CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 925 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesco Dragone, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Massimo Lazzari, come da mandato in atti;
(p.i. ), in persona dei suoi legali Controparte_2 P.IVA_1
rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio, come da mandato in atti;
- APPELLATI -
All'udienza del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 925/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28/10/2004, conveniva in giudizio, di- Parte_1
nanzi al Tribunale di Lecce, , al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “1) Obbligare e condannare il convenuto a fare quanto necessario per eliminare
tutte le cause dei danni arrecati all'abitazione dell'attrice, descritti nella narrativa del presente
atto e che saranno meglio individuate in corso di causa, a mezzo c.t.u., che sin d'ora s'invoca;
2) Obbligare e condannare il convenuto a rimuovere tutte le tubazioni serventi la sua abitazione
che siano poste a distanza non legale o che, comunque, considerato anche il loro stato di pessima
manutenzione, costituiscano un pericolo per l'abitazione dell'attrice; 3) Condannare il convenu-
to al risarcimento dei danni arrecati all'immobile dell'attrice, per non avere diligentemente effet-
tuato adeguate opere di manutenzione: danni che si quantificano nella misura di €. 15.000,
salvo diverso accertamento in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) Ri-
conoscere in capo all'avv. il diritto al risarcimento dei danni biologico, esisten- Parte_1
ziale e alla vita di relazione che la situazione descritta nella narrativa del presente atto le han-
no cagionato, tenuto conto anche dei gravi disagi e del peggioramento delle condizioni e della
qualità della vita quotidiana e professionale della medesima attrice, scaturenti dalla sussistenza
e persistenza della medesima situazione;
5) Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento
della somma di €. 10.000, o di quella diversa che sarà ritenuta giusta ed equa, a titolo di ri-
sarcitorio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) Emettere ogni altro provvedimento ri-
tenuto giusto, necessario o opportuno, che sia prodromico, connesso o consequenziale alle do-
mande formulate con il presente atto;
7) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti
ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L'attrice deduceva di essere proprietaria di un appartamento sito in Lecce, alla via
Di Vaste n. 72; adibita ad abitazione e studio professionale, e posta al piano rial-
Proc. n. 925/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zato di una palazzina composta da due piani.
Lamentava danni nella propria abitazione a causa della cattiva manutenzione del solaio della proprietà sovrastante, di proprietà di . CP_1
Stante l'inerzia del a fare quanto necessario per porre rimedio ai danni e CP_1
persistendo pericolo di un aggravamento della situazione, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 688 cod. proc. civ., con il quale lamentava anche il mancato ri-
spetto delle distanze legali relativamente alle tubazioni di adduzione e di scarico serventi l'appartamento del , nonché il cattivo stato di manutenzione delle CP_1
stesse.
Con la relazione peritale, il CTU nominato aveva accertato che la zona vano letto e disimpegno dell'abitazione della attrice, presentava tracce di infiltrazioni di umidità dalla zona sovrastante corrispondente alla veranda dell'abitazione del
, infiltrazioni dovute alla cattiva manutenzione della pavimentazione della CP_1
veranda, per la cui eliminazione si rendevano necessari interventi urgenti. Quindi,
con ordinanza del 01/10/2004, il Tribunale, nell'ambito del procedimento caute-
lare, in accoglimento del ricorso per danno temuto, ordinava al : “di elimina- CP_1
re la situazione di pericolo per l'abitazione di come evidenziata nella consulen- Parte_1
za tecnica d'ufficio espletata, mediante l'esecuzione dei lavori specificamente indicati dal c.t.u.
nel verbale di udienza del 30.9.04”.
In data 11/10/2004, il , avvalendosi dell'impresa edile di titolarità di CP_1 [...]
, avviava i lavori di demolizione e di rifacimento della porzione di so- CP_3
laio ammalorata, senza l'uso di misure protettive e senza avvisare l'attrice: la ca-
duta di calcinacci e le infiltrazioni di acqua, causate durante l'imperita esecuzione dei lavori, causavano danni ad infissi e ad alcune applique. L'attrice lamentava di
Proc. n. 925/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. avere inoltre subito danno biologico per l'ansia causata dallo stato di cose.
Si costituiva contestando la domanda e chiedendo di chiamare in CP_1
causa , titolare della ditta esecutrice dei lavori e RU EP, CP_4
DL, nonché la Toro assicurazioni per essere da questi manlevato.
L'attrice proponeva ricorso ex artt. 696 e 699 cod. proc. civ., stante la gravità dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, a causa dei fenomeni di ristagno e di infiltrazione provenienti dalla proprietà e della caduta dei detriti durante CP_1
l'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio da parte del;
chiedeva, si CP_1
verificasse lo stato dei luoghi e le condizioni dell'immobile e delle cose mobili.
Con ordinanza del 02/12/2004, in accoglimento del ricorso ex artt. 696 e 699
cod. proc. civ., il Tribunale nominava CTU l'Arch. Persona_1
Si costituiva anche RU EP, il quale, previa integrale impugnazione delle avverse difese, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, , chiedendo il rigetto della domanda attrice e CP_4
delle richieste nei suoi confronti formulate dal . CP_1
Si costituiva la , la quale, impugnava e contestava la chiamata in Controparte_5
causa e, in ogni caso, eccepiva l'assenza di copertura assicurativa.
In data 21/04/2006 ZO DR depositava nuovo ricorso ex artt. 669 e 699
cod. proc. civ., con il quale chiedeva di: “nominare un CTU (tenuto conto che il prece-
dente a.t.p. è stato espletato dall'arch. , affinché verifichi lo stato dei luoghi Persona_1
e le condizioni dell'immobile dell'attrice di cui v'è cenno nella narrativa del presente atto e che
hanno subito gravi danni per le ragioni sopra esposte, individuando le relative cause”.
Con ordinanza istruttoria del 20/06/2006, il Tribunale ammetteva le prove orali,
Per_ nonché la consulenza tecnica d'ufficio, con contestuale nomina dell'arch.
Proc. n. 925/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mano affinché: 1) descrivesse lo stato dei luoghi, le opere di ristruttura- Per_3
zione e di ripristino già effettuate, la verifica della esecuzione di dette opere e se avessero eliminato gli inconvenienti lamentati, nonché la determinazione dell'importo delle ulteriori opere necessarie per eliminare i danni;
2) accertasse se le tubazioni dell'immobile del convenuto fossero a distanza legale e quali opere fossero necessarie per riportarle a distanza legale.
Con comparsa del 23/03/2009, depositata in udienza, il si costituiva a CP_1
mezzo di nuovo difensore, e chiedeva la chiamata in causa della sig.ra liti- CP_6
sconsorte necessario pretermesso ex art. 102 co. IV cod. proc. civ..
si costituiva contestando le domande formulate nei suoi con- Controparte_7
fronti.
All'udienza del 21/09/2010 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di . Controparte_7
Riassunto il giudizio a cura dell'attrice, si costituiva , in qualità di ere- CP_8
de con beneficio di inventario di . Controparte_7
Con provvedimento del 05/06/2012 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio instaurato a seguito di chiamata in causa tra e RU EP, di- CP_1
sponendo la prosecuzione della causa tra le altre parti costituite.
Successivamente, il giudizio veniva nuovamente interrotto all'udienza del
26/11/2013, stante l'intervenuto decesso del difensore di . CP_4
L'attrice riassumeva il giudizio.
La causa veniva decisa con sentenza n. 2228/2020 pubblicata in data
09/10/2020 con la quale il Tribunale di Lecce così disponeva:
Accoglie in parte la domanda attorea;
Proc. n. 925/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Condanna alla rifusione dei danni patrimoniali subiti da , li- CP_1 Parte_1
quidati in complessivi € 31.977,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto
all'effettivo soddisfo;
Dichiara la in persona del le- Controparte_9
gale rappresentante p.t., tenuta a garantire e manlevare il entro i limiti contenuti nella CP_1
polizza e con l'applicazione della franchigia espressamente pattuita;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, sulla base delle CCTTUU espletate e delle prove orali, riteneva esclusivo responsabile il , per i danni subiti dall'abitazione dell'attrice. CP_1
Escludeva che , nella sua qualità in atti, potesse essere obbligata in al- CP_8
cun modo nei riguardi dell'attrice.
Non riteneva provata alcuna responsabilità del convenuto CP_4
Quantificava i danni sulla base della consulenza del CTU Arch. Persona_4
[... : “il quale ha accertato che i danni provocati dalla rottura delle tubazioni ammontano a
complessivi € 8.678,23, mentre per ciò che attiene alle spese necessarie per il ripristino del so-
laio, le stesse sono state quantificate in complessivi € 23.299,50” (cfr. sentenza).
Respingeva la domanda di danni biologici in quanto non adeguatamente provata.
Accoglieva la domanda di garanzia avanzata dal nei confronti della Toro. CP_1
Compensava le spese “In ragione della peculiarità delle questioni trattate” (cfr. senten-
za).
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto di citazione del Parte_1
24/11/2020, notificato a e chie- CP_1 Controparte_10
dendone la parziale riforma con tre motivi.
Proc. n. 925/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si sono costituiti gli appellati resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
All'udienza Collegiale del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza in ordine alla quantifica-
zione del danno, avendo, il giudice, erroneamente ritenuto: “di limitarsi a riconoscere
il risarcimento del danno nella misura indicata dal CTU, arch. , nella sua relazione Per_3
peritale, risalente al 10.11.2006, senza tenere minimamente conto degli esborsi effettuati
dall'attrice, nel corso del processo, resisi necessari per eliminare i danni causati dal convenuto e
senza considerare la quantificazione operata dal medesimo CTU, con sua relazione integrativa
del 14.1.2008” (cfr. appello).
Il giudice avrebbe omesso:
1) il riconoscimento della somma, a titolo di costi tecnici pari a € 5.800,00, quan-
tificata dalla perizia integrativa dell'arch. del 14/01/2008; Per_3
2) il riconoscimento della somma di € 58.000,00, effettivamente sborsata dall'attrice per l'esecuzione dei lavori di ripristino, effettuati in corso di causa, e documentata dalla copiosa produzione in atti.
Inoltre si denuncia omessa pronuncia circa i “danni a infissi, indumenti, oggetti e sup-
pellettili presenti –insieme a cumuli di macerie- all'interno di quest'ultima” (cfr. appello).
Il motivo è destituito di fondamento.
Quanto alla somma di cui al punto 1) va osservato che trattasi di somma stimata,
a titolo di costi tecnici dal CTU, relativa ad una soluzione alternativa per il ripri-
stino del solaio, proposta dalla stessa attrice, della quale non solo non vi è prova
Proc. n. 925/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. che sia stata eseguita, ma è stata anche bocciata dallo stesso CTU, non ritenendo-
la risolutiva (cfr. pag. 2 della perizia). Giustamente, quindi, il Tribunale non ne ha tenuto conto.
Quanto alla ulteriore somma sub 2) i documenti che, a dire dell'appellante, do-
cumenterebbero tale voce di danno, risultano prodotti in data 20/04/2017.
Con la nota di deposito di tali documenti, l'attrice giustifica il tardivo deposito at-
teso che si tratterebbe di documenti formatisi successivamente al termine del de-
posito ex art. 184 cod. proc. civ., all'epoca applicabile.
L'attrice, invero, richiede una somma superiore rispetto a quella determinata dal
CTU, omettendo di fornire ragioni tecniche specifiche che possano far ritenere la quantificazione dei danni, del CTU , non corretta. Alla luce di tanto la Per_3
quantificazione del danno effettuata dal CTU, rispetto alla quale la stessa attrice,
si badi, non ha mai mosso rilievi critici nemmeno in primo grado, non può che essere confermata.
L'esborso di somme superiori, plausibilmente dovute anche a scelte personali e più costose della , non ha alcun rilievo nel giudizio. Pt_1
Peraltro, dall'esame delle fatture prodotte, non risulta, per la gran parte di esse, in base alla descrizione ivi riportata, prova della correlazione con i danni di cui si di-
scute (cfr. fatture nn. 10/2006, 20/14, 27/14, 6/10, 8/14, 36/14, 42/14, 13/14,
14/14, 14/15, 9/15 e 17/16). I contratti di appalto, prodotti, non hanno alcuna valenza probatoria perché non vi è prova della loro esecuzione, senza contare che il contratto del 23/09/2005 riguarda l'intero fabbricato e non solo le parti in-
teressate dai lavori di cui si discute.
Prima che infondata, inammissibile risulta la domanda dei danni “a infissi, indu-
Proc. n. 925/2020 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. menti, oggetti e suppellettili” reclamati per la negligenza con cui sono stati effettuati i lavori.
L'attrice non ha proposto in primo grado la domanda de qua, come evincesi dalle conclusioni riportate in fatto. Né risulta una precisazione della domanda, nei termini di legge, in tal senso. Persino nella comparsa conclusionale risultano ri-
portate le stesse conclusioni della citazione.
A tutto voler concedere, dalla narrazione dell'attrice non è dato evincere con esattezza i danni che si sarebbero verificati avendo la stessa fatto generico riferi-
mento a infissi, a indumenti, a oggetti, sicché sarebbe davvero arduo effettuare una quantificazione dei danni, anche solo in via equitativa.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per non avere ricono-
sciuto il danno biologico. Ella deduce di essere stata costretta a vivere in una casa umida che ha inciso sulla sua salute, per il timore di cedimenti del solaio e perla vergogna e l'imbarazzo di una casa in disordine e impresentabile.
Il motivo prima che infondato è inammissibile.
La , nel riportare principi della Cassazione dettati per le immissioni ex art. Pt_1
844 cod. civ. e quindi non pertinenti, si limita sostanzialmente a reiterare quanto già dedotto in primo grado, senza muovere una specifica censura alla sentenza che nel respingere la domanda ha così motivato: “quanto al richiesto danno biologico,
si osserva quanto segue. È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui: “Per ottenere
il risarcimento, tale pregiudizio dovrà essere allegato e provato, ancorché ovviamente per presun-
zioni, nella sua concreta ed effettiva consistenza” (Cassazione Civile, ordinanza n.
7024/2020). Ancora, “Possono essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, pur-
ché allegate e provate nella loro specificità, e purché si pervenga ad una ragionevole mediazione
Proc. n. 925/2020 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni
all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente conside-
rati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla per-
sonalità del danneggiato” (Corte di cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 13992 del
31/05/2018; Corte di cassazione, Sez. L, Sentenza n. 583 del 15/01/2016; Corte di cas-
sazione, Sez. III, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013). Orbene, alla luce dei suesposti prin-
cipi, questo giudice ritiene che, nella fattispecie in esame, l'attrice non abbia adeguatamente pro-
vato il danno morale subito, né possono, all'uopo, considerarsi sufficienti ed idonee le risultanze
di prova in atti;
pertanto, si ritiene che la relativa domanda avanzata dalla debba esse- Pt_1
re respinta”.
Con la motivazione richiamata questa corte concorda pienamente, né, come det-
to, sono stati proposti argomenti di censura tali da far dubitare della correttezza delle conclusioni cui è giunto il primo giudice.
La domanda difetta totalmente della specifica allegazioni di fatti e circostanze che possano portare anche in via presuntiva a ritenere fondata la richiesta di danni.
Del tutto insufficienti in tal senso sono le prove raccolte circa le infiltrazioni e la presenza di macerie nell'abitazione della a seguito dei lavori. Per di più Pt_1
appare difficile ritenere plausibile il danno biologico, nelle declinazioni descritte,
atteso che i lavori hanno riguardato, per come si evince dagli atti, solo una mini-
ma parte dell'abitazione e non l'intera sua estensione.
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della sentenza per avere compensato le spese.
Il motivo è fondato. Il Tribunale ha per intero compensato tra le parti le spese di lite per la peculiarità delle questioni trattate. Avuto riguardo alla lettera dell'art.
Proc. n. 925/2020 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 92 co. II cod. proc. civ. le ragioni addotte a sostegno della compensazione sono del tutto estranee alla previsione normativa che, in deroga al principio della soc-
combenza, consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca, assolu-
ta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per converso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccom-
benza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte for-
mulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pa-
gamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensa-
zione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 cod.
proc. civ.” (Cass. SSUU sent. n. 32061/2022).
L'appello va, dunque, accolto e l'appellato va condannato al pagamento delle spese processuali del primo grado liquidate come da dispositivo.
Alla luce dei principi esposti e in considerazione dell'esito complessivo del giudi-
zio, parte appellata va condannata anche al pagamento delle spese di questo gra-
do.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale modifica della sentenza appellata, che conferma nel resto, condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado in favore CP_1
dell'appellante, spese che liquida in complessivi € 6.500,00 per onorario, oltre spese sostenute per contributo unificato, IVA, CAP e rimorso forfetario al 15%.
Proc. n. 925/2020 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Condanna il e in solido al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
processuali di questo grado che liquida in complessivi € 6.665,50, di cui €
5.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% il tutto con distrazione in favore dell'avv. Francesco Dragone, dichiaratosi antici-
patario.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 925/2020 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 925 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesco Dragone, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Massimo Lazzari, come da mandato in atti;
(p.i. ), in persona dei suoi legali Controparte_2 P.IVA_1
rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio, come da mandato in atti;
- APPELLATI -
All'udienza del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 925/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28/10/2004, conveniva in giudizio, di- Parte_1
nanzi al Tribunale di Lecce, , al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “1) Obbligare e condannare il convenuto a fare quanto necessario per eliminare
tutte le cause dei danni arrecati all'abitazione dell'attrice, descritti nella narrativa del presente
atto e che saranno meglio individuate in corso di causa, a mezzo c.t.u., che sin d'ora s'invoca;
2) Obbligare e condannare il convenuto a rimuovere tutte le tubazioni serventi la sua abitazione
che siano poste a distanza non legale o che, comunque, considerato anche il loro stato di pessima
manutenzione, costituiscano un pericolo per l'abitazione dell'attrice; 3) Condannare il convenu-
to al risarcimento dei danni arrecati all'immobile dell'attrice, per non avere diligentemente effet-
tuato adeguate opere di manutenzione: danni che si quantificano nella misura di €. 15.000,
salvo diverso accertamento in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) Ri-
conoscere in capo all'avv. il diritto al risarcimento dei danni biologico, esisten- Parte_1
ziale e alla vita di relazione che la situazione descritta nella narrativa del presente atto le han-
no cagionato, tenuto conto anche dei gravi disagi e del peggioramento delle condizioni e della
qualità della vita quotidiana e professionale della medesima attrice, scaturenti dalla sussistenza
e persistenza della medesima situazione;
5) Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento
della somma di €. 10.000, o di quella diversa che sarà ritenuta giusta ed equa, a titolo di ri-
sarcitorio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) Emettere ogni altro provvedimento ri-
tenuto giusto, necessario o opportuno, che sia prodromico, connesso o consequenziale alle do-
mande formulate con il presente atto;
7) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti
ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L'attrice deduceva di essere proprietaria di un appartamento sito in Lecce, alla via
Di Vaste n. 72; adibita ad abitazione e studio professionale, e posta al piano rial-
Proc. n. 925/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zato di una palazzina composta da due piani.
Lamentava danni nella propria abitazione a causa della cattiva manutenzione del solaio della proprietà sovrastante, di proprietà di . CP_1
Stante l'inerzia del a fare quanto necessario per porre rimedio ai danni e CP_1
persistendo pericolo di un aggravamento della situazione, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 688 cod. proc. civ., con il quale lamentava anche il mancato ri-
spetto delle distanze legali relativamente alle tubazioni di adduzione e di scarico serventi l'appartamento del , nonché il cattivo stato di manutenzione delle CP_1
stesse.
Con la relazione peritale, il CTU nominato aveva accertato che la zona vano letto e disimpegno dell'abitazione della attrice, presentava tracce di infiltrazioni di umidità dalla zona sovrastante corrispondente alla veranda dell'abitazione del
, infiltrazioni dovute alla cattiva manutenzione della pavimentazione della CP_1
veranda, per la cui eliminazione si rendevano necessari interventi urgenti. Quindi,
con ordinanza del 01/10/2004, il Tribunale, nell'ambito del procedimento caute-
lare, in accoglimento del ricorso per danno temuto, ordinava al : “di elimina- CP_1
re la situazione di pericolo per l'abitazione di come evidenziata nella consulen- Parte_1
za tecnica d'ufficio espletata, mediante l'esecuzione dei lavori specificamente indicati dal c.t.u.
nel verbale di udienza del 30.9.04”.
In data 11/10/2004, il , avvalendosi dell'impresa edile di titolarità di CP_1 [...]
, avviava i lavori di demolizione e di rifacimento della porzione di so- CP_3
laio ammalorata, senza l'uso di misure protettive e senza avvisare l'attrice: la ca-
duta di calcinacci e le infiltrazioni di acqua, causate durante l'imperita esecuzione dei lavori, causavano danni ad infissi e ad alcune applique. L'attrice lamentava di
Proc. n. 925/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. avere inoltre subito danno biologico per l'ansia causata dallo stato di cose.
Si costituiva contestando la domanda e chiedendo di chiamare in CP_1
causa , titolare della ditta esecutrice dei lavori e RU EP, CP_4
DL, nonché la Toro assicurazioni per essere da questi manlevato.
L'attrice proponeva ricorso ex artt. 696 e 699 cod. proc. civ., stante la gravità dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, a causa dei fenomeni di ristagno e di infiltrazione provenienti dalla proprietà e della caduta dei detriti durante CP_1
l'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio da parte del;
chiedeva, si CP_1
verificasse lo stato dei luoghi e le condizioni dell'immobile e delle cose mobili.
Con ordinanza del 02/12/2004, in accoglimento del ricorso ex artt. 696 e 699
cod. proc. civ., il Tribunale nominava CTU l'Arch. Persona_1
Si costituiva anche RU EP, il quale, previa integrale impugnazione delle avverse difese, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, , chiedendo il rigetto della domanda attrice e CP_4
delle richieste nei suoi confronti formulate dal . CP_1
Si costituiva la , la quale, impugnava e contestava la chiamata in Controparte_5
causa e, in ogni caso, eccepiva l'assenza di copertura assicurativa.
In data 21/04/2006 ZO DR depositava nuovo ricorso ex artt. 669 e 699
cod. proc. civ., con il quale chiedeva di: “nominare un CTU (tenuto conto che il prece-
dente a.t.p. è stato espletato dall'arch. , affinché verifichi lo stato dei luoghi Persona_1
e le condizioni dell'immobile dell'attrice di cui v'è cenno nella narrativa del presente atto e che
hanno subito gravi danni per le ragioni sopra esposte, individuando le relative cause”.
Con ordinanza istruttoria del 20/06/2006, il Tribunale ammetteva le prove orali,
Per_ nonché la consulenza tecnica d'ufficio, con contestuale nomina dell'arch.
Proc. n. 925/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mano affinché: 1) descrivesse lo stato dei luoghi, le opere di ristruttura- Per_3
zione e di ripristino già effettuate, la verifica della esecuzione di dette opere e se avessero eliminato gli inconvenienti lamentati, nonché la determinazione dell'importo delle ulteriori opere necessarie per eliminare i danni;
2) accertasse se le tubazioni dell'immobile del convenuto fossero a distanza legale e quali opere fossero necessarie per riportarle a distanza legale.
Con comparsa del 23/03/2009, depositata in udienza, il si costituiva a CP_1
mezzo di nuovo difensore, e chiedeva la chiamata in causa della sig.ra liti- CP_6
sconsorte necessario pretermesso ex art. 102 co. IV cod. proc. civ..
si costituiva contestando le domande formulate nei suoi con- Controparte_7
fronti.
All'udienza del 21/09/2010 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di . Controparte_7
Riassunto il giudizio a cura dell'attrice, si costituiva , in qualità di ere- CP_8
de con beneficio di inventario di . Controparte_7
Con provvedimento del 05/06/2012 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio instaurato a seguito di chiamata in causa tra e RU EP, di- CP_1
sponendo la prosecuzione della causa tra le altre parti costituite.
Successivamente, il giudizio veniva nuovamente interrotto all'udienza del
26/11/2013, stante l'intervenuto decesso del difensore di . CP_4
L'attrice riassumeva il giudizio.
La causa veniva decisa con sentenza n. 2228/2020 pubblicata in data
09/10/2020 con la quale il Tribunale di Lecce così disponeva:
Accoglie in parte la domanda attorea;
Proc. n. 925/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Condanna alla rifusione dei danni patrimoniali subiti da , li- CP_1 Parte_1
quidati in complessivi € 31.977,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto
all'effettivo soddisfo;
Dichiara la in persona del le- Controparte_9
gale rappresentante p.t., tenuta a garantire e manlevare il entro i limiti contenuti nella CP_1
polizza e con l'applicazione della franchigia espressamente pattuita;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, sulla base delle CCTTUU espletate e delle prove orali, riteneva esclusivo responsabile il , per i danni subiti dall'abitazione dell'attrice. CP_1
Escludeva che , nella sua qualità in atti, potesse essere obbligata in al- CP_8
cun modo nei riguardi dell'attrice.
Non riteneva provata alcuna responsabilità del convenuto CP_4
Quantificava i danni sulla base della consulenza del CTU Arch. Persona_4
[... : “il quale ha accertato che i danni provocati dalla rottura delle tubazioni ammontano a
complessivi € 8.678,23, mentre per ciò che attiene alle spese necessarie per il ripristino del so-
laio, le stesse sono state quantificate in complessivi € 23.299,50” (cfr. sentenza).
Respingeva la domanda di danni biologici in quanto non adeguatamente provata.
Accoglieva la domanda di garanzia avanzata dal nei confronti della Toro. CP_1
Compensava le spese “In ragione della peculiarità delle questioni trattate” (cfr. senten-
za).
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto di citazione del Parte_1
24/11/2020, notificato a e chie- CP_1 Controparte_10
dendone la parziale riforma con tre motivi.
Proc. n. 925/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si sono costituiti gli appellati resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
All'udienza Collegiale del 19 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza in ordine alla quantifica-
zione del danno, avendo, il giudice, erroneamente ritenuto: “di limitarsi a riconoscere
il risarcimento del danno nella misura indicata dal CTU, arch. , nella sua relazione Per_3
peritale, risalente al 10.11.2006, senza tenere minimamente conto degli esborsi effettuati
dall'attrice, nel corso del processo, resisi necessari per eliminare i danni causati dal convenuto e
senza considerare la quantificazione operata dal medesimo CTU, con sua relazione integrativa
del 14.1.2008” (cfr. appello).
Il giudice avrebbe omesso:
1) il riconoscimento della somma, a titolo di costi tecnici pari a € 5.800,00, quan-
tificata dalla perizia integrativa dell'arch. del 14/01/2008; Per_3
2) il riconoscimento della somma di € 58.000,00, effettivamente sborsata dall'attrice per l'esecuzione dei lavori di ripristino, effettuati in corso di causa, e documentata dalla copiosa produzione in atti.
Inoltre si denuncia omessa pronuncia circa i “danni a infissi, indumenti, oggetti e sup-
pellettili presenti –insieme a cumuli di macerie- all'interno di quest'ultima” (cfr. appello).
Il motivo è destituito di fondamento.
Quanto alla somma di cui al punto 1) va osservato che trattasi di somma stimata,
a titolo di costi tecnici dal CTU, relativa ad una soluzione alternativa per il ripri-
stino del solaio, proposta dalla stessa attrice, della quale non solo non vi è prova
Proc. n. 925/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. che sia stata eseguita, ma è stata anche bocciata dallo stesso CTU, non ritenendo-
la risolutiva (cfr. pag. 2 della perizia). Giustamente, quindi, il Tribunale non ne ha tenuto conto.
Quanto alla ulteriore somma sub 2) i documenti che, a dire dell'appellante, do-
cumenterebbero tale voce di danno, risultano prodotti in data 20/04/2017.
Con la nota di deposito di tali documenti, l'attrice giustifica il tardivo deposito at-
teso che si tratterebbe di documenti formatisi successivamente al termine del de-
posito ex art. 184 cod. proc. civ., all'epoca applicabile.
L'attrice, invero, richiede una somma superiore rispetto a quella determinata dal
CTU, omettendo di fornire ragioni tecniche specifiche che possano far ritenere la quantificazione dei danni, del CTU , non corretta. Alla luce di tanto la Per_3
quantificazione del danno effettuata dal CTU, rispetto alla quale la stessa attrice,
si badi, non ha mai mosso rilievi critici nemmeno in primo grado, non può che essere confermata.
L'esborso di somme superiori, plausibilmente dovute anche a scelte personali e più costose della , non ha alcun rilievo nel giudizio. Pt_1
Peraltro, dall'esame delle fatture prodotte, non risulta, per la gran parte di esse, in base alla descrizione ivi riportata, prova della correlazione con i danni di cui si di-
scute (cfr. fatture nn. 10/2006, 20/14, 27/14, 6/10, 8/14, 36/14, 42/14, 13/14,
14/14, 14/15, 9/15 e 17/16). I contratti di appalto, prodotti, non hanno alcuna valenza probatoria perché non vi è prova della loro esecuzione, senza contare che il contratto del 23/09/2005 riguarda l'intero fabbricato e non solo le parti in-
teressate dai lavori di cui si discute.
Prima che infondata, inammissibile risulta la domanda dei danni “a infissi, indu-
Proc. n. 925/2020 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. menti, oggetti e suppellettili” reclamati per la negligenza con cui sono stati effettuati i lavori.
L'attrice non ha proposto in primo grado la domanda de qua, come evincesi dalle conclusioni riportate in fatto. Né risulta una precisazione della domanda, nei termini di legge, in tal senso. Persino nella comparsa conclusionale risultano ri-
portate le stesse conclusioni della citazione.
A tutto voler concedere, dalla narrazione dell'attrice non è dato evincere con esattezza i danni che si sarebbero verificati avendo la stessa fatto generico riferi-
mento a infissi, a indumenti, a oggetti, sicché sarebbe davvero arduo effettuare una quantificazione dei danni, anche solo in via equitativa.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per non avere ricono-
sciuto il danno biologico. Ella deduce di essere stata costretta a vivere in una casa umida che ha inciso sulla sua salute, per il timore di cedimenti del solaio e perla vergogna e l'imbarazzo di una casa in disordine e impresentabile.
Il motivo prima che infondato è inammissibile.
La , nel riportare principi della Cassazione dettati per le immissioni ex art. Pt_1
844 cod. civ. e quindi non pertinenti, si limita sostanzialmente a reiterare quanto già dedotto in primo grado, senza muovere una specifica censura alla sentenza che nel respingere la domanda ha così motivato: “quanto al richiesto danno biologico,
si osserva quanto segue. È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui: “Per ottenere
il risarcimento, tale pregiudizio dovrà essere allegato e provato, ancorché ovviamente per presun-
zioni, nella sua concreta ed effettiva consistenza” (Cassazione Civile, ordinanza n.
7024/2020). Ancora, “Possono essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, pur-
ché allegate e provate nella loro specificità, e purché si pervenga ad una ragionevole mediazione
Proc. n. 925/2020 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni
all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente conside-
rati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla per-
sonalità del danneggiato” (Corte di cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 13992 del
31/05/2018; Corte di cassazione, Sez. L, Sentenza n. 583 del 15/01/2016; Corte di cas-
sazione, Sez. III, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013). Orbene, alla luce dei suesposti prin-
cipi, questo giudice ritiene che, nella fattispecie in esame, l'attrice non abbia adeguatamente pro-
vato il danno morale subito, né possono, all'uopo, considerarsi sufficienti ed idonee le risultanze
di prova in atti;
pertanto, si ritiene che la relativa domanda avanzata dalla debba esse- Pt_1
re respinta”.
Con la motivazione richiamata questa corte concorda pienamente, né, come det-
to, sono stati proposti argomenti di censura tali da far dubitare della correttezza delle conclusioni cui è giunto il primo giudice.
La domanda difetta totalmente della specifica allegazioni di fatti e circostanze che possano portare anche in via presuntiva a ritenere fondata la richiesta di danni.
Del tutto insufficienti in tal senso sono le prove raccolte circa le infiltrazioni e la presenza di macerie nell'abitazione della a seguito dei lavori. Per di più Pt_1
appare difficile ritenere plausibile il danno biologico, nelle declinazioni descritte,
atteso che i lavori hanno riguardato, per come si evince dagli atti, solo una mini-
ma parte dell'abitazione e non l'intera sua estensione.
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della sentenza per avere compensato le spese.
Il motivo è fondato. Il Tribunale ha per intero compensato tra le parti le spese di lite per la peculiarità delle questioni trattate. Avuto riguardo alla lettera dell'art.
Proc. n. 925/2020 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 92 co. II cod. proc. civ. le ragioni addotte a sostegno della compensazione sono del tutto estranee alla previsione normativa che, in deroga al principio della soc-
combenza, consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca, assolu-
ta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per converso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccom-
benza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte for-
mulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pa-
gamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensa-
zione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 cod.
proc. civ.” (Cass. SSUU sent. n. 32061/2022).
L'appello va, dunque, accolto e l'appellato va condannato al pagamento delle spese processuali del primo grado liquidate come da dispositivo.
Alla luce dei principi esposti e in considerazione dell'esito complessivo del giudi-
zio, parte appellata va condannata anche al pagamento delle spese di questo gra-
do.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale modifica della sentenza appellata, che conferma nel resto, condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado in favore CP_1
dell'appellante, spese che liquida in complessivi € 6.500,00 per onorario, oltre spese sostenute per contributo unificato, IVA, CAP e rimorso forfetario al 15%.
Proc. n. 925/2020 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Condanna il e in solido al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
processuali di questo grado che liquida in complessivi € 6.665,50, di cui €
5.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% il tutto con distrazione in favore dell'avv. Francesco Dragone, dichiaratosi antici-
patario.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 925/2020 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.