CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1563/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4835/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020224537 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170029421648 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 27.5.2024, depositato il 4.6.2024, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
29320239006706278, notificata il 10.5.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
29320170029421648 e n. 29320180020224537, i cui ruoli sono stati formati e resi esecutivi dall'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento della tassa auto, anno d'imposta 2013 e 2014, eccependo l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania, ha contestato l'eccezione di parte ricorrente producendo la copia del frontespizio delle raccomandate a prova della notifica delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si è costituita in giudizio, nonostante il ricorso gli è stato regolarmente notificato.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione, avente natura assorbente, è parzialmente fondata. L'art. 5 del
D.L. 953/83, convertito il L. 53/83 dispone che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ora, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 10.5.2024 mentre le cartelle n.
29320170029421648 e n. n. 29320180020224537 sono state notificate, rispettivamente,
l'8.1.2018 e il 25.2.2019, notifica non contestata. Ne consegue che il pagamento della tassa auto si è prescritto per l'anno 2018 e non per il 2019 posto che l'intimazione è stata notificata oltre il termine ultimo per la notifica, ovvero il 31.12.2023, per l'anno 2018, mentre per l'anno 2019 è stata notificata entro il termine di prescrizione, ovvero il
31.12.2024.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata solo limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170029421648, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
UN CI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4835/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020224537 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170029421648 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 27.5.2024, depositato il 4.6.2024, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
29320239006706278, notificata il 10.5.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
29320170029421648 e n. 29320180020224537, i cui ruoli sono stati formati e resi esecutivi dall'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento della tassa auto, anno d'imposta 2013 e 2014, eccependo l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania, ha contestato l'eccezione di parte ricorrente producendo la copia del frontespizio delle raccomandate a prova della notifica delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si è costituita in giudizio, nonostante il ricorso gli è stato regolarmente notificato.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione, avente natura assorbente, è parzialmente fondata. L'art. 5 del
D.L. 953/83, convertito il L. 53/83 dispone che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ora, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 10.5.2024 mentre le cartelle n.
29320170029421648 e n. n. 29320180020224537 sono state notificate, rispettivamente,
l'8.1.2018 e il 25.2.2019, notifica non contestata. Ne consegue che il pagamento della tassa auto si è prescritto per l'anno 2018 e non per il 2019 posto che l'intimazione è stata notificata oltre il termine ultimo per la notifica, ovvero il 31.12.2023, per l'anno 2018, mentre per l'anno 2019 è stata notificata entro il termine di prescrizione, ovvero il
31.12.2024.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata solo limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170029421648, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
UN CI