Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Contieri, Piero D'Orio e Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sesto Campano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anton Giulio Giallonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 9.1.2025, notificata ai ricorrenti in data 14.1.2025;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ove medio tempore adottati, anche di estremi non noti;
c) in particolare, ove lesiva e per quanto occorrere possa, della delibera di giunta comunale nr. 19 del 2024;
d) della delibera di giunta comunale nr.-OMISSIS- del 10.10.2024 di recepimento del parere legale richiamato nei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Campano e del controinteressato NO IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. SE HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1.I ricorrenti espongono che:
- con ordinanza n. 1 del 9.1.2025 notificata il 14.1.2025 il Comune di Sesto Campano ha ingiunto ad essi ricorrenti, nella qualità di comproprietari del gazebo-tettoia edificato nell’area pertinenziale della loro abitazione sita nel Comune di Sesto Campano contraddistinta al catasto fg. 34 particella 732, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere su indicate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dalla ordinanza, con l’avvertimento che in caso di inosservanza del precetto il Comune avrebbe proceduto all’acquisizione dell’area di sedime corrispondente all’intera particella nr. -OMISSIS-
- la realizzazione del gazebo-tettoia è stata autorizzata con P.d.C. n. 9 del 23.3.2010; successivamente, previa acquisizione dell’Autorizzazione paesaggistica n. 21 del 18.7.2012 è stato rilasciato in Variante il P.d.C. n. 22 del 18.7.2012; in data 8.8.2012, ai fini autorizzativi, in adempimento dell’art. 8 della L.R. 6.6.1996 n. 20, è stato depositato presso l’Ufficio Regionale del Servizio Sismico della Regione Molise, il progetto con gli allegati calcoli statici strutturali del gazebo - tettoia recante il n. prot. 1006/2012R; da ultimo, è stata presentata in data 5.10.2016 prot. 472 una SCIA per modeste variazioni;
- il provvedimento demolitorio si fonda “ esclusivamente, e per così dire letteralmente, su un parere reso da un legale incaricato dall’Ente per valutare, la sussistenza di un eventuale abuso e la procedura amministrativa da adottare per la rimozione dello stesso. Tale parere ha rappresentato nella sostanza l’unica attività istruttoria effettuata dal comune, il cui ufficio tecnico non ha proceduto, come avrebbe dovuto, a svolgere neppure un sopralluogo in sito per valutare la sussistenza di una presunta difformità tra il progetto presentato dai ricorrenti ed autorizzato dal Comune e quanto effettivamente realizzato ” (cfr. ricorso, pag. 2);
- “ Qualora fosse stata espletata la dovuta verifica presso i terreni in cui sono stati edificati i manufatti ritenuti abusivi, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, il cui ruolo nella procedura in parola è indubbiamente caratterizzato da un palese conflitto di interessi (come si dimostrerà), avrebbe riscontrato le medesime risultanze degli altri sopralluoghi compiuti dallo stesso Comune e dalle altre amministrazioni competenti, sopralluoghi che hanno acclarato la piena corrispondenza tra quanto autorizzato dall’Ente e quanto effettivamente edificato ” ( cfr. ricorso, pagg. 2-3);
- l’ordinanza di demolizione si fonda sulle seguenti motivazioni: “ sovrapponendo la forma gazebo da realizzare raffigurato nel grafico (non meglio specificato) con la forma del gazebo realizzato si evince una chiara difformità di quest’ultimo rispetto al primo. In altri termini e sulla scorta della comparazione de qua, quanto realizzato non è conforme a quanto autorizzato in virtù dell’autorizzazione ambientale n. 21 del 2012 e del P.d.C. n. 22 del 2012; - stante il parere pro veritate del legale incaricato e avendo l’Amministrazione Comunale recepito tale parere con apposito atto adottato dalla G.C. [deliberazione n.-OMISSIS- del 10.10.2024 allegato 7], condividendo pienamente la tesi del legale, il quale ritiene assorbente la questione relativa alla difformità del gazebo realizzato dal gazebo autorizzato con il permesso n. 22 del 2012, rispetto alla questione relativa alla distanza dai confini e dai fabbricati; - che visto l’art. 34 bis del d.P.R. e verificato (sic!) che la difformità tra il gazebo realizzato e quello assentito con il p. di. C. 22 2012 non rientra tra le tolleranze previste; - che l’intervento in questione ha comportato la realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile, e che lo stesso è in contrasto con la normativa urbanistica vigente ed adottata e pertanto non può essere suscettibile di sanatoria; - che la difformità tra il gazebo realizzato e quello assentito con il P.di C.n. 22 del 2012 non rientra tra le tolleranze previste e che pertanto deve applicarsi il c.2 dell’art. 31 del d.P.R. 380/01, che prevede in caso di accertata esecuzione d’interventi eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziale, l’obbligo da parte del responsabile dell’abuso di ingiungere al proprietario la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio ”.
