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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. BE EZ Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. NA RI Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 85/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 394/2020, emessa dal Tribunale di Gela il
25.09.2020 e depositata in data 29.09.2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 855/2013 RG
PROPOSTO DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1944, (C.F. ), nato a [...] C.F._2
AZ (CL) il 03.07.1946, (C.F. Parte_3
), nato a [...] l'[...], e C.F._3 Parte_4
(C.F. , nato a [...] il [...], tutti
[...] C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Ficarra giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
1 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_5
02.07.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Antonuccio giusta procura in atti
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), nato in [...]_2 C.F._6
Reale (TO) l'1.09.1964;
(C.F. ), nata in [...]_3 C.F._7
(TO) il 24.01.1966;
(C.F. ), nata in [...] il CP_4 C.F._8
21.06.1974
APPELLATI
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “si contesta integralmente la comparsa di controparte perché infondata in fatto e in diritto e, in particolare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare di tardività dell'appello, per le motivazioni già spiegate con le precedenti note di trattazione scritta. Ci si riporta pertanto ai motivi di appello, di cui si chiede l'accoglimento, nonché alle proprie note di trattazione scritta. Si precisano le domande come indicati nei propria atti difensivi, e chiede concedersi termini per note ex art. 352 c.p.c.”.
Per l'appellato : “precisa le conclusioni riportandosi a Controparte_1
tutti gli scritti difensivi e ai verbali di causa, che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e chiede che la causa venga posta in decisione, affinché la Corte dichiari: inammissibile ex art. 342 c.p.c., ovvero ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, e , per tutte le ragioni
[...] Parte_3 Parte_4
esposte in comparsa di costituzione e risposta;
inammissibile e/o improcedibile l'atto di appello per la tardività della notifica dello stesso;
nel 2 merito rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e compensi del 50% del giudizio di primo grado, per motivazioni meglio spiegate in comparsa e delle spese e compensi del presente giudizio, per averne, temerariamente, dato causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Gela con la sentenza n. 394/2020 del 25.09.2020 e depositata il 29.09.2020 ha definito il giudizio portante il n. 855/2013 R.G. proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro , , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
e con dispositivo del seguente tenore: “il Controparte_3 CP_4
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
855/2013 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, dichiara cessata la materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad una pronuncia sul merito;
condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in €. 2.418,00 di cui €. 438,00 Controparte_1
per la fase studio, €. 370,00 per la fase introduttiva, €. 800,00 per la fase istruttoria, ed €. 810,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, pone le spese di consulenza, liquidate con decreto del 6.7.2015, sugli attori in solido”.
Il Tribunale così motivava la decisione: “Nel merito parte attrice ha domandato di accertare la massa ereditaria derivante dalla successione di e gli aventi diritto a tale eredità e la misura Persona_1 Persona_2
della quota di ciascuno;
gli attori hanno anche domandato di ordinare a la consegna degli immobili compresi nel compendio Controparte_1
ereditario.
3 Con atto di vendita del 7.8.2019 gli attori, unitamente al convenuto costituito, vendevano a terzi, ciascuno per la propria quota di proprietà, i cespiti ricompresi da parte attrice nella massa ereditaria (cfr. atto pubblico di vendita depositato telematicamente da parte attrice in data 27.5.2020). Sulla scorta di tale fatto, sopravvenuto alle preclusioni istruttorie, parte attrice, domandava dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione per confusione.
Benché parte attrice non abbia azionato alcuna obbligazione nei confronti del convenuto - avendo piuttosto domandato l'accertamento della massa ereditaria, degli eredi aventi diritto e delle quote a ciascuno spettanti- e benché la confusione è istituto che ricorre allorché la posizione di creditore e debitore vengano a riunirsi nel medesimo soggetto di diritto, deve rilevarsi che la vendita dei cespiti compresi nella massa ereditaria ad un terzo, determinando lo scioglimento della comunione ereditaria, rispetto al quale il suddetto accertamento era propedeutico, ha determinato il venir meno della pretesa di diritto sostanziale oggetto della domanda.
