Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 14 febbraio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Domenico Bello per parte attrice e l'avv. Tiziana Volpi in sostituzione dell'avv. Paolo Corsale per parte . Controparte_1
L'Avv. Bello, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Volpi, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3904 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
. Portici via Libertà n. 80, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Paolo Corsale, sito in Roma Piazza dei Carracci n. 1, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2 deducendo che in data ll'a EJ247YD, con la cintura sicurezza allacciata, di proprietà di;
Controparte_3 che alle ore 7,50 mentre in Ladispoli era giunta in via l'intersezione con viale Mediterraneo, era stata urtata dal veicolo Ford Focus tg DJ214KZ condotto da e di proprietà di;
che Parte_2 CP_2 quest'ultimo in particola bbligo di stop, a esso l'incrocio improvvisamente a sinistra su via dei Narcisi ed aveva perso il controllo del mezzo effettuando un testacoda andando a finire con la parte anteriore a collidere con la parte anteriore sinistra della Toyota Yaris;
che il conducente aveva ammesso la propria colpa affermando di Parte_2 essere sotto l'effetto di sostanze farmacologiche per contrastare attacchi di ansia e di panico;
che i due conducenti erano stati portati in ospedale a mezzo di ambulanza del 118; che erano intervenute anche le Forze dell'Ordine; che trattandosi di un incedente in itinere era stato liquidato, per il danno biologico, l'importo di euro 13.848,98 per l'Inail; che l'assicurazione del veicolo Ford Focus aveva risarcito solo l'ulteriore somma di euro 1.316,00; che residuava l'ulteriore somma di euro 26.810,57 che non veniva però mai saldata. Premessa l'esclusiva responsabilità di come emerso nel Parte_2 rapporto del sinistro e dal modello cai sottoscritto dai protagonisti dell'incidente, concludeva condannarsi i convenuti al risarcimento del danno pari ad euro 26.810,57.
2.Si costituiva in giudizio e deduceva che vi era la Controparte_1 concorrente responsabil cazione del sinistro in quanto non aveva rispettato il proprio obbligo di stop;
che inoltre l'attrice aveva riportato lesioni alla testa incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;
che il danno era inoltre spropositate e già risarcito dall'Inail e dall'assicurazione in fase stragiudiziale. Concludeva nel seguente modo: “tenuto conto della concorrente responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro e nella determinazione dell'entità del danno, respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva CP_2 contumace.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e a mezzo di ctu medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 5.Nel merito la domanda è fondata e va accolta in quanto l'attività istruttoria ha confermato la dinamica dell'incidente così come prospettata da parte attrice. Dalla lettura della relazione di intervento redatta dalla Polizia Stradale di Fiumicino si evince la seguente ricostruzione del sinistro: “Il veicolo contrassegnato con la lettera A transitante in Viale mediterraneo, strada a due carreggiate, una per ogni senso di marcia con spartitraffico che divide le due corsie, proveniente da Via Atene, direzione Via Settevene Paolo Nord, giunto alla prima intersezione sulla sua sinistra ha in tale direzione svoltato e giunto allo Stop ivi ubicato segnalato sia verticalmente che orizzontalmente, mentre effettuava la svolta a sinistra per introdursi sempre su Viale Mediterraneo ma direzione Via Atene è andato in collisione con il veicolo contrassegnato con la lettera B, proveniente da Via dei Narcisi, strada a doppio senso di circolazione ad unica carreggiata, direzione Viale Mediterraneo, che dopo aver superato tale intersezione, anch'essa con segnale di Stop sia verticale che orizzontale ivi ubicato, è andata in collisione con il sopracitato veicolo A, se ne disconoscono le motivazioni”. Dalla descrizione della traiettoria del veicolo Ford Focus indicata dai conducenti nel modello Cai si evince chiaramente che il mezzo condotto da una volta effettuata la svolta a sinistra ha proseguito con andatura CP_2
virando ulteriormente e andando ad impattare sulla Toyota Yaris entrano all'interno della sua corsia di marcia. Le stesse fotografie allegate al rapporto stradale risultano inequivocabili nel senso della conferma della suesposta evoluzione del veicolo Ford Focus che invece di completare regolarmente a sinistra la svolta su via dei Narcisi, perdeva incomprensibilmente il controllo del veicolo impegnando la corsia di marcia della Toyota e colpendola sulla parte anteriore sinistra. Pers Del resto, all'interno del modello iene riportata la dichiarazione di
[...]
“ho torto” a conferma descritta dinamica che evidenzi Pt_2
responsabilità nella causazione del sinistro. Quanto le cinture di sicurezza, è vero che la ctu ha rilevato che “lesioni riportate al volto non sembrano essere compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza” ma ha anche precisato “A meno che non ci fossero accessori, come parasole e specchietto, posizionati in modo tale che, il contraccolpo dell'urto ha proiettato il capo verso e contro tali strutture, nonostante la cintura allacciata”. Nel corso dell'istruttoria, il teste oculare della cui presenza al Testimone_1 momento del sinistro anche i conducenti to in sede di modello Cai, ha espressamente riferito che la conducente aveva la Parte_1 testa insanguinata ma con le cinture allacciate one ha aiutato a rimuovere per soccorrere la donna. Che tale testimone non sia riportato nel rapporto dell'incidente va ricondotto alla circostanza che le Forze dell'Ordine giungevano solo in seguito alla verificazione del sinistro, quando gli stessi conducenti erano trasportati all'ospedale dai mezzi dell'ambulanza e, quindi, deve ritenersi quando anche il teste si era definitivamente allontanato dal luogo del sinistro.
6.Muovendo alla determinazione del quantum, prima di procedere alla quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (“Esiti di Parte_1 politrauma con sintomatologia algo-disfunziona cranico. Frattura scomposta processo trasverso destro di C7. Frattura composta lamina sinistra di C7. Irregolarità corticale ossea del III distale di radio sul versante articolare carpale destro. Esito cicatriziale in regione frontale sinistra costituente danno fisionomico”), all'epoca dei fatti di 55 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 10 punti percentuali. Nel caso di specie, inoltre, va riconosciuto - nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale, essendo tale tipologia di pregiudizio da presumere in relazione alla tipologia dei postumi permanenti, dall'età della vittima e dall'entità della percentuale di danno, nonché riscontrata nella stessa consulenza. Quanto alla personalizzazione del danno biologico permanente non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali -rispetto a lesioni ed esiti permanenti- idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 24.029,00. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00 spettano a titolo di ITA 30 giorni pari ad euro 3.450,00 e a titolo di ITP al 50% 40 giorni pari ad euro 2.300,00 per un totale di euro 5.750,00. Al danno non patrimoniale va detratto l'importo di euro 1.316,00 versato in fase stragiudiziale dall'assicurazione. Si devono ancora aggiungere le spese mediche di euro 115,00 come ritenuto congrue in perizia. Va detratto anche l'importo di euro 13.848,98 già versato dall'Inail a titolo di danno biologico. Il residuo da versare, in conclusione, a titolo di danno non patrimoniale è pari ad euro 14.614,02 oltre euro 115,00 per spese mediche.
8.In conclusione, e vanno condannati a CP_2 Controparte_1 risarcire in favor Parte_1
- il danno non patrimoniale pari ad euro 14.614,02 (già detratto l'acconto dell'assicurazione e l'importo Inail). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 115,00 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite vanno liquidate in ragione della soccombenza come da dispositivo tenuto conto il valore dell'importo riconosciuto all'attrice e tenuto conto dell'attività processuale svolta.
10.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di Controparte_1 con obbligo di quest'ultima di restituire quanto da
[...] sulente a tale titolo.
P.Q.M
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda, DICHIARA la responsabilità, per le causali di cui in motivazione, del conducente della Ford Focus nella causazione del sinistro oggetto di causa e CONDANNA e CP_2 Controparte_1 al risarcimento in favore di Parte_1 patrimoniale pari ad euro 14.614,02 oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 115,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA e al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore dell'at i a liquidarsi nella somma complessiva di euro 5.264,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Bello, dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese di ctu a carico di con obbligo di Controparte_1 restituzione all'attrice di quanto da quest'ultima corrisposto al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani