Art. 19.
Le spese di cui ai capitoli nn. 2532 e 2533 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai capitoli nn. 1116 e 1117 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed ai capitoli nn. 1123 e 1124 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate nell'anno finanziario 1979 possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
Le spese di cui ai capitoli nn. 2532 e 2533 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai capitoli nn. 1116 e 1117 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed ai capitoli nn. 1123 e 1124 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate nell'anno finanziario 1979 possono essere impegnate nell'esercizio successivo.