Si aggiunga che l'interesse ad agire, che a norma dell'art. 100 c.p.c. legittima la proposizione della domanda di accertamento, è dato dalla contestazione di un diritto;
la lite insorta tra le parti in giudizio in ordine al diritto all'eredità di ciascuno, che si è manifestata anche attraverso la contestazione del convenuto il quale deduceva una diversa misura delle quote ereditarie spettanti a ciascun successore, devono ritenersi oramai appianate, tenuto conto che con l'atto di vendita suddetto ciascun partecipante alla comunione ereditaria ha disposto della propria determinata quota dei beni ereditati.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse;
per regolare le spese di lite bisogna dunque utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando,
a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Risulta dirimente constatare che gli attori sono nati dal matrimonio contratto tra e : gli attori dunque, non essendo Persona_1 Persona_3
4 successori di non hanno alcun interesse all'accertamento Persona_2
della successione di costui, secondo coniuge della madre e padre del solo convenuto.
Gli attori sono allora privi della legittimazione attiva a domandare l'accertamento della successione di non essendo gli stessi Persona_2
successori legittimi di costui.
Limitandosi dunque alla successione di deve rilevarsi che Persona_1
alla morte di costei, per quanto risulta dagli atti e dalle allegazioni delle parti
(cfr. perizia nel fascicolo di parte attrice) essa era proprietari del solo 50% degli immobili siti in AZ c.da distinti in Persona_4
catasto, attualmente, al foglio 81, part.lla 575, 320, 577, 405, 412, 576.
Tali cespiti risultano infatti acquistati dal coniuge in data Persona_2
4.8.1977 e si consideri che la l. 151/1975, che ha introdotto la comunione legale, quale disciplina transitoria ha previsto l'efficacia della comunione legale anche per coloro che avessero celebrato il matrimonio prima dell'entrata in vigore della comunione legale, purché non venisse espressa entro il 16.1.1978 volontà di riminare sotto il regime di separazione dei beni.
In mancanza della dichiarazione suddetta la comunione legale si costituisce, ma a partire dall'entrata in vigore della riforma (cfr. ex pluris Cass. Civ. 25 luglio 1997 n. 6954 e per l'assenza della dichiarazione ex art. 228 l. 151/75 nota di trascrizione dell'acquisto, allegato 2 nel fascicolo di parte convenuta).
Alla morte di ai sensi dell'art. 581 c.c., la metà dei suddetti Persona_1
cespiti venne devoluta nella misura di 1/3 al marito e per 2/3 Persona_2
a tutti i figli, , , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
[...]
Consegue che, come anche accertato dal consulente tecnico, la quota degli attori dei suddetti cespiti è pari ad 1/15, come rettamente affermato da parte convenuta.
5 Infine estraneo alla vicenda successoria di è il contratto Persona_1
preliminare con cui in data 23.11.1989, si obbligava a Persona_2
vendere la quota di 1/6 degli immobili distinti al catasto al foglio 81 part.lla
165, 320, 412 a e . Controparte_5 Parte_2
Al di là della esatta portata di tale contratto, che parte attrice assume avere, non effetti obbligatori, ma traslativi della proprietà, risulta dirimente constatare che gli attori e -coniuge Parte_2 Parte_1
superstite di non hanno esercitato azione di adempimento Controparte_5
del contratto, né di risoluzione, né di accertamento della proprietà né di restituzione e che il trasferimento dei suddetti beni, rinveniente titolo in un atto dispositivo inter vivos, è completamente estraneo all'accertamento dell'eredità di unica pretesa legittimamente azionata da Persona_1
parte attrice. Gli attori dunque non hanno proposto alcuna utile domanda in relazione all'accertamento della proprietà dei beni oggetto del preliminare.
Infine, indimostrato risulta che il convenuto costituito abbia usato gli immobili compresi nel compendio immobiliare di in via Persona_1
esclusiva ed in opposizione degli altri comproprietari.
