Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 147.
L' articolo 324 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 324 - Usufrutto legale. - I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la potesta'. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui".
L' articolo 324 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 324 - Usufrutto legale. - I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la potesta'. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui".
Commentario • 1
- 1. Usufrutto legale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 agosto 2020 · 0.92361706
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione. La spettanza dell'usufrutto legale La l. 19 maggio 1975 n. 151, nel disciplinare l'istituto matrimoniale ha posto sul medesimo piano entrambi i coniugi, tanto per quel che attiene all'amministrazione dei loro beni quanto per quella dei beni dei figli minori, alla spettanza dell'usufrutto legale, alla rappresentanza in genere del nucleo familiare; ponendo così termine alla posizione di preminenza del marito e del padre: pertanto, per effetto della l. 12 novembre 1976 n. 751 (emanata come anticipazione della più generale …
Leggi di più…