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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 824 /2024
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO MUZZOPAPPA
DAMIANO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ASSUNTA D'ANNA che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 conveniva in Parte_2
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto
sezione civile giudizio e rappresentava: CP_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 2.10.2021 – atto trascritto al n. 7, parte 2, serie A, anno 2021 Comune di Filandari;
- che dalla predetta unione non erano nati figli;
- di prestare servizio come lavoratrice stagionale, da maggio a settembre, alle dipendenze di una struttura alberghiera con retribuzione mensili di € 1.200,00;
- che il prestava l'attività di carrozziere con retribuzione di circa € CP_1
1.200,00/1.300,00 al mese;
- che era venuta meno da diverso tempo la comunione affettiva e sentimentale.
Domandava, alla luce delle superiori premesse, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 300,00 mensili.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_1
il quale aderiva alla domanda di separazione, contestando la domanda
[...]
di mantenimento avanzata dalla ricorrente. In merito, riferiva che le cause della fine del rapporto coniugale erano imputabili alla incapacità della moglie di adattarsi alla vita lontano dalla propria famiglia di origine e che, nel periodo di tempo intercorso tra la celebrazione delle nozze e il momento in cui le parti si erano determinate a procedere con la separazione, non c'era mai stata coabitazione costante e non si era mai costituita comunione spirituale e materiale. Evidenziava che la ricorrente era di giovane età, laureata in mediazione linguistica e svolgeva già attività lavorativa per cui non vi era alcuna disparità economica fra i coniugi.
All'udienza del 21 gennaio 2025, esperito senza esito il tentativo di
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile conciliazione, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.
La domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente è infondata.
La brevissima durata del vincolo coniugale – 13 mesi quando è cessata la convivenza (cfr. dichiarazioni rese dalle parti in udienza il 21.01.2025) - in uno al fatto che non può dirsi instaurata alcuna comunione di vita tra le parti costituisce elemento dirimente al fine del rigetto della domanda.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “In tema di separazione giudiziale, non sussiste il diritto all'assegno di mantenimento nel caso in cui non si sia realizzata, dopo il matrimonio, alcuna comunione materiale e spirituale tra
i coniugi” (cfr. Cass. n. 402 del 2018)
Peraltro, pur volendo prescindere dal dato temporale, si osserva che la giovanissima età della ricorrente (36 anni) unitamente al titolo di studi dalla stessa posseduto (laurea in mediazione linguistica) fa desumere una indubbia capacità lavorativa della stessa come fra l'altro confermato dalla medesima la quale, all'udienza del 21 gennaio 2025, ha dichiarato di svolgere Pt_1
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile attività lavorativa a carattere stagionale.
Sarebbe stato onere della richiedente, invece, dimostrare che l'eventuale stato di disoccupazione in alcuni mesi dell'anno sia dipeso da ragioni esterne alla sua volontà, alla sua salute, alla mancanza di formazione professionale, alla crisi del mercato del lavoro, alla sua età, ovvero da elementi che nel caso di specie non sono stati neanche allegati.
Infatti, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 24049/2021), “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della difficile prevedibilità dell'esito della lite si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Filandari, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
2.10.2021 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio n. 7, parte 2, serie A, anno 2021 Comune di Filandari (Vibo Valentia).
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
21.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 824 /2024
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO MUZZOPAPPA
DAMIANO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ASSUNTA D'ANNA che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 conveniva in Parte_2
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto
sezione civile giudizio e rappresentava: CP_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 2.10.2021 – atto trascritto al n. 7, parte 2, serie A, anno 2021 Comune di Filandari;
- che dalla predetta unione non erano nati figli;
- di prestare servizio come lavoratrice stagionale, da maggio a settembre, alle dipendenze di una struttura alberghiera con retribuzione mensili di € 1.200,00;
- che il prestava l'attività di carrozziere con retribuzione di circa € CP_1
1.200,00/1.300,00 al mese;
- che era venuta meno da diverso tempo la comunione affettiva e sentimentale.
Domandava, alla luce delle superiori premesse, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 300,00 mensili.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_1
il quale aderiva alla domanda di separazione, contestando la domanda
[...]
di mantenimento avanzata dalla ricorrente. In merito, riferiva che le cause della fine del rapporto coniugale erano imputabili alla incapacità della moglie di adattarsi alla vita lontano dalla propria famiglia di origine e che, nel periodo di tempo intercorso tra la celebrazione delle nozze e il momento in cui le parti si erano determinate a procedere con la separazione, non c'era mai stata coabitazione costante e non si era mai costituita comunione spirituale e materiale. Evidenziava che la ricorrente era di giovane età, laureata in mediazione linguistica e svolgeva già attività lavorativa per cui non vi era alcuna disparità economica fra i coniugi.
All'udienza del 21 gennaio 2025, esperito senza esito il tentativo di
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile conciliazione, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.
La domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente è infondata.
La brevissima durata del vincolo coniugale – 13 mesi quando è cessata la convivenza (cfr. dichiarazioni rese dalle parti in udienza il 21.01.2025) - in uno al fatto che non può dirsi instaurata alcuna comunione di vita tra le parti costituisce elemento dirimente al fine del rigetto della domanda.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “In tema di separazione giudiziale, non sussiste il diritto all'assegno di mantenimento nel caso in cui non si sia realizzata, dopo il matrimonio, alcuna comunione materiale e spirituale tra
i coniugi” (cfr. Cass. n. 402 del 2018)
Peraltro, pur volendo prescindere dal dato temporale, si osserva che la giovanissima età della ricorrente (36 anni) unitamente al titolo di studi dalla stessa posseduto (laurea in mediazione linguistica) fa desumere una indubbia capacità lavorativa della stessa come fra l'altro confermato dalla medesima la quale, all'udienza del 21 gennaio 2025, ha dichiarato di svolgere Pt_1
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile attività lavorativa a carattere stagionale.
Sarebbe stato onere della richiedente, invece, dimostrare che l'eventuale stato di disoccupazione in alcuni mesi dell'anno sia dipeso da ragioni esterne alla sua volontà, alla sua salute, alla mancanza di formazione professionale, alla crisi del mercato del lavoro, alla sua età, ovvero da elementi che nel caso di specie non sono stati neanche allegati.
Infatti, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 24049/2021), “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della difficile prevedibilità dell'esito della lite si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Filandari, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
2.10.2021 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio n. 7, parte 2, serie A, anno 2021 Comune di Filandari (Vibo Valentia).
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
21.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile