TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4810 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
, (P.IVA – Cod. Fisc. Parte_1 P.IVA_1
, in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Gaetano Iannello (cf pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(P.I. n. , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dall' avv.to Roberto Franco ( ) pec: CodiceFiscale_3
Email_2
- parte convenuta – nonchè
in persona del lrpt, e per essa la (C.F. n. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
e P.IVA di gruppo n. , in persona del legale rappresentante p.t. quale mandataria con P.IVA_4 rappresentanza di a socio unico quest'ultima, a sua Controparte_4 volta, quale mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giovanni Simone del Foro di Milano (C.F.: – pec: CodiceFiscale_4
Email_3
-parte interveniente-
Oggetto: ripetizione indebito
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 24.09.2024 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Curatela ha proseguito il giudizio, precedentemente intrapreso Parte_1 da , contro la , in cui , lamentando molteplici illegittimità Parte_1 Controparte_1 nel contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 22.01.2002, ha chiesto di accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto di causa viola il requisito della determinatezza o determinabilità poiché non assolve all'obbligo di determinazione dei tassi d'interesse applicati. Inoltre ha chiesto di accertare e dichiarare che il medesimo contratto è affetto da usura e, per l'effetto: di accertare e dichiarare che ha incassato interessi usurai e, conseguentemente, dichiarare ex art. 1815 CP_5
c.c., la “gratuità” dello stesso;
di condannarla al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro
39.023,83 (o alla somma maggiore o minore emersa in corso di causa) a titolo di restituzione di tutti gli interessi incassati dalla banca, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
di condannarla al pagamento a favore dell'ulteriore somma di Euro 12.000,00 (o in subordine alla somma maggiore o minore ritenuta equa) a titolo di risarcimento del danno da illecito comportamento posto in essere dalla convenuta. Cont Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto della domanda.
Nel corso di causa è stata depositata la perizia contabile disposta dal Giudice per verificare l'eventuale sconfinamento del teg previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto.
Con comparsa del 10.4.2024 è intervenuta nel giudizio la per essa la Società Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito derivante dal mutuo per cui è causa. CP_3
La causa, quindi, dopo numerosi rinvii è stata trattenuta in decisione.
2. Nella perizia d'ufficio svolta dal dott. commercialista si legge che: Persona_1
“L'operazione posta in essere tra le parti è un contratto di Mutuo ipotecario a tasso variabile con quote capitali costanti in € 8.698,22 stipulato in data 22/01/2002 (tasso soglia di riferimento –
T.S.U.: 8,265%), riportante i seguenti elementi tecnici (contratto in atti):
- somma mutuata: € 165.266,21;
- La durata prevista: 19 rate semestrali;
- data atto di erogazione: 06/03/2002
- prima rata al 28/02/2003;
- il tasso corrispettivo (T.A.N.): variabile, iniziale = RI 6 mesi + maggiorazione 0,40% + spread
1,50% = 5,27% in ingresso;
- quote capitali costanti in € 8.698,22
- Spese istruttoria o commissione una tantum: € 826,33 (0,50% del capitale iniziale);
- Tasso di mora = pari al tasso contrattuale + spread 5% ma con clausola di salvaguardia” e cioè tasso soglia diminuito di un punto;
“- Tasso mora alla stipula: 7,265% (pari al T.S.U. 8,265% - 1,00%);
- commissione di estinzione anticipata (art. 19 capitolato del contratto):
0,30% del capitale residuo alla data di estinzione anticipata moltiplicato per numero di anni o frazione restanti rispetto alla scadenza originaria”.
2.1 Sulla base di tale descrizione il perito ha, poi, ritenuto di dovere analizzare più scenari a secondo del concreto svolgersi del rapporto finanziario tra le parti.
“SCENARIO n. 1 – TASSO MORA – verifica del T.E.G. nel caso c.d. worst case – caso limite o peggiore
Si ipotizza l'inadempimento di tutte le rate (pagate in una unica soluzione alla fine) ma pagando tutte le more via via maturate (al tasso iniziale del 7,265%) (…..)
