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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12016 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 16.12.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382/2025 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Pagano e Parte_1
dell'avv. Gennaro Caiazzo, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Paolo Galluccio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
1 Oggetto: opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 ed opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione alla suddetta udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.11.2021 ed iscritto a ruolo il
15.12.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l' e il Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120200030131267000, notificata il 24.11.2021, dell'importo di € 594,92,
relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della
Strada accertate dal eccependo l'omessa notifica del Controparte_2
presupposto verbale di accertamento nonché l'estinzione del credito litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28
L. n. 689/1981, anche in caso di avvenuta notifica del verbale.
Con la sentenza n. 16143/2024 pubblicata l'8.7.2024, il primo giudice ha rigettato la domanda.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello, Parte_1
lamentandone sostanzialmente l'erroneità nella parte in cui il giudice di pace ha rilevato la regolare notifica del verbale sotteso, ponendo, peraltro, a carico dell'opponente l'onere di provare che la cartella impugnata fosse il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa creditoria. Ha poi anche lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito.
2 L ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
Il già contumace in primo grado, non si è costituito Controparte_2
in appello e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza dell'11.6.2025.
2.1. Dall'analisi degli atti e documenti del primo grado di giudizio appare pacifico che l'opponente abbia dedotto, con l'atto introduttivo, sia l'omessa notifica del verbale presupposto in essa indicato, sia l'estinzione del credito litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione,
ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981, anche in caso di avvenuta notifica del verbale.
Ne consegue che la domanda va qualificata, nella prima parte, come opposizione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre l'omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, con la conseguente applicazione dell'art. 201, co. 5, C.d.S. (v. Cass., Sez. VI, n. 21905/2022).
Viene qui in rilievo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080/2017: “L'opposizione alla
cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada,
va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.
150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod.
proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il
quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento
della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del
3 ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla
data di notificazione della cartella di pagamento”.
L'opposizione cd. recuperatoria, dunque, deve essere proposta alla stregua di un'opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7, c. III, d.lgs. citato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l'opponente dell'atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato.
Ebbene, come accertato dal primo giudice, notificata la cartella in data
24.11.2021, l'attore ha introdotto la domanda non con ricorso, ma con atto di citazione notificato il 30.11.2021 ed iscritto al ruolo del giudice di pace il
15.12.2021, quindi nel rispetto del termine indicato.
Peraltro, ancora le Sezioni Unite della S.C., con la pronuncia n.
758/2022, depositata il 12.1.2020, hanno precisato: "Nei procedimenti
disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta
nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il
giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata
tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono
propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito
erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza
indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da
parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro
futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza
penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e
processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da
questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo
4 riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il
ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge
prescrive l'atto di citazione".
Pertanto, ai fini della tempestività dell'opposizione cd. recuperatoria introdotta con atto di citazione, va verificata la data di notifica della stessa e non quella di iscrizione a ruolo.
Ne consegue che la domanda dell'attore è stata tempestivamente proposta.
2.2. L'agente della riscossione opposto eccepisce l'inammissibilità
dell'opposizione recuperatoria per non aver l'attore formulato motivi di doglianza attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, ulteriori rispetto al vizio di omessa notifica del verbale presupposto alla cartella impugnata.
Al riguardo, le Sezioni Unite della S.C., con la richiamata sentenza n.
22080/2017, hanno affermato che "l'art. 201, comma quinto, C.d.S. …
sancisce che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto
a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto»",
aggiungendo poi che "quando viene “recuperata”, dopo la notificazione
della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv.
n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di
accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa,
specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della
natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non
5 dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione
del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è poi consolidata nel senso che, quando l'opposizione al verbale di accertamento di violazione al
Codice della Strada sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale - entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento,
l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura possono derivare, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, l'annullamento dell'atto della riscossione ovvero l'inammissibilità dell'opposizione stessa (v. Cass., Sez.
III, n. 4690/2022; Cass., Sez. III, n. 3318/2021; Cass., Sez. VI, n.
11789/2019).
La doglianza dell'appellata, dunque, va disattesa.
2.3. L'opponente, sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio,
ha eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto.
Ne va, pertanto, verificata la regolarità.
Il non si è costituito in primo grado né in appello, Controparte_2
nonostante fosse gravato dall'onore della prova di aver correttamente notificato il verbale n. VE 6802359/15 del 7.11.2015 indicato nella cartella impugnata.
Dalla mancata prova della notifica dell'indicato verbale di accertamento consegue la fondatezza della domanda, essendo onere dell'ente impositore dimostrare di avere rispettato il termine decadenziale cui la legge subordina il consolidarsi dell'obbligazione sanzionatoria della quale esso va creditore.
6 Contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, tale dimostrazione non può rinvenire dalle mere risultanze dell'estratto di ruolo,
non avendo il concessionario della riscossione potere fidefaciente rispetto all'esito delle notificazioni disposte dall'ente impositore.
3. L'accoglimento dell'opposizione cd. recuperatoria assorbe la domanda di accertamento dell'estinzione del credito litigioso per intervenuta prescrizione, da qualificarsi come opposizione cd. preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c.
4. In definitiva, l'appello va accolto.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Al riguardo, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite,
qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo,
prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n.
23459/2011). Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e
7 provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi,
mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti. Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie, l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Non essendo stata proposta domanda di manleva, tuttavia, nulla vi è da statuire sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 16143/2024 emessa dal Giudice di CP_2
Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara l'inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata per i crediti portati dalla cartella impugnata, che annulla;
2. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/2014 (scaglione da € 0,01 a € 1.100,00), per il primo grado,
in € 43,00 per esborsi e complessivi € 180,00 per compensi (dei quali € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva,
8 € 80,00 per la fase decisoria) e, per il grado di appello, in € 64,50
per esborsi e complessivi € 250,00 per compensi (dei quali €
70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, €
110,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Pagano e dell'avv. Gennaro Caiazzo, in solido fra loro, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 18.12.2025.
IL GIUDICE
UG RA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 16.12.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382/2025 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Pagano e Parte_1
dell'avv. Gennaro Caiazzo, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Paolo Galluccio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
1 Oggetto: opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 ed opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione alla suddetta udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.11.2021 ed iscritto a ruolo il
15.12.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l' e il Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120200030131267000, notificata il 24.11.2021, dell'importo di € 594,92,
relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della
Strada accertate dal eccependo l'omessa notifica del Controparte_2
presupposto verbale di accertamento nonché l'estinzione del credito litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28
L. n. 689/1981, anche in caso di avvenuta notifica del verbale.
Con la sentenza n. 16143/2024 pubblicata l'8.7.2024, il primo giudice ha rigettato la domanda.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello, Parte_1
lamentandone sostanzialmente l'erroneità nella parte in cui il giudice di pace ha rilevato la regolare notifica del verbale sotteso, ponendo, peraltro, a carico dell'opponente l'onere di provare che la cartella impugnata fosse il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa creditoria. Ha poi anche lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito.
2 L ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
Il già contumace in primo grado, non si è costituito Controparte_2
in appello e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza dell'11.6.2025.
2.1. Dall'analisi degli atti e documenti del primo grado di giudizio appare pacifico che l'opponente abbia dedotto, con l'atto introduttivo, sia l'omessa notifica del verbale presupposto in essa indicato, sia l'estinzione del credito litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione,
ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981, anche in caso di avvenuta notifica del verbale.
Ne consegue che la domanda va qualificata, nella prima parte, come opposizione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre l'omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, con la conseguente applicazione dell'art. 201, co. 5, C.d.S. (v. Cass., Sez. VI, n. 21905/2022).
Viene qui in rilievo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080/2017: “L'opposizione alla
cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada,
va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.
150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod.
proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il
quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento
della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del
3 ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla
data di notificazione della cartella di pagamento”.
L'opposizione cd. recuperatoria, dunque, deve essere proposta alla stregua di un'opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7, c. III, d.lgs. citato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l'opponente dell'atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato.
Ebbene, come accertato dal primo giudice, notificata la cartella in data
24.11.2021, l'attore ha introdotto la domanda non con ricorso, ma con atto di citazione notificato il 30.11.2021 ed iscritto al ruolo del giudice di pace il
15.12.2021, quindi nel rispetto del termine indicato.
Peraltro, ancora le Sezioni Unite della S.C., con la pronuncia n.
758/2022, depositata il 12.1.2020, hanno precisato: "Nei procedimenti
disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta
nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il
giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata
tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono
propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito
erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza
indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da
parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro
futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza
penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e
processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da
questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo
4 riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il
ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge
prescrive l'atto di citazione".
Pertanto, ai fini della tempestività dell'opposizione cd. recuperatoria introdotta con atto di citazione, va verificata la data di notifica della stessa e non quella di iscrizione a ruolo.
Ne consegue che la domanda dell'attore è stata tempestivamente proposta.
2.2. L'agente della riscossione opposto eccepisce l'inammissibilità
dell'opposizione recuperatoria per non aver l'attore formulato motivi di doglianza attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, ulteriori rispetto al vizio di omessa notifica del verbale presupposto alla cartella impugnata.
Al riguardo, le Sezioni Unite della S.C., con la richiamata sentenza n.
22080/2017, hanno affermato che "l'art. 201, comma quinto, C.d.S. …
sancisce che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto
a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto»",
aggiungendo poi che "quando viene “recuperata”, dopo la notificazione
della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv.
n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di
accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa,
specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della
natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non
5 dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione
del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è poi consolidata nel senso che, quando l'opposizione al verbale di accertamento di violazione al
Codice della Strada sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale - entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento,
l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura possono derivare, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, l'annullamento dell'atto della riscossione ovvero l'inammissibilità dell'opposizione stessa (v. Cass., Sez.
III, n. 4690/2022; Cass., Sez. III, n. 3318/2021; Cass., Sez. VI, n.
11789/2019).
La doglianza dell'appellata, dunque, va disattesa.
2.3. L'opponente, sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio,
ha eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto.
Ne va, pertanto, verificata la regolarità.
Il non si è costituito in primo grado né in appello, Controparte_2
nonostante fosse gravato dall'onore della prova di aver correttamente notificato il verbale n. VE 6802359/15 del 7.11.2015 indicato nella cartella impugnata.
Dalla mancata prova della notifica dell'indicato verbale di accertamento consegue la fondatezza della domanda, essendo onere dell'ente impositore dimostrare di avere rispettato il termine decadenziale cui la legge subordina il consolidarsi dell'obbligazione sanzionatoria della quale esso va creditore.
6 Contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, tale dimostrazione non può rinvenire dalle mere risultanze dell'estratto di ruolo,
non avendo il concessionario della riscossione potere fidefaciente rispetto all'esito delle notificazioni disposte dall'ente impositore.
3. L'accoglimento dell'opposizione cd. recuperatoria assorbe la domanda di accertamento dell'estinzione del credito litigioso per intervenuta prescrizione, da qualificarsi come opposizione cd. preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c.
4. In definitiva, l'appello va accolto.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Al riguardo, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite,
qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo,
prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n.
23459/2011). Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e
7 provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi,
mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti. Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie, l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Non essendo stata proposta domanda di manleva, tuttavia, nulla vi è da statuire sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 16143/2024 emessa dal Giudice di CP_2
Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara l'inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata per i crediti portati dalla cartella impugnata, che annulla;
2. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/2014 (scaglione da € 0,01 a € 1.100,00), per il primo grado,
in € 43,00 per esborsi e complessivi € 180,00 per compensi (dei quali € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva,
8 € 80,00 per la fase decisoria) e, per il grado di appello, in € 64,50
per esborsi e complessivi € 250,00 per compensi (dei quali €
70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, €
110,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Pagano e dell'avv. Gennaro Caiazzo, in solido fra loro, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 18.12.2025.
IL GIUDICE
UG RA
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