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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 134/2018 depositato il 09/01/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Angolo Via Vespu 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1437/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 20/11/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101374 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado), R.G.A. n. 134/2018, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1437/01/2017 della CTP di Latina, depositata il 20.11.2017, che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TKF 011101374/2016 (IRPEF 2011) emesso a suo carico per redditi da partecipazione in società a ristretta base.
L'accertamento personale traeva origine dall'avviso emesso nei confronti della società (negli atti indicata come Società_1 s.r.l. / Società_2 s.r.l.) per il medesimo periodo d'imposta, con recupero di utili extracontabili e loro imputazione pro-quota al socio nella misura del 33%.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
Successivamente l'appellante depositava replica con reiterazione dell'istanza di discussione da remoto e produzioni documentali.
Motivi di appello dell'appellante
1. Maggior reddito accertato / rapporto con il giudizio societario.
L'appellante deduce che l'avviso personale dipende dall'accertamento verso la società, il cui esito non sarebbe definitivo poiché la sentenza CTR favorevole all'Ufficio (n. 3613/2017) risulta impugnata in
ZI; chiede quindi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione della pregiudizialità necessaria.
2. Illegittimità della delega alla sottoscrizione.
Contesta la validità dell'ordine di servizio n. 17/2016 per difetto di motivazione specifica (asseritamente generica e stereotipata), in violazione dei requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dall'art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001; si chiede l'annullamento dell'atto per nullità della sottoscrizione.
3. Notifica dell'avviso.
Deduce l'inesistenza/nullità della notificazione per omessa indicazione delle generalità e della qualifica del messo notificatore, con rinvio alla giurisprudenza di legittimità.
4. Presunta distribuzione di utili extracontabili ai soci (ristretta base).
Nega l'operatività, per le società di capitali, di una presunzione di percezione degli utili in capo ai soci, richiamando l'art. 44 TUIR (principio di cassa) e l'assenza di prova dell'effettiva distribuzione al socio;
si chiede quindi l'annullamento, almeno per carenza di prova sulla percezione.
5. Sanzioni.
Deduce l'illegittimità delle sanzioni per insussistenza e mancata motivazione dell'elemento soggettivo (dolo/ colpa), trattandosi di recuperi da presunzioni.
L'appellante chiede l' annullamento dell'avviso con spese;
in subordine, sospensione del giudizio sino alla definizione del contenzioso societario;
discussione in pubblica udienza. L'Agenzia eccepisce preliminarmente che il maggior reddito societario è stato confermato in CTR (sent. n. 3613/2017), sicché
l'accertamento personale deve ritenersi legittimo.
Relativamente alla delega alla sottoscrizione, l'ordine di servizio rispetterebbe i requisiti indicati dalla
ZI (indicazione di nominativo, termine e ragioni: funzionalità della struttura in considerazione delle dimensioni e del numero di provvedimenti), sicché la sottoscrizione è valida.
In ordine alla notifica , essa è stata eseguita direttamente a mezzo posta dagli uffici finanziari;
in tale ipotesi non è richiesta relata del messo né indicazione delle generalità del notificatore, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento;
eventuali vizi sarebbero comunque sanati dall'impugnazione tempestiva.
Relativamente alla presunzione in società a ristretta base., sostiene che è consolidato l'orientamento di legittimità che ammette la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del reinvestimento/accantonamento fornita dal contribuente, qui insussistente.
Infine sul regime delle sanzioni sostiene che opera una presunzione iuris tantum di colpa superabile dal contribuente, non necessitando la prova del dolo/colpa grave ai fini dell'irrogazione ordinaria.
Quindi chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese.
Nelle repliche l'appellante insiste sui propri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Per le società di capitali, ai sensi dell'art. 44 TUIR, i proventi concorrono in capo al socio in base al principio di cassa, ossia se e nella misura in cui sono effettivamente percepiti. Da ciò discende che la pretesa di imputare al socio utili “extra-contabili” accertati in capo alla società richiede la prova positiva (a carico dell'Amministrazione finanziaria) sia della loro distribuzione societaria sia della concreta percezione da parte del singolo socio. Tale assunto è stato espressamente articolato dall'appellante sin dal gravame.
