Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 349 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 349 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 28/01/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAURA MASCETTI, parte elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. MASCETTI LAURA, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianpiero CP_1 C.F._2
Riccio , parte elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. , giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 CP_1 sottoscritto e depositato in data 28.01.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, rappresentavano di aver intrattenuto una
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05.10.2020.
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_1 anagrafica presso l'abitazione materna sita in Grottazzolina (FM), alla via Fonte Carrà n. 22;
2. i Sig.ri e eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale Parte_1 CP_1 sul figlio minore, con l'impegno da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo;
3. quale conseguenza dell'affidamento condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso: la scelta religiosa, l'indirizzo scolastico, la scelta del pediatra e in genere del medico al quale rivolgersi, l'educazione musicale o la partecipazione ad altre attività educative e formative extrascolastiche, come i viaggi d'istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, mantenendo fra di loro una comunicazione corretta, efficace e tempestiva nell'interesse di quest'ultimo, e di impegnarsi affinché Per_
conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i ricorrenti altresì, nel precipuo interesse del loro figlio minore, si impegnano a mantenere tra di loro un contegno improntato al reciproco rispetto, alla collaborazione ed al dialogo continuo, sereno e costruttivo volto alla valorizzazione del ruolo e della funzione dell'altro genitore;
4. entrambi i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, premurandosi di comunicare sempre all'altro genitore le decisioni prese;
5. nel rispetto dei principi di alternanza ed affidamento condiviso, al padre è data la facoltà di frequentare e tenere con sé il figlio, salvo eventuali impegni da comunicarsi con preavviso alla Sig.ra due week-end CP_1 alternati al mese, dal venerdì sera, quando il Sig. lo preleverà dalla casa materna, intorno alle ore Parte_1
19,00, fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
Per_ 6. durante la settimana, il padre terrà con sé il piccolo , salvo eventuali impegni da comunicarsi con preavviso alla Sig.ra con le seguenti modalità: CP_1
- nelle settimane in cui il week-end è di spettanza del padre il lunedì ed il mercoledì dalle ore 19:00 sino alle ore
22:00, senza pernotto;
- nelle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre il martedì dalle ore 19:00 sino alle ore 22:00,
2 senza pernotto, mentre il giovedì il minore verrà prelevato dal padre alle ore 19,00, dalla casa materna e resterà con il suddetto sino al mattino seguente, quindi con pernotto, quando lo accompagnerà a scuola;
7. qualora il minore ne faccia espressa richiesta, potrà frequentare il padre anche al di fuori dei giorni di cui ai suddetti punti, salvo eventuali impegni di lavoro del Sig. al fine di tutelare il supremo interesse del Parte_1
Per_ suddetto minore, la madre si impegna a collaborare con il padre al fine di rendere fattibili le intenzioni di;
eventuali variazioni del diritto di visita/frequentazione potranno essere concordate tra i genitori, con congruo preavviso e nel rispetto dei reciproci impegni nonché degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e nel Per_ rispetto della volontà di;
Per_ 8. in caso di malattia del figlio , durante i giorni stabiliti per la frequentazione col padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico con la Sig.ra CP_1
9. per le festività (Natale, Pasqua, ecc.), le ricorrenze ed il periodo estivo i genitori si accorderanno di volta in volta, in base alle esigenze di Liam e compatibilmente con i propri impegni, rispettando il principio dell'alternanza;
10. il padre potrà comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente;
11. i genitori quando hanno con sé il minore, qualora intendano pernottare in altre località, si assumono l'obbligo di comunicare sempre l'indirizzo delle località di vacanza ed i recapiti telefonici della struttura della quale saranno ospiti;
12. il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_1
Per_
, la somma mensile di euro 300,00 (trecentoeuro/00) entro il giorno 30 di ogni mese, mediante accredito su conto corrente [...] intestato alla suddetta;
tale somma, sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Per_ 13. le spese straordinarie relative alle attività ed esigenze del figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%, previa esibizione di documenti fiscali (fatture e/o ricevute) intestati al figlio, comprovanti le spese sostenute;
le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle ritenute tali secondo il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” adottato da Codesto Tribunale il 10/07/2024 di concerto con i
Contro
Tribunali del Distretto di Ancona, il C.O.A. ed i Presidenti delle associazioni AIAF, Camera
Minorile, Avvocatura e Famiglia della Regione Marche, di cui i ricorrenti dichiarano di Per_2 CP_3 aver preso lettura e dunque di essere pienamente a conoscenza (come da documento che si allega), e che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente accordo;
14. i genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
15. l'assegno unico ed universale verrà percepito unicamente ed interamente dalla Sig.ra in CP_1
3 quanto genitore collocatario;
16. i signori e si impegnano a tenere un comportamento atto ad evitare Parte_1 CP_1 dinanzi al figlio manifestazioni di svalutazione e/o disprezzo dell'altro genitore, anzi adoperandosi ad infondere al bambino il rispetto per i medesimi ed invitandolo ad ottemperare ai tempi di permanenza presso ciascuno, come concordati;
17. i ricorrenti si impegnano a vigilare affinché il figlio abbia frequentazioni consone sia all'età che alle proprie educazioni ed abitudini”.
Le parti dopo aver concordemente chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minorenne non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 13.03.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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