In definitiva deve rilevarsi che le domande proposte da parte attrice sono inammissibili per mancanza di titolarità della pretesa azionata – con riferimento all'accertamento della successione di -, infondate Persona_2
con riferimento alla misura delle quote pervenute dalla successione di
[...]
non dimostrate rispetto alla domanda di restituzione dei beni Per_1
asseritamene posseduti dal convenuto costituito, estranea alla domanda proposta con riferimento al supposto trasferimento in favore di Parte_2
e
[...] Controparte_5
Pertanto, in base alla soccombenza virtuale, parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto;
esse vanno liquidate, essendo la causa di valore indeterminabile, secondo i valori medi delle cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, in base all'art. 5 co. 6
6 d.m. 55/2014 ed applicando la riduzione del 50%, norma dell'art. 4 co. 1 d.m.
55/2014, in ragione della semplicità delle questioni implicate nel giudizio e avuto riguardo alle attività concretamente svolte”.
2. Per la riforma di detta sentenza , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto tempestivo Parte_3 Parte_4
gravame, lamentando, con il primo motivo, rubricato “SULLE SPESE DI
LIETE: IL LI OR NZ NON PARTECIPO' ALLA
MEDIAZIONE SENZA UN GIUSTIFICATO MOTIVO” l'erroneità della sentenza per avere il Giudice “riassunto la propria richiesta di condanna delle spese della controparte perché non partecipò “al processo” anziché all'incontro di mediazione, decretandone l'esito negativo”. A dire dell'appellante avendo controparte disertato la seduta di mediazione ai sensi dell'art 8, comma 4-bis d.lgs. n. 28/2010 il Giudice avrebbe dovuto condannarla alla refusione delle spese del giudizio o quantomeno alla loro compensazione.
Con il secondo motivo rubricato “Sulle spese di lite: il Giudice di prime avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto di aver rigettato due ecce- zioni preliminari della controparte”, gli appellanti sostengono che il primo giudice ha disposto il regolamento delle spese non tenendo conto “che ben due eccezioni formulate dalla controparte sono state disattese”.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che “in ogni caso il processo va dichiarato estinto poiché l'obbligazione sostanziale sottostante a carico delle parti si è estinta per confusione soggettiva essendo stato il diritto reale acquisito integralmente da un medesimo terzo”.
Con il quarto motivo gli appellanti eccepiscono “l'inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. in quanto, analogicamente, l'obbligazione, ex art. 1253 c.c., si è estinta per confusione soggettiva, avendo entrambi le parti trasferito il diritto allo stesso soggetto terzo”.
7 Con il quinto motivo rubricato “Carenza di interesse e quindi difetto di legittimazione a proseguire il giudizio”, gli appellanti sostengono che “il
Giudice avrebbe dovuto pronunciare una ordinanza in cui dichiarava la estinzione del giudizio, SENZA PRONUNCIA SULLE SPESE atteso che l'unico titolare del rapporto processuale è divenuto un terzo che ha acquistato tutti i diritti reali”.
In via subordinata, in ordine alla soccombenza virtuale, gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto “non proposta nessuna domanda in relazione al contratto preliminare di vendita”; nel non essersi espresso sulla richiesta sulla rinnovazione della CTU e sulla integrazione del quesito posto al CTU;
e che “il possesso dell'immobile in capo al tanto da modificare persino unilateralmente le quote presso Per_2 il Catasto non è contestato da controparte”.
Gli appellanti hanno quindi spiegato le seguenti domande: “piaccia alla all'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda e/eccezione, ammettere per la forma il presente appello, ed in riforma della sentenza oggi impugnata, voglia: annullare la sentenza per i motivi esposti, accogliere le domande formulate in primo grado, on il favore delle spese legali, ed accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, o in subordine, compensare solo quelli di primo grado.”.
ha resistito al gravame, eccependone preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c ed ex art. 348 bis c.p.c..
Sempre preliminarmente l'appellato ha eccepito la tardività dell'appello e, quindi, la inammissibilità e/o la improcedibilità dello stesso, per non aver gli appellanti compiuto la notifica entro e non oltre il termine di sei mesi prescritto dall'art. 327 c.p.c.