Inoltre, la disciplina processuale – come novellata dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 (introdotto dalla
L. 130/2022) – pone in modo chiaro in capo all'Amministrazione l'onere di allegare elementi circostanziati e puntuali a sostegno della pretesa;
in difetto, l'atto è da annullare. Nella replica l'appellante ha evidenziato l'assenza di qualsiasi riscontro concreto circa la fuoriuscita di utili dal patrimonio sociale verso il socio (ad es. indagini finanziarie o patrimoniali idonee a dimostrarne la percezione), richiamando anche giurisprudenza di merito conforme. Tale carenza probatoria è rimasta insuperata nelle difese dell'Ufficio.
L'argomento erariale fondato sulla presunzione propria delle società a ristretta base partecipativa – valorizzata dall'Ufficio nelle controdeduzioni e dalla CTP – non può prevalere nel caso di specie: si tratta di presunzione semplice che, in quanto tale, esige pur sempre indizi gravi, precisi e concordanti sulla concreta percezione degli utili da parte del socio e non può risolversi in una praesumptio de praesumpto (ristrettezza
→ distribuzione → percezione). Nel fascicolo non si rinvengono elementi oggettivi ulteriori rispetto alla sola ristrettezza della compagine che attestino trasferimenti in favore dell'appellante nel periodo d'imposta, sicché
l'onere probatorio – come oggi configurato dal comma 5-bis dell'art. 7 – deve ritenersi non assolto.
Ne consegue che l'avviso impugnato risulta privo del necessario supporto probatorio in ordine al presupposto impositivo personalizzato (percezione di utili), con conseguente annullamento dell'atto nei confronti del socio.
Alla luce dell'accoglimento per difetto di prova sulla percezione degli utili, restano assorbite le ulteriori censure svolte dall'appellante in ordine alla delega di sottoscrizione, alla notifica e alla irrogazione delle sanzioni;
parimenti assorbita l'istanza subordinata di sospensione ex art. 295 c.p.c. in ragione del parallelo giudizio societario, non occorrendo definire la pregiudizialità a fronte della decisione favorevole nel merito.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate visto il tecnicismo della vertenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 134/2018 depositato il 09/01/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Angolo Via Vespu 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1437/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 20/11/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011101374 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado), R.G.A. n. 134/2018, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1437/01/2017 della CTP di Latina, depositata il 20.11.2017, che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TKF 011101374/2016 (IRPEF 2011) emesso a suo carico per redditi da partecipazione in società a ristretta base.
L'accertamento personale traeva origine dall'avviso emesso nei confronti della società (negli atti indicata come Società_1 s.r.l. / Società_2 s.r.l.) per il medesimo periodo d'imposta, con recupero di utili extracontabili e loro imputazione pro-quota al socio nella misura del 33%.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
Successivamente l'appellante depositava replica con reiterazione dell'istanza di discussione da remoto e produzioni documentali.
Motivi di appello dell'appellante
1. Maggior reddito accertato / rapporto con il giudizio societario.
L'appellante deduce che l'avviso personale dipende dall'accertamento verso la società, il cui esito non sarebbe definitivo poiché la sentenza CTR favorevole all'Ufficio (n. 3613/2017) risulta impugnata in
ZI; chiede quindi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione della pregiudizialità necessaria.
2. Illegittimità della delega alla sottoscrizione.
Contesta la validità dell'ordine di servizio n. 17/2016 per difetto di motivazione specifica (asseritamente generica e stereotipata), in violazione dei requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dall'art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001; si chiede l'annullamento dell'atto per nullità della sottoscrizione.
3. Notifica dell'avviso.
Deduce l'inesistenza/nullità della notificazione per omessa indicazione delle generalità e della qualifica del messo notificatore, con rinvio alla giurisprudenza di legittimità.
4. Presunta distribuzione di utili extracontabili ai soci (ristretta base).
Nega l'operatività, per le società di capitali, di una presunzione di percezione degli utili in capo ai soci, richiamando l'art. 44 TUIR (principio di cassa) e l'assenza di prova dell'effettiva distribuzione al socio;
si chiede quindi l'annullamento, almeno per carenza di prova sulla percezione.
5. Sanzioni.
Deduce l'illegittimità delle sanzioni per insussistenza e mancata motivazione dell'elemento soggettivo (dolo/ colpa), trattandosi di recuperi da presunzioni.
L'appellante chiede l' annullamento dell'avviso con spese;
in subordine, sospensione del giudizio sino alla definizione del contenzioso societario;
discussione in pubblica udienza. L'Agenzia eccepisce preliminarmente che il maggior reddito societario è stato confermato in CTR (sent. n. 3613/2017), sicché
l'accertamento personale deve ritenersi legittimo.
Relativamente alla delega alla sottoscrizione, l'ordine di servizio rispetterebbe i requisiti indicati dalla
ZI (indicazione di nominativo, termine e ragioni: funzionalità della struttura in considerazione delle dimensioni e del numero di provvedimenti), sicché la sottoscrizione è valida.
In ordine alla notifica , essa è stata eseguita direttamente a mezzo posta dagli uffici finanziari;
in tale ipotesi non è richiesta relata del messo né indicazione delle generalità del notificatore, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento;
eventuali vizi sarebbero comunque sanati dall'impugnazione tempestiva.
Relativamente alla presunzione in società a ristretta base., sostiene che è consolidato l'orientamento di legittimità che ammette la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del reinvestimento/accantonamento fornita dal contribuente, qui insussistente.
Infine sul regime delle sanzioni sostiene che opera una presunzione iuris tantum di colpa superabile dal contribuente, non necessitando la prova del dolo/colpa grave ai fini dell'irrogazione ordinaria.
Quindi chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese.
Nelle repliche l'appellante insiste sui propri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Per le società di capitali, ai sensi dell'art. 44 TUIR, i proventi concorrono in capo al socio in base al principio di cassa, ossia se e nella misura in cui sono effettivamente percepiti. Da ciò discende che la pretesa di imputare al socio utili “extra-contabili” accertati in capo alla società richiede la prova positiva (a carico dell'Amministrazione finanziaria) sia della loro distribuzione societaria sia della concreta percezione da parte del singolo socio. Tale assunto è stato espressamente articolato dall'appellante sin dal gravame.
Inoltre, la disciplina processuale – come novellata dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 (introdotto dalla
L. 130/2022) – pone in modo chiaro in capo all'Amministrazione l'onere di allegare elementi circostanziati e puntuali a sostegno della pretesa;
in difetto, l'atto è da annullare. Nella replica l'appellante ha evidenziato l'assenza di qualsiasi riscontro concreto circa la fuoriuscita di utili dal patrimonio sociale verso il socio (ad es. indagini finanziarie o patrimoniali idonee a dimostrarne la percezione), richiamando anche giurisprudenza di merito conforme. Tale carenza probatoria è rimasta insuperata nelle difese dell'Ufficio.
L'argomento erariale fondato sulla presunzione propria delle società a ristretta base partecipativa – valorizzata dall'Ufficio nelle controdeduzioni e dalla CTP – non può prevalere nel caso di specie: si tratta di presunzione semplice che, in quanto tale, esige pur sempre indizi gravi, precisi e concordanti sulla concreta percezione degli utili da parte del socio e non può risolversi in una praesumptio de praesumpto (ristrettezza
→ distribuzione → percezione). Nel fascicolo non si rinvengono elementi oggettivi ulteriori rispetto alla sola ristrettezza della compagine che attestino trasferimenti in favore dell'appellante nel periodo d'imposta, sicché
l'onere probatorio – come oggi configurato dal comma 5-bis dell'art. 7 – deve ritenersi non assolto.
Ne consegue che l'avviso impugnato risulta privo del necessario supporto probatorio in ordine al presupposto impositivo personalizzato (percezione di utili), con conseguente annullamento dell'atto nei confronti del socio.
Alla luce dell'accoglimento per difetto di prova sulla percezione degli utili, restano assorbite le ulteriori censure svolte dall'appellante in ordine alla delega di sottoscrizione, alla notifica e alla irrogazione delle sanzioni;
parimenti assorbita l'istanza subordinata di sospensione ex art. 295 c.p.c. in ragione del parallelo giudizio societario, non occorrendo definire la pregiudizialità a fronte della decisione favorevole nel merito.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate visto il tecnicismo della vertenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.