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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
R.G. 2458/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F. , CodiceFiscale_1 residente a [...] nei confronti di
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
C.F. CodiceFiscale_2 residente a [...] entrambi con il Prof. Avv. Filippo Danovi e l'Avv. Ilaria Finotti, presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 10 giugno 2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Numero 111, Parte 2, Serie A, anno
2017); separati consensualmente con sentenza n. 708/2024 pubblicata il 21 giugno 2024.
Pagina 1 FATTO
1) I coniugi sopra indicati, con ricorso per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 5 marzo 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I.) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
II.) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'una dall'altro in ragione dell'intercorso rapporto matrimoniale”.
2) I coniugi hanno inoltre congiuntamente chiesto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa fosse rimessa al Giudice Relatore affinché fissasse il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127ter, 2° comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – e, all'esito, rimettesse la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti condizioni relative alla cessazione degli effetti civile del matrimonio:
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a
Milano in data 10 giugno 2017; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Milano al n. 111 P. 2 S. A, anno 2017;
• Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis.51 III c.p.c.
3) Con sentenza n. 708/2024 del 21 giugno 2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi e con ordinanza in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127ter c.p.c. fino al 22.11.2024 entro le ore 12.00 “per il deposito di note scritte con le quali le parti dovranno confermare di non volersi riconciliare e, se intendono, rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473bis.12 e rinunciare all'appello della sentenza di divorzio”.
4) Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare nonché le condizioni concordate ed hanno rinunciato al deposito dei documenti di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. nonché all'impugnazione della sentenza di divorzio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Pagina 2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 10 giugno 2017 tra e Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3
R.G. 2458/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F. , CodiceFiscale_1 residente a [...] nei confronti di
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
C.F. CodiceFiscale_2 residente a [...] entrambi con il Prof. Avv. Filippo Danovi e l'Avv. Ilaria Finotti, presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 10 giugno 2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Numero 111, Parte 2, Serie A, anno
2017); separati consensualmente con sentenza n. 708/2024 pubblicata il 21 giugno 2024.
Pagina 1 FATTO
1) I coniugi sopra indicati, con ricorso per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 5 marzo 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I.) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
II.) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'una dall'altro in ragione dell'intercorso rapporto matrimoniale”.
2) I coniugi hanno inoltre congiuntamente chiesto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa fosse rimessa al Giudice Relatore affinché fissasse il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127ter, 2° comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – e, all'esito, rimettesse la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti condizioni relative alla cessazione degli effetti civile del matrimonio:
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a
Milano in data 10 giugno 2017; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Milano al n. 111 P. 2 S. A, anno 2017;
• Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis.51 III c.p.c.
3) Con sentenza n. 708/2024 del 21 giugno 2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi e con ordinanza in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127ter c.p.c. fino al 22.11.2024 entro le ore 12.00 “per il deposito di note scritte con le quali le parti dovranno confermare di non volersi riconciliare e, se intendono, rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473bis.12 e rinunciare all'appello della sentenza di divorzio”.
4) Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare nonché le condizioni concordate ed hanno rinunciato al deposito dei documenti di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. nonché all'impugnazione della sentenza di divorzio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Pagina 2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 10 giugno 2017 tra e Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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