Dalla suddetta analisi, emerge che, il mutuo in oggetto, non presenta condizioni di usurarietà ab origine per l'applicazione del tasso mora (7,265%) nell'ipotesi del c.d. worst case”.
“SCENARIO n. 2 – verifica del T.E.G. nel caso di applicazione della % di commissione di estinzione anticipata e con interessi di mora.
Gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati solo nel caso in cui il contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto la preveda (nel ns. caso art. 19 capitolato), di concludere l'operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale e pagando un compenso”
In questo caso il perito propone due scenari di calcolo T.E.G. con mora ed estinzione anticipata: A)
Scenario di mora su rata di interessi di preammortamento non pagati alla scadenza naturale del
31/08/2002 ma alla data della prima rata (181 giorni dopo): T.E.G. 8,576% > 8,265% T.S.U., quindi con un T.E.G. superiore al T.S.U. alla stipula e fino alla data del 28/02/2003 (pagamento I rata); B) scenario di mora di 30 giorni della prima rata (28/02/2003)3, ossia un ritardo di 30 gg. dalla prima rata che, quindi, viene pagata il 30/03/2003 e contestualmente si procede all'estinzione anticipata del finanziamento: quindi T.E.G. 7,96% < 8,265% T.S.U.: in tal caso il T.E.G. è Inferiore al T.S.U. alla stipula e fino alla data del 30/03/2003 (mora di 30 gg. sulla I rata impagata).
Pertanto “nel primo caso si ha un potenziale scenario di mora ed estinzione anticipata in violazione della L.n. 108/1996;
-nel secondo caso si ha un potenziale scenario di mora ed estinzione anticipata nel rispetto della L.n.
108/1996.
Si ribadisce che, nei suddetti casi, sono stati considerati anche gli interessi di preammortamento per come previsti in contratto, sebbene non risultano elementi effettivi sulla loro concreta applicazione.
Se si procedesse ai medesimi calcoli eliminando gli interessi di preammortamento (dei quali non si ha contezza sull'effettiva applicazione) non si potrebbe verificare lo scenario 1
e i valori di T.E.G. del Tasso Mora risulterebbero al disotto del Tasso soglia ufficiale”.
3. Alla luce di tali elaborazioni, le domande proposte da parte attrice vanno rigettate.
3.1 Non si rinviene, infatti, alcuna carenza di determinatezza o determinabilità dei tassi di interesse.
Essi sono stati ben riassunti dal TU (vedi punto sub 2), il quale, infatti, ha potuto pianamente elaborare i calcoli al fine di rispondere ai quesiti posti dal Giudice.
D'altra parte è stato più volte ribadito che non viola l'art. 1284, comma 3 cc, la previsione di un tasso corrispettivo determinato con rinvio per relationem ad elementi certi, predeterminati e verificabili che escludano ogni successiva valutazione discrezionale della banca.
Pertanto la clausola, che nel caso di specie prevede che il tasso contrattuale abbia come base di calcolo l' RI 6 mesi, risulta aderente alla prescrizione dell'art. 117 TUB: esso risulta determinato all'origine e determinabile nel tempo secondo criteri oggettivamente indicati ed esplicitati nel contratto. Infatti, ove il tasso convenuto sia variabile, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, come appunto l'RI (Cass. 22179/2015; Cass 2072/2013).
Sebbene estraneo al contraddittorio sollecitato dalle parti, appare opportuno aggiungere che, nel caso di specie, il contratto specifica chiaramente il divisore dell'RI (6 mesi), allontanando - anche in tal caso- eventuali criticità sollevate dalla recente giurisprudenza formatasi sul punto (cfr
Cass. 20801 del 25 luglio 2024).
3.2 Del pari appaiono infondate le critiche alla strutturazione del mutuo, che celerebbe - secondo parte attrice - una forma di anatocismo occulto mediante l'applicazione dell'ammortamento “alla francese”. Sul punto è appena il caso di ricordare che proprio recentemente con ordinanza n. 7382 del
19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.
Chi scrive ricorda a se stesso che le SSUU con la citata e nota pronuncia avevano chiarito che da un lato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici in spregio alla normativa codicistica e di settore, dall'altro lato che nessun vizio di trasparenza può ravvisarsi in siffatti contratti, giacché il piano di ammortamento reca precisa indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario alla banca.
3.3 Non sussiste, poi, alcuna usurarietà genetica. Infatti anche nel caso di “scenario di mora su rata di interessi di preammortamento non pagati alla scadenza naturale del 31/08/2002 ma alla data della prima rata (181 giorni dopo)” lo stesso perito avverte che non si ha contezza della loro effettiva applicazione. Inoltre essi sarebbero comunque automaticamente ridotti al valore del Tasso soglia diminuito di 1 punto, in ragione della clausola di salvaguardia citata dallo stesso ctu.
3.4 Infine non appare fondata la critica promossa da parte attrice alla perizia di ufficio, che avrebbe indagato i soli interessi moratori e non anche quelli corrispettivi, circoscrivendo, quindi, l'indagine peritale ad un aspetto marginale e penalizzante. E' appena il caso di ricordare che gli interessi corrispettivi sono stati necessariamente analizzati dal ctu per determinare gli interessi moratori;
questi ultimi, infatti, sono elaborati proprio sulla base degli interessi corrispettivi maggiorati dello spread del 5% (sempre con clausola di salvaguardia).
4. L'infondatezza delle precedenti pretese conduce, ovviamente, anche al rigetto del cd danno esistenziale asseritamente inferto al cliente, danno che, in ogni caso, era rimasto appena accennato e descritto in modo del tutto vago ed incerto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione (26.001/52.000) corrispondente al valore della controversa (€ 51.023,83).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice alla rifusione a favore di per essa la Società Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 7.616,00
[...] oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Pone definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese di ctu.
Catanzaro, lì 29.03.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4810 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
, (P.IVA – Cod. Fisc. Parte_1 P.IVA_1
, in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Gaetano Iannello (cf pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(P.I. n. , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dall' avv.to Roberto Franco ( ) pec: CodiceFiscale_3
Email_2
- parte convenuta – nonchè
in persona del lrpt, e per essa la (C.F. n. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
e P.IVA di gruppo n. , in persona del legale rappresentante p.t. quale mandataria con P.IVA_4 rappresentanza di a socio unico quest'ultima, a sua Controparte_4 volta, quale mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giovanni Simone del Foro di Milano (C.F.: – pec: CodiceFiscale_4
Email_3
-parte interveniente-
Oggetto: ripetizione indebito
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 24.09.2024 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Curatela ha proseguito il giudizio, precedentemente intrapreso Parte_1 da , contro la , in cui , lamentando molteplici illegittimità Parte_1 Controparte_1 nel contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 22.01.2002, ha chiesto di accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto di causa viola il requisito della determinatezza o determinabilità poiché non assolve all'obbligo di determinazione dei tassi d'interesse applicati. Inoltre ha chiesto di accertare e dichiarare che il medesimo contratto è affetto da usura e, per l'effetto: di accertare e dichiarare che ha incassato interessi usurai e, conseguentemente, dichiarare ex art. 1815 CP_5
c.c., la “gratuità” dello stesso;
di condannarla al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro
39.023,83 (o alla somma maggiore o minore emersa in corso di causa) a titolo di restituzione di tutti gli interessi incassati dalla banca, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
di condannarla al pagamento a favore dell'ulteriore somma di Euro 12.000,00 (o in subordine alla somma maggiore o minore ritenuta equa) a titolo di risarcimento del danno da illecito comportamento posto in essere dalla convenuta. Cont Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto della domanda.
Nel corso di causa è stata depositata la perizia contabile disposta dal Giudice per verificare l'eventuale sconfinamento del teg previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto.
Con comparsa del 10.4.2024 è intervenuta nel giudizio la per essa la Società Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito derivante dal mutuo per cui è causa. CP_3
La causa, quindi, dopo numerosi rinvii è stata trattenuta in decisione.
2. Nella perizia d'ufficio svolta dal dott. commercialista si legge che: Persona_1
“L'operazione posta in essere tra le parti è un contratto di Mutuo ipotecario a tasso variabile con quote capitali costanti in € 8.698,22 stipulato in data 22/01/2002 (tasso soglia di riferimento –
T.S.U.: 8,265%), riportante i seguenti elementi tecnici (contratto in atti):
- somma mutuata: € 165.266,21;
- La durata prevista: 19 rate semestrali;
- data atto di erogazione: 06/03/2002
- prima rata al 28/02/2003;
- il tasso corrispettivo (T.A.N.): variabile, iniziale = RI 6 mesi + maggiorazione 0,40% + spread
1,50% = 5,27% in ingresso;
- quote capitali costanti in € 8.698,22
- Spese istruttoria o commissione una tantum: € 826,33 (0,50% del capitale iniziale);
- Tasso di mora = pari al tasso contrattuale + spread 5% ma con clausola di salvaguardia” e cioè tasso soglia diminuito di un punto;
“- Tasso mora alla stipula: 7,265% (pari al T.S.U. 8,265% - 1,00%);
- commissione di estinzione anticipata (art. 19 capitolato del contratto):
0,30% del capitale residuo alla data di estinzione anticipata moltiplicato per numero di anni o frazione restanti rispetto alla scadenza originaria”.
2.1 Sulla base di tale descrizione il perito ha, poi, ritenuto di dovere analizzare più scenari a secondo del concreto svolgersi del rapporto finanziario tra le parti.
“SCENARIO n. 1 – TASSO MORA – verifica del T.E.G. nel caso c.d. worst case – caso limite o peggiore
Si ipotizza l'inadempimento di tutte le rate (pagate in una unica soluzione alla fine) ma pagando tutte le more via via maturate (al tasso iniziale del 7,265%) (…..)
Dalla suddetta analisi, emerge che, il mutuo in oggetto, non presenta condizioni di usurarietà ab origine per l'applicazione del tasso mora (7,265%) nell'ipotesi del c.d. worst case”.
“SCENARIO n. 2 – verifica del T.E.G. nel caso di applicazione della % di commissione di estinzione anticipata e con interessi di mora.
Gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati solo nel caso in cui il contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto la preveda (nel ns. caso art. 19 capitolato), di concludere l'operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale e pagando un compenso”
In questo caso il perito propone due scenari di calcolo T.E.G. con mora ed estinzione anticipata: A)
Scenario di mora su rata di interessi di preammortamento non pagati alla scadenza naturale del
31/08/2002 ma alla data della prima rata (181 giorni dopo): T.E.G. 8,576% > 8,265% T.S.U., quindi con un T.E.G. superiore al T.S.U. alla stipula e fino alla data del 28/02/2003 (pagamento I rata); B) scenario di mora di 30 giorni della prima rata (28/02/2003)3, ossia un ritardo di 30 gg. dalla prima rata che, quindi, viene pagata il 30/03/2003 e contestualmente si procede all'estinzione anticipata del finanziamento: quindi T.E.G. 7,96% < 8,265% T.S.U.: in tal caso il T.E.G. è Inferiore al T.S.U. alla stipula e fino alla data del 30/03/2003 (mora di 30 gg. sulla I rata impagata).
Pertanto “nel primo caso si ha un potenziale scenario di mora ed estinzione anticipata in violazione della L.n. 108/1996;
-nel secondo caso si ha un potenziale scenario di mora ed estinzione anticipata nel rispetto della L.n.
108/1996.
Si ribadisce che, nei suddetti casi, sono stati considerati anche gli interessi di preammortamento per come previsti in contratto, sebbene non risultano elementi effettivi sulla loro concreta applicazione.
