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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Ufficio Tributi 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva contro il Comune di Crosia nonché
contro
SOGET S.p.A., avverso l'intimazione di pagamento n. 809814 del 18.11.2024, notificata il 02.01.2025, intimante la complessiva somma di euro 6.340,62, asseritamente dovuta per il mancato pagamento di una pluralità di ingiunzioni fiscali, accertamenti e solleciti relativi a canoni idrici e tributi TARI/TARES riferiti agli anni dal 2010 al 2021.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
la violazione di legge per indeterminatezza della pretesa, difetto di motivazione, mancata indicazione dei criteri di calcolo e assenza di titolo contrattuale per i canoni idrici;
la non debenza della TARI per oggettiva inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo preliminarmente la cessazione della materia del contendere per alcune ingiunzioni riconosciute come prescritte e chiedendo il rigetto del ricorso per le restanti pretese, sostenendo la rituale notifica degli atti prodromici e l'assenza di prescrizione, nonché
l'inammissibilità delle censure di merito per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Il Comune di Crosia rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che la controversia rientra nella giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria limitatamente alle pretese aventi natura tributaria (TARI/TARES), mentre restano escluse dalla cognizione di questo Giudice le somme richieste a titolo di canoni idrici, trattandosi di entrate patrimoniali, devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento alle ingiunzioni e ai solleciti aventi ad oggetto canoni acqua. La resistente SO.G.E.T. ha espressamente riconosciuto l'intervenuta prescrizione delle ingiunzioni n.
47826/2013, n. 247251/2013 e n. 86498/2017, chiedendo per le stesse la declaratoria di cessata materia del contendere.
Sul punto, il Collegio prende atto del riconoscimento della prescrizione e dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali atti.
Per quanto concerne le ulteriori pretese tributarie, la resistente ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica di atti interruttivi della prescrizione (ingiunzioni e accertamenti esecutivi) notificati negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Tuttavia, occorre rilevare che:
-l'intimazione di pagamento impugnata costituisce il primo atto portato a conoscenza del contribuente idoneo a cumulare e rendere esigibili le pretese;
-grava sull'ente impositore e sul concessionario l'onere di provare non solo l'avvenuta notifica degli atti presupposti, ma anche la loro riferibilità al medesimo credito e la continuità degli effetti interruttivi;
-la produzione di meri avvisi di ricevimento, privi del contenuto integrale degli atti notificati, non consente al Collegio di verificare la piena identità tra le somme richieste e i crediti originari.
Pertanto, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., le eccezioni di prescrizione devono ritenersi fondate per tutte le pretese tributarie anteriori al quinquennio precedente la notifica dell'intimazione di pagamento.
La tesi della resistente, fondata sull'asserita intangibilità degli atti non impugnati, non può essere integralmente condivisa.
È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa impugnazione di un atto autonomamente impugnabile ne determina la definitività; tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la stessa esistenza e la rituale notifica degli atti presupposti.
In presenza di tale contestazione, il Giudice è tenuto a verificare la prova della notifica e della conoscenza legale degli atti, non potendo operare alcuna preclusione automatica in danno del contribuente.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta carente sotto il profilo motivazionale, in quanto:
-non esplicita i criteri di calcolo delle somme richieste;
-non distingue tra quota capitale, sanzioni e interessi;
-non consente di individuare con certezza le annualità di riferimento per ciascun importo;
-rinvia genericamente a una pluralità di atti eterogenei, senza consentire al contribuente un'effettiva ricostruzione della pretesa.
Tale carenza si traduce in una violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., con conseguente illegittimità dell'atto impugnato.
La TARI presuppone il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato l'oggettiva inidoneità dell'immobile, mentre la resistente ha fondato la propria difesa esclusivamente sulla presunzione derivante dalla titolarità dell'immobile e sulla ricezione di notifiche postali.
Tale elemento, tuttavia, non costituisce prova sufficiente dell'effettiva produzione di rifiuti né dell'utilizzo dell'immobile, non potendo l'onere probatorio gravare esclusivamente sul contribuente in assenza di riscontri oggettivi.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dellaCorte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone: dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle pretese relative ai canoni idrici;
dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle ingiunzioni riconosciute come prescritte;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 809814 del 18.11.2024 per le restanti pretese tributarie;
compensa le spese di lite tra le parti, in considerazione della parziale soccombenza e della complessità della controversia.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Ufficio Tributi 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809814 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva contro il Comune di Crosia nonché
contro
SOGET S.p.A., avverso l'intimazione di pagamento n. 809814 del 18.11.2024, notificata il 02.01.2025, intimante la complessiva somma di euro 6.340,62, asseritamente dovuta per il mancato pagamento di una pluralità di ingiunzioni fiscali, accertamenti e solleciti relativi a canoni idrici e tributi TARI/TARES riferiti agli anni dal 2010 al 2021.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
la violazione di legge per indeterminatezza della pretesa, difetto di motivazione, mancata indicazione dei criteri di calcolo e assenza di titolo contrattuale per i canoni idrici;
la non debenza della TARI per oggettiva inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo preliminarmente la cessazione della materia del contendere per alcune ingiunzioni riconosciute come prescritte e chiedendo il rigetto del ricorso per le restanti pretese, sostenendo la rituale notifica degli atti prodromici e l'assenza di prescrizione, nonché
l'inammissibilità delle censure di merito per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Il Comune di Crosia rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che la controversia rientra nella giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria limitatamente alle pretese aventi natura tributaria (TARI/TARES), mentre restano escluse dalla cognizione di questo Giudice le somme richieste a titolo di canoni idrici, trattandosi di entrate patrimoniali, devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento alle ingiunzioni e ai solleciti aventi ad oggetto canoni acqua. La resistente SO.G.E.T. ha espressamente riconosciuto l'intervenuta prescrizione delle ingiunzioni n.
47826/2013, n. 247251/2013 e n. 86498/2017, chiedendo per le stesse la declaratoria di cessata materia del contendere.
Sul punto, il Collegio prende atto del riconoscimento della prescrizione e dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali atti.
Per quanto concerne le ulteriori pretese tributarie, la resistente ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica di atti interruttivi della prescrizione (ingiunzioni e accertamenti esecutivi) notificati negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Tuttavia, occorre rilevare che:
-l'intimazione di pagamento impugnata costituisce il primo atto portato a conoscenza del contribuente idoneo a cumulare e rendere esigibili le pretese;
-grava sull'ente impositore e sul concessionario l'onere di provare non solo l'avvenuta notifica degli atti presupposti, ma anche la loro riferibilità al medesimo credito e la continuità degli effetti interruttivi;
-la produzione di meri avvisi di ricevimento, privi del contenuto integrale degli atti notificati, non consente al Collegio di verificare la piena identità tra le somme richieste e i crediti originari.
Pertanto, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., le eccezioni di prescrizione devono ritenersi fondate per tutte le pretese tributarie anteriori al quinquennio precedente la notifica dell'intimazione di pagamento.
La tesi della resistente, fondata sull'asserita intangibilità degli atti non impugnati, non può essere integralmente condivisa.
È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa impugnazione di un atto autonomamente impugnabile ne determina la definitività; tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la stessa esistenza e la rituale notifica degli atti presupposti.
In presenza di tale contestazione, il Giudice è tenuto a verificare la prova della notifica e della conoscenza legale degli atti, non potendo operare alcuna preclusione automatica in danno del contribuente.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta carente sotto il profilo motivazionale, in quanto:
-non esplicita i criteri di calcolo delle somme richieste;
-non distingue tra quota capitale, sanzioni e interessi;
-non consente di individuare con certezza le annualità di riferimento per ciascun importo;
-rinvia genericamente a una pluralità di atti eterogenei, senza consentire al contribuente un'effettiva ricostruzione della pretesa.
Tale carenza si traduce in una violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., con conseguente illegittimità dell'atto impugnato.
La TARI presuppone il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato l'oggettiva inidoneità dell'immobile, mentre la resistente ha fondato la propria difesa esclusivamente sulla presunzione derivante dalla titolarità dell'immobile e sulla ricezione di notifiche postali.
Tale elemento, tuttavia, non costituisce prova sufficiente dell'effettiva produzione di rifiuti né dell'utilizzo dell'immobile, non potendo l'onere probatorio gravare esclusivamente sul contribuente in assenza di riscontri oggettivi.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dellaCorte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone: dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle pretese relative ai canoni idrici;
dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle ingiunzioni riconosciute come prescritte;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 809814 del 18.11.2024 per le restanti pretese tributarie;
compensa le spese di lite tra le parti, in considerazione della parziale soccombenza e della complessità della controversia.