Sentenza 4 febbraio 2013
Massime • 1
L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie quindici anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reato connessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 3. La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in caso di continuazione: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2013, n. 14348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14348 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/02/2013
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 433
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 23179/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI SI N. IL 18/11/1974;
avverso l'ordinanza n. 3/2012 TRIBUNALE di MONDOVÌ, del 20/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 marzo 2012 il Tribunale di Mondovì, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di SI AS, intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 cod. proc. pen., l'applicazione della continuazione fra i fatti giudicati con 15 sentenze, emesse nei suoi confronti in un arco di tempo ricompreso fra il 1992 ed il 2010, concernenti più reati di ricettazione, furto e rapina.
2. Il Tribunale di Mondovì ha rilevato la carenza della prova del programma criminoso unico, non essendo emerso dagli atti alcun elemento da cui poter desumere che si trattasse di reati pianificati e preventivamente deliberati, almeno nelle linee fondamentali, sin dal momento di commissione del primo reato, essendo invece da ritenere che si trattasse di reati commessi per contingenti opportunità delinquenziali.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Mondovì propone ricorso per cassazione SI AS, deducendo erronea applicazione della legge penale e motivazione carente, contraddittoria ed illogica, in quanto il Tribunale non aveva in alcun modo valutato che i reati per i quali era stata chiesto il riconoscimento della continuazione erano stati commessi a gruppi nel 1992, nel 1994, nel 1995, nel 1999, nel 2000, nel 2003 e nel 2007, in separati ed autonomi archi temporali;
che si fosse trattato di reati omogenei, commessi per il medesimo scopo, con modalità attuative pressoché identiche e nei medesimi luoghi (Alba, Asti e dintorni);
che, peraltro, il disegno unitario poteva riguardare solo alcuni gruppi di reato e non tutti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da SI AS è fondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione, in suo favore, del beneficio della continuazione fra i reati, giudicati con le 15 sentenze, indicate nel provvedimento impugnato e concernenti tutti episodi di ricettazione, furti e rapine, commessi in un arco di tempo ricompreso fra il 1992 ed il 2010.
3. Il Tribunale di Mondovì non ha ravvisato nella specie l'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non avendo ritenuto che si trattasse di violazioni costituenti parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima, per conseguire un determinato fine.
4. La motivazione addotta dal Tribunale di Mondovì per respingere l'istanza del ricorrente non è esaustiva.
Trattandosi di reati commessi in un elevato arco temporale, esteso dal 1992 al 2007, l'ordinanza impugnata era invero tenuta ad indicare i validi motivi che si frapponevano al riconoscimento del vincolo della continuazione anche con riferimento a singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua, risultando alcuni di detti reati commessi nel corso del 1992, altri commessi nel corso del 1994, altri nel corso del 1999, altri nel corso del 2000 ed altri nel corso del 2007. Invero anche con riferimento a detti singoli gruppi di reati l'ordinanza impugnata era tenuta a prendere in esame i plurimi indici, ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità significativi per valutare se, nel caso particolare, le violazioni potessero essere state commesse nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quali la contiguità temporale, pur indicata come sussistente dal ricorrente fra alcuni gruppi di reati giudicati con le 15 sentenze di cui sopra, la similare tipologia dei medesimi reati e l'identica natura dei beni tutelati, avendo avuto tutte le sentenze in esame ad oggetto reati contro il patrimonio e ricettazioni;
le singole causali dei reati;
la contiguità spaziale dei reati commessi, trattandosi di reati commessi in Alba, Asti e località contigue (cfr., in termini, Cass. 1^, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).
5.Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Mondovì, affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l'istanza proposta da SI AS, relativa alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra i fatti giudicati con le 15 sentenze, indicate in parte narrativa, colmando le riscontrate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Mondovì.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013