2. Tanto premesso, i ricorrenti, assumendo l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. 1/2025 nonché degli altri atti in epigrafe indicati, hanno proposto l’odierno ricorso, affidato ai motivi di gravame così rubricati:
I) Violazione o falsa applicazione dell’articolo 6-bis della L. n.241/1990; Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge 6 agosto 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”); Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62; Violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, abnormità ed irragionevolezza, non proporzionalità;
II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, perplessità ed irragionevolezza manifesta: difetto di motivazione; violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 e smi.;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 dpr 380 del 2001 e smi: Eccesso di potere per carenza di istruttoria; ingiustizia manifesta. Perplessità e contraddittorietà. Violazione del principio di proporzionalità;
IV) Violazione o falsa applicazione dell’art. 9 D.M. 1444/1968, Eccesso di potere per irragionevolezza.
In sintesi, con il primo mezzo i ricorrenti hanno censurato la situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis l. 241/1990 nella quale avrebbe versato il responsabile del procedimento del procedimento conclusosi con l’ordinanza di demolizione impugnata, funzionario che ha poi sottoscritto il predetto provvedimento.
Con il secondo mezzo gli interessati hanno dedotto il deficit istruttorio e motivazionale sulla cui base è stato adottato il gravato provvedimento demolitorio, sottolineando, in particolare, che<< che l’intera architettura del procedimento culminato nell’ordinanza impugnata e caratterizzata dalla centralità decisoria assegnata al parere legale pro veritate si dimostra debole e perplessa considerato che lo stesso legale incaricato di esporre le ragioni giuridiche a sostegno della adozione di un eventuale provvedimento sanzionatorio ha invitato il comune a procedere ai doverosi rilievi in situ prima di adottare qualsivoglia decisione atteso che le valutazioni giuridiche dallo stesso avvocato espresse si sono fondate esclusivamente “sui rilievi cartografici ”>> ( cfr. ricorso, pag. 10).
Con il terzo mezzo i ricorrenti hanno ancora dedotto la carenza istruttoria, la violazione di legge (segnatamente dell’art. 34 dpr 380/2001) e l’irragionevolezza del gravato provvedimento demolitorio, nella parte in cui vi si afferma: “ visto l’art. 34 del Dpr 380 del 2001 e verificato che la difformità tra il gazebo realizzato e quello assentito con P.d.C. del 2012 non rientra tra le tolleranze previste ”.
Gli interessati hanno, sul punto, osservato che “ tale affermazione è obiettivamente dogmatica e apodittica: come dimostrato anche nella consulenza tecnica di parte depositata, il comune non evidenzia le presunte difformità riscontrate tra il fabbricato e gli atti autorizzatori né motiva, neppure sinteticamente, in ordine alla circostanza per la quale sarebbe necessaria l’ordinanza di demolizione in luogo di un provvedimento meno lesivo. Lo stesso consulente legale ha invitato il Comune a valutare l’adozione di un provvedimento più tenue, in considerazione di una (presunta) parziale difformità dell’edificato rispetto all’assentito. Ed invero il responsabile dell’ufficio tecnico, in assenza di qualsivoglia sostegno istruttorio ed in contrasto con il predetto parere legale, ha ritenuto i predetti interventi eseguiti in totale difformità dal P.d.C. assentito (art. 31 DPR 380/2001) disponendo la demolizione dell’intero manufatto, anziché ricorrere a provvedimenti meno afflittivi, che in ogni caso in tale circostanza, per le ragioni esposte, sarebbero stati comunque irragionevoli ” (cfr. ricorso, pag. 11).
Con il quarto mezzo è stata infine dedotta la violazione dell’art. 9 D.M. 1444/1968, recante i limiti di distanza tra i fabbricati.
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Sesto Campano, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
4. Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS-, che ha parimenti dedotto l’infondatezza del ricorso.
5. All’esito della camera di consiglio del 7.5.2025 il, Tribunale, con l’ordinanza n. 46/2025, ha accolto l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l’effetto, ha: a) sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 9.1.2025; b) fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 aprile del 2026.
6. In vista dell’udienza pubblica di trattazione della causa i ricorrenti e il Comune resistente hanno depositato le rispettive memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle proprie tesi; i ricorrenti e il controinteressato hanno altresì depositato degli scritti di replica.
7. All’udienza pubblica del 29.4.2026, uditi i difensori delle parti come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Il Collegio deve, preliminarmente, esaminare l’eccezione, articolata dal comune resistente nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 27.3.2026, di inammissibilità del ricorso per tardiva notifica al controinteressato, che l’avrebbe ricevuto in data 17.3.2025 (i termini per la notifica scadevano, secondo il Comune resistente, il 15.3.2025).
La suddetta eccezione deve essere respinta.
Ed infatti, come rappresentato dalla stessa difesa comunale, i termini per la notifica del ricorso al controinteressato scadevano in data 15.3.2025, nella giornata del sabato: ne consegue che la notifica effettuata al controinteressato in data 17.3.2025 deve ritenersi tempestiva ai sensi dell’art. 52 commi 3 e 5 c.p.a..
9. Venendo al merito della controversia, il ricorso è fondato, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
10. Deve, innanzitutto, trovare accoglimento la censura, racchiusa nel secondo motivo di ricorso, vertente sul difetto istruttorio dal quale risulterebbe affetta l’ordinanza di demolizione impugnata.
Al riguardo, il Collegio deve subito rilevare che la gravata ordinanza di demolizione, dopo aver preso atto degli “esposti pervenuti all’ente comunale, dopo la realizzazione della struttura, attraverso i quali veniva contestata la legittimità del gazebo in quanto realizzato in violazione della normativa in materia di distanze ex D.M. 1444/68 ” e dell’ “ attività istruttoria sulla pratica eseguita dai tecnici comunali che si sono succeduti, geom. Martinelli, ing. Lombardi e ing. Lancini ”, nonché dopo aver accertato che “ semplicemente sovrapponendo la forma gazebo da realizzare raffigurato nel grafico con la forma del gazebo realizzato si evince una chiara difformità di quest’ultimo rispetto al primo. In altri termini e sulla scorta della comparazione de qua, quanto realizzato non è conforme a quanto autorizzato in virtù dell’autorizzazione ambientale n. 21 del 2012 e del P. di C. n. 22 del 2012 ”, reca il seguente testuale passaggio motivazionale: “ ACCERTATO che la competenza all’adozione del provvedimento di demolizione è ascrivibile al Responsabile dell’U.T.C. incaricato, che, pur avendo comunicato la sua incompatibilità, stante il parere pro veritate del legale incaricato e avendo l’ Amministrazione Comunale recepito tale parere con apposito atto adottato dalla G.C., condividendo pienamente la tesi del legale, il quale ritiene assorbente la questione relativa alla difformità del gazebo realizzato dal gazebo autorizzato con il permesso n.22/ 2012, rispetto alla questione relativa alla distanza dai confini e dai fabbricati ”.
A tale ultimo riguardo è necessario altresì precisare che con la delibera di Giunta comunale n.-OMISSIS- del 10.10.2024 il Comune di Sesto Campano, dopo aver premesso, tra l’altro, che “ con delibera di Giunta comunale n. 19 del 2024 questo Ente ha conferito incarico legale per la predisposizione di un parere in merito alla vicenda urbanistica, relativa all’intervento edilizio assentito con il Permesso di costruire in variante n. 22 del 2012, oggetto di diverse diffide indirizzate anche all’ente comunale ”, ha deliberato di “ recepire il parere pro veritate reso dal professionista incaricato…” nonché “ di conferire apposita direttiva al responsabile dell’U.T.C. affinché si proceda ad ordinare la demolizione del gazebo autorizzato con il permesso n. 22/2012, e, quindi, all’adozione dell’atto finale, considerato che tale competenza, è ascrivibile al Responsabile dell’U.T.C. comunale ”.
Nel citato parere pro veritate viene però illustrato, in ordine alle difformità tra quanto assentito in virtù del permesso di costruire n. 22/2012 e il manufatto effettivamente realizzato, che << sovrapponendo la forma gazebo da realizzare raffigurato nel grafico portato dal doc. 2 con la forma del gazebo realizzato nei termini delineati nel grafico portato dal doc.3 si evince una chiara difformità di quest’ultimo rispetto al primo.
In altri termini, e sulla scorta della comparazione de qua, quanto realizzato dal dott. Epifanio appare non conforme a quanto autorizzato in virtù dell’autorizzazione ambientale n. 21 del 2012 e del P. di C. n. 22 del 2012.
Va da sé, che la considerazione che precede è frutto di un semplice confronto svolto sulla scorta dei rilievi grafici che non esclude, anzi rende opportuno – data la risalenza del grafico richiamato come doc. 3 -un accertamento tecnico, previo sopralluogo, finalizzato a confermare o meno quanto innanzi rilevato .
Ove la difformità venisse confermata la stessa rientrerebbe nella fattispecie disciplinata dall’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, che al comma I statuisce: “Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio”.
Ai fini di una compiuta disamina della controversa vicenda è opportuno anche verificare se la descritta difformità fosse ascrivibile o meno tra le “tolleranze costruttive” disciplinate dall’art. 34 bis d.P.R. 380 del 2001 come modificato dal d. L. 69/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 105 del 24 luglio 2024>>.
11. Tanto premesso, coglie nel segno la censura in disamina, laddove evidenzia come il gravato provvedimento demolitorio (al pari della precedente delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS-/2024) si fondi, in definitiva, esclusivamente sulle valutazioni espresse nel parere pro veritate reso dal legale incaricato dal Comune di Sesto Campano, “ in assenza dello svolgimento dei doverosi e preliminari accertamenti istruttori ” (cfr. ricorso, pag. 9), che avrebbero dovuto essere compiuti in situ; la censura deve ritenersi vieppiù fondata sol che si consideri che, come sottolineato a pag. 10 del ricorso, era stato il medesimo parere pro veritate ad specificare che le valutazioni ivi formulate, in merito ai pur indicati profili di abusività del manufatto de quo , erano da ritenersi “ frutto di un semplice confronto svolto sulla scorta dei rilievi grafici che non esclude, anzi rende opportuno, data la risalenza del grafico richiamato doc. 3 un accertamento tecnico, previo sopralluogo, finalizzato a confermare o meno quanto innanzi rilevato ”, così insistendo, in vista del riscontro della effettiva difformità del manufatto realizzato rispetto a quello assentito con il P.di C. n. 22/2012 nonché della consistenza della detta difformità, sull’opportunità far luogo ad accertamenti tecnici e ad un sopralluogo prima dell’adozione delle necessarie determinazioni da parte dell’Amministrazione.
Da qui la sussistenza dell’invocato vizio istruttorio, atteso che l’impugnata ordinanza di demolizione, così come la precedente delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS- del 10.10.2024: a) esplicitamente si fondano, in sostanza, sul contenuto di un atto - il su indicato parere pro veritate – non concludente ai fini della verifica della denunciata difformità del manufatto realizzato rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire n. 22/2012; b) non risultano esser state precedute dallo svolgimento degli specifici accertamenti tecnici pur indicati come opportuni dal citato parere pro veritate ai fini della verifica dei profili di abusività del manufatto e della loro consistenza.
12. È altresì fondata la censura articolata nel terzo motivo di ricorso, atteso che, come evidenziato dai ricorrenti, l’Amministrazione, anche alla luce degli elementi – di cui si è detto nel precedente paragrafo - sulla cui base è stata adottata la gravata ordinanza di demolizione, non ha affatto identificato l’effettivo contenuto e l’entità della pur affermata difformità tra il manufatto oggetto dell’ordine di demolizione e i titoli edilizi ad esso relativi: laddove l’esatta individuazione della detta difformità, che nella specie non emerge dall’ordinanza di demolizione, sarebbe stata invero necessaria ai fini della qualificazione giuridica dell’abuso edilizio riscontrato e delle relative conseguenze sanzionatorie. In particolare, l’affermazione secondo cui “ la difformità tra il gazebo realizzato e quello assentito con P. di C. n.22 del 2012 non rientra tra le tolleranze previste” non risulta sorretta da un adeguato supporto istruttorio vieppiù se si considera che nel più volte citato parere pro veritate sulla cui base è stata adottata la gravata ordinanza di demolizione si è affermato che “ Ai fini di una compiuta disamina della controversa vicenda è opportuno anche verificare se la descritta difformità fosse ascrivibile o meno tra le “tolleranze costruttive disciplinate dall’art. 34 bis d.P.R. 380 del 2001 come modificato dal d.L. 69/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 105 del 24 luglio 2024” : dell’espletamento dei suddetti, pur richiesti, accertamenti non vi è però traccia nel gravato provvedimento demolitorio, né risulta che essi siano stati effettivamente svolti.
13. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e con l’assorbimento dei restanti motivi di censura, il ricorso deve, pertanto, essere accolto con consequenziale annullamento della gravata ordinanza comunale di demolizione n. 1 del 9.1.2025 nonché della delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS- del 10.10.2024
14. Le peculiarità fattuali e giuridiche della presente controversia giustificano, infine, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione del Comune di Sesto Campano n. 1 del 9.1.2025 e la delibera di Giunta Comunale del Comune di Sesto Campano n.-OMISSIS- del 10.10.2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio RT, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
SE HI, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SE HI | Orazio RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.