Nel merito l'appellato ha contestato le ragioni poste a fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto, e spiegato le seguenti domande:
8 “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE D'APPELLO ADITA reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c., ovvero ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e avverso la sentenza
[...] Parte_3 Parte_4
impugnata, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero, per le altre ritenute di giustizia dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita;
• Sempre, preliminarmente ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità dell'atto di appello per tardività della notifica dello stesso;
• Rigettare l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , perché infondato in fatto ed in Parte_3 Parte_4
diritto;
• Quindi, confermare la Sentenza del Tribunale Civile di Gela n° 394/2020, pubblicata il 29.09.2020
• Pertanto, condannare gli appellanti al pagamento dell'altro 50% dei compensi del giudizio di primo grado e delle spese e compensi del giudizio di secondo grado, per avermi, temerariamente, dato causa”.
La Corte con ordinanza del 20.06.2022, rilevato che parte appellante aveva dato atto dell'omessa notificazione della sentenza nei confronti degli appellati rimasti contumaci nel processo di primo grado, , Controparte_2
e e che il gravame proposto era circoscritto Controparte_3 CP_4
al capo relativo alle spese di lite, riteneva che l'esito del giudizio di appello era indifferente rispetto ai convenuti contumaci, attesa l'inidoneità della relativa pronuncia a spiegare effetti, tanto pregiudizievoli, quanto favorevoli, nei loro confronti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 31.10.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
9 3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per tardività della notifica sollevata da parte dell'appellato.
L'atto di appello, infatti, è stato notificato dal procuratore degli appellanti a mezzo raccomandata del 29.03.2021, ai sensi della legge 21.01.1994, n° 53 e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela del
06.03.2012, presso il procuratore costituito dell'appellato CP_1
entro il termine “lungo” di sei mesi prescritto dall'articolo 327 c.p.c.
[...]
dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 29.09.2020, così come risulta dalla ricevuta postale di spedizione depositata agli atti del giudizio, senza che rilevi, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del soggetto notificatore, la circostanza che il procuratore dell'appellato è stato avvisato della raccomandata solo in data 31.03.2021 e che l'atto di appello è stato consegnato per la notifica allo stesso solo in data
07.04.2021.
E ciò in quanto ai sensi dell'art. 149 c.p.c. la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre è solo per il destinatario che la notifica si perfeziona dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, anche nell'ipotesi in cui la notifica è effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, così come sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art.
6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo
5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita
10 dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica”
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 32255 del 10 dicembre 2019).
4. Merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato , per difetto di Controparte_1
specificità.
Dal tenore letterale del proposto gravame emerge in tutta evidenza come l'appellante non abbia sottoposto ad alcuna critica le dettagliate ragioni addotte dal primo giudice a sostegno del suo convincimento, sopra indicate,
e non abbia affatto enucleato in modo specifico e chiaro ciò che avrebbe determinato il Giudice di prime cure a pervenire ad una pronuncia errata, essendosi limitato a dedurre i generici motivi di gravame sopra indicati, senza alcun aggancio con le motivazioni espresse dal primo giudice con la sentenza impugnata.
Alle pagg. 3 e 4 della sentenza, il Tribunale ha dato ampio conto del perché, cessata la materia del contendere, ha ritenuto di ravvisare la soccombenza virtuale degli odierni appellanti al fine di regolamentare le spese di lite. Su queste argomentazioni, l'atto di appello è del tutto silente ed i motivi addotti a sostegno dell'auspicata riforma sono perciò del tutto avulsi da esse e come tali inammissibili. Manca, infatti, la critica specifica e ragionata che la giurisprudenza considera requisito essenziale dell'atto di appello.
Poiché i motivi di appello non sono stati redatti in modo organico e l'appellante ha così omesso di indicare con inequivocabile nettezza le ragioni dell'evidenziato dissenso e adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure, l'appello deve ritenersi inammissibile.
5. A tale pronuncia segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di , liquidate Controparte_1
11 come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore ricomprese nello scaglione da euro da € 1.101,00 a € 5.200,00.
