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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 784 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto: indebito bancario;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Potenza alla via Messina n. 35, presso e nello studio dell'avv. Rocco Mariano
Romaniello, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Bochicchio, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Due Torri n.
33 presso lo studio dell'avv. Vittorio Micocci, rappresentata e difesa dall'avv. David
Straulino, giusta procura generale alle liti del 26/02/2020 in atti;
Convenuta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25/06/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , ha convenuto in Parte_1
giudizio la convenuta per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'errata indicazione del T.A.E.G. nel contratto di finanziamento oggetto di causa e la nullità della clausola relativa per violazione della normativa primaria e regolamentare richiamata in narrativa;
2) ancora, accertare e dichiarare che al tasso contrattuale va sostituito il tasso minimo dei BOT ex artt. 117 e/o 125-bis T.U.B., con conseguente declaratoria dì illegittimità delle somme percepite da , a titolo di interessi;
3) inoltre, Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione artt. 1283 e 1346 c.c., nonché degli artt. 116-117, 4° comma, T.U.B, con conseguente sostituzione degli interessi corrispettivi al tasso contrattuale con gli interessi al tasso legale e/o al tasso previsto dall'art. 125 - bis, comma 7, T.U.B.; 4) per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo l.r.p.t, al della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da ritardato pagamento maturati e maturandi dalla data della mediazione ovvero dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
5) per l'effetto, accertare l'eventuale somma ancora dovuta dall'attrice sia in linea capitale sia in quota interessi, previa compensazione giudiziale, con le somme di cui al precedente punto 4, rideterminando un nuovo piano di ammortamento per il futuro svolgimento del rapporto;
6) vinte in ogni caso le spese, le competenze e gli onorari di lite, incluse quelle del procedimento di mediazione, oltre
R.F.S.G., IVA, CAP nella misura di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nel merito, a sostegno dell'azione ha dedotto che l'istante aveva richiesto ed ottenuto un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura per l'importo di € 13.095,00, il contratto prevedeva il pagamento di n. 47 rate mensili di € 149,78 ed una maxi-rata di
€ 9.166,50 ovvero, ulteriori 24 rate mensili di € 416,20. Quindi, lamentava l'omessa indicazione del TAEG complessivo dell'operazione di finanziamento, la difformità dei
TAEG dichiarato e applicato per mancata inclusione nel calcolo della spesa assicurativa, nonché l'errata indicazione del TAN, e l'illegittimità dell'applicazione del regime composto del piano di ammortamento alla francese.
2) Con comparsa di costituzione e risposta, con contestuale domanda riconvenzionale, depositata in data 09/06/2020, si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva all'adito Tribunale, “In via incidentale, tenuto Controparte_1 conto della domanda riconvenzionale di cui infra, emettere un'ordinanza di condanna di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, in favore della ed a carico della sig.ra per la somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 9.943,38, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 6.3.2020 sino alla data del soddisfo. Nel merito, respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice della Parte_1
della somma di euro 9.943,38 o della maggiore o minore Controparte_1
somma che verrà accertata in corso di causa con eventuale compensazione con quanto accertato come dovuto in caso di accoglimento della domanda - a titolo di esposizione debitoria residua del finanziamento n. 01707570766 oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 6.3.2020 sino alla data del soddisfo e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento di dette somme in favore della n ogni caso, CP_1
con condanna di parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite”.
A sostegno ha dedotto che nessuna violazione dell'art. 125 bis TUB si era verificata, in relazione alla mancata indicazione del TAEG complessivo, poiché nel contratto era indicato il TAEG applicato relativo al piano di ammortamento di 48 mesi. Infatti, la facoltà prevista per la richiedente di dilazionare la maxi-rata finale, non configura una prosecuzione del contratto, ma nuovo finanziamento.