Se si procedesse ai medesimi calcoli eliminando gli interessi di preammortamento (dei quali non si ha contezza sull'effettiva applicazione) non si potrebbe verificare lo scenario 1
e i valori di T.E.G. del Tasso Mora risulterebbero al disotto del Tasso soglia ufficiale”.
3. Alla luce di tali elaborazioni, le domande proposte da parte attrice vanno rigettate.
3.1 Non si rinviene, infatti, alcuna carenza di determinatezza o determinabilità dei tassi di interesse.
Essi sono stati ben riassunti dal TU (vedi punto sub 2), il quale, infatti, ha potuto pianamente elaborare i calcoli al fine di rispondere ai quesiti posti dal Giudice.
D'altra parte è stato più volte ribadito che non viola l'art. 1284, comma 3 cc, la previsione di un tasso corrispettivo determinato con rinvio per relationem ad elementi certi, predeterminati e verificabili che escludano ogni successiva valutazione discrezionale della banca.
Pertanto la clausola, che nel caso di specie prevede che il tasso contrattuale abbia come base di calcolo l' RI 6 mesi, risulta aderente alla prescrizione dell'art. 117 TUB: esso risulta determinato all'origine e determinabile nel tempo secondo criteri oggettivamente indicati ed esplicitati nel contratto. Infatti, ove il tasso convenuto sia variabile, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, come appunto l'RI (Cass. 22179/2015; Cass 2072/2013).
Sebbene estraneo al contraddittorio sollecitato dalle parti, appare opportuno aggiungere che, nel caso di specie, il contratto specifica chiaramente il divisore dell'RI (6 mesi), allontanando - anche in tal caso- eventuali criticità sollevate dalla recente giurisprudenza formatasi sul punto (cfr
Cass. 20801 del 25 luglio 2024).
3.2 Del pari appaiono infondate le critiche alla strutturazione del mutuo, che celerebbe - secondo parte attrice - una forma di anatocismo occulto mediante l'applicazione dell'ammortamento “alla francese”. Sul punto è appena il caso di ricordare che proprio recentemente con ordinanza n. 7382 del
19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.
Chi scrive ricorda a se stesso che le SSUU con la citata e nota pronuncia avevano chiarito che da un lato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici in spregio alla normativa codicistica e di settore, dall'altro lato che nessun vizio di trasparenza può ravvisarsi in siffatti contratti, giacché il piano di ammortamento reca precisa indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario alla banca.
3.3 Non sussiste, poi, alcuna usurarietà genetica. Infatti anche nel caso di “scenario di mora su rata di interessi di preammortamento non pagati alla scadenza naturale del 31/08/2002 ma alla data della prima rata (181 giorni dopo)” lo stesso perito avverte che non si ha contezza della loro effettiva applicazione. Inoltre essi sarebbero comunque automaticamente ridotti al valore del Tasso soglia diminuito di 1 punto, in ragione della clausola di salvaguardia citata dallo stesso ctu.
3.4 Infine non appare fondata la critica promossa da parte attrice alla perizia di ufficio, che avrebbe indagato i soli interessi moratori e non anche quelli corrispettivi, circoscrivendo, quindi, l'indagine peritale ad un aspetto marginale e penalizzante. E' appena il caso di ricordare che gli interessi corrispettivi sono stati necessariamente analizzati dal ctu per determinare gli interessi moratori;
questi ultimi, infatti, sono elaborati proprio sulla base degli interessi corrispettivi maggiorati dello spread del 5% (sempre con clausola di salvaguardia).
4. L'infondatezza delle precedenti pretese conduce, ovviamente, anche al rigetto del cd danno esistenziale asseritamente inferto al cliente, danno che, in ogni caso, era rimasto appena accennato e descritto in modo del tutto vago ed incerto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione (26.001/52.000) corrispondente al valore della controversa (€ 51.023,83).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice alla rifusione a favore di per essa la Società Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 7.616,00
[...] oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Pone definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese di ctu.
Catanzaro, lì 29.03.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo