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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10801 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18983 R.G. 2024, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
(p.i. e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Moleo e CP_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Matacena
APPELLATO
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite si riportavano alle difese svolte.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 4399/2024 del GdP di Napoli con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da ed era stato revocato il D.I. n. 4659/2022 emesso dal GdP di Napoli con CP_1
condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore della parte opponente.
Il primo giudice aveva ritenuto che non avesse adeguatamente dimostrato la esistenza Pt_1
del credito e la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da CP_2
nei confronti del predetto . CP_1
L'appellante, con articolati motivi di gravame, ha dedotto la erroneità della sentenza di primo grado.
L'appello è infondato e può essere deciso per la ragione più liquida.
In effetti il primo giudice ha accolto l'opposizione per una serie di ragioni (sovrapposte in modo alquanto confuso) attinenti alla esistenza del credito, alla sua titolarità in capo alla ricorrente ed alla prescrizione eccepita dalla parte opponente. Pt_1 In questa sede di gravame appare decisiva la insussistenza di una prova certa in ordine alla titolarità del credito in capo alla originaria parte ricorrente in monitorio. Trattasi di questione correttamente riproposta in questa sede di gravame dalla parte appellata senza che fosse necessario (attesa l'assenza di qualsiasi sua soccombenza in primo grado) proporre formale gravame incidentale.
Oggetto della richiesta monitoria era, per l'appunto, un credito vantato nei confronti dell'attuale parte appellata e relativo ad un contratto di finanziamento originariamente intercorrente tra il e . CP_1 CP_2
Orbene l'opponente ha, in primo grado ed in via preliminare, contestato che la CP_1 Pt_1
fosse effettivamente titolare, in quanto cessionaria, del credito azionato nei suoi confronti.
[...]
A fronte di tale contestazione l'originaria opposta ha richiamato la documentazione esibita fin dal ricorso monitorio e cioè il contratto di cessione “in blocco” nonché la propria comunicazione al di aver acquistato i crediti oggetto della domanda monitoria. CP_1
Il primo contratto di cessione tra (in cui si era incorporata ) e Parte_3 CP_2 CP_3
poi divenuta era tuttavia mancante degli allegati da cui desumere quali
[...] CP_4
crediti fossero stati effettivamente ceduti e se tra tali crediti rientrassero quelli relativi al contratto di finanziamento sottoscritto dal (che nemmeno è dato sapere se fosse CP_1
scaduto al momento di tale presunta cessione).
Orbene la Suprema Corte ha più volte evidenziato come in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del dlgs. N. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 citato, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, per altro, solo valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. n. 17944/2023;
5478/2024; 28790/2024; 9073/2025).
In linea con tale orientamento è intervenuta di recente nuovamente la Suprema Corte
(ordinanze n. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto 2025) affermando che la prova della titolarità del credito incombe esclusivamente su chi agisce in giudizio mentre non incombe sul debitore l'onere di individuare il proprio effettivo creditore;
tale prova presuppone la dimostrazione (nella specie non avvenuta) dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale;
al tempo stesso si deve comunque rilevare la insufficienza probatoria (per il caso come nella specie di successive cessioni dello stesso credito) circa la disponibilità nel portafoglio del cedente del credito tutte le volte in cui (come nella specie) non sia stata fornita la prova del passaggio intermedio;
infine deve ritenersi che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale – in assenza di altri elementi indiziari (che nella specie mancano) - a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute.
In applicazione di tali principi il D.I. andava comunque revocato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le ragioni della decisione, la natura della controversia e la esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità sulla questione decisiva costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
In virtù del rigetto integrale del gravame sussistono i presupposti di legge per porre a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4399/2022 del GdP di Napoli;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
pone a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario importo pari al Contributo Unificato versato
Così deciso in Napoli in data 21 novembre 2025
IL GIUDICE UNICO
Dott. Giovanni Tedesco