TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.7337/2025
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 giugno 2025
da
1) Parte_1
nato a [...] il giorno 27 ottobre 1974
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1
residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo
presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nata a [...] il giorno 29 maggio 1979
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 23 ottobre 1999
(n.1339, parte 2, serie A, anno 1999)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: Per_1 nato a [...] il giorno 01 febbraio 2006, cittadino italiano, cod. fisc,
Pt_3 nato a [...] il giorno 28 novembre 2008, cittadino italiano, C.F. 3 ;
,
cod.fisc. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) Quanto alla collocazione del figlio minore Pt 3 , tenuto conto dei desideri del figlio, essi genitori hanno convenuto che sia nel migliore interesse dello stesso la collocazione invariata del figlio minore nella casa coniugale con l'alternanza dei genitori nella stessa a settimane Pt_3 alterne.
2.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, vigerà il criterio dell'alternanza per i giorni festivi.
2.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, data l'età del minore, il medesimo trascorrerà con ciascun genitore un periodo di ferie di durata che sarà concordata con il figlio di volta in volta.
3) La casa coniugale non viene assegnata in via esclusiva a uno dei due genitori, ma rimane nella disponibilità di entrambi in funzione del calendario di permanenza con il figlio.
3.1) Allorquando il figlio Pt 3 avrà raggiunto la maggiore età, il godimento della casa coniugale rimane come di seguito disciplinato:
a) la signora Parte_2 potrà continuare a godere dell'abitazione coniugale per un periodo ulteriore, decorrente dal giorno successivo al compimento della maggiore età del figlio
Pt_3 e sino al 31 maggio 2030, alle seguenti condizioni: che almeno uno dei figli continui a dimorare stabilmente nell'immobile e che tale godimento sia limitato a un massimo di quindici giorni al mese,da esercitarsi a settimane alterne, salvo diverso accordo tra le parti;
Parte_4b) dal 01 giugno 2030 la casa coniugale resterà nella disponibilità esclusiva del signor quale ne è pieno proprietario- e dalla stessa la moglie dovrà portar via tutti gli effetti personali. 4) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
5) Essi genitori provvederanno alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun coniuge provvederà alle spese per la propria abitazione, nonché saranno divise quelle relative alla casa coniugale fino a quando entrambi ne usufruiranno;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione con i figli, con facoltà per ciascun genitore di proporre all'altro l'acquisto congiunto di capi o scarpe di importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione, tenendo a proprio carico la spesa;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
6) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
6.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Le linee guida Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti", sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre
2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, sono:
· spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
· spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
6.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
(e-mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
9) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
10) Al fine di definire in modo chiaro e definitivo i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, i coniugi convengono quanto segue.
Tenuto conto del fatto che la signora ha dato un contributo significativo Parte_2 alla gestione economica della famiglia e all'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, pur essendo questo intestato esclusivamente al signor Parte_1 quest'ultimo si impegna a
,
corrispondere alla signora Pt_2 a tacitazione integrale di ogni eventuale pretesa economica connessa a tali contributi, una somma pari al 35% del valore dell'appartamento con annessi cantina e posto auto,sito a Milano, in via Degli Abeti n. 4, con espressa esclusione del box auto pertinenziale.
Il valore del suddetto appartamento con annessi cantina e posto auto sarà determinato da un perito stimatore scelto di comune accordo tra le parti, entro il mese di febbraio 2030.
Il pagamento della somma sarà comunque eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data del 31 maggio
2030, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà comunicato per iscritto dalla signora
Pt_2
Qualora alla data del 30 giugno 2030 il signor Pt_1 non abbia ancora adempiuto all'obbligazione di pagamento, il medesimo si impegna sin d'ora a porre in vendita la casa coniugale ad un prezzo non superiore a quello indicato dalla stima peritale. In ogni caso, anche qualora la vendita non dovesse perfezionarsi per qualsivoglia motivo, il signor Pt_1 si obbliga a corrispondere alla signora Pt_2 l'importo concordato entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio 2031.
Contestualmente all'adempimento dell'obbligazione di pagamento di cui alla clausola che precede Parte_1 Parte_2la signora si impegna a da parte del signor una somma pari al 35% dell'ammontare complessivo delle spese corrispondere al signor Pt_1 straordinarie effettivamente sostenute da quest'ultimo per l'appartamento con annessi cantina e posto auto (con esclusione del box auto), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2030.
Qualora la signora Pt_2 abbia rilasciato l'immobile in data anteriore, il periodo di riferimento sarà dal 1° gennaio 2023 sino alla data di effettivo rilascio. Rientrano tra le spese straordinarie da considerare esclusivamente quelle documentate, purché necessarie per la conservazione e la funzionalità dell'immobile e/o previamente concordate tra le parti. Pt_2Il pagamento de quo da parte della signora avverrà mediante bonifico su conto corrente che verrà comunicato dal signor Pt_1 per iscritto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2
[...] che hanno contratto matrimonio in Milano il 23 ottobre 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di liteal definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato
7) Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 giugno 2025
da
1) Parte_1
nato a [...] il giorno 27 ottobre 1974
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1
residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo
presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nata a [...] il giorno 29 maggio 1979
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 23 ottobre 1999
(n.1339, parte 2, serie A, anno 1999)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: Per_1 nato a [...] il giorno 01 febbraio 2006, cittadino italiano, cod. fisc,
Pt_3 nato a [...] il giorno 28 novembre 2008, cittadino italiano, C.F. 3 ;
,
cod.fisc. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) Quanto alla collocazione del figlio minore Pt 3 , tenuto conto dei desideri del figlio, essi genitori hanno convenuto che sia nel migliore interesse dello stesso la collocazione invariata del figlio minore nella casa coniugale con l'alternanza dei genitori nella stessa a settimane Pt_3 alterne.
2.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, vigerà il criterio dell'alternanza per i giorni festivi.
2.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, data l'età del minore, il medesimo trascorrerà con ciascun genitore un periodo di ferie di durata che sarà concordata con il figlio di volta in volta.
3) La casa coniugale non viene assegnata in via esclusiva a uno dei due genitori, ma rimane nella disponibilità di entrambi in funzione del calendario di permanenza con il figlio.
3.1) Allorquando il figlio Pt 3 avrà raggiunto la maggiore età, il godimento della casa coniugale rimane come di seguito disciplinato:
a) la signora Parte_2 potrà continuare a godere dell'abitazione coniugale per un periodo ulteriore, decorrente dal giorno successivo al compimento della maggiore età del figlio
Pt_3 e sino al 31 maggio 2030, alle seguenti condizioni: che almeno uno dei figli continui a dimorare stabilmente nell'immobile e che tale godimento sia limitato a un massimo di quindici giorni al mese,da esercitarsi a settimane alterne, salvo diverso accordo tra le parti;
Parte_4b) dal 01 giugno 2030 la casa coniugale resterà nella disponibilità esclusiva del signor quale ne è pieno proprietario- e dalla stessa la moglie dovrà portar via tutti gli effetti personali. 4) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
5) Essi genitori provvederanno alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun coniuge provvederà alle spese per la propria abitazione, nonché saranno divise quelle relative alla casa coniugale fino a quando entrambi ne usufruiranno;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione con i figli, con facoltà per ciascun genitore di proporre all'altro l'acquisto congiunto di capi o scarpe di importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione, tenendo a proprio carico la spesa;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
6) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
6.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Le linee guida Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti", sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre
2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, sono:
· spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
· spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
6.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
(e-mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
9) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
10) Al fine di definire in modo chiaro e definitivo i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, i coniugi convengono quanto segue.
Tenuto conto del fatto che la signora ha dato un contributo significativo Parte_2 alla gestione economica della famiglia e all'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, pur essendo questo intestato esclusivamente al signor Parte_1 quest'ultimo si impegna a
,
corrispondere alla signora Pt_2 a tacitazione integrale di ogni eventuale pretesa economica connessa a tali contributi, una somma pari al 35% del valore dell'appartamento con annessi cantina e posto auto,sito a Milano, in via Degli Abeti n. 4, con espressa esclusione del box auto pertinenziale.
Il valore del suddetto appartamento con annessi cantina e posto auto sarà determinato da un perito stimatore scelto di comune accordo tra le parti, entro il mese di febbraio 2030.
Il pagamento della somma sarà comunque eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data del 31 maggio
2030, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà comunicato per iscritto dalla signora
Pt_2
Qualora alla data del 30 giugno 2030 il signor Pt_1 non abbia ancora adempiuto all'obbligazione di pagamento, il medesimo si impegna sin d'ora a porre in vendita la casa coniugale ad un prezzo non superiore a quello indicato dalla stima peritale. In ogni caso, anche qualora la vendita non dovesse perfezionarsi per qualsivoglia motivo, il signor Pt_1 si obbliga a corrispondere alla signora Pt_2 l'importo concordato entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio 2031.
Contestualmente all'adempimento dell'obbligazione di pagamento di cui alla clausola che precede Parte_1 Parte_2la signora si impegna a da parte del signor una somma pari al 35% dell'ammontare complessivo delle spese corrispondere al signor Pt_1 straordinarie effettivamente sostenute da quest'ultimo per l'appartamento con annessi cantina e posto auto (con esclusione del box auto), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2030.
Qualora la signora Pt_2 abbia rilasciato l'immobile in data anteriore, il periodo di riferimento sarà dal 1° gennaio 2023 sino alla data di effettivo rilascio. Rientrano tra le spese straordinarie da considerare esclusivamente quelle documentate, purché necessarie per la conservazione e la funzionalità dell'immobile e/o previamente concordate tra le parti. Pt_2Il pagamento de quo da parte della signora avverrà mediante bonifico su conto corrente che verrà comunicato dal signor Pt_1 per iscritto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2
[...] che hanno contratto matrimonio in Milano il 23 ottobre 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di liteal definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato
7) Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi