Articolo 482 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 481Articolo 483
Versione
6 maggio 1952
Art. 482.
(Gratuito patrocinio)


Il beneficio del gratuito patrocinio, per le cause che devono essere trattate avanti i comandanti di porto, e' concesso dalla commissione costituita presso il tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il comandante di porto competente.
In caso di urgenza, il comandante di porto puo' ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che versa in condizioni di poverta', a termini delle disposizioni vigenti in materia, salvo convalida della commissione predetta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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