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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
UT SERGIO, Presidente
CIMINI CARLO, EL
LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 453/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricor._1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappres._1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60121 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AN0153531 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12 dicembre 2025 Rappres._1 quale legale rappresentante della società “Ricor._1 S.p.A.” ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia contro l'avviso di accertamento catastale n. 2025AN0134464 notificato il 14 ottobre 2025 dall'Agenzia delle Entrate di Ancona – Ufficio Provinciale Territorio e relativo all'edificio a destinazione sala cinematografica sito in Luogo_1, Indirizzo_1, riportato nel Catasto Fabbricati al Foglio 117, particella 853, sub 32 (graffata con immobile foglio 117, particella 854, sub 74) contenente la rideterminazione della rendita catastale del citato immobile in euro 67.997,21.
La ricorrente ha censurato la legittimità dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi: 1) errore di calcolo delle superfici a destinazione cinematografica determinante un valore finale dell'immobile superiore al valore effettivo;
ciò in quanto ha ritenuto che l'intero fabbricato e le pertinenze avessero destinazione cinema, eccezion fatta solo per le cabine di proiezione ed un locale tecnico e, pertanto, ha incluso nelle aree a destinazione cinema anche i terrazzi e le scale esterne poste al piano 1 (per un totale di 961 metri quadri,
(pari al 18% in più rispetto ai metri quadri effettivi rispetto agli spazi “cinema”), mentre le superfici a destinazione cinematografica misurano 5.403 metri quadri;
2) erronea attribuzione del medesimo valore agli spazi cinematografici, ai terrazzi, aree scoperte, e scale esterne in maniera generalizzata e senza alcun riferimento specifico, mentre le stesse dovrebbero aver un valore ridotto (pari ad 1/3) rispetto allo spazio cinematografico;
il minor valore, oltre a trovare conforto nei principi generali in materia di urbanistica ed edilizia, sarebbe supportato sul piano normativo dall'allegato C al d.PR. n. 138/98; 3) erronea considerazione degli oneri concessori nella ricostruzione del calcolo del valore dell'immobile con destinazione cinematografica, pur essendo l'immobile esentato ai sensi dell'art. 20 comma 7 del D.L. n. 26/1994 (convertito, con modificazioni, dalla L. 153/1994 ) secondo cui “Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione”.
In data 6 febbraio 2026 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Ancona e ha richiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto medio tempore un accordo conciliativo con la società ricorrente in ordine alla rideterminazione della rendita catastale dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, documentata con l'accordo scritto dalle stesse siglato, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio perché è cessata la materia del contendere.
Come da concorde richiesta delle parti va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Ancona il 16.2.2026 Il Presidente del Collegio Sergio Cutrona
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
UT SERGIO, Presidente
CIMINI CARLO, EL
LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 453/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricor._1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappres._1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60121 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AN0153531 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12 dicembre 2025 Rappres._1 quale legale rappresentante della società “Ricor._1 S.p.A.” ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia contro l'avviso di accertamento catastale n. 2025AN0134464 notificato il 14 ottobre 2025 dall'Agenzia delle Entrate di Ancona – Ufficio Provinciale Territorio e relativo all'edificio a destinazione sala cinematografica sito in Luogo_1, Indirizzo_1, riportato nel Catasto Fabbricati al Foglio 117, particella 853, sub 32 (graffata con immobile foglio 117, particella 854, sub 74) contenente la rideterminazione della rendita catastale del citato immobile in euro 67.997,21.
La ricorrente ha censurato la legittimità dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi: 1) errore di calcolo delle superfici a destinazione cinematografica determinante un valore finale dell'immobile superiore al valore effettivo;
ciò in quanto ha ritenuto che l'intero fabbricato e le pertinenze avessero destinazione cinema, eccezion fatta solo per le cabine di proiezione ed un locale tecnico e, pertanto, ha incluso nelle aree a destinazione cinema anche i terrazzi e le scale esterne poste al piano 1 (per un totale di 961 metri quadri,
(pari al 18% in più rispetto ai metri quadri effettivi rispetto agli spazi “cinema”), mentre le superfici a destinazione cinematografica misurano 5.403 metri quadri;
2) erronea attribuzione del medesimo valore agli spazi cinematografici, ai terrazzi, aree scoperte, e scale esterne in maniera generalizzata e senza alcun riferimento specifico, mentre le stesse dovrebbero aver un valore ridotto (pari ad 1/3) rispetto allo spazio cinematografico;
il minor valore, oltre a trovare conforto nei principi generali in materia di urbanistica ed edilizia, sarebbe supportato sul piano normativo dall'allegato C al d.PR. n. 138/98; 3) erronea considerazione degli oneri concessori nella ricostruzione del calcolo del valore dell'immobile con destinazione cinematografica, pur essendo l'immobile esentato ai sensi dell'art. 20 comma 7 del D.L. n. 26/1994 (convertito, con modificazioni, dalla L. 153/1994 ) secondo cui “Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione”.
In data 6 febbraio 2026 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Ancona e ha richiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto medio tempore un accordo conciliativo con la società ricorrente in ordine alla rideterminazione della rendita catastale dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, documentata con l'accordo scritto dalle stesse siglato, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio perché è cessata la materia del contendere.
Come da concorde richiesta delle parti va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Ancona il 16.2.2026 Il Presidente del Collegio Sergio Cutrona