6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 394/2020, emessa dal Tribunale Parte_4
di Gela il 25.09.2020 e depositata in data 29.09.2020.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di delle Controparte_1
spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.915,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 02 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
NA RI BE EZ
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. BE EZ Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. NA RI Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 85/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 394/2020, emessa dal Tribunale di Gela il
25.09.2020 e depositata in data 29.09.2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 855/2013 RG
PROPOSTO DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1944, (C.F. ), nato a [...] C.F._2
AZ (CL) il 03.07.1946, (C.F. Parte_3
), nato a [...] l'[...], e C.F._3 Parte_4
(C.F. , nato a [...] il [...], tutti
[...] C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Ficarra giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
1 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_5
02.07.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Antonuccio giusta procura in atti
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), nato in [...]_2 C.F._6
Reale (TO) l'1.09.1964;
(C.F. ), nata in [...]_3 C.F._7
(TO) il 24.01.1966;
(C.F. ), nata in [...] il CP_4 C.F._8
21.06.1974
APPELLATI
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “si contesta integralmente la comparsa di controparte perché infondata in fatto e in diritto e, in particolare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare di tardività dell'appello, per le motivazioni già spiegate con le precedenti note di trattazione scritta. Ci si riporta pertanto ai motivi di appello, di cui si chiede l'accoglimento, nonché alle proprie note di trattazione scritta. Si precisano le domande come indicati nei propria atti difensivi, e chiede concedersi termini per note ex art. 352 c.p.c.”.
Per l'appellato : “precisa le conclusioni riportandosi a Controparte_1
tutti gli scritti difensivi e ai verbali di causa, che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e chiede che la causa venga posta in decisione, affinché la Corte dichiari: inammissibile ex art. 342 c.p.c., ovvero ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, e , per tutte le ragioni
[...] Parte_3 Parte_4
esposte in comparsa di costituzione e risposta;
inammissibile e/o improcedibile l'atto di appello per la tardività della notifica dello stesso;
nel 2 merito rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e compensi del 50% del giudizio di primo grado, per motivazioni meglio spiegate in comparsa e delle spese e compensi del presente giudizio, per averne, temerariamente, dato causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Gela con la sentenza n. 394/2020 del 25.09.2020 e depositata il 29.09.2020 ha definito il giudizio portante il n. 855/2013 R.G. proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro , , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
e con dispositivo del seguente tenore: “il Controparte_3 CP_4
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
855/2013 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, dichiara cessata la materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad una pronuncia sul merito;
condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in €. 2.418,00 di cui €. 438,00 Controparte_1
per la fase studio, €. 370,00 per la fase introduttiva, €. 800,00 per la fase istruttoria, ed €. 810,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, pone le spese di consulenza, liquidate con decreto del 6.7.2015, sugli attori in solido”.
Il Tribunale così motivava la decisione: “Nel merito parte attrice ha domandato di accertare la massa ereditaria derivante dalla successione di e gli aventi diritto a tale eredità e la misura Persona_1 Persona_2
della quota di ciascuno;
gli attori hanno anche domandato di ordinare a la consegna degli immobili compresi nel compendio Controparte_1
ereditario.
3 Con atto di vendita del 7.8.2019 gli attori, unitamente al convenuto costituito, vendevano a terzi, ciascuno per la propria quota di proprietà, i cespiti ricompresi da parte attrice nella massa ereditaria (cfr. atto pubblico di vendita depositato telematicamente da parte attrice in data 27.5.2020). Sulla scorta di tale fatto, sopravvenuto alle preclusioni istruttorie, parte attrice, domandava dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione per confusione.
Benché parte attrice non abbia azionato alcuna obbligazione nei confronti del convenuto - avendo piuttosto domandato l'accertamento della massa ereditaria, degli eredi aventi diritto e delle quote a ciascuno spettanti- e benché la confusione è istituto che ricorre allorché la posizione di creditore e debitore vengano a riunirsi nel medesimo soggetto di diritto, deve rilevarsi che la vendita dei cespiti compresi nella massa ereditaria ad un terzo, determinando lo scioglimento della comunione ereditaria, rispetto al quale il suddetto accertamento era propedeutico, ha determinato il venir meno della pretesa di diritto sostanziale oggetto della domanda.
Si aggiunga che l'interesse ad agire, che a norma dell'art. 100 c.p.c. legittima la proposizione della domanda di accertamento, è dato dalla contestazione di un diritto;
la lite insorta tra le parti in giudizio in ordine al diritto all'eredità di ciascuno, che si è manifestata anche attraverso la contestazione del convenuto il quale deduceva una diversa misura delle quote ereditarie spettanti a ciascun successore, devono ritenersi oramai appianate, tenuto conto che con l'atto di vendita suddetto ciascun partecipante alla comunione ereditaria ha disposto della propria determinata quota dei beni ereditati.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse;
per regolare le spese di lite bisogna dunque utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando,
a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Risulta dirimente constatare che gli attori sono nati dal matrimonio contratto tra e : gli attori dunque, non essendo Persona_1 Persona_3
4 successori di non hanno alcun interesse all'accertamento Persona_2
della successione di costui, secondo coniuge della madre e padre del solo convenuto.
Gli attori sono allora privi della legittimazione attiva a domandare l'accertamento della successione di non essendo gli stessi Persona_2
successori legittimi di costui.
Limitandosi dunque alla successione di deve rilevarsi che Persona_1
alla morte di costei, per quanto risulta dagli atti e dalle allegazioni delle parti
(cfr. perizia nel fascicolo di parte attrice) essa era proprietari del solo 50% degli immobili siti in AZ c.da distinti in Persona_4
catasto, attualmente, al foglio 81, part.lla 575, 320, 577, 405, 412, 576.
Tali cespiti risultano infatti acquistati dal coniuge in data Persona_2
4.8.1977 e si consideri che la l. 151/1975, che ha introdotto la comunione legale, quale disciplina transitoria ha previsto l'efficacia della comunione legale anche per coloro che avessero celebrato il matrimonio prima dell'entrata in vigore della comunione legale, purché non venisse espressa entro il 16.1.1978 volontà di riminare sotto il regime di separazione dei beni.
In mancanza della dichiarazione suddetta la comunione legale si costituisce, ma a partire dall'entrata in vigore della riforma (cfr. ex pluris Cass. Civ. 25 luglio 1997 n. 6954 e per l'assenza della dichiarazione ex art. 228 l. 151/75 nota di trascrizione dell'acquisto, allegato 2 nel fascicolo di parte convenuta).
Alla morte di ai sensi dell'art. 581 c.c., la metà dei suddetti Persona_1
cespiti venne devoluta nella misura di 1/3 al marito e per 2/3 Persona_2
a tutti i figli, , , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
[...]
Consegue che, come anche accertato dal consulente tecnico, la quota degli attori dei suddetti cespiti è pari ad 1/15, come rettamente affermato da parte convenuta.
5 Infine estraneo alla vicenda successoria di è il contratto Persona_1
preliminare con cui in data 23.11.1989, si obbligava a Persona_2
vendere la quota di 1/6 degli immobili distinti al catasto al foglio 81 part.lla
165, 320, 412 a e . Controparte_5 Parte_2
Al di là della esatta portata di tale contratto, che parte attrice assume avere, non effetti obbligatori, ma traslativi della proprietà, risulta dirimente constatare che gli attori e -coniuge Parte_2 Parte_1
superstite di non hanno esercitato azione di adempimento Controparte_5
del contratto, né di risoluzione, né di accertamento della proprietà né di restituzione e che il trasferimento dei suddetti beni, rinveniente titolo in un atto dispositivo inter vivos, è completamente estraneo all'accertamento dell'eredità di unica pretesa legittimamente azionata da Persona_1
parte attrice. Gli attori dunque non hanno proposto alcuna utile domanda in relazione all'accertamento della proprietà dei beni oggetto del preliminare.
Infine, indimostrato risulta che il convenuto costituito abbia usato gli immobili compresi nel compendio immobiliare di in via Persona_1
esclusiva ed in opposizione degli altri comproprietari.
