenza dovuta. Parte_1 Su tali somme, nonché su quelle già erogate con determina n. 5737/2021, vanno liquidati, altresì, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, ultimo inciso, l. n. 412/1991.
Quanto alla decorrenza, tale norma, applicabile per ius receptum anche ai crediti di natura assistenziale
(v. ex multis Cass. n. 21703/2009), dispone che l'ente tenuto al pagamento della prestazione corrisponde sulle somme dovute anche gli interessi legali con decorrenza “dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento”, ovvero dalla data del suo perfezionamento, laddove essa risulti incompleta.
E nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che solo in data 29 luglio 2019 (e, dunque,
Cont in data successiva rispetto alla presentazione della domanda, ma antecedente a quella indicata dall' nel provvedimento di liquidazione) la ricorrente ha provveduto ad inviare all' copia della dichiarazione CP_1
sostitutiva dell'atto di notorietà (in atti), nonché del documento d'identità e della tessera sanitaria (cfr. racc.
n. 14961186703-9, sul cui avviso di ricevimento è stato apposto il timbro dell' per avvenuta CP_1
ricezione).
Ne consegue che è solo a partire da tale data che possono farsi decorrere gli accessori.
3.- Va invece respinta la domanda volta al riconoscimento del contributo anche per il periodo dal 16 dicembre 2016 al 20 febbraio 2018, antecedente alla domanda.
Il citato D.A. n. 834/2011, nell'istituire in via sperimentale il contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare “al fine di garantire forme di assistenza per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con insufficienza renale cronica in dialisi domiciliare peritoneale continua ambulatoriale (CAPD), in dialisi domiciliare peritoneale automatizzata (APD) e in emodialisi extracorporea domiciliare (HD)” ha subordinato il riconoscimento del beneficio alla previa valutazione del livello di autonomia e dell'intensità di assistenza di ogni paziente ad opera della commissione per la dialisi domiciliare di cui all'art. 3.
Ne deriva che prima di tale valutazione e della conseguente stesura del P.A.I.D.D. (nella specie avvenute solo in data 13 dicembre 2018), alcun beneficio poteva essere riconosciuto a tale titolo in favore della ricorrente.
Infine, con le ultime note la ricorrente ha dato atto di essere stata sottoposta a trapianto di rene, per cui non esegue più terapia di dialisi peritoneale, con conseguente cessazione a decorrere dalla predetta data del diritto della stessa al contributo economico di sostegno Dialisi/Emodialisi domiciliare.
4.- Le ragioni della decisione e il parziale accoglimento delle domande giustificano la compensazione di 1/3 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e della limitata attività svolta, in 2.484,66 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna l' a riliquidare in favore di il contributo di dialisi CP_2 Parte_1
domiciliare per l'anno 2018, tenuto conto della somma di 280 euro mensili ex art. 1 D.A. n. 968/2016 in luogo dei 230 già riconosciuti con determina n. 5737/CS del 3 settembre 2021 e a corrisponderle le differenze dovute, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tali maggiori somme e su quelle già liquidate per l'intero periodo dal 21 febbraio 2018 al 30 giugno 2021, con decorrenza dal 29 luglio 2019 all'effettivo soddisfo, salvo il disposto di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991;
2) condanna, altresì, detta a rimborsare alla ricorrente 2/3 delle spese del giudizio, liquidati CP_1
in 2.484,66 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 17.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro