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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1257/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Seconda Sezione Civile Il giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.12.2025: esaminate le note di udienza depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3 c.p.c.;
P.Q.M.
-pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico. Foggia, addì 2 dicembre 2025 Il giudice dott.ssa Valentina Patti
pagina 1 di 7 R.G. 1257/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente: SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1257/2023 promossa da: (C. F. P.I. ), in persona dell'Amministratore e l.r.p.t, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Maurizio Falcone, elettivamente domiciliata in San Severo alla Via Iannarelli, 38, presso il difensore;
- opponente contro (P.I. ), in persona del l.r.p.t, con il patrocinio degli avv.ti CP_1 P.IVA_2
IL ES e Alfonso Pisanzio, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alfonso Pisanzio;
- opposta (C.F./P.I. ), in persona del procuratore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. Andrea Cerchiari, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Buenos Aires n. 77, presso il difensore;
- terza chiamata- CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 02.12.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 20.02.2023 alla e alla società CP_1 [...]
in qualità di terza chiamata, la società ha proposto CP_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 34/2023 dell'11.01.2023, con il quale il Tribunale di Foggia le ha ingiunto il pagamento, in favore di somma di € Parte_2
16.993,06, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata di essere manlevata dalla dall'importo richiesto per averlo corrisposto ad essa società in virtù della CP_2 delibera CMOR 593/2017/R/COM, nonché la condanna delle controparti al risarcimento dei danni ai sensi degli art. 2043 c.c. e 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa di risposta del 20.06.2023, si è costituita la in persona del CP_1
l.r.p.t, la quale preliminarmente ha chiesto di concedere la provvisoria esecuzione del pagina 2 di 7 decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Con comparsa di risposta del 28.11.2023, si è costituita la società la Controparte_2 quale preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 2, 7 c.p.c., l'inesistenza della procura per mancata indicazione del nominativo del soggetto conferente il mandato, la nullità della chiamata di terzo, in assenza di autorizzazione del giudice;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto della domanda oltre che la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 19.07.2024 all'udienza del 26.11.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 02.12.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c. In particolare, con decreto del 23.10.2025, l'udienza è stata differita d'ufficio al 02.12.2025 ferme le modalità di celebrazione già stabilite e fatti salvi gli adempimenti posti in esse. A tale riguardo, si osserva che parte opponente aveva già depositato le memorie conclusive e note di udienza il 24.11.2024, reiterando le conclusioni di cui all'atto introduttivo. Ha depositato memorie conclusive e note di udienza in data 24.10.2025 e 21.11.2025, la la quale - dando atto di aver ricevuto l'accredito delle somme ingiunte a CP_1 titolo di CMOR in data 01.12.2023 - ha dedotto circa la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie a norma dell'art. 2043 c.c. ed in subordine, per il caso di accoglimento, la condanna della per non aver rimesso tempestivamente l'importo. Controparte_2
La invece, con memorie conclusive e note di trattazione del 24.10.2025 Controparte_2
e 27.11.2025, pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere ha ritrascritto le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, eccependo l'inammissibilità della domanda della contenuta negli atti conclusivi. CP_1
Infine, ha nuovamente depositato note di udienza parte opponente, reiterando le conclusioni di cui all'atto introduttivo e chiedendo in via gradata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
********** Preliminarmente si prende atto che la società così come dalla stessa CP_1 dichiarato nelle note conclusive del 24.10.2025, ha ricevuto in data 01.12.2023 l'accredito delle somme ingiunte a titolo di indennizzo CMOR. La dedotta circostanza, non essendo mai stata contestata in sede di opposizione l'obbligazione di pagamento per la somministrazione di energia e gas, è certamente idonea a determinare in parte qua, ovvero in relazione alla domanda monitoria, la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, come del resto dedotto dalla stessa parte opposta negli atti conclusivi. Come noto, la cessazione della materia del contendere presuppone che nel corso del giudizio sopravvenga una circostanza che abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia.
pagina 3 di 7 La cessazione della materia del contendere comporta, poi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. in giurisprudenza, tra le altre, Cass. n. 13085/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”). Nondimeno, le ragioni di opposizione dovranno essere vagliate non solo ai fini della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, ma anche tenuto conto che parte opponente - sul rilievo dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse il 06.09.2022 e 13.02.2023 dalla comprensive del corrispettivo Controparte_2
CMOR - ha spiegato domanda risarcitoria a norma dell'art. 2043 c.c. ai danni delle controparti evocate in giudizio, in relazione alla quale non sono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti. Tanto premesso, è affetta da nullità la chiamata in giudizio di Controparte_2
Secondo condivisibile orientamento di legittimità, l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato (Cass. civ., ord. n. 23965/2023). La S.C. ha affermato che “Tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore–opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (Cass. 2124/1994). Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. 21706/2019; Cass.22113/2015). Quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, in mancanza dell'autorizzazione del giudice si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato (Cass. 22113/2015 già citata). La nullità della chiamata in giudizio comporta l'assorbimento di tutte le eccezioni da questa sollevate nonché delle domande avanzate nei suoi confronti. Nei rapporti con la invece, le ragioni poste a sostegno dell'opposizione non CP_1 avrebbero potuto accogliersi e conseguentemente deve ritenersi, altresì, infondata la domanda risarcitoria. pagina 4 di 7 Questo Tribunale osserva che già nell'atto oppositivo la non ha mai Parte_1 contestato la debenza dell'importo oggetto di ingiunzione. Le ragioni di opposizione - fondate sul rilievo dell'avvenuto pagamento dell'intero importo in favore di a seguito dell'emissione delle fatture del 06.09.2022 e Controparte_2
13.02.2023 e della non imputabilità alla del mancato tempestivo accredito Parte_1 di quanto pagato alla - non colgono nel segno. CP_1
Il CMOR o corrispettivo di morosità è stato introdotto con delibera ARG/elt 191/09 dell'AEEG - Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) - al fine di tutelare il fornitore uscente nelle ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal cliente nell'ultimo periodo di vigenza del contratto di fornitura. La specificità di tale indennizzo deriva dal fatto che - nonostante la morosità sussista nei confronti del precedente fornitore - tale addebito è fatturato in bolletta dall'attuale esercente la vendita nella parte relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia. Più precisamente, il fornitore uscente può presentare la richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario, il quale verifica la sussistenza dei presupposti e quindi comunica l'ammissione al sistema indennitario all'impresa distributrice. Ricevuta tale comunicazione, l'impresa distributrice applica all'esercente la vendita entrante il corrispettivo CMOR. Una volta ricevuto dal cliente finale il pagamento del corrispettivo CMOR, l'esercente la vendita entrante lo versa all'impresa distributrice che, a sua volta, lo versa alla Cassa. La a sua volta, paga l'importo CMOR all'esercente la vendita uscente e informa il Pt_3 soggetto gestore del sistema indennitario dell'avvenuto pagamento. Secondo quanto stabilito dall'art.
2.2 dell'Allegato A della Deliberazione 593/2017/R/com,
“l'indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo”. Come specificato nel successivo art. 5 del suddetto Allegato A, il valore di tale indennizzo,
“è commisurato alla stima della spesa per l'erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato”. Il corrispettivo CMOR, dunque, non coincide esattamente con il valore della morosità accumulata dal cliente finale prima del recesso dal contratto, ma rappresenta soltanto una quota percentuale della suddetta debitoria, calcolata dallo stesso fornitore uscente al momento dell'attivazione della procedura di indennizzo. Non coincidendo il valore della morosità con quello del suddetto indennizzo e non avendo certezza del pagamento da parte del cliente a favore del nuovo fornitore, il fornitore uscente può, come è appunto avvenuto nel caso in esame, legittimamente procedere al recupero delle somme allo stesso spettante, parallelamente all'avvio della procedura indennitaria. In definitiva, il venditore uscente può legittimamente richiedere il pagamento dell'intero suo credito al debitore, fatta salva la successiva restituzione a quest'ultimo dell'indennizzo nel caso in cui il secondo abbia saldato tutta la morosità pregressa e al contempo abbia pagato al fornitore entrante il corrispettivo CMOR.
pagina 5 di 7 Ne consegue che debba ritenersi legittima l'azione intentata dall'odierno opposto il quale, pur avendo attivato la procedura di indennizzo, ha richiesto il pagamento del credito maturato nei confronti di perché al momento del deposito e della notifica Parte_1 del decreto ingiuntivo non aveva ancora ricevuto l'accredito del dovuto dal sistema indennitario della senza considerare che parte opponente - in epoca anteriore Pt_3 all'emissione del decreto ingiuntivo - non aveva corrisposto al fornitore entrante l'intero importo dovuto alla ma solo la somma corrispondente alla fattura del CP_1
06.09.2022. In particolare, l'opponente ha documentalmente provato di aver ricevuto dalla CP_2 la fattura n. 522004236206 del 06.09.2022 per l'importo di € 8.233,00, di cui €
[...] Cont 5.072,47 a titolo di addebito corrispettivo CMOR (pagata alla il 26.09.2022, ovvero in epoca anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo) e la fattura n. 323000906434 del 13.02.2023 per la fornitura di gas per l'importo di € 14.997,00, di cui € 11.920,59 a titolo di addebito CMOR. (pagata il 09.03.2023, ovvero in corso di giudizio). La tuttavia, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, non aveva CP_1 ancora ricevuto nessun pagamento del CMOR da parte dell'ente deputato, essendo avvenuto l'accredito il 01.12.2023, circostanza non oggetto di contestazione tra le parti. Alla stregua di quanto precede, ferma la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in considerazione dell'avvenuto accredito del dovuto in corso di giudizio, deve rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di parte opposta, essendo peraltro sfornita di prova, mentre va dichiarata inammissibile la chiamata in causa e le domande formulate nei confronti della per le ragioni evidenziate. Controparte_2
È assorbita la domanda subordinata avanzata dalla nei confronti CP_1 [...]
solo negli atti conclusivi. CP_2
Quanto alle spese di giudizio, esse possono compensarsi nei rapporti tra l'opponente e la sebbene quest'ultima risulti vittoriosa, in considerazione delle conclusioni CP_1 rassegnate negli atti conclusivi, ove l'opposta interessata ha invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, oltre al rigetto delle domande risarcitorie. Nei rapporti tra l'opponente e la (la quale, al contrario, ha insistito negli Controparte_2 atti conclusivi per la condanna alle spese richiamando le conclusioni originariamente rassegnate), invece, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e della semplicità e natura documentale delle questioni controverse (fase di studio, introduttiva e decisionale), mentre non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 34/2023 emesso dal Tribunale di Foggia in data 11.01.2023; 2) dichiara la nullità della chiamata in giudizio della Controparte_2
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente nei confronti di
CP_1
4) condanna parte opponente al pagamento in favore della delle spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
5) compensa le spese nei rapporti tra l'opponente e la opposta CP_1
Foggia, 2 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Patti
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