In definitiva deve rilevarsi che le domande proposte da parte attrice sono inammissibili per mancanza di titolarità della pretesa azionata – con riferimento all'accertamento della successione di -, infondate Persona_2
con riferimento alla misura delle quote pervenute dalla successione di
[...]
non dimostrate rispetto alla domanda di restituzione dei beni Per_1
asseritamene posseduti dal convenuto costituito, estranea alla domanda proposta con riferimento al supposto trasferimento in favore di Parte_2
e
[...] Controparte_5
Pertanto, in base alla soccombenza virtuale, parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto;
esse vanno liquidate, essendo la causa di valore indeterminabile, secondo i valori medi delle cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, in base all'art. 5 co. 6
6 d.m. 55/2014 ed applicando la riduzione del 50%, norma dell'art. 4 co. 1 d.m.
55/2014, in ragione della semplicità delle questioni implicate nel giudizio e avuto riguardo alle attività concretamente svolte”.
2. Per la riforma di detta sentenza , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto tempestivo Parte_3 Parte_4
gravame, lamentando, con il primo motivo, rubricato “SULLE SPESE DI
LIETE: IL LI OR NZ NON PARTECIPO' ALLA
MEDIAZIONE SENZA UN GIUSTIFICATO MOTIVO” l'erroneità della sentenza per avere il Giudice “riassunto la propria richiesta di condanna delle spese della controparte perché non partecipò “al processo” anziché all'incontro di mediazione, decretandone l'esito negativo”. A dire dell'appellante avendo controparte disertato la seduta di mediazione ai sensi dell'art 8, comma 4-bis d.lgs. n. 28/2010 il Giudice avrebbe dovuto condannarla alla refusione delle spese del giudizio o quantomeno alla loro compensazione.
Con il secondo motivo rubricato “Sulle spese di lite: il Giudice di prime avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto di aver rigettato due ecce- zioni preliminari della controparte”, gli appellanti sostengono che il primo giudice ha disposto il regolamento delle spese non tenendo conto “che ben due eccezioni formulate dalla controparte sono state disattese”.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che “in ogni caso il processo va dichiarato estinto poiché l'obbligazione sostanziale sottostante a carico delle parti si è estinta per confusione soggettiva essendo stato il diritto reale acquisito integralmente da un medesimo terzo”.
Con il quarto motivo gli appellanti eccepiscono “l'inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. in quanto, analogicamente, l'obbligazione, ex art. 1253 c.c., si è estinta per confusione soggettiva, avendo entrambi le parti trasferito il diritto allo stesso soggetto terzo”.
7 Con il quinto motivo rubricato “Carenza di interesse e quindi difetto di legittimazione a proseguire il giudizio”, gli appellanti sostengono che “il
Giudice avrebbe dovuto pronunciare una ordinanza in cui dichiarava la estinzione del giudizio, SENZA PRONUNCIA SULLE SPESE atteso che l'unico titolare del rapporto processuale è divenuto un terzo che ha acquistato tutti i diritti reali”.
In via subordinata, in ordine alla soccombenza virtuale, gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto “non proposta nessuna domanda in relazione al contratto preliminare di vendita”; nel non essersi espresso sulla richiesta sulla rinnovazione della CTU e sulla integrazione del quesito posto al CTU;
e che “il possesso dell'immobile in capo al tanto da modificare persino unilateralmente le quote presso Per_2 il Catasto non è contestato da controparte”.
Gli appellanti hanno quindi spiegato le seguenti domande: “piaccia alla all'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda e/eccezione, ammettere per la forma il presente appello, ed in riforma della sentenza oggi impugnata, voglia: annullare la sentenza per i motivi esposti, accogliere le domande formulate in primo grado, on il favore delle spese legali, ed accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, o in subordine, compensare solo quelli di primo grado.”.
ha resistito al gravame, eccependone preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c ed ex art. 348 bis c.p.c..
Sempre preliminarmente l'appellato ha eccepito la tardività dell'appello e, quindi, la inammissibilità e/o la improcedibilità dello stesso, per non aver gli appellanti compiuto la notifica entro e non oltre il termine di sei mesi prescritto dall'art. 327 c.p.c.
Nel merito l'appellato ha contestato le ragioni poste a fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto, e spiegato le seguenti domande:
8 “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE D'APPELLO ADITA reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c., ovvero ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e avverso la sentenza
[...] Parte_3 Parte_4
impugnata, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero, per le altre ritenute di giustizia dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita;
• Sempre, preliminarmente ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità dell'atto di appello per tardività della notifica dello stesso;
• Rigettare l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , perché infondato in fatto ed in Parte_3 Parte_4
diritto;
• Quindi, confermare la Sentenza del Tribunale Civile di Gela n° 394/2020, pubblicata il 29.09.2020
• Pertanto, condannare gli appellanti al pagamento dell'altro 50% dei compensi del giudizio di primo grado e delle spese e compensi del giudizio di secondo grado, per avermi, temerariamente, dato causa”.
La Corte con ordinanza del 20.06.2022, rilevato che parte appellante aveva dato atto dell'omessa notificazione della sentenza nei confronti degli appellati rimasti contumaci nel processo di primo grado, , Controparte_2
e e che il gravame proposto era circoscritto Controparte_3 CP_4
al capo relativo alle spese di lite, riteneva che l'esito del giudizio di appello era indifferente rispetto ai convenuti contumaci, attesa l'inidoneità della relativa pronuncia a spiegare effetti, tanto pregiudizievoli, quanto favorevoli, nei loro confronti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 31.10.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
9 3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per tardività della notifica sollevata da parte dell'appellato.
L'atto di appello, infatti, è stato notificato dal procuratore degli appellanti a mezzo raccomandata del 29.03.2021, ai sensi della legge 21.01.1994, n° 53 e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela del
06.03.2012, presso il procuratore costituito dell'appellato CP_1
entro il termine “lungo” di sei mesi prescritto dall'articolo 327 c.p.c.
[...]
dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 29.09.2020, così come risulta dalla ricevuta postale di spedizione depositata agli atti del giudizio, senza che rilevi, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del soggetto notificatore, la circostanza che il procuratore dell'appellato è stato avvisato della raccomandata solo in data 31.03.2021 e che l'atto di appello è stato consegnato per la notifica allo stesso solo in data
07.04.2021.
E ciò in quanto ai sensi dell'art. 149 c.p.c. la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre è solo per il destinatario che la notifica si perfeziona dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, anche nell'ipotesi in cui la notifica è effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, così come sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art.
6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo
5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita
10 dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica”
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 32255 del 10 dicembre 2019).
4. Merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato , per difetto di Controparte_1
specificità.
Dal tenore letterale del proposto gravame emerge in tutta evidenza come l'appellante non abbia sottoposto ad alcuna critica le dettagliate ragioni addotte dal primo giudice a sostegno del suo convincimento, sopra indicate,
e non abbia affatto enucleato in modo specifico e chiaro ciò che avrebbe determinato il Giudice di prime cure a pervenire ad una pronuncia errata, essendosi limitato a dedurre i generici motivi di gravame sopra indicati, senza alcun aggancio con le motivazioni espresse dal primo giudice con la sentenza impugnata.
Alle pagg. 3 e 4 della sentenza, il Tribunale ha dato ampio conto del perché, cessata la materia del contendere, ha ritenuto di ravvisare la soccombenza virtuale degli odierni appellanti al fine di regolamentare le spese di lite. Su queste argomentazioni, l'atto di appello è del tutto silente ed i motivi addotti a sostegno dell'auspicata riforma sono perciò del tutto avulsi da esse e come tali inammissibili. Manca, infatti, la critica specifica e ragionata che la giurisprudenza considera requisito essenziale dell'atto di appello.
Poiché i motivi di appello non sono stati redatti in modo organico e l'appellante ha così omesso di indicare con inequivocabile nettezza le ragioni dell'evidenziato dissenso e adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure, l'appello deve ritenersi inammissibile.
5. A tale pronuncia segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di , liquidate Controparte_1
11 come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore ricomprese nello scaglione da euro da € 1.101,00 a € 5.200,00.
6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 394/2020, emessa dal Tribunale Parte_4
di Gela il 25.09.2020 e depositata in data 29.09.2020.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di delle Controparte_1
spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.915,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 02 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
NA RI BE EZ
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