Infondata, sostiene la convenuta, anche la lamentata non coincidenza tra il TAEG indicato e quello applicato, per mancata inclusione del costo dell'assicurazione - con conseguente violazione della normativa bancaria in tema di trasparenza che comporterebbe l'applicazione del tasso dei BOT -, poiché l'assicurazione sottoscritta dall'odierna attrice “ era del tutto facoltativa e, quindi, non andava Parte_2
inclusa nel calcolo del TAEG. Infondata, anche la sollevata illegittimità dell'applicazione dell'ammortamento alla francese.
3) In corso di causa, il Giudice, con sentenza non definitiva del 26/06/2022, accoglieva l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale della parte convenuta, per difetto di integrazione della relativa condizione di procedibilità ex art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010, non avendo la parte convenuta munito la propria domanda riconvenzionale della relativa condizione di procedibilità, eccepita tempestivamente dall'attrice alla prima udienza. Quindi, dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
statuizione condivisa anche da questo giudicante. Ritenuta necessaria ai fini di causa, veniva disposta l'espletamento di una
CTU contabile ed all'udienza del 25/06/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla
Cassazione Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 "il creditore sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nella fattispecie, la fonte negoziale, ovvero il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura, sottoscritto dalle parti, risulta essere indiscusso ed incontestato, invero, parte attrice ha lamentato l'omessa indicazione del TAEG complessivo dell'operazione di finanziamento, la difformità dei TAEG dichiarato e applicato per mancata inclusione nel calcolo della spesa assicurativa, nonché l'errata indicazione del TAN e l'illegittimità dell'applicazione del regime composto del piano di ammortamento alla francese.
5) Sempre preliminarmente, preme evidenziare che per costante principio giurisprudenziale “… L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi … si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicate,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerate, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto …” (Cass. civ. S.U. n. 19597/2020).
Nei documenti negoziali venivano indicati: l'ammontare del capitale finanziato, il tasso debitore convenuto, il numero e la periodicità delle rate, l'ammontare delle spese, l'importo della rata costante di rimborso comprensivo delle spese e quello complessivamente dovuto dal cliente a titolo di interessi.
La rata costante è tipica dell'ammortamento alla francese, all'interno della quale la quota di capitale e quella relativa agli interessi non sono uguali.
Gli interessi da corrispondere sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel regime finanziario ad interesse semplice, invece
(rinvenibile nel c.d. mutuo all'italiana), il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che la rata diventa necessariamente crescente con il passare del tempo.
Va, peraltro, precisato che, se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò non può in alcun modo ritenersi indice della sua illiceità, risultando vantaggioso per il cliente sotto altro profilo, quale il fatto di poter confidare in rate costanti nel tempo idonee a garantire una proficua gestione dei flussi di cassa (così Trib. Roma, sez. XVII, n. 11741/20).
Secondo un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, a cui questo giudice ritiene di aderire, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene in sé tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib.
Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.
Quindi, le due quote, nei termini sopra specificati (capitale ed interessi) non implica in alcun modo una violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (come specificato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 772 del 19/02/2020).
Per quanto sopra, quindi, non è data rinvenire alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi ultimi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
in tale senso si è espresso il Tribunale di Avellino (Sent. n. 1750/2022, laddove ha specificato che “Nel sistema di ammortamento c.d. alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce” (in senso conforme si sono espressi, ex multis, Trib. Cuneo n. 544/2022; Tribunale di
Bergamo n. 1247/2021; Trib. Lecce n. 1949/2020).
6) Precisato quanto sopra, in corso di causa il G.I. con ordinanza del
17/03/2023, affidava al CTU il compito di rielaborare il rapporto dare avere tra le parti, in virtù del prestito personale oggetto di causa e, in particolare, la verifica dell'esattezza del TAEG e, se il TAEG concretamente applicato corrispondeva con quello indicato in contratto;
in relazione alle spese di assicurazioni dovevano essere incluse ove imposte dal creditore ed escluderle in caso contrario;
quindi, in caso di discrasia fra i TAEG, andava rideterminata la consistenza residua del finanziamento con applicazione del tasso minimo dei BOT.
6.1) Il CTU con l'elaborato definitivo, in atti depositato, giungeva alle seguenti conclusioni: “1. La signora ha pagato tutte le 47 rate del finanziamento Pt_1
di € 149,78 dal 05/12/2015 al 05/10/2019. Non ha pagato la maxirata finale di €
9.166,50, per cui la signora ha un debito alla data del 05/10/2019 nei Pt_1
confronti di pari ad € 9.166,50 quale sorta capitale. Controparte_1
2. Ha verificato l'esattezza del TAEG effettuando 2 differenti calcoli:
1° caso). I1 TAEG è stato calcolato prendendo in considerazione le spese istruttorie, le spese per incasso rata, le spese per rendicontazione annuale e
l'imposta sostitutiva ed è risultato pari a 8,22%, quindi il tasso applicato (c.d. effettivo) corrisponde al tasso indicato in contratto (c.d. convenuto) pari a 8,22%.
2° caso. I1 TAEG è stato calcolato prendendo in considerazione le spese istruttorie, le spese per incasso rata, le spese per rendicontazione annuale,
l'imposta sostitutiva e le spese per l'assicurazione ed è risultato pari a 10,72%, quindi il tasso applicato (c.d. effettivo) è superiore al tasso indicato in contratto
(c.d. convenuto) pari a 8,22% ...”.
Quindi, dal calcolo effettuato dal CTU, con l'inclusione del costo della polizza assicurativa, il TAEG applicato al finanziamento risulta superiore a quello indicato in contratto, ed in ossequio al quesito specifico affidato dal G.I., secondo il quale “ove poi, all'esito dell'accertamento di cui ai precedenti punti, ravvisi una discrasia fra c.d convenuto e c.d. effettivo, ridetermini la Pt_3 Pt_3
consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi, da calcolarsi sulla base del tasso minima dei B.O.T. annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ed emessi nei dodici mesi CP_2
antecedenti la conclusione del contratto…”, il CTU ha provveduto alla rideterminazione della consistenza residua come di seguito riportato: “
3. Se si considera il secondo caso, dove il TAEG applicato risulta superiore al tasso indicato in contratto, si ridetermina la consistenza residua del finanziamento calcolando gli interessi al tasso minimo dei B.O.T. dei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto che si quantificano in € 118,19. Vista che la signora Pt_1
ha pagato interessi per € 3.065,41, risulterebbe un credito a favore della signora
pari ad € 2.947,22, da sottrarre al debito per sorta capitale di € 9.166,50, Pt_1 per cui il debito della signora alla data del 05/12/20219 sarebbe pari ad Pt_1
€ 6.219,28”.
7) Sull'inclusione nel calcolo del TAEG del costo della polizza assicurativa, si osserva che l'art. 21 del TUB chiarisce che nel TAEG “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi” solo se è un requisito necessario per ottenere il credito. Secondo
l'interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo” (v. ABF, Collegio di Roma, decisioni n.
8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n.
6797/2016; n. 7811/2016)”.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15114 del 29/05/2025, è tornata sul tema dell'inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa stipulata contestualmente al contratto di mutuo, nel calcolo del TAEG, ai fini della valutazione della natura usuraria del mutuo stesso. Con tale sentenza è stato espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito
(ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza”.
Quindi, la Corte afferma, conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, C.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Collegamento che è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e che è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Da evidenziare che le assicurazioni sul credito, le cosiddette CPI (Cost Protection
Insurance) o PPI (Payment Protection Insurance) legate a eventi come morte, invalidità o perdita del lavoro che potrebbero impedire al debitore di rimborsare il debito residuo, nonché quelle per furto e incendio, benché vengano indicate come facoltative in contratto, sono da ritenersi connesse con il finanziamento e, quindi, il costo deve essere incluso nel calcolo del TAEG - anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore. Va escluso, invece, solo il costo dei contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio, sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non sia finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito.
Precisato ciò, nella fattispecie è accertata oltre la contestualità fra la spese di assicurazione e l'erogazione del credito, anche l'ulteriore elemento che fa propendere per la non accessorietà della polizza, ovvero la prestazione assicurativa legata al decesso ed all'invalidità permanente dell'assicurato che è chiaramente finalizzata a garantire il rimborso anche del debito residuo, quindi, le polizze di cui trattasi sono da ritenersi connesse con il finanziamento ed il costo va incluso nel calcolo del TAEG.
8) Precisato quanto sopra, si ritiene che il TAEG, come affermato dalla Corte di Cassazione, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione. La sua mancata o erronea indicazione non rientra tra le cause di nullità del contratto, in quanto non è un tasso o una condizione economica, ma una mera rappresentazione del costo globale, che rimane comunque desumibile dalla somma dei singoli oneri elencati nel contratto stesso.
In sostanza, un errore nel TAEG non determina una maggiore onerosità per il cliente né invalida il contratto, ma rappresenta solo una rappresentazione imprecisa del suo costo totale.
Il contratto di finanziamento prevede la misura del TAEG e, comunque, la sua mancata indicazione, così come la sua erronea indicazione, non è suscettibile di per sé di inficiare il contratto di finanziamento, poiché il tasso annuo effettivo globale (TAEG) come sopra evidenziato “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (così Trib. Trieste sent. n. 871 del 24710/2025; Cass. Sez.
1, 09/12/2021, n. 39169, Rv. 663425 – 01).
Quindi, in sostanza, un errore nel TAEG non determina una maggiore onerosità per il cliente né invalida il contratto, ma può rappresentare solo un impreciso costo totale, laddove non vi fosse la volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alle spese incluse, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito e costante di rate, che contiene in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata.
Nella fattispecie il contratto conteneva tutti gli oneri e le singole voci di costo, nonché la complessiva somma da restituire in rate costanti, quindi, la discrasia del TAEG indicato con quello applicato, inglobando il costo delle polizze, non ha determinato una maggiore onerosità per gli odierni attori, né ha determinato una rappresentazione imprecisa del costo totale da sostenere, pertanto, non inficia il contratto e non determina l'applicazione dei tassi sostitutivi.
Diversamente, invece, qualora inglobando il costo delle polizze, non vi fosse solo una discrasia tra i TAEG indicati ed applicati, ma si fosse in presenza del superamento del tasso soglia, questo avrebbe determinato senz'altro l'applicazione dei tassi sostitutivi per tutto il periodo interessato.
9) Sulla spiegata domanda riconvenzionale, va qui richiamata la sentenza non definitiva pronunciata in corso di causa che ha dichiarato l'improcedibilità della spiegata domanda riconvenzionale - con la quale la convenuta aveva richiesto la condanna al pagamento della somma residua che come accertato dal CTU è pari ad € 9.166,50 - che impedisce la sua trattazione nel merito.
La sentenza non definitiva (ex art. 279 cpc) può essere impugnata con riserva di appello, ex art. 340 c.p.c., oppure immediatamente, sebbene l'impugnazione immediata si applica solo se c'è una delle ipotesi previste dalla legge. L'appello con riserva deve essere fatto entro i termini di legge, formulando la riserva entro il termine di impugnazione della sentenza, e deve essere proposto in maniera congiunta alla sentenza definitiva. Se la parte non fa alcuna riserva, la sentenza non definitiva acquisisce efficacia di giudicato. Nella fattispecie la convenuta ha provveduto ad esprimere riserva di appello con memoria primo termine ex art. 183 VI comma cpc, senza che detta riserva sia stata notificata alle parti o allegata a verbale d'udienza. Per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte “… se la riserva non sia fatta nei modi sanciti dall'art. 129, comma primo, disp. att. c.p.c. (richiamato dall'art.
133, comma primo, disp. att. c.p.c. per la riserva di ricorso per cassazione), affinché la riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in uno scritto difensivo produca effetti, non è sufficiente il mero deposito (anche telematico), ma è necessaria la notifica ai procuratori delle parti costituite, o personalmente a quelle che non siano costituite, poiché l'art. 129 disp. att. c.p.c. esprime il principio della necessaria conoscibilità della riserva” (cfr. Cass. sez.
III, 22.1.2019, n. 1574; Cass., sez. II, 18.12.2014, n. 26777; Cass., sez. III,
19.7.2004, n. 13336).
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, in quanto parte ricorrente si era limitata a depositare telematicamente foglio contenente la dichiarazione di riserva di ricorso per cassazione. Invero, il mero deposito della dichiarazione di riserva non integra il requisito della dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare al processo verbale previsto dall' art. 129 disp. Att.
Cpc. Solo le forme contemplate da tale norma, infatti, realizzano il risultato della presunzione legale di conoscenza o conoscibilità della manifestazione di riserva (Cass. civ. n. 26777/2014). Al contrario, il mero deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione, non raggiunge lo scopo appena menzionato “in quanto, per un verso, la pluralità di atti di cui il fascicolo d'ufficio consta (art.
168, comma 2, cpc) impedisce la sua identificazione con il verbale d'udienza (per cui l'inserimento nel fascicolo non può corrispondere ad allegazione al verbale), per l'altro la presenza di un atto nel fascicolo d'ufficio non realizza il risultato della legale conoscenza o conoscibilità perché l'onere di compulsazione del fascicolo d'ufficio, quale espressione del principio di autoresponsabilità, attiene agli atti (comparse e memorie) che si comunicano mediante deposito in cancelleria (art. 170, comma 4, cpc), ma non può travalicare e snaturare lo scopo per il quale è stato imposto” (Cass., sez. III, 4.6.2021, n. 15602).
Pertanto, nella fattispecie l'attuale convenuta non poteva limitarsi a depositare telematicamente l'atto contenente la riserva di ricorso, ma era tenuta a notificare tale atto al procuratore costituito della controparte, giusta l'art. 129, comma secondo, c.p.c., anch'esso richiamato dal successivo art. 133, comma primo, disp. att. c.p.c., ovvero allegarlo al verbale d'udienza se nei termini di legge. Pertanto, la sentenza non definitiva in assenza di rituale riserva acquisisce efficacia di giudicato sulla pronuncia di improcedibilità della domanda riconvenzionale, quindi, non è possibile vagliare la domanda nel merito.
10) Infine, la domanda dell'attrice, chiedeva anche di “… accertare l'eventuale somma ancora dovuta dall'attrice sia in linea capitale sia in quota interessi, previa compensazione giudiziale, con le somme di cui al precedente punto 4…”.
A tal uopo, l'ausiliario del giudice, come sopra riportato, accertava che l'attrice
“… ha pagato tutte le 47 rate del finanziamento di € 149,78 dal 05/12/2015 al
05/10/2019. Non ha pagato la maxirata finale di € 9.166,50, per cui la signora
ha un debito alla data del 05/10/2019, nei confronti di Pt_1 Controparte_1
pari ad € 9.166,50 quale sorta capitale …”.
[...]
Pertanto, procedendo alla rideterminazione del credito, la somma ancora dovuta da , per sorta capitale è pari ad € 9.166,50 Parte_1
11) Le spese processuali del presente giudizio stante la controvertibilità delle questioni trattate ed il rigetto reciproco delle domande, si ritiene compensarle tra le parti in causa. Mentre le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido, in ossequio al principio giurisprudenziale condiviso secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che
l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 784/2020 R.G. promossa da Pt_1
(attrice) contro in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore (convenuta), nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- Rigetta la domanda attorea, per quanto in parte motiva e determina la somma ancora dovuta dall'attrice , in favore di Parte_1 Controparte_1
in € 9.166,50 in linea capitale;
- Conferma l'improcedibilità della domanda riconvenzionale;
- Rigettata e/o assorbita ogni altra domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti e pone le spese del consulente tecnico d'ufficio, liquidate con separato atto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 25/11/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante